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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/07/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di L'UI R.G. 862/2023 La Corte D'Appello di L'UI, in persona dei magistrati: Francesco S. Filocamo Presidente Silvia Rita Fabrizio Consigliere Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado trattenuta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025 tra E , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2 Giuseppe MANCINI e Teresa SCALETTI MANCINI che li rappresentano e difendono, il primo per procura rilasciata in calce al ricorso per Cassazione 28.3.2018 e per la rinnovata procura alle liti 4.8.2023, allegata alla citazione per riassunzione 8.8.2023 ed entrambi per quella 5.3.2024, allegata alla citazione per riassunzione 11.3.2024, attori in riassunzione
CONTRO
, in proprio e nella qualità di erede di e CP_1 Persona_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Gerardi giusta mandato e procure speciali CP_2 in calce all'atto di costituzione e risposta in appello ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio in San Salvo (CH) alla Via Dello Sport n°1/A, convenuti in riassunzione OGGETTO: Occupazione – risarcimento danni rinvio ex Ordinanza Cass. Civ. sez. II n. 13529/2023
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 9 per parte attrice: - A - ritenere e dichiarare che l'abusiva occupazione del terreno di cui trattasi, sito alla via De Titta di San Salvo, in catasto alle particelle 4406 e 4415 del foglio 10, ha prodotto danni ai richiedenti da valutarsi in almeno euro 85.381,37, come meglio specificato in premessa, o in quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia;
- B - condannare, di conseguenza
[...]
e in solido al pagamento della stessa somma, a titolo di CP_2 Controparte_3 risarcimento dei danni per l'abusiva occupazione;
- C - condannare , CP_2 CP_3
e in solido al pagamento delle spese del giudizio d'appello
[...] Persona_1 1241/2012 della Corte di L'UI; - D - condannare alla restituzione della Persona_1 somma di euro 4.877,75 da lui ricevuta come rimborso delle spese liquidate in suo favore con la sentenza 192/2018 emessa dalla Corte di L'UI (nella causa 1241/2012), oramai annullata dalla Suprema Corte, coll'ordinanza per cui c'è adesso rinvio;
- E - condannare , CP_2
e alle spese del giudizio di Cassazione;
- F - condannare Controparte_3 Persona_1
, e al pagamento delle spese e spettanze CP_2 Controparte_3 Persona_1 di questo giudizio di rinvio. Con richiesta, se del caso, di una CTU per una migliore valutazione dei danni.; per parte convenuta: In via preliminare Voglia: a) Rigettare ogni avversa richiesta ed istanza per manifesta infondatezza giuridica e fattuale della domanda proposta;
b) Dichiarare e ritenere insussistente e non provato il danno lamentato dai Sig.ri e Parte_1
non rilevando alcun danno da lesione nel godimento né come danno Parte_2 emergente né come lucro cessante;
c) Condannare gli odierni ricorrenti Sig.ri Parte_1 e , alla refusione delle spese di giudizio, diritti ed onorari di difesa del Parte_2 presente grado di giudizio in favore degli odierni convenuti resistenti e CP_2 CP_3
,
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.La presente controversia trae origine dall'azione di rivendicazione e risarcimento danni promossa nel 2004 da e , coniugi e comproprietari di un Parte_1 Parte_2 terreno sito nel Comune di San Salvo, in via De Titta, per una superficie complessiva di circa 13.000 mq (particelle nn. 4406, 4409, 4415 e 4416 del foglio 10), nei confronti di , CP_2
e i quali avrebbero occupato una porzione del fondo Controparte_3 Persona_1 senza titolo. Gli attori chiedevano il rilascio dell'area indebitamente detenuta, nonché il risarcimento dei danni derivanti dalla protratta occupazione abusiva. Con sentenza n. 510/2012, il Tribunale di Vasto accoglieva la domanda di rilascio, rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione, dichiarava inammissibile la chiamata in causa del Santuario di Pompei, ma respingeva la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. Avverso tale decisione proponevano appello gli attori limitatamente al capo di rigetto del risarcimento. La Corte d'Appello di L'UI, con sentenza n. 192/2018, confermava la decisione di primo grado, ritenendo generica la domanda di danno e carente di allegazioni e prova, condannando inoltre gli appellanti alla refusione delle spese in favore del convenuto Per_1
[...] e ricorrevano quindi per cassazione, denunciando la violazione dell'art. Parte_1 Parte_2 2043 c.c. in relazione alla configurabilità del danno da occupazione senza titolo. Con ordinanza n. 13529/2023, la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, respingeva il secondo e dichiarava assorbito il terzo, cassando la sentenza impugnata in relazione al profilo risarcitorio e rinviando alla Corte d'Appello di L'UI in diversa composizione, per nuovo esame del merito alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 33645/2022.
