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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5988 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. n. 1879/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PP GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1879 nell'anno 2025, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Romaniello.
- CP_1
e
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Paola Alpini. Parte_2 C.F._2
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1162/2025 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 26.3.2025 e notificata il
27.3.2025, in tema di contratto di comodato;
indennità di occupazione”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta
(depositate il 20.11.2025 sia dalla difesa dell'appellante che dalla difesa dell'appellata), il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato il 23.4.2025), dinanzi a Parte_1 questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 1162/2025 emessa dal Tribunale di Parte_2
Napoli Nord, pubblicata il 26.3.2025 (e notificata il 27.3.2025), con cui – pronunciando nella controversia introdotta, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., da - è stato così statuito: “1) accoglie per quanto di Parte_2 pagina 1 di 6 ragione la domanda avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma pari a € 47.780,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo;
2) compensa Parte_2 integralmente tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto.”.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
Come si legge nella sentenza n. 1162/2025 impugnata in questa sede, in primo grado , Parte_2 premesso di essere comproprietaria pro indiviso di un immobile ubicato in Giugliano in Campania, via Santa Maria
a Cubito unitamente a e di aver concesso in godimento a quest'ultimo la sua quota Parte_1 dell'immobile de quo in virtù di contratto di comodato d'uso gratuito, aveva dedotto di essere stata estromessa dall'uso del bene in comunione in quanto, malgrado la cessazione del contratto di comodato, l'intero immobile era utilizzato in via esclusiva dal resistente.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Napoli Nord che, accertata la sussistenza del rapporto di comodato esistente tra le parti, fosse ordinato a di rilasciare la sua (della Parte_1 ricorrente, si intende) quota di comproprietà, relativa alle unità immobiliari di cui in premessa, fissando un termine entro il quale adempiere, con condanna al risarcimento del danno per detenzione sine titulo, oltre al risarcimento del danno subito per non aver potuto utilizzare i beni in oggetto, dal giorno della richiesta di restituzione del bene fino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi in via equitativa
, costituitosi in giudizio, aveva contestato gli assunti di controparte, chiedendo il Parte_1 rigetto delle avverse domande.
Con sentenza parziale n. 4530/2022 il Tribunale di Napoli Nord aveva così statuito: “- in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, accerta e dichiara la cessazione degli effetti del contratto di comodato d'uso gratuito in atti relativo all'immobile in Giugliano in Campania alla via Santa Maria a Cubito in virtù di disdetta del 5 marzo 2021; - ordina il rilascio in favore della comunione fra e delle unità immobiliari poste nel Parte_2 Parte_1
Comune di Giugliano in Campania (Na) e meglio identificate in catasto: - foglio 4, particella 196, subalterno 1, categoria D/8,
Via Santa Maria a Cubito, piano T-S1; - foglio 4, particella 196, subalterno 2, categoria A/2, classe 5, vani 9, Via Santa Maria
a Cubito – piano 1; - foglio 4, particella 196, subalterno 3, categoria A/2, classe 5, vani 8, 5, Via Santa Maria a Cubito – piano 2 ; - dispone procedersi alla nomina di un c.t.u., come da separata ordinanza con la quale si provvederà altresì alla fissazione dell'udienza di prosieguo del giudizio;
- manda alla cancelleria di allegare al fascicolo d'ufficio copia della presente sentenza;
- rimette la statuizione sulle spese al definitivo”.
Avverso la sentenza parziale n. 4530/2022 aveva proposto appello, dinanzi a questa Corte, Parte_1
, deducendo, a fondamento dell'impugnazione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., la
[...] violazione e falsa applicazione dell'art. 1810 c.c., nonché l'esistenza del termine del contratto di comodato, la necessità dello scioglimento della comunione se i condomini sono due con pari quota ai fini dell'azione di rilascio,
pagina 2 di 6 la violazione dell'art. 2043 c.c. e, infine, la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1350 e 2725 c.c.
Con sentenza n. 2929/2023, pubblicata in data 28.6.2023, questa Corte, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza 4530/2022 del Tribunale di Napoli Nord, ha così Parte_1 disposto: “a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ordina il rilascio in favore della comunione fra e della unità immobiliare ubicata nel Parte_2 Parte_1
Comune di Giugliano in Campania (Na), riportata in catasto al foglio 4, particella 196, subalterno 1, categoria D/8, Via Santa
Maria a Cubito, piano T-S1; b) compensa le spese del grado.”.
