TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8691 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 23311/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23311/2021 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Qualiano alla Piazza Gabriele D'Annunzio Parte_1
4 presso l'avv. Antonietta Panico, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
, residente in [...] Controparte_1
pagina 1 di 6 in persona di un procuratore speciale, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Napoli alla Piazza Giacomo Matteotti 7 presso l'avv. Lorenza Mazzeo, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va rigettata.
ha convenuto nel presente giudizio e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
chiedendo di dichiarare il convenuto responsabile civile
[...] CP_1
esclusivo di un sinistro che assumeva essersi verificato in data 28/4/2017 in Napoli, in cui era stata coinvolta l'autovettura Renault Clio tg. EG934PV di proprietà dello stesso ed assicurata per la RCA con , sulla quale era trasportata CP_1 Controparte_2
l'attrice – e condannare i convenuti in solido a risarcire i danni subiti dall'attrice per le lesioni personali riportate nell'evento, da liquidare in € 68.733,47 comprese spese mediche, o nella diversa somma ritenuta equa, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al Con soddisfo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita Controparte_2
chiedendo di dichiarare nulla la citazione, di dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda, e nel merito rigettarla perché infondata, con vittoria delle spese di lite con distrazione, e in ogni caso detrarre la somma già trattenuta dall'attrice a titolo di acconto;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stata escussa la teste , è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medica dal dr, Testimone_1
; ora la causa va decisa. Persona_1
pagina 2 di 6 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione, sollevata dalla convenuta costituendosi, essendo ben chiari sia il petitum che la causa Controparte_2
petendi della domanda: l'autovettura di sulla quale viaggiava l'attrice, in una CP_1
curva sbandò ed andò a collidere con un'autovettura che procedeva nel senso opposto di marcia;
sono poi analiticamente descritte le lesioni riportate, ed i danni conseguenti.
La titolarità attiva di deriva dall'avere l'attrice subito lesioni personali;
Parte_1
la titolarità passiva di quale proprietario dell'autovettura tg. EG934PV Controparte_1
al momento del sinistro è provata dal certificato cronologico del PRA in atti.
La domanda è proponibile, avendo l'attrice messo in mora con Controparte_2
raccomandata ricevuta il 1°/6/2017, a seguito della quale la compagnia assicurativa non chiese di integrare la richiesta di risarcimento, ma sottopose a visita medico Pt_1
legale tramite un proprio medico fiduciario.
La teste , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha riferito: Testimone_1
“Adr Indifferente. ADR Era una sera invernale dell'anno 2017, in Napoli. Ero trasportata a bordo di un'autovettura Renault guidata da un mio conoscente, Per_2
ero seduta al lato posteriore destro;
vicino al conducente era seduto un altro
[...]
mio conoscente, a fianco a me era seduta mia Persona_3 Parte_1
amica. Percorrevamo una strada nel quartiere di Posillipo, piena di curve;
stavamo facendo un giro, senza una meta precisa;
non ricordo in che direzione andassimo, osservavamo il panorama. Improvvisamente il conducente del veicolo sul quale viaggiavamo, in curva, sbandò e invase la corsia opposta, andando ad urtare frontalmente con una Mini OO che viaggiava in direzione opposta. I conducenti dei due veicoli rimasero ad aspettare che arrivassero i Vigili, ma la mia amica si era Pt_1
fatta male alla fronte, al naso, alle labbra e a un polso, e perdeva molto sangue;
un ragazzo di passaggio, che non conoscevamo, si tolse una maglietta perché si tamponasse il sangue. Non ricordo se al momento dell'urto indossasse la cintura di Pt_1
sicurezza. Si fermò, sempre in curva, un veicolo con a bordo una coppia di fidanzati, che fecero salire me e e ci portarono all'0spedale Fatebenefratelli.” Così essendo Pt_1
pagina 3 di 6 andate le cose, deve ritenersi che l'evento lesivo dedotto in giudizio si sia effettivamente verificato, e che ne sia stato responsabile esclusivo o di gran lunga prevalente, CP_1
avendo il veicolo da lui condotto invaso la corsia di marcia opposta;
prima di tutto, l'art. 143 Cod.Ass. stabilisce al primo comma che “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.”; in secondo luogo, anche ammesso che residui una percentuale di colpa presunta a carico del conducente del veicolo antagonista rispetto a quello sul quale viaggiava l'attrice, comunque i convenuti nell'odierno giudizio sarebbero tenuti a risarcire integralmente il danno subito dall'attrice ai sensi dell'art. 2055 cc.