pagina 2 di 9 1.1Il fatto costitutivo del diritto al risarcimento, secondo la Corte, consiste nella perdita della possibilità di godere del bene, direttamente o indirettamente, e tale danno – pur potendo essere accertato in via presuntiva – non si identifica in modo automatico con la semplice privazione della disponibilità. In particolare, la Suprema Corte ha richiamato l'onere, in capo al convenuto, di contestare in modo specifico che il proprietario non avrebbe comunque esercitato il godimento del bene, evidenziando che una contestazione generica non è sufficiente ad escludere il danno presunto. Il giudice del rinvio, pertanto, è stato chiamato a valutare la sussistenza del danno da occupazione abusiva distinguendo la perdita subita dal mancato guadagno, potendo servirsi anche di presunzioni semplici e tenendo conto del comportamento processuale delle parti.
1.2 Con atto di riassunzione del giudizio in data 27 marzo 2024, e Parte_1
hanno riproposto la domanda di risarcimento danni, dopo l'interruzione del Parte_2 processo per la sopravvenuta morte di (avvenuta il 2 dicembre 2023), Persona_1 articolata nei seguenti termini:
• accertamento della responsabilità per danno da occupazione abusiva, con riferimento alla perdita del godimento utile del bene;
• condanna dei convenuti al risarcimento del danno da mancato sfruttamento agricolo, quantificato in € 8.000,00, pari a € 1.000,00 per ciascuno degli otto anni di indebita detenzione (dal 2004 al 2012);
• condanna al risarcimento del danno da mancato sfruttamento edilizio, quantificato in € 37.381,37 sulla base della perizia redatta dall'Arch. in data 17 luglio 2023; Per_2
• restituzione delle somme versate a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza d'appello annullata, pari a € 4.877,75 in favore di . Persona_1 Gli attori fondano le proprie domande sui principi giurisprudenziali affermati dalla Suprema Corte in materia di occupazione sine titulo, e in particolare sulla presunzione del danno da perdita del godimento diretto del bene in caso di concreta utilizzabilità del fondo, laddove non specificamente contestata dalla controparte. La causa è stata quindi rimessa a questa Corte in diversa composizione per il riesame della domanda risarcitoria, con valutazione della concreta possibilità di godimento perduta e del comportamento processuale delle parti. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025, senza la concessione di ulteriori termini per conclusionali e repliche, ex art. 190 c.p.c., come da Cass.nr. 3737/03, non essendo stati neanche richiesti dalle parti.
2. L'originario appello è parzialmente fondato.
2.1 Nell'atto di riassunzione, gli attori in questa sede assumono che “circa i danni da occupazione abusiva, gli attori ed attuali deducenti avevano lamentato "l'impossibilità di sfruttare il terreno (occupato) sia ai fini agricoli che ai fini edilizi, estendendosi l'occupazione lungo tutto il fronte di via De Titta;
e così impedendo che si edificasse proprio in quel posto (dove si doveva) ed impedendo anche l'accesso alla parte restante del terreno (mq. 12/13.000) per il suo sfruttamento agricolo". In questa sede pertanto, invocano solo la valutazione delle seguenti voci asseritamente subite:
1) danno da mancato sfruttamento agricolo del fondo restante, da valutarsi equitativamente in almeno 1.000 euro per ognuno degli otto anni di occupazione abusiva;
e, quindi, per complessivi euro 8.000,00;
2) danno da mancato sfruttamento edilizio della parte anteriore (su via De Titta) del fondo, dove si doveva costruire e si è poi costruito in forte ritardo in conseguenza dell'occupazione abusiva, per complessivi euro 37.381,37, come si dice nella perizia 17.7.2023 dell'Arch. Per_3
, alla quale si fa espresso rinvio.
