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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 11974/2024 promossa da: domiciliata presso l'avv. MINOLI PAOLO, che la Parte_1
rappresenta e difende giusta delega in atti
ATTRICE contro
, in persona del titolare sig. Controparte_1 CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice
“Accertare e dichiarare la responsabilità di natura contrattuale per violazione della convenzione, ovvero in subordine da fatto illecito, della convenuta per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarla a rimborsare e pagare in favore di Parte_1 la somma di € 10.000,00 maggiorata degli interessi corrispettivi in misura pari al tasso
[...]
TAN del contratto di finanziamento (9,86%) maturati dall'erogazione al pagamento effettivo, ovvero oltre interessi legali di mora ex art. 1284 comma IV c.c. dalla notifica della citazione al saldo effettivo, nonché al pagamento della somma di € 493,43 a titolo di ripetizione delle provvigioni di intermediazione, oltre interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dalla notifica della citazione al soddisfo.
Il tutto con vittoria nelle spese di lite oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del
15% come per legge”.
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la onde sentirla condannare al pagamento in suo favore Controparte_1 della somma di € 10.000,00, oltre interessi corrispettivi, e di € 493,43, oltre interessi, a titolo di ripetizione delle provvigioni di intermediazione, per l'inadempimento della controparte alle obbligazioni assunte.
Esponeva l'attrice di aver erogato in favore della convenuta la somma di € 10.000,00 - in forza di una convenzione sottoscritta tra le parti in data 28.10.2019, avente ad oggetto la promozione e conclusione di contratti di credito finalizzati all'acquisto di beni di consumo e per la fruizione di servizi - in esecuzione della richiesta di finanziamento n. 3185589 per conto del sig. . Parte_2
Rappresentava come parte convenuta, in violazione degli obblighi di natura contrattuale, avesse omesso di consegnare i mobili asseritamente acquistati dal sig. ed allegava Pt_2
la fraudolenta conclusione del contratto di finanziamento.
La convenuta non si è costituita ed all'udienza del 13.3.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
*************
2. La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Parte attrice ha provato la fonte costitutiva del proprio diritto, producendo la Convenzione stipulata in data 28.10.2019 con la (doc. 1), la richiesta di Controparte_1 finanziamento n. 3185589 per l'acquisto di mobili, apparentemente proveniente dal sig.
[...]
(doc. 2), e la prova dell'avvenuta erogazione dell'importo di € 10.000,00 (doc. 3). Pt_2
Ha inoltre allegato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte, depositando la denuncia sporta ai Carabinieri dal sig. , con cui lo stesso dichiarava “di non aver mai Pt_2
chiesto alcun finanziamento alla suddetta società finanziaria e di non aver acquistato alcuna mobilia dal Centro Arredo Ciroflex del Gruppo Ciroflex Italia By Barberio”, evidenziava come tutti i dati contenuti nella predetta richiesta (numero di telefono, e-mail, busta paga, ecc.), non gli appartenessero e disconosceva la sottoscrizione apposta (doc.5; cfr. anche doc. 7).
Ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, “l'identificazione del Cliente e degli eventuali coobbligati/fideiussori e il controllo della firma autografa posta dagli stessi sulla documentazione contrattuale, nonché l'identificazione del/i titolare/i effettivo/i, saranno effettuati dal Convenzionato e, ai sensi dell'articolo 2049 C.C., dai dipendenti e collaboratori autorizzati ai sensi dell'articolo 4, curando per quanto di sua competenza il rispetto delle pagina 2 di 4 normative vigenti in materia di antiriciclaggio, con riferimento al D.Lgs. 231/2007, ed eventuali successive modifiche od integrazioni…l'obbligo di controllo e di identificazione in ordine alla firma autografa si estende anche al caso di utilizzo di strumenti tecnologici messi a disposizione da quali ad esempio la firma digitale o grafometrica”. Parte_1
La convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha provato, come sarebbe stato suo onere fare ex art. 2697 c.c., di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni, ne'
l'eventuale esistenza di un fatto estintivo della pretesa avversaria (cfr. Cass. S.U. n.
