Articolo 2 della Legge 20 giugno 1929, n. 1125
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 luglio 1929
Art. 2.


E' soppressa l'indennita' di carica e di rappresentanza al presidente.

Il Ministro per le finanze nominera' i segretari del Consiglio e stabilira' le spese tutte di qualsiasi specie, necessarie per il funzionamento di esso, a carico dei bilanci della Cassa, delle gestioni e degli Istituti annessi.

Entrata in vigore il 13 luglio 1929