CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2057/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2057/2023 promossa da:
(C.F. ), e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ) quale mandataria, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
IO ZI, elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in VIALE
REGINE MARGHERITA N. 42, ROMA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._1
ND LI e dall'avv. GIUSEPPE SEIDENARI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in VIA FARINI N.4, MODENA.
pagina 1 di 16 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ND Parte_1 C.F._2
LI e dall'avv. GIUSEPPE SEIDENARI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA FARINI N.4, MODENA.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_2
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...] Parte_1 suddetta società, e avevano convenuto in giudizio, innanzi al Controparte_3
Tribunale di Modena, la società proponendo opposizione avverso il Controparte_1 decreto n. 1187/2021, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, nelle rispettive qualità di debitrice principale e di suoi fideiussori, in favore della ricorrente convenuta, quanto alla prima, la somma di euro 599.258,26,00, oltre interessi e spese, e, quanto ai garanti, la minor somma di Euro 597.261,90, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitorio derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato in data
25/01/2008 da con la Parte_2 Controparte_4
e garantito dagli altri due opponenti, costituitisi fideiussori solidali, sino a
[...] concorrenza della somma di Euro 640.000,00.
In particolare, gli attori, quali motivi di opposizione, avevano dedotto l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall'ingiungente per mancanza di idonea prova del credito azionato, l'indebita applicazione di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e ulteriori oneri non pattuiti, nonché la nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale.
Gli opponenti avevano, inoltre, eccepito il difetto di prova della titolarità in capo all'ingiungente del credito azionato in via monitoria, essendosi quest'ultima limitata a pagina 2 di 16 dedurre che il rapporto negoziale in questione era transitato nel suo patrimonio per effetto di un contratto di cessione di crediti in blocco, sottoscritto in data 01/06/2020 da già e a produrre l'estratto Controparte_5 Controparte_4 della Gazzetta Ufficiale relativo a detta cessione, inidoneo, a suo dire, a dimostrare la ricomprensione del credito in questione all'interno della porzione di crediti ceduti dalla con il citato contratto. CP_4
Gli opponenti avevano, pertanto, concluso chiedendo: “Nel merito, in via principale, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1187/2021 n. 2699 RG. 2021 del
26.4.2021 del Tribunale di Modena, così come corretto con provvedimento cron.
4934/2021 RG 2699/2021del 29.4.2021 di Modena pronunciato in odio a
[...]
e per tutti i motivi esposti in narrativa;
Parte_2 Parte_1 Controparte_3 accertare e dichiarare che nulla è dovuto da , Parte_2
e in favore di ovvero, nel merito, Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 invia subordinata in subordine, contenere la condanna di pagamento a carico degli opponenti nei limiti di quanto dovuto e provato. In ogni ipotesi, con vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre accessori come per legge protestati. IN VIA
ISTRUTTORIA non invertito l'onere della prova in ordine ad ogni eccezione, domanda, produzione infra formulata od eseguita: A) Producono in copia proseguendo la numerazione progressiva dell'indice documenti: 5) Delibera dell'Associazione Bancaria
Italiana 11.7.2003; 6) Contratto schema fideiussione di Banca Cavola e Sassuolo;
7)
Idem Bper;
8) Idem Unicredit. B) Chiede disporsi CTU econometrica atta ad accertare, ove sia possibile la ricostruzione sulla scorta dei documenti versati in atti, l'esatto saldo del conto corrente n. 1662014, con espunzione dal conteggio degli interessi, commissioni e spese applicati in misura non pattuita per iscritto o usuraria. Con riserva di meglio precisare il quesito in sede di giuramento del consulente d'ufficio.”
Si era costituita in giudizio la convenuta ingiungente la quale, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione ex adverso dedotti, aveva chiesto “In via preliminare di rito: concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ed avendo pagina 3 di 16 dimostrato la bontà delle proprie pretese e del proprio credito nonché Controparte_1
l'infondatezza delle avverse pretese;
In via principale, nel merito: rigettare integralmente l'opposizione avversaria e per l'effetto confermare il D.I. n. 1187/2021 emesso in data 26.04.2021 dal Tribunale di Modena all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2699/2021 per tutte le ragioni esposte in atti;
In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la Società in personale del legale Parte_2 rappresentante pro tempore e i Sig.ri e tenuti al Parte_1 Controparte_3 pagamento in favore della cessionaria di già Controparte_1 Controparte_5
della somma di €.597.261,90, Controparte_6 CP_4 nonché la sola tenuta al pagamento dell'ulteriore importo di Parte_2
€.1.996,36. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed onorari come per legge. In via istruttoria: ci si oppone fin da ora all'ammissione della CTU richiesta da controparte in quanto irrilevante al fine della decisione della presente opposizione, difettandone i presupposti di ammissibilità”.
Nel corso del giudizio, dopo aver rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dalla convenuta ingiungente e, altresì, l'istanza istruttoria di esperimento di c.t.u. proposta dagli opponenti, il Tribunale, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti, con sentenza n. 623, resa in data 26/05/2023, in parziale accoglimento della proposta opposizione, revocava il decreto ingiuntivo nei confronti di e , confermandolo, Parte_1 Controparte_3 invece, nei confronti di . Parte_2
Condannava altresì la suddetta società opponente a rifondere a le spese Controparte_1 processuali, liquidate in complessivi Euro 16.787,00, oltre accessori dovuti come per legge, dichiarando altresì la stessa al rimborso in favore degli altri Controparte_1 opponenti e della metà delle spese di lite così quantificate. Pt_1 CP_3
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società CP_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo, quali motivi di
[...] impugnazione: 1) Illegittimità della sentenza impugnata nella misura in cui ha affermato pagina 4 di 16 che la garanzia fornita dagli opponenti e era frutto di Parte_1 Controparte_3 un'intesa anticoncorrenziale, pur in difetto di prova in ordine all'esistenza di una tale intesa - Violazione dell'art. 2697 c.c.; 2) Illegittimità della sentenza impugnata nella misura in cui ha applicato alla garanzia prestata dai suddetti opponenti l'art. 1957 c.c., nonostante la natura autonoma di detta garanzia - Violazione dell'art. 1957 c.c.; 3)
Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che la
Banca cedente e di conseguenza la fosse decaduta dal termine semestrale previsto CP_1 dall'art. 1957 c.c. - Violazione dell'art. 1957 c.c.
