Art. 26.
Le persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali che prestano la loro opera dietro corrispettivo in denaro o in natura alle dipendenze di uno o piu' datori di lavoro, per finalita' diverse dal funzionamento della vita familiare, sono soggette alle varie forme di previdenza e assistenza sociale e hanno diritto alle prestazioni secondo le norme, entro i limiti e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni che regolano dette forme di tutela per i lavoratori comuni.
Si considerano lavoratori addetti ai servizi di riassetto e pulizia dei locali di cui al comma precedente coloro i quali prestano l'attivita' ivi indicata alle dipendenze di:
a) ditte appaltatrici;
b) studi professionali;
c) amministrazioni di stabili condominiali;
d) circoli o associazioni che perseguono fini di svago o si prefiggono scopi di ordine culturale, religioso, politico o sportivo, nonche' di comunita' e convivenze in genere diverse da quelle indicate all'art. 1, punto 5), del presente decreto;
e) amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti in genere, salvo il disposto degli articoli 38 e 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell' art. 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 ;
f) datori di lavoro che appartengono a categorie assimilabili a quelle elencate nelle precedenti lettere a), b), c) e d).
Resta fermo per il personale dipendente da istituzioni pubbliche sanitarie che svolge mansioni di pulizia dei locali l'obbligo dell'assicurazione contro la tubercolosi di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 552 .
Nei confronti dei soci degli organismi cooperativistici che esercitano le attivita' di pulizia indicate nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 , si applicano le disposizioni contenute nel decreto medesimo.
Le persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali che prestano la loro opera dietro corrispettivo in denaro o in natura alle dipendenze di uno o piu' datori di lavoro, per finalita' diverse dal funzionamento della vita familiare, sono soggette alle varie forme di previdenza e assistenza sociale e hanno diritto alle prestazioni secondo le norme, entro i limiti e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni che regolano dette forme di tutela per i lavoratori comuni.
Si considerano lavoratori addetti ai servizi di riassetto e pulizia dei locali di cui al comma precedente coloro i quali prestano l'attivita' ivi indicata alle dipendenze di:
a) ditte appaltatrici;
b) studi professionali;
c) amministrazioni di stabili condominiali;
d) circoli o associazioni che perseguono fini di svago o si prefiggono scopi di ordine culturale, religioso, politico o sportivo, nonche' di comunita' e convivenze in genere diverse da quelle indicate all'art. 1, punto 5), del presente decreto;
e) amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti in genere, salvo il disposto degli articoli 38 e 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell' art. 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 ;
f) datori di lavoro che appartengono a categorie assimilabili a quelle elencate nelle precedenti lettere a), b), c) e d).
Resta fermo per il personale dipendente da istituzioni pubbliche sanitarie che svolge mansioni di pulizia dei locali l'obbligo dell'assicurazione contro la tubercolosi di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 552 .
Nei confronti dei soci degli organismi cooperativistici che esercitano le attivita' di pulizia indicate nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 , si applicano le disposizioni contenute nel decreto medesimo.