[...]
pagina 3 di 9 Viene, inoltre, chiesta la restituzione della somma di euro 4.877,75 corrisposta a Per_1 nel Gennaio 2019, a pagamento delle spese liquidate in suo favore dalla sentenza
[...] 192/2018 della Corte d'Appello; e ciò, in seguito all'ordinanza di annullamento della stessa da parte della Suprema Corte. Per la ritardata costruzione della casa, secondo i loro assunti, i danni sarebbero stati ben specificati nella relazione dell'Arch. a cui hanno fatto rimando le specificazioni Per_2 dell'atto di riassunzione;
mentre, quanto ai danni per mancata coltivazione della restante parte del fondo, i deducenti hanno voluto adottare un – a loro dire - accettabilissimo e più che generoso criterio di equità, chiedendo soltanto 1.000= euro per ogni anno in cui non hanno potuto coltivare il terreno agricolo restante.
2.1.1.Mostra l'attore in riassunzione di non avere compiutamente compreso le statuizione assunta dalla Suprema Corte nella ordinanza di rinvio a questa Corte distrettuale. In accoglimento, oltretutto solo parziale, dell'esclusivo primo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha effettivamente affermato che il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 1° comma cpc. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115 2° comma cpc) o mediante presunzioni semplici. Effettivamente poi i convenuti non hanno efficacemente contestato (come secondo la Suprema Corte avrebbero dovuto) che gli attuali deducenti, disponendo del terreno, non ne avrebbe esercitato il godimento. La Corte poi introduce una distinzione tra danno subito dalla perdita del godimento diretto del bene sussistente in re ipsa ma che comunque deve consistere in una concreta possibilità di godimento perduta e danno consistente nel mancato guadagno provocato dall'impossibilità di impiegare il bene secondo la sua vocazione fruttifera, che deve essere provata, anche attraverso presunzioni, dal proprietario. Questa Corte distrettuale è stata quindi chiamata a verificare se il danno da lesione del godimento, differenziata la perdita subita dal mancato guadagno, possa ritenersi sussistente nel caso di specie. Effettivamente poi i convenuti non hanno efficacemente contestato (come secondo la Suprema Corte avrebbero dovuto) che gli attuali deducenti, disponendo del terreno, non ne avrebbe esercitato il godimento. Con il secondo motivo di ricorso tuttavia gli odierni riassumendi avevano lamentato proprio anche che, nel riconoscimento del danno da mancato guadagno provocato dalla impossibilità di impiegare il bene secondo la sua vocazione fruttifera, non fossero state valutate dalla Corte distrettuale le allegazioni (in particolare CTU depositata in appello), poi riproposte in questa sede. Il relativo motivo di ricorso è stato dichiarato infondato, avendo confermato anche la Corte di legittimità la statuizione assunta dalla Corte distrettuale sulla tardività della relativa allegazione. Non può allora esservi alcuno spazio in questa sede per una nuova valutazione di quelle allegazioni e sullo scrutinio del relativo capo di domanda (danno da ritardata costruzione) Quanto ai danni per mancata coltivazione della restante parte del fondo, i deducenti hanno prospettato il ricorso ad un criterio di equità, chiedendo “soltanto 1.000= euro per ogni anno in cui non hanno potuto coltivare il terreno agricolo restante”.
pagina 4 di 9 Sul punto, anche all'esito dell'invito rivolto dalla Corte di legittimità, deve confermarsi la pronuncia di rigetto, in ragione della assoluta carenza iniziale della relativa allegazione, fattuale e probatoria, anche solo in relazione alla tipologia della coltivazione che sarebbe rimasta preclusa, che non consente alcun ricorso ad un criterio dotato di un minimo di oggettività e serietà. L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno. Era pertanto onere della parte di allegare e comprovare, oltretutto tempestivamente e apparendo tale attività tutt'altro che obiettivamente impossibile o particolarmente difficile: l'indicazione della tipologia della coltivazione in atto;
l'effettiva interruzione della stessa per l'effetto della condotta della controparte;
la perdita di guadagno connessa a tale interruzione, sottratte le spese per la coltivazione stessa.