L'appellante, in ogni caso, ha riproposto ogni altra domanda già formulata nei confronti dei menzionati opponenti.
La società ha, pertanto, concluso chiedendo “voglia l'Ecc.ma Corte adìta, CP_1 contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 867/2023, emessa dal Tribunale di
Modena, Seconda Sezione Civile, G.U. Dott. Giuseppe Pagliani, pubblicata in data 29 maggio 2023, non notificata, resa nel contesto del giudizio R.G. 4067/2021 di R.G., confermare il decreto ingiuntivo n. 1187 del 26 aprile 2021 emesso dal Tribunale di
Modena nel procedimento n. 2699/2021 di R.G., ovvero, in ogni caso, condannare i sig.ri (cod. fisc. ), nato a [...] il 10 Parte_1 C.F._2 settembre 1946, e (cod. fisc. ), nata a [...] C.F._1
Modena il 07.12.1947, entrambi residenti in [...], a pagare in favore della per le causali di cui in parte motiva e già Controparte_1 indicate nel ricorso monitorio R.G. 2699/2021, la somma di euro 597.261,90, oltre successivi interessi di mora maturati e maturandi dal 1° gennaio 2020 sino al saldo, al rispettivo tasso contrattuale.”
Si sono ritualmente costituiti in giudizio gli appellati, i quali, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti e contestualmente proponendo appello incidentale, hanno formulato le seguenti conclusioni : “Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa e reietta;
IN
VIA PRELIMINARE disporre ex art. 331 c.p.c. e per i motivi dedotti l'integrazione del contradditorio nei confronti di . NEL MERITO, in Parte_2 via principale: rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o infondato pagina 5 di 16 conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata nei confronti di
e per tutti i motivi esposti in narrativa. Accertare e Parte_1 Controparte_3 dichiarare che nulla è dovuto da e Parte_1 [...] in favore di ovvero, NEL MERITO, in via subordinata: in CP_3 Controparte_1 ipotesi negata di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, accogliere
l'appello incidentale proposto da e in parziale Parte_1 Parte_3 riforma della sentenza n. 867/2023 Tribunale di Modena, dichiarare che e Parte_1
nulla devono a e, comunque, respingere ogni Controparte_3 Controparte_1 domanda di condanna a carico dei medesimi e . NEL Parte_1 Controparte_3
MERITO, in via ulteriormente subordinata: Contenere ogni eventuale condanna di pagamento a carico degli appellati nei limiti di quanto dovuto e provato. IN OGNI
CASO, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge nei confronti del procuratore, che si dichiara antistatario. Confermate le conclusioni istruttorie.”
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in data 6 maggio 2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, dare atto che, in difetto di impugnazione, i capi della sentenza di primo grado riguardanti l'originaria opponente sono Parte_4 coperti da giudicato.
Inoltre, deve richiamarsi quanto disposto dal primo Giudice all'udienza del 14 maggio
2024 in merito all'istanza avanzata dall'allora parte opponente, di integrazione del contraddittorio, ribadendo, anche in questa sede, la sua inammissibilità, anche sub art. 332 c.p.c., in considerazione della natura scindibile delle cause e dell'intervenuto decorso dei termini di impugnazione per la parte asseritamente pretermessa.
pagina 6 di 16 Ciò premesso, ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, i motivi di gravame dedotti dall'appellante siano fondati e che, per l'effetto, l'impugnata sentenza debba essere, in parte qua, riformata.
- Sulla nullità parziale del contratto di garanzia per conformità al modello ABI
e sull'applicazione dell'art. 1957 c.c.
In ragione della loro stretta interrelazione logico-giuridica, si procede alla trattazione unitaria dei motivi di appello dedotti, sul punto, da Controparte_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c., asserendo che il Giudice di prime cure, nel ritenere il contratto di fideiussione sottoscritto da e qualificabile come fideiussione omnibus e nel Pt_1 CP_3 considerare, di conseguenza, operante, in base a quanto statuito dalle Sezioni Unite della
Cassazione con sent. n. 41994/2021, l'inversione dell'onere della prova relativo alla violazione della normativa anticoncorrenziale per coincidenza delle clausole contrattuali con quelle contenute nel sanzionato modello ABI, ha erroneamente escluso l'applicazione del principio di cui al citato articolo, trattandosi, nel caso in esame, di garanzia specifica e non generica, e, pertanto, estranea alle statuizioni assunte in punto di onere probatorio con la menzionata decisione di legittimità.
Sostiene, poi, parte appellante che l'erroneità del censurato capo di sentenza si rinviene anche rispetto alla circostanza, negletta, che il contratto di garanzia era stato sottoscritto dalle parti in data 25 gennaio 2008, e dunque in un periodo successivo a quello sottoposto ad accertamento da parte dell'AGCM, come noto circoscritto al periodo ottobre 2002 - maggio 2005, ed oggetto, poi, del provvedimento sanzionatorio n.
55/2005 della Banca d'Italia.
Il motivo in esame è meritevole di accoglimento anche sotto questo profilo.
Al riguardo, giova innanzitutto rammentare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 41994 del 2021, dirimendo i contrasti giurisprudenziali relativi alla nullità delle fideiussioni con clausole conformi allo schema ABI 2002, ha dichiarato la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle limitatamente alle clausole pagina 7 di 16 riproduttive dello schema ABI illecito a monte, precisando, al punto 2.10.2.1, “le deroghe all'archetipo codicistico sarebbero state lecite, se le condizioni contrattuali censurate non fossero state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori. In tal modo, la vista connotazione del mercato come mercato libero, non solo per chi svolge l'attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, verrebbe ad essere alterata significativamente. È intuitivo, infatti, che proprio la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, con l'inserimento di clausole pregiudizievoli per il fideiussore, determina un abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili, erodendo la libera scelta del clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
Orbene, si rileva, in primo luogo, che risulta pertinente e fondata l'argomentazione di parte appellante per cui, in considerazione del momento in cui è intervenuta la stipula del contratto di garanzia in esame, il provvedimento della Banca d'Italia, invocato e prodotto in primo grado dagli odierni appellati, è, di per sé, inidoneo a soddisfare l'onere probatorio sugli stessi gravante: tale momento, difatti, come facilmente desumibile dalla documentazione in atti, è, come detto, collocato al di fuori dell'arco temporale preso in esame dall'Autorità responsabile della concorrenza.