Il CTU, alla cui relazione le parti nulla hanno osservato nei termini concessi, ha accertato che nel sinistro riportò un trauma cranio facciale con ferita Parte_1
lacero contusa in regione frontale e sopraorbitaria sinistra, ed ha ritenuto tale danno
“Non compatibile con un corretto utilizzo delle cinture di sicurezza”. Se il CTU ritiene che, se avesse usato la cintura di sicurezza, o l'avesse usata correttamente, non Pt_1
avrebbe riportato quella tipologia di danni, questo è un buon motivo per ritenere che al momento del sinistro l'attrice non la stesse usando;
del resto, l'attrice andò ad urtare frontalmente con il volto, evidentemente contro il parabrezza del veicolo sul quale era trasportata, e questo è il tipico evento che una cintura di sicurezza correttamente indossata è in grado di evitare: l'urto fu violento, come attestano i postumi, e tale violenza dimostra ulteriormente che la cintura non era indossata, perché almeno l'intensità dell'urto sarebbe stata smorzata. La parte attrice non ha mosso osservazioni alla relazione del CTU, sotto questo profilo e sotto nessun altro, limitandosi a fare pagina 4 di 6 presente che la Polizia Municipale di Napoli, che redasse un rapporto sull'evento, non sanzionò per il mancato uso della cintura di sicurezza: ma una mancata Parte_1
sanzione può avere diverse motivazioni, e può essere stata dovuta anche al non avere i verbalizzanti preso in considerazione la questione, considerata invece dal CTU medico.
Quindi, certamente l'attrice non avrebbe riportato lesioni se il conducente del veicolo sul quale viaggiava avesse osservato una corretta condotta di guida;
ma altrettanto certamente non le avrebbe riportate se avesse correttamente usato le cinture di sicurezza, il cui uso è imposto dall'art. 172 Cod.Strada: pertanto, si ritiene che il danneggiato abbia concorso a determinare il danno nella misura del 50%.
Le lesioni hanno determinato per l'attrice una invalidità temporanea totale di giorni 10, parziale al 75% di altri giorni 20, parziale al 50% di ulteriori giorni 20; sono residuati postumi permanenti nella misura del 7% di danno biologico, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 18, Per tali voci di danno sono liquidabili, in base ai criteri indicati dall'art. 139 Cod.Ass. ed ai valori fissati da D.Min. Sviluppo Economico
17/7/2017, sono liquidabili in favore dell'attrice, e non sussistendo valide ragioni per personalizzare il danno, € 14.266,99;
considerato che
in concreto, in ragione del concorso di colpa, va riconosciuta la metà di tale somma, pari ad € 7.133,49; e con rivalutazione ed interessi, si arriva ad € 9.496,31, quindi meno della somma di € 10.000 già pagata dalla compagnia assicurativa a titolo di acconto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese: la domanda viene rigettata, ma solo perché era stato pagato un acconto, e in giudizio la compagnia aveva chiesto di dichiarare insussistente qualsiasi diritto al risarcimento per l'attrice; le spese della consulenza tecnica d'ufficio restano a carico dell'attrice. .