2.2.Residua allora solo la possibilità di risarcimento di quella voce di danno, contenuto comunque in quelle più specifiche richieste qui esplicitate, che nell'ordinanza di rinvio viene definito da perdita del godimento diretto del bene e sussistente in re ipsa, non avendo i convenuti efficacemente contestato (come secondo la Suprema Corte avrebbero dovuto) che gli attuali deducenti, disponendo del terreno, non ne avrebbe esercitato il godimento.
Soccorre allora sul punto il recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione [Sez. Un., n. 33645 del 2022], pure richiamata con la stessa Ordinanza della Sez. II pub. Il 17/05/2023 che ha dato origine alla presente controversia e citato anche dalle parti convenute ed inm forza del quale: “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”. Può pertanto procedersi al riconoscimento, a titolo risarcitorio per il danno da illegittima occupazione, in favore delle parti attrici del valore locativo dell'immobile, pari, come noto, al 4% del valore del fondo per ogni anno, a decorrere dalla richiesta di restituzione e fino al rilascio. Come si evince dalla relazione CTP già depositata in appello, costituente in parte qua mera allegazione che peraltro utilizza sul punto i dati risultanti dall'atto di provenienza, e restando per il residuo quella relazione del tutto inutilizzabile come da decisione della Suprema Corte di rigetto del secondo motivo di ricorso, il valore dell'area occupata è pari 4.458,00, il cui 4% è pari a euro 178,32. Nell'atto di citazione poi non si fa alcun riferimento al momento in cui gli attori avrebbero richiesto il rilascio del fondo de quo risultato poi abusivamente occupato, con la conseguenza che tala data deve essere individuata in quella della notifica della citazione, avvenuta nel gennaio 2004. La riconsegna risulta avvenuta nel luglio 2010. L'illegittima occupazione si è pertanto protratta per sei anni e sei mesi. pagina 5 di 9 Spetta pertanto agli attori a titolo risarcitorio la complessiva somma di 1.159,08, oltre accessori come da parte dispositiva, trattandosi di debito di valore.
3.Sulla regolamentazione delle spese di lite.
3.1 La posizione del destinatario della citazione in appello . Persona_1
hanno notificato il proprio atto di citazione Parte_1 Parte_2 in appello anche nei confronti di ed invitandolo a comparire all'udienza Persona_1 fissata, pur non svolgendo tuttavia alcuna domanda esplicita nei suoi confronti. Il capo impugnato, afferente l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, aveva coinvolto solo e mentre il capo assolutorio adottato in favore del CP_2 Controparte_3
non aveva costituito oggetto di gravame da parte degli appellanti. Per_1 Nell'atto di appello infatti si invoca la condanna di e al CP_2 Controparte_3 risarcimento del danno (capo omesso in sede di primo grado) L'appellante, invero, non ha mosso alcuna formale critica alle statuizioni della sentenza di primo grado inerenti la posizione di . Persona_1
Secondo la stessa Corte di legittimità, l'art. 331 c.p.c. si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado sia da ricondurre a ragioni di ordine sostanziale (contitolarità del rapporto azionato in giudizio), ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che ricorrono ogni qual volta la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cas. Civ. ordinanza 27.04.2021, n. 11044). Il litisconsorzio di diritto processuale non rende allora necessaria, nel giudizio di impugnazione vertente tra le parti originarie del procedimento, l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti della parte, ove non sia oggetto di censura il capo della decisione che abbia escluso la responsabilità di quest'ultima, perché in tal caso, essendosi formato il giudicato sul punto, questa non ha alcun interesse da tutelare in giudizio e, pertanto, non ricorre quell'esigenza di evitare possibili giudicati contraddittori dalla quale deriva la necessità di integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili ai sensi del citato art. 331 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20965 del 30 settembre 2009). Come si evince allora dalla lettura degli atti di gravame: gli appellanti, pur mettendo in discussione la decisione per non avere scrutinato la domanda risarcitoria, non avevano formulato alcuna critica specifica rispetto al capo decisorio che aveva escluso ogni responsabilità in capo al Per_1 La notifica pertanto dell'atto di appello nei confronti del non può proprio dirsi Per_1 giustificata dall'applicazione dell'art. 331 cpc. Pur essendo allora il rapporto tra le cause di dipendenza o inscinbilità, si ritiene che la notifica effettuata alla parte senza alcuna critica al capo decisorio che ne ha escluso ogni responsabilità assolva solo alle funzioni di cui all'art. 332 cpc, dettata in materia di cause scindibili o indipendenti. Nell'ipotesi allora di cause scindibili ex art. 332 c.p.c. , la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza (Cassazione civile sez. VI, 15/11/2021, n.34174Cassazione civile sez. I, 21/03/2016, n.5508 e Cassazione civile sez. III, 16/02/2012, n.2208).