13533/2001).
Alla luce di quanto allegato e documentato dall'attrice, nella fattispecie in esame ricorre dunque l'ipotesi disciplinata dall'art. 14 della Convenzione secondo cui “Il Convenzionato … dovrà rimborsare a immediatamente e a semplice richiesta di Parte_1
quest'ultima, l'importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data del rimborso in caso di:…mancata o ritardata fornitura del bene o mancata o ritardata prestazione del servizio;
mancata presentazione a Parte_1
della documentazione comprovante l'avvenuta consegna del bene o la prestazione del servizio…disconoscimento della sottoscrizione del contratto da parte del cliente o del coobbligato o del garante, supportati da esposto o denuncia all'autorità”.
Ne deriva, così come previsto in contratto, che la va condannata a Controparte_1 corrispondere all'attrice la somma di € 10.000,00, maggiorata degli interessi corrispettivi come previsti in contratto, maturati dal 28.7.2021 (data di erogazione del finanziamento) fino al saldo.
La convenuta va altresì condannata a restituire la provvigione ricevuta a seguito del contratto di finanziamento per cui è causa, pari ad € 493,43 (doc. 4), oltre interessi di mora ex art. 1284, IV comma, c.c., dal 2.7.2024 (data di notifica dell'atto di citazione) al saldo.
L'integrale accoglimento delle domande attoree rende superfluo l'esame delle istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione della limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando pagina 3 di 4 condanna a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 10.000,00, oltre interessi corrispettivi come da domanda, maturati dal 28.7.2021 al saldo;
condanna a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 493,43, oltre interessi di mora ex art. 1284, IV comma, c.c., dal 2.7.2024 al saldo;
condanna a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in € 3.387,00 per compenso ed € 264,00 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 24.3.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 11974/2024 promossa da: domiciliata presso l'avv. MINOLI PAOLO, che la Parte_1
rappresenta e difende giusta delega in atti
ATTRICE contro
, in persona del titolare sig. Controparte_1 CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice
“Accertare e dichiarare la responsabilità di natura contrattuale per violazione della convenzione, ovvero in subordine da fatto illecito, della convenuta per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarla a rimborsare e pagare in favore di Parte_1 la somma di € 10.000,00 maggiorata degli interessi corrispettivi in misura pari al tasso
[...]
TAN del contratto di finanziamento (9,86%) maturati dall'erogazione al pagamento effettivo, ovvero oltre interessi legali di mora ex art. 1284 comma IV c.c. dalla notifica della citazione al saldo effettivo, nonché al pagamento della somma di € 493,43 a titolo di ripetizione delle provvigioni di intermediazione, oltre interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dalla notifica della citazione al soddisfo.
Il tutto con vittoria nelle spese di lite oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del
15% come per legge”.
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la onde sentirla condannare al pagamento in suo favore Controparte_1 della somma di € 10.000,00, oltre interessi corrispettivi, e di € 493,43, oltre interessi, a titolo di ripetizione delle provvigioni di intermediazione, per l'inadempimento della controparte alle obbligazioni assunte.
Esponeva l'attrice di aver erogato in favore della convenuta la somma di € 10.000,00 - in forza di una convenzione sottoscritta tra le parti in data 28.10.2019, avente ad oggetto la promozione e conclusione di contratti di credito finalizzati all'acquisto di beni di consumo e per la fruizione di servizi - in esecuzione della richiesta di finanziamento n. 3185589 per conto del sig. . Parte_2
Rappresentava come parte convenuta, in violazione degli obblighi di natura contrattuale, avesse omesso di consegnare i mobili asseritamente acquistati dal sig. ed allegava Pt_2
la fraudolenta conclusione del contratto di finanziamento.
