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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr.ssa Carmen Lombardi Consigliere
3. dr.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 1° LUGLIO 2025 la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 850/2022 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Cardone e Parte_1 dall'avv. Marianna Avino, presso lo studio delle quali ha eletto domicilio come in atti,
- appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Luigi Mazza, presso lo studio della quale ha eletto domicilio come in atti,
- appellato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 7.11.2017 presso il Tribunale di Nola, ha agito nei confronti della chiedendo Parte_1 Controparte_1
“Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato svolto dal ricorrente in favore ed alle dipendenze della resistente Società, a far data dall'03.01.2011 al 01.10.2015; 2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel III livello retributivo del CCNL “Terziario” o in quello diverso, superiore o inferiore, che dovesse risultare in corso di causa;
3. accertare e dichiarare l'inadeguatezza della retribuzione percepita in base alla effettiva quantità e qualità del lavoro prestato dal ricorrente e, per l'effetto;
4. condannare la Società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate, per tutte le causali sopra analiticamente esposte, per un
1 importo complessivo pari ad € 83.681,44, come risultanti dai conteggi allegati che costituiscono parte integrante del presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria…5. condannare, altresì, la Società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spettanze TFR maturate, per un importo complessivo pari ad
€ 8.282,21, come risultante dai conteggi allegati che costituiscono parte integrante del presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al dì del soddisfo…6. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'importo complessivo pari ad € 1.220,40 a titolo di differenza per l'indennità di missione e, per l'effetto, condannare la Società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della predetta somma;
7. ordinarsi la regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”. Costituendosi tempestivamente in giudizio, parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda eccependo: in via preliminare, la prescrizione quinquennale, stante la tutela reale, non considerando valida ai fini interruttivi la raccomandata a/r del 19 – 23 maggio 2017; l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c.; e, nel merito, che la presenza del Sig. Pt_1 in azienda sarebbe riconducibile ai rapporti commerciali sussistenti,
[...] dal febbraio 2013 al marzo 2014, tra la e la Controparte_1 CP_2
società intestata al Sig. .
[...] Parte_2
Escussi i testi, previo deposito di note la causa è stata decisa con la sentenza n.1978\2021 del 19.10.2021 in questa sede appellata, con la quale il Tribunale di Nola rigettava il ricorso per “irrisolvibile contrasto tra gli elementi di prova raccolti” e compensava le spese di lite. Con atto depositato in data 15.4.2022 ha proposto appello avverso Pt_1 la sentenza citata deducendo un'errata interpretazione del materiale probatorio, innanzitutto testimoniale, acquisito in giudizio. Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi integralmente la domanda proposta con ricorso di primo grado, con vittoria delle spese anche del doppio grado.
Si costituiva l'appellata società che chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte, visti gli atti e le prove testimoniali, formulava alle parti una proposta conciliativa contenuta nell'ordinanza dell'11.2.2025. All'odierna udienza, ricondotta una trattativa sulla base della proposta della Corte e raggiunto un accordo anche sulle modalità dei pagamenti, formalizzato accordo giudiziale sottoscritto dalle parti innanzi al collegio ed allegato al verbale, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte deve dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
2 Va infatti preliminarmente rilevato che, come emerge dal verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dalle parti all'udienza odierna innanzi a questa Corte, le stesse hanno regolato transattivamente il rapporto dedotto in giudizio determinandosi contestualmente e concordemente a rinunciare al gravame instaurato dall'appellante.
In particolare, sulla base di quanto concordato nel verbale depositato in atti, le parti hanno inteso definire ogni questione relativa anche al presente giudizio di appello.
Essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, conseguentemente, la necessità della pronuncia giudiziale, questa Corte non può che dare atto della cessazione della materia del contendere.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia; rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessita' di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
E' pacifico invero che, venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia,
“per il giudice davanti al quale la domanda è stata proposta, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunciare sul merito della medesima domanda ed egli deve chiudere il giudizio pendente davanti a sé con una pronuncia in rito, quale è quella che dichiara cessata la materia del contendere (Cass. s.u. sent. n. 6226 del 1997). “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione; e la composizione in tal modo della controversia, se si sia verificata in sede d'impugnazione, giustifica non già l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì, da un lato, la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità, e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. sez. I^, sent. n. 10553 del 2009; cfr. Cass. 13 settembre 2007, n. 19160, ed altre conformi). Peraltro, la pronuncia sulle spese è necessaria solo ove le parti non siano addivenute ad una regolazione concordata.
3 Nella specie, nel verbale di conciliazione sottoscritto innanzi alla Corte si dà atto anche della specifica regolazione delle spese, che le parti hanno ritenuto di compensare integralmente per il doppio grado.
Non può pertanto il Collegio che dare atto di tale espressa pattuizione e conformarsi alla regolamentazione concordata.
P.Q.M.
La Corte così provvede: a) in riforma della sentenza gravata, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) spese del doppio grado di giudizio come da verbale di conciliazione. Così deciso in Napoli in data 1° luglio 2025 Il Consigliere est. Dr.ssa Chiara De Franco
Il Presidente Dr. Gennaro Iacone
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