All'esito della espletata ctu, il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1162/2025 impugnata in questa sede, ha deciso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la controversia quanto alla residua domanda di condanna del resistente al pagamento di un'indennità di occupazione avanzata dalla ricorrente, accogliendola in parte (nei suddetti termini).
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
L'appellante ha censurato la detta sentenza sulla base dei seguenti motivi.
1. Con il primo motivo ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, egli non avesse occupato sine titulo l'immobile identificato in catasto al foglio 4, particella 196, sub. 3, avendo semplicemente usufruito della propria quota in comproprietà, così come della propria, non spettando, pertanto, Parte_2 alcuna indennità di occupazione a quest'ultima.
2. Con il secondo motivo ha, inoltre, sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli
Nord, non avesse fornito alcuna prova del danno patito per l'occupazione dell'immobile Parte_2 identificato in catasto al foglio 4, particella 196, sub. 1, evidenziando anche che la ricorrente, dopo esserle stato riconosciuto un indennizzo, al termine del procedimento avesse con lui stipulato un contratto di locazione senza alcun ostacolo da lui frapposto alla conclusione di tale contratto.
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- Riformare la sentenza n.
1162/2025 resa dal Tribunale di Napoli Nord – Dott. Di Leone – dichiarando non dovuto alcun indennizzo da parte del sig.
per quanto afferente all'immobile identificato al catasto foglio 14, particella 196, sub 3); - Riformare la sentenza Pt_1
1162/2025 resa dal Tribunale di Napoli Nord – Dott. Di Leone – dichiarando non dovuto alcun indennizzo da parte del sig.
per quanto afferente all'immobile identificato al catasto foglio 14, particella 196, sub 1); - Con vittoria di spese di lite, Pt_1 onorari oltre I.V.A. e C.P.A, come per legge nei confronti del procuratore antistatario.
Iscritta la causa al numero 1879/2025 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
3.7.2025, , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avverso gravame per difetto di forma Parte_2
(essendo stato proposto con citazione anziché con ricorso e anche tardivamente, essendo stato iscritto a ruolo oltre trenta giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta il 27.3.2025) e contestandone, comunque, la fondatezza.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Napoli, preliminarmente, rigettare l'appello così come proposto perché inammissibile per vizio di forma, oltrechè inammissibile per pagina 3 di 6 difetto dei requisiti di forma e/o di sostanza, in subordine, sempre in via preliminare inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem;
nel merito, ogni diversa istanza disattesa e respinta, rigettare l'avversa domanda e per l'effetto confermare la sentenza primo grado appellata. Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio.”.
Con ordinanza depositata il 22.10.2025, considerato che in primo grado era stato seguito il c.d. rito locatizio (ex artt. 414 e ss. c.p.c. e 447- bis c.p.c.) - tanto è vero che la sentenza impugnata era stata emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.- è stato così statuito: “Dispone il mutamento del rito (da ordinario a speciale) e fissa per la discussione
l'udienza del 25.11.2025. 2. Dispone lo svolgimento della detta udienza del 25.11.2025 mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ossia che la predetta udienza sarà sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte da denominarsi “note di trattazione scritta”, contenenti le istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza.
3. Autorizza il deposito, sino a 5 giorni prima di tale udienza, di note difensive conclusive.
4. Manda alla cancelleria per la comunicazione di questa ordinanza alle parti costituite.”.
E, depositate (il 20.11.2025 dalle difese di entrambe le parti) le note di trattazione scritta per l'udienza del
25.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (modalità decisoria compatibile con il c.d. rito del lavoro;
cfr. Cass. civ.,
Sez. Unite, 30/06/2025, n. 17603), la causa è stata decisa mediante la redazione e il deposito del dispositivo alla detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'appello proposto da è tardivo e, dunque, come tale, Parte_1 inammissibile.
Sebbene, infatti, l'atto di appello sia stato notificato, come evidenziato dall'appellante, il 23.4.2025, è stato tuttavia iscritto a ruolo (cioè depositato) soltanto il 30.4.2025, nonostante la sentenza impugnata (la n. 1162/2025), fosse stata notificata, come dedotto dallo stesso , il 27.3.2025. Parte_1
Ragion per cui il gravame deve considerarsi, si ribadisce, tardivo, in quanto proposto (a tal fine dovendosi considerare la data del 30.4.2025, ossia la data del deposito dell'atto di appello, coincidente con l'iscrizione a ruolo della causa) oltre il termine di trenta giorni, ex artt. 325 e 434, ultimo comma, c.p.c., decorrente dalla data
(27.3.2025) della notifica della sentenza impugnata.
