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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/11/2025, n. 3899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3899 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
MB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6504 dell'anno 2022
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Conte e dall'Avv. Davide Distefano ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
opponente
contro
, in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, e per essa , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza del 31/10/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1051/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data
21/03/2022 ad istanza di con il quale si ingiungeva il pagamento Controparte_1
della somma di € 5.399,25 oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente deduceva: 1) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso sulla base di un documento non costituente titolo idoneo ai sensi dell'art. 633
c.p.c.; 2) la nullità del contratto di apertura di credito-fido per usurarietà dei tassi contrattuali;
3) l'obbligo per l'opposta di introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Si costituiva in giudizio la società creditrice opposta che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale l'udienza del
21.03.2025.
Precisate le conclusioni, il giudice disponeva la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 03.10.2025 rinviata poi d'ufficio al 31.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Nel merito, deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione
Pag. 2 di 4 ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza,
il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito,
ovvero il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente con l'indicazione di tutte le condizioni applicate al rapporto e gli estratti conto analitici che non sono stati specificamente contestati dall'opponente.
Si osserva che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
Generica ed infondata risulta l'eccepita applicazione di interessi illegittimi in assenza anche di una perizia di parte.
Pag. 3 di 4 L'eccezione sulla mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria è pure infondata poiché solo dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione deve esperirsi il procedimento ex D.Lgs n. 28/2010.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase di istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
1051/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data 21.03.2022;
2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio,
che si liquidano complessivamente, in euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, con allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 31.10.2025
Il Giudice
Savino MB
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
MB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6504 dell'anno 2022
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Conte e dall'Avv. Davide Distefano ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
opponente
contro
, in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, e per essa , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza del 31/10/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1051/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data
21/03/2022 ad istanza di con il quale si ingiungeva il pagamento Controparte_1
della somma di € 5.399,25 oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente deduceva: 1) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso sulla base di un documento non costituente titolo idoneo ai sensi dell'art. 633
c.p.c.; 2) la nullità del contratto di apertura di credito-fido per usurarietà dei tassi contrattuali;
3) l'obbligo per l'opposta di introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Si costituiva in giudizio la società creditrice opposta che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale l'udienza del
21.03.2025.
Precisate le conclusioni, il giudice disponeva la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 03.10.2025 rinviata poi d'ufficio al 31.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Nel merito, deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione
Pag. 2 di 4 ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza,
il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito,
ovvero il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente con l'indicazione di tutte le condizioni applicate al rapporto e gli estratti conto analitici che non sono stati specificamente contestati dall'opponente.
Si osserva che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
Generica ed infondata risulta l'eccepita applicazione di interessi illegittimi in assenza anche di una perizia di parte.
Pag. 3 di 4 L'eccezione sulla mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria è pure infondata poiché solo dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione deve esperirsi il procedimento ex D.Lgs n. 28/2010.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase di istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
1051/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data 21.03.2022;
2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio,
che si liquidano complessivamente, in euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, con allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 31.10.2025
Il Giudice
Savino MB
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