La presunzione di anticoncorrenzialità della suddetta intesa, infatti, con la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, potrebbe ritenersi operante ancora per i contratti conclusi in un periodo successivo al provvedimento della B.I., ma non a distanza di anni, come è nel caso di specie, trattandosi di contratto datato 25/01/2008, e quindi successivo di quasi tre anni all'accertamento dell'AGCM.
Sul punto, giova rievocare le circostanze fattuali necessarie, in base alla più recente e, comunque, consolidata giurisprudenza, di merito e di legittimità, per ritenere integrata, sulla base della presunzione descritta, la nullità delle fideiussioni c.d. a valle di intese anticoncorrenziali, finanche in caso di rilevazione officiosa, quali:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus e non a quelle prestate per un affare particolare. pagina 8 di 16 A quest'ultimo proposito, va osservato che le fideiussioni omnibus vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce.
Inoltre :
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata sottoscritta entro l'ambito temporale dell'accertamento operato dalla Banca d'Italia, atteso che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva, il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha affermato ripetutamente, che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (così in motivazione Cass. sez.
pagina 9 di 16 I, 25/11/2024, n.30383; vedi anche, da ultimo, Cass. sez. I, 17 gennaio 2025 n.
1170; Cass. sez. I, 16/10/2024, n.26847, Cass sez. I, 15/07/2024, n.19401).
Orbene, se da un lato emerge la rilevanza del già indicato profilo temporale, d'altra parte, nel caso di specie, è l'ulteriore e logicamente pregiudiziale aspetto dedotto dall'appellante a impedire di ritenere adempiuto l'onus probandi, ovvero quello attinente alla natura della garanzia.
Nel contratto di fideiussione in esame, infatti, le obbligazioni garantite sono, testualmente, indicate nel modo seguente: “dichiara/dichiarano di costituirsi fideiussore/fideiussori solidali, a favore di codesta banca, nell'interesse di
[...]
e dei suoi successori e aventi causa, fino all'importo di euro Controparte_7
640.000,00 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nei confronti di codesta banca, in dipendenza del seguente rapporto: apertura di credito in conto corrente dell'importo di euro 640.000,00 con scadenza 25/08/2009 a valere sul rapporto attualmente contrassegnato con il numero 1662014”.
In base al tenore letterale dell'indicazione dell'oggetto contrattuale, nessun dubbio può, quindi, residuare circa la natura, specifica, della garanzia, con la conseguenza che non può dirsi raggiunta la prova in ordine alla nullità, peraltro meramente parziale, del contratto per conformità al modello anticoncorrenziale predisposto dalle banche attraverso le intese, né tantomeno può ritenersi, come asserito dalle parti appellate, che a tale carenza sopperisca la conformità delle clausole contrattuali a quelle censurate dalla
Banca d'Italia, trattandosi, quest'ultima, di condizione necessaria ma non sufficiente, e, in ogni caso, logicamente posteriore rispetto a quella della natura generica/specifica della garanzia.
Né, in tema, può attribuirsi rilievo alcuno alle doglianze svolte dagli appellati in memoria di replica, ex art. 352 c.p.c., circa la mancata rilevazione d'ufficio della nullità delle suddette clausole, in quanto vessatorie a norma dell'art. 33 D.lvo n. 206/2005, nei confronti della garante , in asserita veste di consumatore, per Controparte_3 violazione dell'art. 36 del citato D.lvo.
pagina 10 di 16 Se, da un lato, è vero che l'evocata nullità, cosiddetta “di protezione” è stata ritenuta rilevabile d'ufficio, a condizione che la relativa dichiarazione, non obbligatoria, sia subordinata al mancato esercizio, da parte del consumatore, della “facoltà di non avvalersene”, e ciò alla luce della circostanza che trattasi di nullità posta a tutela tanto di interessi individuali che di interessi super-individuali riguardanti l'assetto concorrenziale del mercato europeo (cosiddetto “ordine pubblico di protezione”), dall'altro, è, tuttavia, parimenti vero che, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n.
26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati” (Cass. Civ., n.
30383/2024).
Orbene, parte appellata, oltre a non aver fatto oggetto della deduzione qui al vaglio di specifico motivo di appello incidentale, ha, soprattutto, svolto le allegazioni relative alla qualità di consumatrice di , per la prima volta, soltanto nel presente Controparte_3 grado di giudizio, in memoria conclusionale di replica, dunque, in maniera del tutto tardiva, inammissibile e, per ciò, ostativa al rilievo, ex officio, dell'eccepita nullità.
Diversamente da quanto affermato dal primo giudice, nella fattispecie in commento, deve, quindi, dichiararsi, sotto l'esaminato profilo, la validità della deroga prevista dalla clausola n. 6 delle prestate garanzie alla disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. pagina 11 di 16 Con il secondo motivo di gravame parte appellante ha, poi, censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui, riscontrando la sovrapponibilità tra la clausola n. 6 del contratto di garanzia oggetto di esame e la clausola di cui all'art. 6 dello schema contrattuale ABI 2003, è stata dichiara la nullità di detta pattuizione, operandone l'automatica sostituzione come previsto dal pretesamente violato art. 1419, comma secondo.
Infatti, con l'impugnata statuizione, il Giudice di prime cure ha dato applicazione all'art. 1957 c.c. e dichiarato la decadenza del creditore dal diritto di esigere l'adempimento del fideiussore.
Sul punto, l'appellante ha, invece, dedotto che l'operatività della citata disposizione sarebbe preclusa dalla natura della garanzia de qua, qualificata in termini di contratto autonomo di garanzia, e che, in ogni caso, quand'anche l'art. 1957 c.c. trovasse applicazione al caso di specie, il termine di decadenza della citata norma non potrebbe dirsi inutilmente decorso, in ragione della clausola “a prima richiesta” prevista dal contratto, tale da far sì che il termine decadenziale contemplato dalla norma in esame possa essere legittimamente interrotto non solo dalla proposizione dell'azione giudiziale, ma anche dalla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento indirizzata al garante.
In realtà, entrambe le questioni sottoposte al vaglio della Corte risulterebbero assorbite dalle statuizioni che precedono, in ragione dell'accoglimento del primo motivo gravame.
Ad ogni modo, per completezza di analisi e di esegesi del contratto, va, in primis, esclusa la sua qualificazione giuridica in termini di contratto autonomo di garanzia.
Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale nomofilattico della Suprema Corte, "il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945
c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo" (cfr. da ultimo Cass. ord. 19693 del 17/6/2022), e nell'individuare, quale pagina 12 di 16 elemento caratterizzante il contratto autonomo di garanzia, la presenza delle clausole "a prima richiesta e senza eccezioni".
La Corte di legittimità ha altresì enunciato che se, da una parte, l'assenza dell'accessorietà della garanzia può derivarsi, in mancanza delle predette clausole, anche dal tenore dell'accordo e, in particolare, dalla presenza di una clausola che impone al garante un ristretto termine per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, dall'altra detta previsione contrattuale deve essere accompagnata "dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso" (cfr. da ultimo Cass. n. 15091 del 31/05/2021).
Orbene, nel caso di specie, seppure il contratto azionato contenga all'art. 7 la clausola per cui i fideiussori sono tenuti a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio, tuttavia la citata disposizione non comprende la previsione "senza eccezioni", cioè non pone alcuna limitazione del potere degli stessi di far valere questioni relative alla validità ed efficacia del debito garantito.
Né in senso contrario può argomentarsi sulla base dell'art. 9 del medesimo contratto, atteso che lo stesso si limita a prevedere il potere della banca di recedere dai rapporti con il debitore senza che la scelta del momento in cui esercitare detto potere possa essere oggetto di contestazione da parte dei garanti.
Tuttavia, la sopra riportata clausola “a prima richiesta”, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, consente al creditore, come correttamente dedotto dall'odierna appellante, di assolvere all'onere della preventiva e tempestiva escussione del debitore principale anche mediante una intimazione di pagamento meramente stragiudiziale, sussistendo, in tal caso, un onere di carattere meramente temporale
(semestrale) e non anche di forma, giudiziale, della richiesta.
Infatti, si è affermato che “in presenza di una clausola di "fideiussione a prima richiesta"
o "a semplice richiesta scritta" non è necessario che il creditore intraprenda un'azione giudiziale entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale per conservare il diritto di escutere la fideiussione. Il rinvio alla previsione del termine semestrale dell'art. pagina 13 di 16 1957 c.c. deve intendersi soddisfatto mediante l'invio di una richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al fideiussore (v., ad es., Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
13/04/2025, n. 9680; Corte d'Appello L'Aquila, Sentenza, 23/08/2025, n. 947; Tribunale
Roma, Sez. XVI, Sentenza, 22/04/2025, n. 6095).
Nel caso di specie, risulta per tabulas che la Banca creditrice ha intimato il pagamento alla debitrice principale in via stragiudiziale nel pieno rispetto del termine semestrale di decadenza prescritto dal citato art. 1957 c.c. (v., sul punto, raccomandata a.r. del 2 ottobre 2018 - doc. n. 11 fasc. monitorio).
- Sulla legittimazione ad agire di Controparte_1
Quale motivo di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, gli appellati e ripropongono la questione di Parte_1 Controparte_3 carenza di legittimazione ad agire in capo alla società assumendo Controparte_1 indimostrata la titolarità in capo a quest'ultima del credito azionato.
Deve, preliminarmente, osservarsi che, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e alla luce della giurisprudenza formatasi in subiecta materia, l'appello incidentale così come proposto solleva, in rito, gravi dubbi circa la sua ammissibilità, essendo caratterizzato da genericità e aspecificità pressappoco assolute e dall'assenza di qualsivoglia argomentazione, laddove, come noto, l'atto di appello non può costituire una mera riproposizione delle domande o delle difese già svolte in primo grado, senza una concreta argomentazione dell'errore asseritamente imputabile al primo Giudice, posto che il relativo procedimento non può trasformarsi in un nuovo integrale giudizio di merito, dovendo, bensì, necessariamente mantenere la sua funzione di revisio prioris istantiae.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, alla parte volitiva del gravame si deve sempre accompagnare, a pena di sua inammissibilità rilevabile di ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva di controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ma è altresì necessario, pagina 14 di 16 pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 23553/2014).
Ad ogni modo, volendo prescindere da quanto sopra rilevato in rito, il motivo di gravame in esame appare del tutto infondato, atteso che la società ha Controparte_1 provato di essere cessionaria di (oggi Controparte_8
, oltre che per mezzo della produzione dell'avviso di cessione Controparte_5 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ritenuta da una parte della giurisprudenza, di per sé, idonea a soddisfare l'onus probandi de quo (vedi Cass. III, 25/8/06, n. 18513; Cass. III,
17/3/09, n. 6426; Cass. I, 16/6/06, n. 13954; Cass. III, 8/10/10, n. 20914), anche e, soprattutto, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione della stessa
[...] attestante che tutti i crediti vantati nei confronti della società CP_5 [...] erano ricompresi nella cessione in blocco datata 01/06/2020 e Parte_2 intercorsa con la società Controparte_1
Ne consegue il rigetto dell'appello incidentale.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, in accoglimento dell'appello principale proposto da e, quindi, in parziale riforma dell'impugnata Controparte_1 sentenza, deve dichiararsi la validità del contratto di fideiussione dedotto in causa, e, per l'effetto, e vanno condannati al pagamento, per la Parte_1 Controparte_3 causale di cui sopra, in favore di della somma di Euro 597.261,00, Controparte_1 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Inoltre, per quel che concerne le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in base al complessivo e sostanziale esito della causa, gli appellati e Parte_1 [...]
quali parti soccombenti, vanno condannati, in solido, come da dispositivo, CP_3 alla loro rifusione in favore dell'appellante Controparte_1
Infine, nel caso di specie, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n.
228/2012, stante l'integrale rigetto dell'appello incidentale, ricorrono anche le condizioni di legge per porre a carico degli appellati, in solido tra loro, la misura del doppio del contributo unificato. pagina 15 di 16
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello proposto da e, quindi, in parziale riforma Controparte_1 della sentenza n. 623, resa dal Tribunale di Modena in data 26/05/2023,
CO
e , in solido tra loro, al pagamento, per la causale di cui Parte_1 Controparte_3 in motivazione, in favore di della somma di euro Euro 597.261,90, Controparte_1 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
CO gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado, in € 14.500,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, e, quanto al presente giudizio di appello, in Euro 1686,00 per spese e Euro 22.155,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
CONFERMA nel resto, l'appellata sentenza.
DICHIARA gli appellati-appellanti incidentali tenuti, in solido tra loro, ai sensi del D.P.R. n.
