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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 04/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2016/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 24.03.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2016 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 24.03.2025;
TRA nato negli Stati Uniti d'America il 30.12.1955, Parte_1 [...]
nato negli Stati Uniti d'America il 06.10.1987, Parte_2 Parte_3
nata negli Stati Uniti d'America il 31.12.1992, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco
[...]
Permunian del Foro di Rovigo, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian del Foro di
Bologna, ed elettivamente domiciliati in Rovigo – Corso del Popolo nr. 222, presso lo studio dell'Avv.
Marco Permunian, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica, SEDE, in data 10.11.2023.
pagina 1 di 4 OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti ricorrenti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2023, Parte_1 Parte_2
adivano, ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e
[...] Parte_3
281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare Controparte_1
e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno allegato (i) di essere discendenti in linea retta di
[...]
ava cittadina italiana, nata in Italia, a [...], in data [...], emigrata negli Stati Per_1
Uniti d'America, (ii) che quest'ultima si è naturalizzata cittadina statunitense, in forza di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana, in data 13.09.1935 (cfr. doc. n. 7 e 8 fascicolo di parte ricorrente), ossia in data successiva alla nascita del figlio primo discendente (al tempo minorenne), Parte_1
nato negli stati Uniti d'America in data 18.07.1931.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il Controparte_1
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in questa sede dichiarare contumace.
****
Tanto premesso, ai fini dell'individuazione della legge applicabile ratione temporis al caso di specie e quindi di verificare se l'ava abbia o meno trasmesso ai propri discendenti e/o ai ricorrenti il diritto per cui è causa, occorre far riferimento all'art. 12, comma 2, L. 555/1912.
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti di ava cittadina italiana ( e che Persona_1 quest'ultima ha perso la propria cittadinanza, per intervenuta naturalizzazione, in data successiva alla nascita del figlio, primo discendente, nato all'estero ( , al tempo ancora minorenne. Parte_1
Pertanto, il Tribunale è chiamato in questa sede a valutare se la predetta naturalizzazione dell'ava che, al tempo della nascita del primo discendente era ancora cittadina italiana, abbia sterilizzato la trasmissione del diritto per cui è causa nei confronti dei propri discendenti e quindi dei ricorrenti, ovvero se le vicende in punto di cittadinanza relative all'ava siano irrilevanti rispetto a quelle che interessano i discendenti e quindi i ricorrenti.
Sul punto, si assisteva a un contrasto giurisprudenziale.
pagina 2 di 4 Secondo un primo orientamento (Cass. civ., n. 17161/2023 e Corte d'appello di Roma, sentenza del
23.4.2021), in virtù dell'art. 12 L. 555/1912 - che stabilisce che “i figli minori […] di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà […], e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” (art. 12, comma 2, L. 555/1912); “il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età […], dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine” (art. 12, comma 1, L. 555/1912) - il figlio minorenne, ove convivente con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana, ha perso anch'esso il diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, avendo conseguito quella straniera iure soli, ove non abbia provveduto, entro l'anno dalla maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana. Di conseguenza, l'avo non ha potuto quindi trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
Secondo altro e opposto orientamento (Corte d'appello di Roma, sentenza n. 1277/2023, sentenza n.
2064/2022 e sentenza del 30.11.2021, parere del Consiglio di Stato n. 1820/1975, nonché circolare del n. k.28.1 del 8 aprile 1991), essendo la naturalizzazione dell'avo intervenuta Controparte_1 successivamente alla nascita del primo discendente, quest'ultimo ha trasferito iure sanguinis il diritto alla cittadinanza italiana ai successivi discendenti, e quindi ai ricorrenti, prima della perdita dello stesso in capo all'ava.
Sul prospettato dibattito è intervenuta, recentissimamente, Cass. civ., ord., 08.01.2024, n. 454, che ha chiarito che il minore, nato da avo italiano poi volontariamente naturalizzatosi, non acquisisce lo status di cittadino italiano, e quindi non può trasmetterlo ai propri discendenti, al ricorrere, congiuntamente, di tutti e tre i presupposti di seguito indicati: a) il proprio genitore ha perso la cittadinanza italiana;
b) il minore, ancorché nato prima di tale ultimo evento, era, al tempo, convivente, con il genitore poi naturalizzatosi;
c) il predetto minore abbia acquisito, nel contempo, ovvero abbia acquisito in precedenza
(a esempio iure soli per essere nato sul suolo straniero da avo al tempo cittadino italiano), la cittadinanza di uno Stato straniero.
Applicando tali principi al caso di specie, il minore, pur essendo nato prima della naturalizzazione del proprio genitore, ha comunque perso, per quanto sopra detto, il diritto di conseguire lo status di cittadino italiano. E ciò anche in quanto esso non ha peraltro provveduto a fare istanza per riacquisirlo entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pagina 3 di 4 pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 2016/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 29 marzo 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 24.03.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2016 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 24.03.2025;
TRA nato negli Stati Uniti d'America il 30.12.1955, Parte_1 [...]
nato negli Stati Uniti d'America il 06.10.1987, Parte_2 Parte_3
nata negli Stati Uniti d'America il 31.12.1992, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco
[...]
