Articolo 6 della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261
Articolo 5Articolo 7
Versione
21 novembre 1965
Art. 6.
Il trattamento tributario previsto dall'articolo 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennita' ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale.
Entrata in vigore il 21 novembre 1965
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