pagina 6 di 9 Quando viene infatti invocata una responsabilità anche alternativa di due o più distinti soggetti rispetto ad uno stesso fatto dannoso (come nella fattispecie al vaglio in cui si asseriva che l'occupazione era stata perpetrata dai tre convenuti), il litisconsorzio che si determina, se nel momento iniziale, cioè della introduzione della lite, è certamente riconducibile all'ambito dell'art. 103, perchè è l'attore che sceglie di prospettare la domanda invocando la responsabilità alternativa in relazione all'accadimento concreto che la occasiona, una volta che il litisconsorzio si sia instaurato si connota, quoad svolgimento, come litisconsorzio processuale necessario o unitario e ciò perchè l'accertamento alternativo necessariamente coinvolge la posizione processuale dei due convenuti attribuendo ed esigendo un grado di massimo coordinamento nell'attività processuale, in non diversa guisa delle fattispecie di litisconsorzio necessario iniziale ex art. 102 c.p.c.. Ciò è vero perchè la domanda originariamente introdotta, postulando l'alternatività delle responsabilità, determina, dal punto di vista della domanda attorea, un nesso di interrelazione fra le posizioni nel processo dei convenuti. Una volta sopravvenuta la sentenza, poichè la fattispecie di litisconsorzio ha natura processuale e non sostanziale e, dunque, non riguarda un caso in cui è per il modo di essere della situazione sostanziale dedotta in giudizio (o per legge) che la pronuncia deve coinvolgere tutte le parti, assume rilievo, per stabilire se il litisconsorzio in sede di impugnazione resti inscindibile, sia il contenuto della pronuncia, sia il soggetto che la impugna. Nel caso di rigetto della domanda nei confronti di entrambi i responsabili, essendo soccombente il danneggiato, il soggetto che impugna sarà lui ed è palese che, in non diversa guisa di come risultava all'atto della instaurazione del processo in primo grado, gli spetterà la possibilità di esercitare la domanda con l'atto di impugnazione reiterando la rivendicazione della responsabilità di entrambi i pretesi responsabili oppure di esercitarla, se del caso all'esito delle risultanze del grado precedente, soltanto nei confronti di uno di essi. Ove il danneggiato compia tale scelta e, dunque, impugni nei confronti di uno solo dei responsabili, essa è rituale e segna lo scioglimento del litisconsorzio legittimamente, perchè non determina alcuna situazione di possibile contrasto fra la parte della decisione impugnata, là dove essa ha escluso la responsabilità di uno dei convenuti, che passa in giudicato, e l'eventuale decisione sull'impugnazione che riconosca la responsabilità dell'altro, atteso che le due statuizioni possono coesistere. L'operare del principio della domanda in sede di esercizio dell'impugnazione determina in questo caso legittimante lo scioglimento del litisconsorzio processuale. Può semmai verificarsi che, in ragione dell'essere stata proposta domanda da uno dei responsabili contro l'altro, l'esistenza di tale domanda, creando nesso di dipendenza fra le posizioni dei due pretesi responsabili, comporti che il litisconsorzio non possa essere sciolto dal danneggiato, che, dunque, pur non intendendo rivolgere e non rivolgendo l'impugnazione nei confronti di uno dei due ma solo dell'altro, necessariamente deve notificare l'impugnazione anche al primo, in modo da assicurare all'altro contro cui impugna la possibilità di poter perseguire la domanda rivolta contro il corresponsabile: in tal caso ricorrerà la fattispecie dell'art. 331 c.p.c. (si vedano già Cass. n. 2360 del 1965 e n. 2769 del 1967 e, quindi, Cass. n. 3114 del 1999, seguita da altre conformi adde Cass. n. 15734 del 2004), a meno che si ritenga utilizzabile l'art. 334 c.p.c., da parte del responsabile contro cui si impugna, come opinano recenti dottrine (in termini Cassazione civile sez. III, 12/05/2014, (ud. 06/02/2014, dep. 12/05/2014), n.10243), altrimenti rileva esclusivamente l'onere di mera denuntiatio di cui all'art. 332 cpc cit. Nell'ipotesi al vaglio allora, legittimamente gli appellanti, non mettono in discussione il capo con cui invece è stata esclusa ogni responsabilità del Per_1