Va detto, invero, che nelle controversie sottoposte (come quella in esame) all'applicabilità, ai sensi dell'art. 447- bis cod. proc. civ., del rito del lavoro (seguito in primo grado, si ribadisce, tanto è vero che la sentenza impugnata
è stata emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.), l'appello va proposto con ricorso, per il principio dell'ultrattività del rito
(cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 6.11.2019, n. 28519; Sez. VI- 3, 3.7.2014 n. 15272; Sez. VI-2, ord., 21.2.2014, n.
4217; cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, Ord., 28.10.2024, n. 27763; Sez. Lavoro, 23.1.2024, n. 2274; Sez. VI-3, Ord.
13.10.2022, n. 30091; Sez. III, Ord., 17.3.2021, n. 7556; Sez. VI -3, ord., 9.8.2018, n. 20705).
Ragion per cui la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (come nel caso in esame) ovvero, in caso di mancata notifica (ma non è il caso di specie), nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. pagina 4 di 6 E ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente (come è avvenuto in questo caso) con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima (cfr. Cass. civ., Sez. III,
22/04/2010, n. 9530; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2024, n. 871; Sez. VI - 3, Ord., 08/09/2017, n.
20994; Sez. 3, n. 12990 del 27/05/2010; Sez. L, n. 5150 del 12/03/2004; Sez. III, 01/02/2001, n. 1396).
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Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio (non essendovi stato appello incidentale sulla compensazione delle spese del primo disposta dal Tribunale di Napoli Nord) in favore dell'appellata.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà, alla breve durata e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di discussione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664;
Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva della parte appellata vittoriosa stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore (euro 47.780,00) della controversia (così determinato tenuto conto del criterio del "disputatum", ossia della somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/05/2025, n. 13145).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1879/2025 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1162/2025 Parte_1 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 26.3.2025 (e notificata il 27.3.2025).
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , dei Parte_1 Parte_2 pagina 5 di 6 compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 25.11.2025
Il Presidente
PP De LI
Il Consigliere est.
PP GU TI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PP GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1879 nell'anno 2025, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Romaniello.
- CP_1
e
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Paola Alpini. Parte_2 C.F._2
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1162/2025 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 26.3.2025 e notificata il
27.3.2025, in tema di contratto di comodato;
indennità di occupazione”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta
(depositate il 20.11.2025 sia dalla difesa dell'appellante che dalla difesa dell'appellata), il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato il 23.4.2025), dinanzi a Parte_1 questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 1162/2025 emessa dal Tribunale di Parte_2
Napoli Nord, pubblicata il 26.3.2025 (e notificata il 27.3.2025), con cui – pronunciando nella controversia introdotta, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., da - è stato così statuito: “1) accoglie per quanto di Parte_2 pagina 1 di 6 ragione la domanda avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma pari a € 47.780,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo;
2) compensa Parte_2 integralmente tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto.”.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
Come si legge nella sentenza n. 1162/2025 impugnata in questa sede, in primo grado , Parte_2 premesso di essere comproprietaria pro indiviso di un immobile ubicato in Giugliano in Campania, via Santa Maria
a Cubito unitamente a e di aver concesso in godimento a quest'ultimo la sua quota Parte_1 dell'immobile de quo in virtù di contratto di comodato d'uso gratuito, aveva dedotto di essere stata estromessa dall'uso del bene in comunione in quanto, malgrado la cessazione del contratto di comodato, l'intero immobile era utilizzato in via esclusiva dal resistente.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Napoli Nord che, accertata la sussistenza del rapporto di comodato esistente tra le parti, fosse ordinato a di rilasciare la sua (della Parte_1 ricorrente, si intende) quota di comproprietà, relativa alle unità immobiliari di cui in premessa, fissando un termine entro il quale adempiere, con condanna al risarcimento del danno per detenzione sine titulo, oltre al risarcimento del danno subito per non aver potuto utilizzare i beni in oggetto, dal giorno della richiesta di restituzione del bene fino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi in via equitativa
, costituitosi in giudizio, aveva contestato gli assunti di controparte, chiedendo il Parte_1 rigetto delle avverse domande.
Con sentenza parziale n. 4530/2022 il Tribunale di Napoli Nord aveva così statuito: “- in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, accerta e dichiara la cessazione degli effetti del contratto di comodato d'uso gratuito in atti relativo all'immobile in Giugliano in Campania alla via Santa Maria a Cubito in virtù di disdetta del 5 marzo 2021; - ordina il rilascio in favore della comunione fra e delle unità immobiliari poste nel Parte_2 Parte_1
Comune di Giugliano in Campania (Na) e meglio identificate in catasto: - foglio 4, particella 196, subalterno 1, categoria D/8,
Via Santa Maria a Cubito, piano T-S1; - foglio 4, particella 196, subalterno 2, categoria A/2, classe 5, vani 9, Via Santa Maria
a Cubito – piano 1; - foglio 4, particella 196, subalterno 3, categoria A/2, classe 5, vani 8, 5, Via Santa Maria a Cubito – piano 2 ; - dispone procedersi alla nomina di un c.t.u., come da separata ordinanza con la quale si provvederà altresì alla fissazione dell'udienza di prosieguo del giudizio;
- manda alla cancelleria di allegare al fascicolo d'ufficio copia della presente sentenza;
- rimette la statuizione sulle spese al definitivo”.
Avverso la sentenza parziale n. 4530/2022 aveva proposto appello, dinanzi a questa Corte, Parte_1
, deducendo, a fondamento dell'impugnazione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., la
[...] violazione e falsa applicazione dell'art. 1810 c.c., nonché l'esistenza del termine del contratto di comodato, la necessità dello scioglimento della comunione se i condomini sono due con pari quota ai fini dell'azione di rilascio,
pagina 2 di 6 la violazione dell'art. 2043 c.c. e, infine, la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1350 e 2725 c.c.
Con sentenza n. 2929/2023, pubblicata in data 28.6.2023, questa Corte, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza 4530/2022 del Tribunale di Napoli Nord, ha così Parte_1 disposto: “a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ordina il rilascio in favore della comunione fra e della unità immobiliare ubicata nel Parte_2 Parte_1
Comune di Giugliano in Campania (Na), riportata in catasto al foglio 4, particella 196, subalterno 1, categoria D/8, Via Santa
Maria a Cubito, piano T-S1; b) compensa le spese del grado.”.
All'esito della espletata ctu, il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1162/2025 impugnata in questa sede, ha deciso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la controversia quanto alla residua domanda di condanna del resistente al pagamento di un'indennità di occupazione avanzata dalla ricorrente, accogliendola in parte (nei suddetti termini).
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
L'appellante ha censurato la detta sentenza sulla base dei seguenti motivi.
1. Con il primo motivo ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, egli non avesse occupato sine titulo l'immobile identificato in catasto al foglio 4, particella 196, sub. 3, avendo semplicemente usufruito della propria quota in comproprietà, così come della propria, non spettando, pertanto, Parte_2 alcuna indennità di occupazione a quest'ultima.
2. Con il secondo motivo ha, inoltre, sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli
Nord, non avesse fornito alcuna prova del danno patito per l'occupazione dell'immobile Parte_2 identificato in catasto al foglio 4, particella 196, sub. 1, evidenziando anche che la ricorrente, dopo esserle stato riconosciuto un indennizzo, al termine del procedimento avesse con lui stipulato un contratto di locazione senza alcun ostacolo da lui frapposto alla conclusione di tale contratto.
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- Riformare la sentenza n.
1162/2025 resa dal Tribunale di Napoli Nord – Dott. Di Leone – dichiarando non dovuto alcun indennizzo da parte del sig.
per quanto afferente all'immobile identificato al catasto foglio 14, particella 196, sub 3); - Riformare la sentenza Pt_1
1162/2025 resa dal Tribunale di Napoli Nord – Dott. Di Leone – dichiarando non dovuto alcun indennizzo da parte del sig.
per quanto afferente all'immobile identificato al catasto foglio 14, particella 196, sub 1); - Con vittoria di spese di lite, Pt_1 onorari oltre I.V.A. e C.P.A, come per legge nei confronti del procuratore antistatario.
Iscritta la causa al numero 1879/2025 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
3.7.2025, , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avverso gravame per difetto di forma Parte_2
(essendo stato proposto con citazione anziché con ricorso e anche tardivamente, essendo stato iscritto a ruolo oltre trenta giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta il 27.3.2025) e contestandone, comunque, la fondatezza.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Napoli, preliminarmente, rigettare l'appello così come proposto perché inammissibile per vizio di forma, oltrechè inammissibile per pagina 3 di 6 difetto dei requisiti di forma e/o di sostanza, in subordine, sempre in via preliminare inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem;
nel merito, ogni diversa istanza disattesa e respinta, rigettare l'avversa domanda e per l'effetto confermare la sentenza primo grado appellata. Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio.”.
