Versione
21 novembre 1965
21 novembre 1965
Art. 6.
Il trattamento tributario previsto dall'articolo 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennita' ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale.
Il trattamento tributario previsto dall'articolo 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennita' ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 16/06/1995, n. 245Provvedimento: […] Ma la Corte dei conti non considera che il legislatore statale ha esteso il regime tributario delle indennità parlamentari ai consiglieri delle regioni a statuto speciale (art. 6, legge n. 1261 del 1965); e, comunque, la potestà legislativa regionale ha come oggetto, nel caso in esame, il regime giuridico dell'indennità e, dunque, un aspetto dello status dei componenti dell'Assemblea, che rientra nelle attribuzioni regionali. […]Leggi di più...
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