115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 04/12/25.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2057/2023 promossa da:
(C.F. ), e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ) quale mandataria, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
IO ZI, elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in VIALE
REGINE MARGHERITA N. 42, ROMA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._1
ND LI e dall'avv. GIUSEPPE SEIDENARI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in VIA FARINI N.4, MODENA.
pagina 1 di 16 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ND Parte_1 C.F._2
LI e dall'avv. GIUSEPPE SEIDENARI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA FARINI N.4, MODENA.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_2
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...] Parte_1 suddetta società, e avevano convenuto in giudizio, innanzi al Controparte_3
Tribunale di Modena, la società proponendo opposizione avverso il Controparte_1 decreto n. 1187/2021, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, nelle rispettive qualità di debitrice principale e di suoi fideiussori, in favore della ricorrente convenuta, quanto alla prima, la somma di euro 599.258,26,00, oltre interessi e spese, e, quanto ai garanti, la minor somma di Euro 597.261,90, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitorio derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato in data
25/01/2008 da con la Parte_2 Controparte_4
e garantito dagli altri due opponenti, costituitisi fideiussori solidali, sino a
[...] concorrenza della somma di Euro 640.000,00.
In particolare, gli attori, quali motivi di opposizione, avevano dedotto l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall'ingiungente per mancanza di idonea prova del credito azionato, l'indebita applicazione di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e ulteriori oneri non pattuiti, nonché la nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale.
Gli opponenti avevano, inoltre, eccepito il difetto di prova della titolarità in capo all'ingiungente del credito azionato in via monitoria, essendosi quest'ultima limitata a pagina 2 di 16 dedurre che il rapporto negoziale in questione era transitato nel suo patrimonio per effetto di un contratto di cessione di crediti in blocco, sottoscritto in data 01/06/2020 da già e a produrre l'estratto Controparte_5 Controparte_4 della Gazzetta Ufficiale relativo a detta cessione, inidoneo, a suo dire, a dimostrare la ricomprensione del credito in questione all'interno della porzione di crediti ceduti dalla con il citato contratto. CP_4
Gli opponenti avevano, pertanto, concluso chiedendo: “Nel merito, in via principale, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1187/2021 n. 2699 RG. 2021 del
26.4.2021 del Tribunale di Modena, così come corretto con provvedimento cron.
4934/2021 RG 2699/2021del 29.4.2021 di Modena pronunciato in odio a
[...]
e per tutti i motivi esposti in narrativa;
Parte_2 Parte_1 Controparte_3 accertare e dichiarare che nulla è dovuto da , Parte_2
e in favore di ovvero, nel merito, Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 invia subordinata in subordine, contenere la condanna di pagamento a carico degli opponenti nei limiti di quanto dovuto e provato. In ogni ipotesi, con vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre accessori come per legge protestati. IN VIA
ISTRUTTORIA non invertito l'onere della prova in ordine ad ogni eccezione, domanda, produzione infra formulata od eseguita: A) Producono in copia proseguendo la numerazione progressiva dell'indice documenti: 5) Delibera dell'Associazione Bancaria
Italiana 11.7.2003; 6) Contratto schema fideiussione di Banca Cavola e Sassuolo;
7)
Idem Bper;
8) Idem Unicredit. B) Chiede disporsi CTU econometrica atta ad accertare, ove sia possibile la ricostruzione sulla scorta dei documenti versati in atti, l'esatto saldo del conto corrente n. 1662014, con espunzione dal conteggio degli interessi, commissioni e spese applicati in misura non pattuita per iscritto o usuraria. Con riserva di meglio precisare il quesito in sede di giuramento del consulente d'ufficio.”
Si era costituita in giudizio la convenuta ingiungente la quale, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione ex adverso dedotti, aveva chiesto “In via preliminare di rito: concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ed avendo pagina 3 di 16 dimostrato la bontà delle proprie pretese e del proprio credito nonché Controparte_1
l'infondatezza delle avverse pretese;
In via principale, nel merito: rigettare integralmente l'opposizione avversaria e per l'effetto confermare il D.I. n. 1187/2021 emesso in data 26.04.2021 dal Tribunale di Modena all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2699/2021 per tutte le ragioni esposte in atti;
In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la Società in personale del legale Parte_2 rappresentante pro tempore e i Sig.ri e tenuti al Parte_1 Controparte_3 pagamento in favore della cessionaria di già Controparte_1 Controparte_5
della somma di €.597.261,90, Controparte_6 CP_4 nonché la sola tenuta al pagamento dell'ulteriore importo di Parte_2
€.1.996,36. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed onorari come per legge. In via istruttoria: ci si oppone fin da ora all'ammissione della CTU richiesta da controparte in quanto irrilevante al fine della decisione della presente opposizione, difettandone i presupposti di ammissibilità”.
Nel corso del giudizio, dopo aver rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dalla convenuta ingiungente e, altresì, l'istanza istruttoria di esperimento di c.t.u. proposta dagli opponenti, il Tribunale, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti, con sentenza n. 623, resa in data 26/05/2023, in parziale accoglimento della proposta opposizione, revocava il decreto ingiuntivo nei confronti di e , confermandolo, Parte_1 Controparte_3 invece, nei confronti di . Parte_2
Condannava altresì la suddetta società opponente a rifondere a le spese Controparte_1 processuali, liquidate in complessivi Euro 16.787,00, oltre accessori dovuti come per legge, dichiarando altresì la stessa al rimborso in favore degli altri Controparte_1 opponenti e della metà delle spese di lite così quantificate. Pt_1 CP_3
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società CP_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo, quali motivi di
[...] impugnazione: 1) Illegittimità della sentenza impugnata nella misura in cui ha affermato pagina 4 di 16 che la garanzia fornita dagli opponenti e era frutto di Parte_1 Controparte_3 un'intesa anticoncorrenziale, pur in difetto di prova in ordine all'esistenza di una tale intesa - Violazione dell'art. 2697 c.c.; 2) Illegittimità della sentenza impugnata nella misura in cui ha applicato alla garanzia prestata dai suddetti opponenti l'art. 1957 c.c., nonostante la natura autonoma di detta garanzia - Violazione dell'art. 1957 c.c.; 3)
Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che la
Banca cedente e di conseguenza la fosse decaduta dal termine semestrale previsto CP_1 dall'art. 1957 c.c. - Violazione dell'art. 1957 c.c.