Permunian del Foro di Rovigo, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian del Foro di
Bologna, ed elettivamente domiciliati in Rovigo – Corso del Popolo nr. 222, presso lo studio dell'Avv.
Marco Permunian, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica, SEDE, in data 10.11.2023.
pagina 1 di 4 OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti ricorrenti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2023, Parte_1 Parte_2
adivano, ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e
[...] Parte_3
281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare Controparte_1
e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno allegato (i) di essere discendenti in linea retta di
[...]
ava cittadina italiana, nata in Italia, a [...], in data [...], emigrata negli Stati Per_1
Uniti d'America, (ii) che quest'ultima si è naturalizzata cittadina statunitense, in forza di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana, in data 13.09.1935 (cfr. doc. n. 7 e 8 fascicolo di parte ricorrente), ossia in data successiva alla nascita del figlio primo discendente (al tempo minorenne), Parte_1
nato negli stati Uniti d'America in data 18.07.1931.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il Controparte_1
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in questa sede dichiarare contumace.
****
Tanto premesso, ai fini dell'individuazione della legge applicabile ratione temporis al caso di specie e quindi di verificare se l'ava abbia o meno trasmesso ai propri discendenti e/o ai ricorrenti il diritto per cui è causa, occorre far riferimento all'art. 12, comma 2, L. 555/1912.
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti di ava cittadina italiana ( e che Persona_1 quest'ultima ha perso la propria cittadinanza, per intervenuta naturalizzazione, in data successiva alla nascita del figlio, primo discendente, nato all'estero ( , al tempo ancora minorenne. Parte_1
Pertanto, il Tribunale è chiamato in questa sede a valutare se la predetta naturalizzazione dell'ava che, al tempo della nascita del primo discendente era ancora cittadina italiana, abbia sterilizzato la trasmissione del diritto per cui è causa nei confronti dei propri discendenti e quindi dei ricorrenti, ovvero se le vicende in punto di cittadinanza relative all'ava siano irrilevanti rispetto a quelle che interessano i discendenti e quindi i ricorrenti.
Sul punto, si assisteva a un contrasto giurisprudenziale.
pagina 2 di 4 Secondo un primo orientamento (Cass. civ., n. 17161/2023 e Corte d'appello di Roma, sentenza del
23.4.2021), in virtù dell'art. 12 L. 555/1912 - che stabilisce che “i figli minori […] di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà […], e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” (art. 12, comma 2, L. 555/1912); “il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età […], dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine” (art. 12, comma 1, L. 555/1912) - il figlio minorenne, ove convivente con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana, ha perso anch'esso il diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, avendo conseguito quella straniera iure soli, ove non abbia provveduto, entro l'anno dalla maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana. Di conseguenza, l'avo non ha potuto quindi trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
Secondo altro e opposto orientamento (Corte d'appello di Roma, sentenza n. 1277/2023, sentenza n.
2064/2022 e sentenza del 30.11.2021, parere del Consiglio di Stato n. 1820/1975, nonché circolare del n. k.28.1 del 8 aprile 1991), essendo la naturalizzazione dell'avo intervenuta Controparte_1 successivamente alla nascita del primo discendente, quest'ultimo ha trasferito iure sanguinis il diritto alla cittadinanza italiana ai successivi discendenti, e quindi ai ricorrenti, prima della perdita dello stesso in capo all'ava.
Sul prospettato dibattito è intervenuta, recentissimamente, Cass. civ., ord., 08.01.2024, n. 454, che ha chiarito che il minore, nato da avo italiano poi volontariamente naturalizzatosi, non acquisisce lo status di cittadino italiano, e quindi non può trasmetterlo ai propri discendenti, al ricorrere, congiuntamente, di tutti e tre i presupposti di seguito indicati: a) il proprio genitore ha perso la cittadinanza italiana;
b) il minore, ancorché nato prima di tale ultimo evento, era, al tempo, convivente, con il genitore poi naturalizzatosi;
c) il predetto minore abbia acquisito, nel contempo, ovvero abbia acquisito in precedenza
(a esempio iure soli per essere nato sul suolo straniero da avo al tempo cittadino italiano), la cittadinanza di uno Stato straniero.
Applicando tali principi al caso di specie, il minore, pur essendo nato prima della naturalizzazione del proprio genitore, ha comunque perso, per quanto sopra detto, il diritto di conseguire lo status di cittadino italiano. E ciò anche in quanto esso non ha peraltro provveduto a fare istanza per riacquisirlo entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pagina 3 di 4 pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 2016/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 29 marzo 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
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