Sentenza 16 marzo 1998
Massime • 1
L'ipotesi criminosa di cui all'art. 611, (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato) è speciale rispetto all'ipotesi di cui all'art. 336, (violenza o minaccia a pubblico ufficiale cod. pen.), avendo in comune con detta fattispecie generale tutti gli elementi di quest'ultima (uso di violenza o minaccia), ma esprimendo un ulteriore elemento di specificazione: nella fattispecie l'atto contrario ai doveri di ufficio, perseguito con l'uso della violenza o minaccia, nei confronti del pubblico ufficiale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1998, n. 4097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4097 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 16.3.1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " IT IB " N. 363
3. " RI TE " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni NT " N. 32626/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TO TT n. il 14.4.1939 avverso la sentenza 17.3.1997 della Corte di Appello di Firenze Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Romano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore, avv. Renato Ricci in sostituzione dell'avv. Nicola Guerrera che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con sentenza 17.3.1997 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza 21.2.1996 del Tribunale di Pistoia, con la quale TO TT era stato condannato ad un anno di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 336, nonché 610, 611 - I parte ed ultimo comma c.p., per aver (delitto di cui all'art. 336), in concorso con altri usato minaccia nei confronti nel Geom. OG, nella sua qualità di perito nominato dal G.D. di Pistoia, per costringerlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio, consistente nel "sottostimare" gli immobili caduti nel fallimento della s.d.f. di D'ND e SA, minacciando il OG di non farlo più tornare a Pistoia perché lo avrebbe ucciso, se solo il D'ND e la SA lo avessero richiesto;
nonché per aver (delitto di cui agli artt. 610 e 611 c.p.), nelle stesse circostanze di tempo e di luogo innanzi indicate, con la condotta ivi descritta, in concorso del D'ND e della SA, usato minaccia per costringere il geom. OG a commettere il delitto di falsa perizia.
Avverso detta sentenza il TO ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo deduce la inutilizzabilità (art. 191 c.p.p.) delle risposte date dal OG in dibattimento, in quanto conseguenti a domande suggestive vietate dall'art. 499 n. 3 c.p.p., inutilizzabilità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Col secondo motivo deduce che si è proceduto alla contestazione al OG delle dichiarazioni da lui rese al P.M., omettendosi dalla corte territoriale qualsiasi valutazione della credibilità del teste in riferimento a dette dichiarazioni e pervenendo al riguardo ad affermazioni apodittiche.
Deduce, altresì, illogicità della motivazione della sentenza impugnata perché basata su "supposizioni del Geom. OG, dovuti a meri apprezzamenti personali".
Deduce, infine, la completa mancanza di prova della sussistenza del dolo in ordine ad entrambi i reati contestati, non risultando da alcun elemento che egli fosse a conoscenza della natura e dell'ammontare della stima precedente.
Ritiene il Collegio che i fatti di cui ai capi c- (art. 110, 336 c.p.) e d- (art.110 e 611 c.p.) debbono essere unificati sotto l'unica imputazione di cui agli artt. 110, 611 co. 2, 61 n. 10 c.p.. Nel caso di specie, infatti, trova applicazione il principio di specialità per assorbimento, enunciato dall'art. 15 c.p.. Detta disposizione disciplina il rapporto tra legge generale e legge speciale nel senso che, avendo quest'ultima una formulazione più analitica e ampia rispetto alla norma generale, ha rispetto ad essa uno o più elementi specializzanti.
Ne consegue che la legge speciale, se non necessariamente, almeno ordinariamente, si pone in luogo della legge generale. In virtù di detto principio deve riconoscersi che la fattispecie di cui all'art. 611, contestata al ricorrente (minaccia per costringere il Geom. OG a commettere il delitto di falsa perizia) è speciale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 336, (violenza o minaccia a pubblico ufficiale c.p.), avendo in comune con detta fattispecie generale tutti gli elementi di quest'ultima (uso di violenza o minaccia - nel caso che ci occupa con l'aggravante indicata a un p.u. o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri d'ufficio), ma esperimendo un ulteriore elemento di specificazione: la tipologia (falsa perizia) dell'atto contrario ai doveri di ufficio, perseguito con l'uso della violenza o minaccia, nel caso, nei confronti del p.u..
Conseguentemente l'impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena conseguente all'assorbimento delle due imputazioni nell'unica iudicata, comprensiva dell'aggravante di cui all'art. 61, n.10 c.p., con rinvio per il giudizio su detto punto ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
I motivi del ricorso sono infondati ed esso deve essere pertanto, nel resto, rigettato.
L'assunto, secondo cui sarebbero state poste al OG domande tendenti a suggerirne le risposte non è sorretto da adeguate argomentazioni.
Conseguentemente la succinta espressione, usata nella motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale le domande sono state "poste in modo corretto" appare sufficiente ad inficiare le generiche censure del ricorrente in ordine all'impostazione di alcune domande, senza, peraltro, indicare le risposte che con esse gli organi giudiziari intendevano suggerire.
Quanto alla seconda doglianza deve osservarsi che la censura intende perseguire una valutazione alternativa della prova che, ove, come nel caso di specie sorretta da motivazione immune da vizi logico giuridici, è sottratta al sindacato di legittimità. Altrettanto infondata è la censura prospettata col terzo motivo, avendo la corte territoriale tratto dal tenore delle minacce rivolte al OG dal ricorrente e dalle finalità con esse perseguite la piena prova della coscienza e volontà delle condotte contestategli.
Il rinvio per la sola determinazione della pena preclusa la formazione della prescrizione nello ulteriore corso processuale in ossequio al principio del giudicato progressivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE unificati i fatti di cui ai capi c) e d) sotto l'unica imputazione di cui agli artt. 110 e 611 co. II, 61 n.10 c.p., annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per il giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1998