L'appellante, in ogni caso, ha riproposto ogni altra domanda già formulata nei confronti dei menzionati opponenti.
La società ha, pertanto, concluso chiedendo “voglia l'Ecc.ma Corte adìta, CP_1 contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 867/2023, emessa dal Tribunale di
Modena, Seconda Sezione Civile, G.U. Dott. Giuseppe Pagliani, pubblicata in data 29 maggio 2023, non notificata, resa nel contesto del giudizio R.G. 4067/2021 di R.G., confermare il decreto ingiuntivo n. 1187 del 26 aprile 2021 emesso dal Tribunale di
Modena nel procedimento n. 2699/2021 di R.G., ovvero, in ogni caso, condannare i sig.ri (cod. fisc. ), nato a [...] il 10 Parte_1 C.F._2 settembre 1946, e (cod. fisc. ), nata a [...] C.F._1
Modena il 07.12.1947, entrambi residenti in [...], a pagare in favore della per le causali di cui in parte motiva e già Controparte_1 indicate nel ricorso monitorio R.G. 2699/2021, la somma di euro 597.261,90, oltre successivi interessi di mora maturati e maturandi dal 1° gennaio 2020 sino al saldo, al rispettivo tasso contrattuale.”
Si sono ritualmente costituiti in giudizio gli appellati, i quali, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti e contestualmente proponendo appello incidentale, hanno formulato le seguenti conclusioni : “Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa e reietta;
IN
VIA PRELIMINARE disporre ex art. 331 c.p.c. e per i motivi dedotti l'integrazione del contradditorio nei confronti di . NEL MERITO, in Parte_2 via principale: rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o infondato pagina 5 di 16 conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata nei confronti di
e per tutti i motivi esposti in narrativa. Accertare e Parte_1 Controparte_3 dichiarare che nulla è dovuto da e Parte_1 [...] in favore di ovvero, NEL MERITO, in via subordinata: in CP_3 Controparte_1 ipotesi negata di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, accogliere
l'appello incidentale proposto da e in parziale Parte_1 Parte_3 riforma della sentenza n. 867/2023 Tribunale di Modena, dichiarare che e Parte_1
nulla devono a e, comunque, respingere ogni Controparte_3 Controparte_1 domanda di condanna a carico dei medesimi e . NEL Parte_1 Controparte_3
MERITO, in via ulteriormente subordinata: Contenere ogni eventuale condanna di pagamento a carico degli appellati nei limiti di quanto dovuto e provato. IN OGNI
CASO, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge nei confronti del procuratore, che si dichiara antistatario. Confermate le conclusioni istruttorie.”
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in data 6 maggio 2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, dare atto che, in difetto di impugnazione, i capi della sentenza di primo grado riguardanti l'originaria opponente sono Parte_4 coperti da giudicato.
Inoltre, deve richiamarsi quanto disposto dal primo Giudice all'udienza del 14 maggio
2024 in merito all'istanza avanzata dall'allora parte opponente, di integrazione del contraddittorio, ribadendo, anche in questa sede, la sua inammissibilità, anche sub art. 332 c.p.c., in considerazione della natura scindibile delle cause e dell'intervenuto decorso dei termini di impugnazione per la parte asseritamente pretermessa.
pagina 6 di 16 Ciò premesso, ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, i motivi di gravame dedotti dall'appellante siano fondati e che, per l'effetto, l'impugnata sentenza debba essere, in parte qua, riformata.
- Sulla nullità parziale del contratto di garanzia per conformità al modello ABI
e sull'applicazione dell'art. 1957 c.c.
In ragione della loro stretta interrelazione logico-giuridica, si procede alla trattazione unitaria dei motivi di appello dedotti, sul punto, da Controparte_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c., asserendo che il Giudice di prime cure, nel ritenere il contratto di fideiussione sottoscritto da e qualificabile come fideiussione omnibus e nel Pt_1 CP_3 considerare, di conseguenza, operante, in base a quanto statuito dalle Sezioni Unite della
Cassazione con sent. n. 41994/2021, l'inversione dell'onere della prova relativo alla violazione della normativa anticoncorrenziale per coincidenza delle clausole contrattuali con quelle contenute nel sanzionato modello ABI, ha erroneamente escluso l'applicazione del principio di cui al citato articolo, trattandosi, nel caso in esame, di garanzia specifica e non generica, e, pertanto, estranea alle statuizioni assunte in punto di onere probatorio con la menzionata decisione di legittimità.
Sostiene, poi, parte appellante che l'erroneità del censurato capo di sentenza si rinviene anche rispetto alla circostanza, negletta, che il contratto di garanzia era stato sottoscritto dalle parti in data 25 gennaio 2008, e dunque in un periodo successivo a quello sottoposto ad accertamento da parte dell'AGCM, come noto circoscritto al periodo ottobre 2002 - maggio 2005, ed oggetto, poi, del provvedimento sanzionatorio n.
55/2005 della Banca d'Italia.
Il motivo in esame è meritevole di accoglimento anche sotto questo profilo.
Al riguardo, giova innanzitutto rammentare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 41994 del 2021, dirimendo i contrasti giurisprudenziali relativi alla nullità delle fideiussioni con clausole conformi allo schema ABI 2002, ha dichiarato la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle limitatamente alle clausole pagina 7 di 16 riproduttive dello schema ABI illecito a monte, precisando, al punto 2.10.2.1, “le deroghe all'archetipo codicistico sarebbero state lecite, se le condizioni contrattuali censurate non fossero state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori. In tal modo, la vista connotazione del mercato come mercato libero, non solo per chi svolge l'attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, verrebbe ad essere alterata significativamente. È intuitivo, infatti, che proprio la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, con l'inserimento di clausole pregiudizievoli per il fideiussore, determina un abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili, erodendo la libera scelta del clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
Orbene, si rileva, in primo luogo, che risulta pertinente e fondata l'argomentazione di parte appellante per cui, in considerazione del momento in cui è intervenuta la stipula del contratto di garanzia in esame, il provvedimento della Banca d'Italia, invocato e prodotto in primo grado dagli odierni appellati, è, di per sé, inidoneo a soddisfare l'onere probatorio sugli stessi gravante: tale momento, difatti, come facilmente desumibile dalla documentazione in atti, è, come detto, collocato al di fuori dell'arco temporale preso in esame dall'Autorità responsabile della concorrenza.