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 23311/2021 rgac vertente pagina 5 di 6 tra: attrice;
e spa , convenuti;
così Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Pone definitivamente a carico dell'attrice il compenso al CTU;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Portici in data 2/10/2025 Il giudice
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23311/2021 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Qualiano alla Piazza Gabriele D'Annunzio Parte_1
4 presso l'avv. Antonietta Panico, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
, residente in [...] Controparte_1
pagina 1 di 6 in persona di un procuratore speciale, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Napoli alla Piazza Giacomo Matteotti 7 presso l'avv. Lorenza Mazzeo, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va rigettata.
ha convenuto nel presente giudizio e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
chiedendo di dichiarare il convenuto responsabile civile
[...] CP_1
esclusivo di un sinistro che assumeva essersi verificato in data 28/4/2017 in Napoli, in cui era stata coinvolta l'autovettura Renault Clio tg. EG934PV di proprietà dello stesso ed assicurata per la RCA con , sulla quale era trasportata CP_1 Controparte_2
l'attrice – e condannare i convenuti in solido a risarcire i danni subiti dall'attrice per le lesioni personali riportate nell'evento, da liquidare in € 68.733,47 comprese spese mediche, o nella diversa somma ritenuta equa, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al Con soddisfo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita Controparte_2
chiedendo di dichiarare nulla la citazione, di dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda, e nel merito rigettarla perché infondata, con vittoria delle spese di lite con distrazione, e in ogni caso detrarre la somma già trattenuta dall'attrice a titolo di acconto;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stata escussa la teste , è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medica dal dr, Testimone_1
; ora la causa va decisa. Persona_1
pagina 2 di 6 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione, sollevata dalla convenuta costituendosi, essendo ben chiari sia il petitum che la causa Controparte_2
petendi della domanda: l'autovettura di sulla quale viaggiava l'attrice, in una CP_1
curva sbandò ed andò a collidere con un'autovettura che procedeva nel senso opposto di marcia;
sono poi analiticamente descritte le lesioni riportate, ed i danni conseguenti.
La titolarità attiva di deriva dall'avere l'attrice subito lesioni personali;
Parte_1
la titolarità passiva di quale proprietario dell'autovettura tg. EG934PV Controparte_1
al momento del sinistro è provata dal certificato cronologico del PRA in atti.
La domanda è proponibile, avendo l'attrice messo in mora con Controparte_2
raccomandata ricevuta il 1°/6/2017, a seguito della quale la compagnia assicurativa non chiese di integrare la richiesta di risarcimento, ma sottopose a visita medico Pt_1
legale tramite un proprio medico fiduciario.
La teste , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha riferito: Testimone_1
“Adr Indifferente. ADR Era una sera invernale dell'anno 2017, in Napoli. Ero trasportata a bordo di un'autovettura Renault guidata da un mio conoscente, Per_2
ero seduta al lato posteriore destro;
vicino al conducente era seduto un altro
[...]
mio conoscente, a fianco a me era seduta mia Persona_3 Parte_1
amica. Percorrevamo una strada nel quartiere di Posillipo, piena di curve;
stavamo facendo un giro, senza una meta precisa;
non ricordo in che direzione andassimo, osservavamo il panorama. Improvvisamente il conducente del veicolo sul quale viaggiavamo, in curva, sbandò e invase la corsia opposta, andando ad urtare frontalmente con una Mini OO che viaggiava in direzione opposta. I conducenti dei due veicoli rimasero ad aspettare che arrivassero i Vigili, ma la mia amica si era Pt_1
fatta male alla fronte, al naso, alle labbra e a un polso, e perdeva molto sangue;
un ragazzo di passaggio, che non conoscevamo, si tolse una maglietta perché si tamponasse il sangue. Non ricordo se al momento dell'urto indossasse la cintura di Pt_1
sicurezza. Si fermò, sempre in curva, un veicolo con a bordo una coppia di fidanzati, che fecero salire me e e ci portarono all'0spedale Fatebenefratelli.” Così essendo Pt_1
pagina 3 di 6 andate le cose, deve ritenersi che l'evento lesivo dedotto in giudizio si sia effettivamente verificato, e che ne sia stato responsabile esclusivo o di gran lunga prevalente, CP_1
avendo il veicolo da lui condotto invaso la corsia di marcia opposta;
prima di tutto, l'art. 143 Cod.Ass. stabilisce al primo comma che “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.”; in secondo luogo, anche ammesso che residui una percentuale di colpa presunta a carico del conducente del veicolo antagonista rispetto a quello sul quale viaggiava l'attrice, comunque i convenuti nell'odierno giudizio sarebbero tenuti a risarcire integralmente il danno subito dall'attrice ai sensi dell'art. 2055 cc.