pagina 7 di 9 Ciò determina la sussusmibilità della fattispecie nell'ambito della disciplina di cui all'art. 332 cpc, essendo stato sciolto per legittima scelta degli appellanti il vincolo di dipendenza che avrebbe imposto l'applicazione dell'art. 331 cpc. Non essendo stato evocato pertanto il in qualità di parte, ma essendo stato destinatario Per_1 della mera denuntiatio, non può esservi spazio per l'applicazione del principio della soccombenza. Con riferimento pertanto al rapporto appellanti-Venditti, le spese restano interamente compensate, dovendosi sul punto disattendere anche nel merito il motivo che aveva supportato il provvedimento di condanna adottato da questa stessa Corte, in altra composizione, degli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore del Per_1 In accoglimento allora della specifica domanda di ripetizione formulata in questa sede dagli attori in riassunzione, deve essere adottata anche la pronuncia di condanna del o aventi Per_1 causa, alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto jn suo favore da parte degli appellanti in esecuzione del capo della sentenza di questa stessa Corte, poi annullata in sede di legittimità.
3.2 Nel rapporto appellanti e / appellati Parte_1 Parte_2 e le spese seguono la soccombenza, con conferma del CP_2 Controparte_3 relativo capo decisorio quindi relativamente al primo grado e liquidazione per i due gradi di appello e di legittimità tenendo conto del valore del decisum e dell'accoglimento parziale in punto di quantum della domanda, anche per la fase di trattazione e pur in assenza di istruttoria. La nozione di soccombenza reciproca, che consente infatti la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cassazione civile, sez. III, 21/10/2009, n. 22381, nr. 3438/16 e SS.UU. nr. 16990/17 nonché Corte UE nr. 554/17). La stessa SSUU.nr. 32061/22 ha precisato che ai fini de quibus rileva anche l'attività difensiva della controparte e nella fattispecie a quell'accoglimento parziale ha sicuramente contribuito l'attività difensiva delle controparti. Nella suddetta decisione in particolare la Corte ha esplicitamente sussunto nella ipotesi della cd soccombenza reciproca sia l'ipotesi del rigetto di domande contrapposte sia quella del rigetto di alcuni capi. Si legge infatti nella decisione “Preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.”. Nella fattispecie al vaglio peraltro, il rigetto non è stato limitato alla misura quantitativa inerente l'unico capo, ma ha riguardato alcuni capi di domanda risarcitori, in quanto non provati o tardivamente allegati.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 accoglie in parte l'appello e in parziale riforma della sentenza 510/2012 del Tribunale di Vasto, in parziale accoglimento della relativa domanda risarcitoria, condanna e CP_2 in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1 in solido tra loro della somma di euro 1.159,08, per le causali di cui alla Parte_2 parte motiva, oltre accessori, senza esclusione del cumulo, trattandosi di credito di valore e non di valuta, con decorrenza dalla consumazione del fatto e sino al soddisfo e secondo i criteri ex Cass. SSUU nr. 1712/95; rigetta ogni altra domanda risarcitoria;
conferma per il residuo ogni altra statuizione contenuta nella sentenza Tribunale di Vasto nr. 510/2012; dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna per il residuo gli appellati
[...]
e in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in CP_2 Controparte_3 favore di in solido tra loro, che liquida: Parte_1 Parte_2
per i gradi di appello in complessivi euro 1500,00 per esborsi ed euro 4.800,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidati per l'intero;
per il giudizio di legittimità per gli esborsi eventualmente documentati in atti ed euro 2.800,00
per compensi professionali oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidati per l'intero dichiara interamente compensate le spese di lite relative ad ogni grado nel rapporto
Parte_3 condanna il o aventi causa, alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto jn Per_1 suo favore da parte degli appellanti in esecuzione del capo nr. 2 relativo alle spese contenuto nella sentenza di questa stessa Corte nr. 192/18, poi annullata in sede di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 30.6.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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