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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2086 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2086 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'Avv. MONTALETTI ELEONORA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. MONTALETTI ELEONORA( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 12/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ma, dei quali, solo il Per_1 Per_2
primo economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 12.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- Stante la maggiore età dei figli nulla viene detto in ordine alla regolamentazione del diritto di visita degli stessi, se non l'accordo da parte dei genitori in ordine alla collaborazione nell'interesse dei figli stessi, affinché mantengano vivi i rapporti con entrambi i genitori e con il relativo ramo parentale.
- Il Sig. , tenendo conto della sua maggiore capacità economica e dell'impiego precario CP_2
della Signora con cui di fatto ancora i figli convivono, si impegna a corrispondere quale CP_1
contributo al mantenimento la somma di euro 500,00 mensile in favore della moglie e la somma di euro
250,00 mensile in favore della figlia . Per_2
Nulla viene corrisposto in favore del figlio su cui le parti concordano il raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica.
- Il versamento avverrà entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente intestato alla
Signora n. 22611723 acceso presso Riviera Banca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara CP_1
nella filiale di Via Garibaldi n. 147 a Rimini.
- Tutte le spese di gestione della casa, auto e tutte le utenze resteranno a carico della Signora CP_1
non andranno più a gravare sul Sig. . CP_2
- Le spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo stilato dal cnf sottoscritto in data
29.11.2017, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
- Il genitore che sosterrà il costo di ciascuna spesa da dividere avrà il diritto di chiedere il rimborso all'altro pro quota, previa esibizione della documentazione comprovante la spesa, dal mese successivo a quello dell'avvenuto pagamento.
- Il Sig. si impegna altresì a trasferire altrove anche la propria residenza anagrafica. CP_2
pagina 2 di 3 - Le spese relative al suddetto procedimento, anche di tutela legale saranno di comune accordo tra le parti a carico esclusivo di esonerando la Signora da qualsiasi onere. CP_2 CP_1
- Le parti concordano altresì di dare esecuzione alle condizioni di cui al presente accordo in sostituzione di quelle indicate in atto di separazione già a far data dal mese successivo a quello del deposito del presente ricorso.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1
il 3.10.1999 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 354 Parte II Serie A Anno 1999 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2086 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'Avv. MONTALETTI ELEONORA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. MONTALETTI ELEONORA( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 12/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ma, dei quali, solo il Per_1 Per_2
primo economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 12.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- Stante la maggiore età dei figli nulla viene detto in ordine alla regolamentazione del diritto di visita degli stessi, se non l'accordo da parte dei genitori in ordine alla collaborazione nell'interesse dei figli stessi, affinché mantengano vivi i rapporti con entrambi i genitori e con il relativo ramo parentale.
- Il Sig. , tenendo conto della sua maggiore capacità economica e dell'impiego precario CP_2
della Signora con cui di fatto ancora i figli convivono, si impegna a corrispondere quale CP_1
contributo al mantenimento la somma di euro 500,00 mensile in favore della moglie e la somma di euro
250,00 mensile in favore della figlia . Per_2
Nulla viene corrisposto in favore del figlio su cui le parti concordano il raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica.
- Il versamento avverrà entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente intestato alla
Signora n. 22611723 acceso presso Riviera Banca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara CP_1
nella filiale di Via Garibaldi n. 147 a Rimini.
- Tutte le spese di gestione della casa, auto e tutte le utenze resteranno a carico della Signora CP_1
non andranno più a gravare sul Sig. . CP_2
- Le spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo stilato dal cnf sottoscritto in data
29.11.2017, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
- Il genitore che sosterrà il costo di ciascuna spesa da dividere avrà il diritto di chiedere il rimborso all'altro pro quota, previa esibizione della documentazione comprovante la spesa, dal mese successivo a quello dell'avvenuto pagamento.
- Il Sig. si impegna altresì a trasferire altrove anche la propria residenza anagrafica. CP_2
pagina 2 di 3 - Le spese relative al suddetto procedimento, anche di tutela legale saranno di comune accordo tra le parti a carico esclusivo di esonerando la Signora da qualsiasi onere. CP_2 CP_1
- Le parti concordano altresì di dare esecuzione alle condizioni di cui al presente accordo in sostituzione di quelle indicate in atto di separazione già a far data dal mese successivo a quello del deposito del presente ricorso.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1
il 3.10.1999 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 354 Parte II Serie A Anno 1999 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3