Con ordinanza depositata il 22.10.2025, considerato che in primo grado era stato seguito il c.d. rito locatizio (ex artt. 414 e ss. c.p.c. e 447- bis c.p.c.) - tanto è vero che la sentenza impugnata era stata emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.- è stato così statuito: “Dispone il mutamento del rito (da ordinario a speciale) e fissa per la discussione
l'udienza del 25.11.2025. 2. Dispone lo svolgimento della detta udienza del 25.11.2025 mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ossia che la predetta udienza sarà sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte da denominarsi “note di trattazione scritta”, contenenti le istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza.
3. Autorizza il deposito, sino a 5 giorni prima di tale udienza, di note difensive conclusive.
4. Manda alla cancelleria per la comunicazione di questa ordinanza alle parti costituite.”.
E, depositate (il 20.11.2025 dalle difese di entrambe le parti) le note di trattazione scritta per l'udienza del
25.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (modalità decisoria compatibile con il c.d. rito del lavoro;
cfr. Cass. civ.,
Sez. Unite, 30/06/2025, n. 17603), la causa è stata decisa mediante la redazione e il deposito del dispositivo alla detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'appello proposto da è tardivo e, dunque, come tale, Parte_1 inammissibile.
Sebbene, infatti, l'atto di appello sia stato notificato, come evidenziato dall'appellante, il 23.4.2025, è stato tuttavia iscritto a ruolo (cioè depositato) soltanto il 30.4.2025, nonostante la sentenza impugnata (la n. 1162/2025), fosse stata notificata, come dedotto dallo stesso , il 27.3.2025. Parte_1
Ragion per cui il gravame deve considerarsi, si ribadisce, tardivo, in quanto proposto (a tal fine dovendosi considerare la data del 30.4.2025, ossia la data del deposito dell'atto di appello, coincidente con l'iscrizione a ruolo della causa) oltre il termine di trenta giorni, ex artt. 325 e 434, ultimo comma, c.p.c., decorrente dalla data
(27.3.2025) della notifica della sentenza impugnata.
Va detto, invero, che nelle controversie sottoposte (come quella in esame) all'applicabilità, ai sensi dell'art. 447- bis cod. proc. civ., del rito del lavoro (seguito in primo grado, si ribadisce, tanto è vero che la sentenza impugnata
è stata emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.), l'appello va proposto con ricorso, per il principio dell'ultrattività del rito
(cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 6.11.2019, n. 28519; Sez. VI- 3, 3.7.2014 n. 15272; Sez. VI-2, ord., 21.2.2014, n.
4217; cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, Ord., 28.10.2024, n. 27763; Sez. Lavoro, 23.1.2024, n. 2274; Sez. VI-3, Ord.
13.10.2022, n. 30091; Sez. III, Ord., 17.3.2021, n. 7556; Sez. VI -3, ord., 9.8.2018, n. 20705).
Ragion per cui la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (come nel caso in esame) ovvero, in caso di mancata notifica (ma non è il caso di specie), nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. pagina 4 di 6 E ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente (come è avvenuto in questo caso) con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima (cfr. Cass. civ., Sez. III,
22/04/2010, n. 9530; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2024, n. 871; Sez. VI - 3, Ord., 08/09/2017, n.
20994; Sez. 3, n. 12990 del 27/05/2010; Sez. L, n. 5150 del 12/03/2004; Sez. III, 01/02/2001, n. 1396).
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Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio (non essendovi stato appello incidentale sulla compensazione delle spese del primo disposta dal Tribunale di Napoli Nord) in favore dell'appellata.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà, alla breve durata e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di discussione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664;
Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva della parte appellata vittoriosa stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore (euro 47.780,00) della controversia (così determinato tenuto conto del criterio del "disputatum", ossia della somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/05/2025, n. 13145).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1879/2025 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1162/2025 Parte_1 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 26.3.2025 (e notificata il 27.3.2025).
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , dei Parte_1 Parte_2 pagina 5 di 6 compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 25.11.2025
Il Presidente
PP De LI
Il Consigliere est.
PP GU TI
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