La convenuta non si è costituita ed all'udienza del 13.3.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
*************
2. La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Parte attrice ha provato la fonte costitutiva del proprio diritto, producendo la Convenzione stipulata in data 28.10.2019 con la (doc. 1), la richiesta di Controparte_1 finanziamento n. 3185589 per l'acquisto di mobili, apparentemente proveniente dal sig.
[...]
(doc. 2), e la prova dell'avvenuta erogazione dell'importo di € 10.000,00 (doc. 3). Pt_2
Ha inoltre allegato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte, depositando la denuncia sporta ai Carabinieri dal sig. , con cui lo stesso dichiarava “di non aver mai Pt_2
chiesto alcun finanziamento alla suddetta società finanziaria e di non aver acquistato alcuna mobilia dal Centro Arredo Ciroflex del Gruppo Ciroflex Italia By Barberio”, evidenziava come tutti i dati contenuti nella predetta richiesta (numero di telefono, e-mail, busta paga, ecc.), non gli appartenessero e disconosceva la sottoscrizione apposta (doc.5; cfr. anche doc. 7).
Ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, “l'identificazione del Cliente e degli eventuali coobbligati/fideiussori e il controllo della firma autografa posta dagli stessi sulla documentazione contrattuale, nonché l'identificazione del/i titolare/i effettivo/i, saranno effettuati dal Convenzionato e, ai sensi dell'articolo 2049 C.C., dai dipendenti e collaboratori autorizzati ai sensi dell'articolo 4, curando per quanto di sua competenza il rispetto delle pagina 2 di 4 normative vigenti in materia di antiriciclaggio, con riferimento al D.Lgs. 231/2007, ed eventuali successive modifiche od integrazioni…l'obbligo di controllo e di identificazione in ordine alla firma autografa si estende anche al caso di utilizzo di strumenti tecnologici messi a disposizione da quali ad esempio la firma digitale o grafometrica”. Parte_1
La convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha provato, come sarebbe stato suo onere fare ex art. 2697 c.c., di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni, ne'
l'eventuale esistenza di un fatto estintivo della pretesa avversaria (cfr. Cass. S.U. n.
13533/2001).
Alla luce di quanto allegato e documentato dall'attrice, nella fattispecie in esame ricorre dunque l'ipotesi disciplinata dall'art. 14 della Convenzione secondo cui “Il Convenzionato … dovrà rimborsare a immediatamente e a semplice richiesta di Parte_1
quest'ultima, l'importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data del rimborso in caso di:…mancata o ritardata fornitura del bene o mancata o ritardata prestazione del servizio;
mancata presentazione a Parte_1
della documentazione comprovante l'avvenuta consegna del bene o la prestazione del servizio…disconoscimento della sottoscrizione del contratto da parte del cliente o del coobbligato o del garante, supportati da esposto o denuncia all'autorità”.
Ne deriva, così come previsto in contratto, che la va condannata a Controparte_1 corrispondere all'attrice la somma di € 10.000,00, maggiorata degli interessi corrispettivi come previsti in contratto, maturati dal 28.7.2021 (data di erogazione del finanziamento) fino al saldo.
La convenuta va altresì condannata a restituire la provvigione ricevuta a seguito del contratto di finanziamento per cui è causa, pari ad € 493,43 (doc. 4), oltre interessi di mora ex art. 1284, IV comma, c.c., dal 2.7.2024 (data di notifica dell'atto di citazione) al saldo.
L'integrale accoglimento delle domande attoree rende superfluo l'esame delle istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione della limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando pagina 3 di 4 condanna a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 10.000,00, oltre interessi corrispettivi come da domanda, maturati dal 28.7.2021 al saldo;
condanna a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 493,43, oltre interessi di mora ex art. 1284, IV comma, c.c., dal 2.7.2024 al saldo;
condanna a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in € 3.387,00 per compenso ed € 264,00 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 24.3.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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