Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1998, n. 4097
CASS
Sentenza 16 marzo 1998

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, presieduta dal Dott. Fortunato Pisanti, il 16 marzo 1998. Le parti in causa, un imputato e il Pubblico Ministero, si sono confrontate su una condanna per reati di minaccia e violenza a pubblico ufficiale. L'imputato ha contestato la sentenza della Corte di Appello di Firenze, sostenendo l'inutilizzabilità delle prove e l'illogicità della motivazione, nonché la mancanza di dolo. La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, unificando le imputazioni sotto un'unica fattispecie giuridica, applicando il principio di specialità per assorbimento. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'inutilizzabilità delle prove e alla valutazione della credibilità del teste, affermando che le domande poste erano corrette e che la motivazione della sentenza impugnata era immune da vizi logici. La Corte ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della pena, rinviando per il giudizio su questo punto, in ossequio al principio del giudicato progressivo.

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Massime1

L'ipotesi criminosa di cui all'art. 611, (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato) è speciale rispetto all'ipotesi di cui all'art. 336, (violenza o minaccia a pubblico ufficiale cod. pen.), avendo in comune con detta fattispecie generale tutti gli elementi di quest'ultima (uso di violenza o minaccia), ma esprimendo un ulteriore elemento di specificazione: nella fattispecie l'atto contrario ai doveri di ufficio, perseguito con l'uso della violenza o minaccia, nei confronti del pubblico ufficiale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1998, n. 4097
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4097
    Data del deposito : 16 marzo 1998

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