Il CTU, alla cui relazione le parti nulla hanno osservato nei termini concessi, ha accertato che nel sinistro riportò un trauma cranio facciale con ferita Parte_1
lacero contusa in regione frontale e sopraorbitaria sinistra, ed ha ritenuto tale danno
“Non compatibile con un corretto utilizzo delle cinture di sicurezza”. Se il CTU ritiene che, se avesse usato la cintura di sicurezza, o l'avesse usata correttamente, non Pt_1
avrebbe riportato quella tipologia di danni, questo è un buon motivo per ritenere che al momento del sinistro l'attrice non la stesse usando;
del resto, l'attrice andò ad urtare frontalmente con il volto, evidentemente contro il parabrezza del veicolo sul quale era trasportata, e questo è il tipico evento che una cintura di sicurezza correttamente indossata è in grado di evitare: l'urto fu violento, come attestano i postumi, e tale violenza dimostra ulteriormente che la cintura non era indossata, perché almeno l'intensità dell'urto sarebbe stata smorzata. La parte attrice non ha mosso osservazioni alla relazione del CTU, sotto questo profilo e sotto nessun altro, limitandosi a fare pagina 4 di 6 presente che la Polizia Municipale di Napoli, che redasse un rapporto sull'evento, non sanzionò per il mancato uso della cintura di sicurezza: ma una mancata Parte_1
sanzione può avere diverse motivazioni, e può essere stata dovuta anche al non avere i verbalizzanti preso in considerazione la questione, considerata invece dal CTU medico.
Quindi, certamente l'attrice non avrebbe riportato lesioni se il conducente del veicolo sul quale viaggiava avesse osservato una corretta condotta di guida;
ma altrettanto certamente non le avrebbe riportate se avesse correttamente usato le cinture di sicurezza, il cui uso è imposto dall'art. 172 Cod.Strada: pertanto, si ritiene che il danneggiato abbia concorso a determinare il danno nella misura del 50%.
Le lesioni hanno determinato per l'attrice una invalidità temporanea totale di giorni 10, parziale al 75% di altri giorni 20, parziale al 50% di ulteriori giorni 20; sono residuati postumi permanenti nella misura del 7% di danno biologico, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 18, Per tali voci di danno sono liquidabili, in base ai criteri indicati dall'art. 139 Cod.Ass. ed ai valori fissati da D.Min. Sviluppo Economico
17/7/2017, sono liquidabili in favore dell'attrice, e non sussistendo valide ragioni per personalizzare il danno, € 14.266,99;
considerato che
in concreto, in ragione del concorso di colpa, va riconosciuta la metà di tale somma, pari ad € 7.133,49; e con rivalutazione ed interessi, si arriva ad € 9.496,31, quindi meno della somma di € 10.000 già pagata dalla compagnia assicurativa a titolo di acconto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese: la domanda viene rigettata, ma solo perché era stato pagato un acconto, e in giudizio la compagnia aveva chiesto di dichiarare insussistente qualsiasi diritto al risarcimento per l'attrice; le spese della consulenza tecnica d'ufficio restano a carico dell'attrice. .
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 23311/2021 rgac vertente pagina 5 di 6 tra: attrice;
e spa , convenuti;
così Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Pone definitivamente a carico dell'attrice il compenso al CTU;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Portici in data 2/10/2025 Il giudice
pagina 6 di 6