Art. 22.
Nei confronti del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e della Direzione generale dell'aviazione civile, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la differenza tra l'assegno mensile previsto dai commi primo e quarto dell'art. 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 , convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14 , e successive estensioni, aumentato dell'eventuale assegno personale ivi previsto, e l'assegno perequativo di cui all'art. 1 della presente legge e' conservata a titolo di assegno ad personam riassorbibile. L'assegno ad personam eventualmente attribuito al personale non dipendente dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che esplichi i relativi servizi contabili e di ragioneria, viene soppresso all'atto del trasferimento del personale stesso ad altro ufficio.
Al personale degli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non dirigente possono essere corrisposti, in relazione alle prestazioni effettivamente rese, compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle vigenti disposizioni. Per le operazioni tecniche svolte fuori dall'ufficio sede di servizio spetta il trattamento di missione anche in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.
I compensi e le indennita' previsti dal comma precedente vanno corrisposti entro un limite di spesa annua pari alla somma stanziata in bilancio nell'esercizio 1973 a titolo di maggiorazione dell'assegno mensile per il personale degli uffici periferici.
Nulla e' innovato a quanto disposto dall' art. 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 , convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14 .
L'assegno personale di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 , convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14 , e' soppresso, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di tutti i dipendenti statali che, a qualsiasi titolo, ne siano provvisti.
Nei confronti del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e della Direzione generale dell'aviazione civile, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la differenza tra l'assegno mensile previsto dai commi primo e quarto dell'art. 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 , convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14 , e successive estensioni, aumentato dell'eventuale assegno personale ivi previsto, e l'assegno perequativo di cui all'art. 1 della presente legge e' conservata a titolo di assegno ad personam riassorbibile. L'assegno ad personam eventualmente attribuito al personale non dipendente dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che esplichi i relativi servizi contabili e di ragioneria, viene soppresso all'atto del trasferimento del personale stesso ad altro ufficio.
Al personale degli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non dirigente possono essere corrisposti, in relazione alle prestazioni effettivamente rese, compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle vigenti disposizioni. Per le operazioni tecniche svolte fuori dall'ufficio sede di servizio spetta il trattamento di missione anche in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.
I compensi e le indennita' previsti dal comma precedente vanno corrisposti entro un limite di spesa annua pari alla somma stanziata in bilancio nell'esercizio 1973 a titolo di maggiorazione dell'assegno mensile per il personale degli uffici periferici.
Nulla e' innovato a quanto disposto dall' art. 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 , convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14 .
L'assegno personale di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 , convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14 , e' soppresso, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di tutti i dipendenti statali che, a qualsiasi titolo, ne siano provvisti.