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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/05/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1964/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1964/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Silvia Masserini, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(CF nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...]46;
RESISTENTE - contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Cervino il 29.07.2001 tra il Sig. e la Sig.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Controparte_1 Parte_1
Comune di Cervino (CE), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti e che non hanno nulla a pretendere
l'un l'altro;
3) Condannare il sig. alla refusione delle spese legali.” Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 30.5.2025, premesso che:
- i coniugi contraevano matrimonio concordatario in data 29.7.2001 in comune di Cervino (CE),
trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Cervino (CE), al numero 10, parte II, serie
A, Anno 2001;
- dall'unione coniugale non nascevano figli;
- con sentenza n. 1575/2009 del 2.10.2009, il Tribunale di Como pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- da allora i coniugi hanno vissuto sempre separati;
- con ricorso in data 07.6.2024, la moglie chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il marito è rimasto contumace, nonostante la regolare notifica;
Considerato che:
- sussistono le condizioni di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, a seguito di ricorso per separazione, e che la separazione tra i coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- la ricorrente non ha proposto altre domande accessorie, chiedendo unicamente la pronuncia sullo status, in quanto la domanda di conferma delle condizioni di cui alla separazione omologata è già coperta da giudicato, non essendone richiesta alcuna modificazione;
- la natura necessaria del procedimento e la mancanza di contestazioni in ordine alle domande proposte giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, irrilevanti essendo – a tali
2 fini – le fatiche esposte dalla ricorrente innanzi al G.R. circa il recupero delle somme dovute a titolo di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
29.7.2001, tra e , trascritto nei Registri di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Comune di Cervino (CE), al numero 10, parte II, serie A, Anno
2001;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cervino (CE), per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze;
3) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio in Como del 30.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1964/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Silvia Masserini, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(CF nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...]46;
RESISTENTE - contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Cervino il 29.07.2001 tra il Sig. e la Sig.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Controparte_1 Parte_1
Comune di Cervino (CE), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti e che non hanno nulla a pretendere
l'un l'altro;
3) Condannare il sig. alla refusione delle spese legali.” Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 30.5.2025, premesso che:
- i coniugi contraevano matrimonio concordatario in data 29.7.2001 in comune di Cervino (CE),
trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Cervino (CE), al numero 10, parte II, serie
A, Anno 2001;
- dall'unione coniugale non nascevano figli;
- con sentenza n. 1575/2009 del 2.10.2009, il Tribunale di Como pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- da allora i coniugi hanno vissuto sempre separati;
- con ricorso in data 07.6.2024, la moglie chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il marito è rimasto contumace, nonostante la regolare notifica;
Considerato che:
- sussistono le condizioni di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, a seguito di ricorso per separazione, e che la separazione tra i coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- la ricorrente non ha proposto altre domande accessorie, chiedendo unicamente la pronuncia sullo status, in quanto la domanda di conferma delle condizioni di cui alla separazione omologata è già coperta da giudicato, non essendone richiesta alcuna modificazione;
- la natura necessaria del procedimento e la mancanza di contestazioni in ordine alle domande proposte giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, irrilevanti essendo – a tali
2 fini – le fatiche esposte dalla ricorrente innanzi al G.R. circa il recupero delle somme dovute a titolo di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
29.7.2001, tra e , trascritto nei Registri di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Comune di Cervino (CE), al numero 10, parte II, serie A, Anno
2001;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cervino (CE), per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze;
3) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio in Como del 30.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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