La presunzione di anticoncorrenzialità della suddetta intesa, infatti, con la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, potrebbe ritenersi operante ancora per i contratti conclusi in un periodo successivo al provvedimento della B.I., ma non a distanza di anni, come è nel caso di specie, trattandosi di contratto datato 25/01/2008, e quindi successivo di quasi tre anni all'accertamento dell'AGCM.
Sul punto, giova rievocare le circostanze fattuali necessarie, in base alla più recente e, comunque, consolidata giurisprudenza, di merito e di legittimità, per ritenere integrata, sulla base della presunzione descritta, la nullità delle fideiussioni c.d. a valle di intese anticoncorrenziali, finanche in caso di rilevazione officiosa, quali:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus e non a quelle prestate per un affare particolare. pagina 8 di 16 A quest'ultimo proposito, va osservato che le fideiussioni omnibus vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce.
Inoltre :
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata sottoscritta entro l'ambito temporale dell'accertamento operato dalla Banca d'Italia, atteso che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva, il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha affermato ripetutamente, che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (così in motivazione Cass. sez.
pagina 9 di 16 I, 25/11/2024, n.30383; vedi anche, da ultimo, Cass. sez. I, 17 gennaio 2025 n.
1170; Cass. sez. I, 16/10/2024, n.26847, Cass sez. I, 15/07/2024, n.19401).
Orbene, se da un lato emerge la rilevanza del già indicato profilo temporale, d'altra parte, nel caso di specie, è l'ulteriore e logicamente pregiudiziale aspetto dedotto dall'appellante a impedire di ritenere adempiuto l'onus probandi, ovvero quello attinente alla natura della garanzia.
Nel contratto di fideiussione in esame, infatti, le obbligazioni garantite sono, testualmente, indicate nel modo seguente: “dichiara/dichiarano di costituirsi fideiussore/fideiussori solidali, a favore di codesta banca, nell'interesse di
[...]
e dei suoi successori e aventi causa, fino all'importo di euro Controparte_7
640.000,00 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nei confronti di codesta banca, in dipendenza del seguente rapporto: apertura di credito in conto corrente dell'importo di euro 640.000,00 con scadenza 25/08/2009 a valere sul rapporto attualmente contrassegnato con il numero 1662014”.
In base al tenore letterale dell'indicazione dell'oggetto contrattuale, nessun dubbio può, quindi, residuare circa la natura, specifica, della garanzia, con la conseguenza che non può dirsi raggiunta la prova in ordine alla nullità, peraltro meramente parziale, del contratto per conformità al modello anticoncorrenziale predisposto dalle banche attraverso le intese, né tantomeno può ritenersi, come asserito dalle parti appellate, che a tale carenza sopperisca la conformità delle clausole contrattuali a quelle censurate dalla
Banca d'Italia, trattandosi, quest'ultima, di condizione necessaria ma non sufficiente, e, in ogni caso, logicamente posteriore rispetto a quella della natura generica/specifica della garanzia.
Né, in tema, può attribuirsi rilievo alcuno alle doglianze svolte dagli appellati in memoria di replica, ex art. 352 c.p.c., circa la mancata rilevazione d'ufficio della nullità delle suddette clausole, in quanto vessatorie a norma dell'art. 33 D.lvo n. 206/2005, nei confronti della garante , in asserita veste di consumatore, per Controparte_3 violazione dell'art. 36 del citato D.lvo.
pagina 10 di 16 Se, da un lato, è vero che l'evocata nullità, cosiddetta “di protezione” è stata ritenuta rilevabile d'ufficio, a condizione che la relativa dichiarazione, non obbligatoria, sia subordinata al mancato esercizio, da parte del consumatore, della “facoltà di non avvalersene”, e ciò alla luce della circostanza che trattasi di nullità posta a tutela tanto di interessi individuali che di interessi super-individuali riguardanti l'assetto concorrenziale del mercato europeo (cosiddetto “ordine pubblico di protezione”), dall'altro, è, tuttavia, parimenti vero che, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n.
26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati” (Cass. Civ., n.
30383/2024).
Orbene, parte appellata, oltre a non aver fatto oggetto della deduzione qui al vaglio di specifico motivo di appello incidentale, ha, soprattutto, svolto le allegazioni relative alla qualità di consumatrice di , per la prima volta, soltanto nel presente Controparte_3 grado di giudizio, in memoria conclusionale di replica, dunque, in maniera del tutto tardiva, inammissibile e, per ciò, ostativa al rilievo, ex officio, dell'eccepita nullità.
Diversamente da quanto affermato dal primo giudice, nella fattispecie in commento, deve, quindi, dichiararsi, sotto l'esaminato profilo, la validità della deroga prevista dalla clausola n. 6 delle prestate garanzie alla disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. pagina 11 di 16 Con il secondo motivo di gravame parte appellante ha, poi, censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui, riscontrando la sovrapponibilità tra la clausola n. 6 del contratto di garanzia oggetto di esame e la clausola di cui all'art. 6 dello schema contrattuale ABI 2003, è stata dichiara la nullità di detta pattuizione, operandone l'automatica sostituzione come previsto dal pretesamente violato art. 1419, comma secondo.
Infatti, con l'impugnata statuizione, il Giudice di prime cure ha dato applicazione all'art. 1957 c.c. e dichiarato la decadenza del creditore dal diritto di esigere l'adempimento del fideiussore.
Sul punto, l'appellante ha, invece, dedotto che l'operatività della citata disposizione sarebbe preclusa dalla natura della garanzia de qua, qualificata in termini di contratto autonomo di garanzia, e che, in ogni caso, quand'anche l'art. 1957 c.c. trovasse applicazione al caso di specie, il termine di decadenza della citata norma non potrebbe dirsi inutilmente decorso, in ragione della clausola “a prima richiesta” prevista dal contratto, tale da far sì che il termine decadenziale contemplato dalla norma in esame possa essere legittimamente interrotto non solo dalla proposizione dell'azione giudiziale, ma anche dalla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento indirizzata al garante.
In realtà, entrambe le questioni sottoposte al vaglio della Corte risulterebbero assorbite dalle statuizioni che precedono, in ragione dell'accoglimento del primo motivo gravame.
Ad ogni modo, per completezza di analisi e di esegesi del contratto, va, in primis, esclusa la sua qualificazione giuridica in termini di contratto autonomo di garanzia.
Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale nomofilattico della Suprema Corte, "il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945
c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo" (cfr. da ultimo Cass. ord. 19693 del 17/6/2022), e nell'individuare, quale pagina 12 di 16 elemento caratterizzante il contratto autonomo di garanzia, la presenza delle clausole "a prima richiesta e senza eccezioni".
La Corte di legittimità ha altresì enunciato che se, da una parte, l'assenza dell'accessorietà della garanzia può derivarsi, in mancanza delle predette clausole, anche dal tenore dell'accordo e, in particolare, dalla presenza di una clausola che impone al garante un ristretto termine per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, dall'altra detta previsione contrattuale deve essere accompagnata "dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso" (cfr. da ultimo Cass. n. 15091 del 31/05/2021).
Orbene, nel caso di specie, seppure il contratto azionato contenga all'art. 7 la clausola per cui i fideiussori sono tenuti a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio, tuttavia la citata disposizione non comprende la previsione "senza eccezioni", cioè non pone alcuna limitazione del potere degli stessi di far valere questioni relative alla validità ed efficacia del debito garantito.
Né in senso contrario può argomentarsi sulla base dell'art. 9 del medesimo contratto, atteso che lo stesso si limita a prevedere il potere della banca di recedere dai rapporti con il debitore senza che la scelta del momento in cui esercitare detto potere possa essere oggetto di contestazione da parte dei garanti.
Tuttavia, la sopra riportata clausola “a prima richiesta”, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, consente al creditore, come correttamente dedotto dall'odierna appellante, di assolvere all'onere della preventiva e tempestiva escussione del debitore principale anche mediante una intimazione di pagamento meramente stragiudiziale, sussistendo, in tal caso, un onere di carattere meramente temporale
(semestrale) e non anche di forma, giudiziale, della richiesta.
Infatti, si è affermato che “in presenza di una clausola di "fideiussione a prima richiesta"
o "a semplice richiesta scritta" non è necessario che il creditore intraprenda un'azione giudiziale entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale per conservare il diritto di escutere la fideiussione. Il rinvio alla previsione del termine semestrale dell'art. pagina 13 di 16 1957 c.c. deve intendersi soddisfatto mediante l'invio di una richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al fideiussore (v., ad es., Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
13/04/2025, n. 9680; Corte d'Appello L'Aquila, Sentenza, 23/08/2025, n. 947; Tribunale
Roma, Sez. XVI, Sentenza, 22/04/2025, n. 6095).
Nel caso di specie, risulta per tabulas che la Banca creditrice ha intimato il pagamento alla debitrice principale in via stragiudiziale nel pieno rispetto del termine semestrale di decadenza prescritto dal citato art. 1957 c.c. (v., sul punto, raccomandata a.r. del 2 ottobre 2018 - doc. n. 11 fasc. monitorio).
- Sulla legittimazione ad agire di Controparte_1
Quale motivo di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, gli appellati e ripropongono la questione di Parte_1 Controparte_3 carenza di legittimazione ad agire in capo alla società assumendo Controparte_1 indimostrata la titolarità in capo a quest'ultima del credito azionato.
Deve, preliminarmente, osservarsi che, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e alla luce della giurisprudenza formatasi in subiecta materia, l'appello incidentale così come proposto solleva, in rito, gravi dubbi circa la sua ammissibilità, essendo caratterizzato da genericità e aspecificità pressappoco assolute e dall'assenza di qualsivoglia argomentazione, laddove, come noto, l'atto di appello non può costituire una mera riproposizione delle domande o delle difese già svolte in primo grado, senza una concreta argomentazione dell'errore asseritamente imputabile al primo Giudice, posto che il relativo procedimento non può trasformarsi in un nuovo integrale giudizio di merito, dovendo, bensì, necessariamente mantenere la sua funzione di revisio prioris istantiae.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, alla parte volitiva del gravame si deve sempre accompagnare, a pena di sua inammissibilità rilevabile di ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva di controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ma è altresì necessario, pagina 14 di 16 pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 23553/2014).
Ad ogni modo, volendo prescindere da quanto sopra rilevato in rito, il motivo di gravame in esame appare del tutto infondato, atteso che la società ha Controparte_1 provato di essere cessionaria di (oggi Controparte_8
, oltre che per mezzo della produzione dell'avviso di cessione Controparte_5 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ritenuta da una parte della giurisprudenza, di per sé, idonea a soddisfare l'onus probandi de quo (vedi Cass. III, 25/8/06, n. 18513; Cass. III,
17/3/09, n. 6426; Cass. I, 16/6/06, n. 13954; Cass. III, 8/10/10, n. 20914), anche e, soprattutto, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione della stessa
[...] attestante che tutti i crediti vantati nei confronti della società CP_5 [...] erano ricompresi nella cessione in blocco datata 01/06/2020 e Parte_2 intercorsa con la società Controparte_1
Ne consegue il rigetto dell'appello incidentale.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, in accoglimento dell'appello principale proposto da e, quindi, in parziale riforma dell'impugnata Controparte_1 sentenza, deve dichiararsi la validità del contratto di fideiussione dedotto in causa, e, per l'effetto, e vanno condannati al pagamento, per la Parte_1 Controparte_3 causale di cui sopra, in favore di della somma di Euro 597.261,00, Controparte_1 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Inoltre, per quel che concerne le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in base al complessivo e sostanziale esito della causa, gli appellati e Parte_1 [...]
quali parti soccombenti, vanno condannati, in solido, come da dispositivo, CP_3 alla loro rifusione in favore dell'appellante Controparte_1
Infine, nel caso di specie, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n.
228/2012, stante l'integrale rigetto dell'appello incidentale, ricorrono anche le condizioni di legge per porre a carico degli appellati, in solido tra loro, la misura del doppio del contributo unificato. pagina 15 di 16
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello proposto da e, quindi, in parziale riforma Controparte_1 della sentenza n. 623, resa dal Tribunale di Modena in data 26/05/2023,
CO
e , in solido tra loro, al pagamento, per la causale di cui Parte_1 Controparte_3 in motivazione, in favore di della somma di euro Euro 597.261,90, Controparte_1 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
CO gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado, in € 14.500,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, e, quanto al presente giudizio di appello, in Euro 1686,00 per spese e Euro 22.155,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
CONFERMA nel resto, l'appellata sentenza.
DICHIARA gli appellati-appellanti incidentali tenuti, in solido tra loro, ai sensi del D.P.R. n.
115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 04/12/25.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 16 di 16