Art. 1.
L'Istituto superiore di sanita' e' autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche non provvisti di laurea o di titolo di studio equivalente, entro il limite massimo della spesa annua di lire 150 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.
Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attivita' dell'istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.
Le borse di studio sono godute presso l'Istituto.
Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto.
L'Istituto superiore di sanita' e' autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche non provvisti di laurea o di titolo di studio equivalente, entro il limite massimo della spesa annua di lire 150 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.
Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attivita' dell'istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.
Le borse di studio sono godute presso l'Istituto.
Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto.