TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/07/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 659/2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018,avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale non ricompresa nelle altre materie e vertente
T R A
, nata ad [...] l'[...] , C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nata ad [...] il [...] , C.F.: CP_1 C.F._2
, quali eredi di , nato a [...] il [...] e
[...] Persona_1
deceduto in Avellino il 10/09/2024, C.F.: , rappresentate e CodiceFiscale_3
difese dall'Avv. Roberto Coppola, C.F.: , giusto mandato CodiceFiscale_4
mandato in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati come in atti
ATTORE
C O N T R O
P.I. , in persona del sig.. CP_2 Parte_2 P.IVA_1 [...]
nato ad [...] il [...] , CF: institore e CP_3 CodiceFiscale_5
legale rappresentante della società giusta atto per notar di Persona_2
Avellino del 7/8/2014 n. rep. 4485 IT,, rappresentato e difeso dall' Vitaliano Staglianò
(C.F. ) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e CodiceFiscale_6
risposta, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO NONCHE'
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Vaccaro n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola De Stefano, C.F.: giusta procura allegata da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
NONCHE'
,a seguito di atto di fusione per incorporazione a notar Controparte_5
reg. in Imola il 02/01/2014 n° 1 serie IT n° Rep. 53712 e n° racc. Persona_3
34018, in persona del legale rappresentante p.t., dr. procuratore Controparte_6
speciale, giusta procura speciale atto notar di Bologna, del 1/8/2014, n. Per_4
, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando M. Frasca giusta mandato in P.IVA_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
E
PROVINCIA DI AVELLINO, in persona del Presidente suo legale rappresentante p.t., P.IVA autorizzata a stare in giudizio con determinazione P.IVA_3
dirigenziale n. 1309 del 15/07/2020, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall' avv. Oscar Mercolino (C.F.:
[...]
) e dall'avv. Gennaro Galietta (C.F.: ), C.F._7 C.F._8
elettivamente domiciliati come in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
INAIL (P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_4
sede legale in Roma, al Piazzale Pastore n. 6;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c. Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 10/01/2025,previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa nella Controparte_7
fase della precisazione delle conclusioni.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Persona_1
Tribunale di Avellino l la proprietaria dell'automezzo Controparte_8 [...]
e , conducente del mezzo, assumendo Controparte_9 Controparte_4
che in data 12/04/2017, alle ore 17:00 circa, quale passeggero, terzo trasportato, nell'Autocarro FIAT IVECO 35c tg. CC752PP della Controparte_9
subiva un gravissimo incidente in Capriglia Irpina via Nazionale. Nell'occasione il conducente del camion, , perdeva il controllo del veicolo andando a Controparte_4
collidere contro un muro per poi ribaltarsi.
Sul posto intervenivano i Carabinieri della Stazione di Montefredane che provvedevano a redigere il relativo verbale corredato di fotografie.
A seguito del fortissimo impatto il subiva gravi lesioni con ricovero CP_1
ospedaliero in stato di coma e pericolo di vita. Dopo circa quattro mesi di ricovero ospedaliero veniva dimesso con chiarissime difficoltà motorie e di rapporto agli atti quotidiani di vita.
L'attore assumeva che a seguito del sinistro subiva una inabilità totale di oltre 200 giorni e postumi invalidanti in misura pari all'80%, con evidenti difficoltà di articolazione degli arti inferiori e superiori. Risultava vana sia la diffida a.r. del 19/09/2017 inoltrata alla quale Parte_3
proprietaria del veicolo e all sia l'invito alla negoziazione Controparte_8
assistita.
L'attore chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Riconoscere e dichiarare l'esclusiva responsabilità della
[...]
e del sig. nel verificarsi del sinistro de quo e, per Controparte_9 Controparte_4
l'effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento integrale del danno, in ogni sua componente, nessuna esclusa (sia essa patrimoniale, morale, biologica ecc.), subito dall'attore, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal giorno del sinistro, nel complessivo importo di € 250.000,00 o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'indagine istruttoria maggiorata di interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro.
2) Vittoria di spese ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Assicurazione che CP_5
preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto introduttivo priva dei requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c. oltre la propria carenza di legittimazione passiva non risultando al momento del sinistro, il veicolo coperto da valida ed efficace polizza assicurativa, stanti l'assunzione di droghe, da parte del conducente, e la guida sotto effetto di stupefacenti, come risultante dal verbale delle autorità intervenute. Eccepiva altresì
l'improponibilità della domanda per violazione del comando e contenuto sostanziale di cui al combinato disposto degli artt. 145 e 148 D.lgs. 209/2005 nonché dell'art. 6
D.P.R. 254/2006, oltre che per violazione dell'art. 142 del codice delle assicurazioni,
d.lgs. 209/2005, avendo parte attrice omesso di comunicare eventuale diritto di surroga dell'INAIL Nel merito contestava la dinamica del sinistro assumendo che l'attore, quale trasportato a bordo del veicolo Fiat Iveco tg. CC752PP, di proprietà della e condotto da , non indossava la cintura Controparte_9 Controparte_4
di sicurezza. Riteneva esagerate le richieste attorree e chiedeva in ogni caso di essere manlevata dalla proprietaria del veicolo e dal conducente. Infine la convenuta rilevava che il sinistro si era verificato durante l'orario di lavoro, e quindi indennizzabile ai sensi del dlgs 38/2000.
La convenuta quindi proponeva domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dei convenuti e dei quali chiedeva Controparte_9 Controparte_4
autorizzarsi la chiamata in causa, in uno alla chiamata in causa dell'INAIL e così concludeva:
“preliminarmente, ammettere – ai sensi dell'art. 291 c.p.c. – la domanda, c.d. trasversale, nuova di rivalsa, manleva, ripetizione, restituzione e risarcimento nei confronti di partita iva con sede legale in Controparte_9 P.IVA_1
RI ON IA snc e [C.F. Controparte_4 C.F._9
nato ad [...] il [...] e residente in [...]], ammettendo, altresì contestuale domanda – di cui al punto 10) - di chiamata in causa nei confronti di quest'ultimi, accogliere le predette domande, dalla concludente avanzate, e pertanto, ai sensi del disposto dell' art. 269 cpc e norme richiamate e connesse, spostare la prima udienza, fissare altra prima udienza, onde consentire all' istante di procedere alla chiamata in garanzia richiesta con il rispetto dei termini previsti dall' art. 163 bis cpc., e concedere termine per notificare la chiamata in causa e garanzia.
Preliminarmente autorizzare l'integrazione del contraddittorio e/o la chiamata in causa del terzo INAIL, in forza della previsione del dlgs 38/2000, con sede in Roma al
Piazzale Pastore 6, 00144 Roma (RM) - P. IVA e sede operativa P.IVA_4
competente per territorio ad Avellino, Via tagliamento, ammettendo, altresì contestuale domanda di integrazione del contraddittorio e/o di chiamata in causa nei confronti di quest'ultimo Ente, accogliere la predetta domanda di cui al punto 11), dalla concludente avanzate, e pertanto, ai sensi del disposto dell' art. 269 cpc e norme richiamate e connesse, spostare la prima udienza, fissare altra prima udienza, onde consentire all' istante di procedere alla chiamata in garanzia richiesta con il rispetto dei termini previsti dall' art. 163 bis cpc., e concedere termine per notificare la chiamata in causa e garanzia. dichiarare la nullità dell'atto di citazione,
dichiarare la sussistenza di difetto di legittimazione passiva in capo all'esponente;
l'improponibilità della domanda,
l'infondatezza della domanda, sia in relazione all'an, sia al quuatum ed al nesso causale;
ed in ogni caso rigettare nel merito la domanda ex adverso avanzata, con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata, voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutti i fatti motivi e titoli sopra indicati ed esposti, accertare e dichiarare sussistente il concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento per cui è causa e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1227, I°c, c.c., determinare la quota di responsabilità a carico dell'attore nella misura almeno e non inferiore al 50%, e condannare la concludente alla somma determinata, in via equitativa, secondo i parametri costantemente in uso da parte della dominante
Giurisprudenza, entro il limite di massimale previsto in polizza.
In via subordinata, nella denegata ipotesti in cui in forza dell'emananda sentenza l'adito Giudice ritenesse la fondatezza, pur parziale, della domanda avversa, Voglia
Esso Giudice, in accoglimento delle domande di rivalsa, manleva, ripetizione, restituzione e risarcimento sopra formulate, condannare Controparte_9
partita iva con sede legale in RI ON IA snc e P.IVA_1 CP_4
[C.F. nato ad [...] il [...] e residente in
[...] C.F._9
Mercogliano (AV) alla via D. Vaccaro n. 82], ognuno per il proprio titolo, anche in concorso tra loro a manlevare, ripetere, restituire, rivalere e risarcire la
[...]
di quanto essa dovesse denegatamente essere costretta a sborsare in forza CP_8
dell'emananda sentenza in favore dell'odierno attore, stante l'uso di stupefacenti
[sanzionate ai sensi dell'art. 186 codice della strada] in cui versava il conducente del veicolo tg. CC752PP, al momento dell'assunto sinistro, come altresì rilevato dai CC. intervenuti sui luoghi del sinistro.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui in forza dell'emananda sentenza l'adito
Giudice ritenesse la fondatezza, pur parziale, della domanda avversa, Voglia Esso Giudice, in accoglimento della domanda di cui al punto 11) condannare l'Inail, a risarcire l'attore, e eventualmente la al pagamento del solo c.d. danno CP_8
differenziale”.
Il precedente Giudicante autorizzava la chiamata in causa dei convenuti CP_4
e e dell'INAIL, che rimaneva contumace.
[...] Controparte_9
Si costituiva la società che preliminarmente eccepiva il Controparte_10
proprio difetto di legittimazione passiva per essere la convenuta mera proprietaria del veicolo FIAT Iveco 35 c TG CC752PP, concesso in utilizzo alla diversa società Pt_4
in forza di contratto di nolo senza conducente stipulato in data 2/1/2016.
[...]
Evidenziava inoltre che il mezzo FIAT Iveco era stato mantenuto dalla società proprietaria in perfetto stato di manutenzione, come risultante dalla stampa della pagina web del “portale dell'automobilista”.
Nel merito specificava che trattavasi di infortunio sul lavoro tanto che la società SI.CE
s.r.l., datrice di lavoro del aveva attivato le pratiche di denunzia all'INAIL ai Pt_5
fini dell'intervento risarcitorio nei confronti dei suoi lavoratori dipendenti sigg.ri e . A tal fine chiedeva di essere autorizzato alla Persona_1 Controparte_4
chiamata in causa della SI.CE s.r.l.
Contestava infine la dinamica del sinistro per come rappresentata dall'attore e la quantificazione dei danni dallo stesso operata e così concludeva:
A) In via principale, dichiari il difetto di legittimazione passiva della CP_9
disponendone, per l'effetto, l'estromissione dal giudizio e rigettando ogni
[...]
domanda proposta nei confronti della concludente tanto dall'attore Persona_1
quanto dall'altra convenuta società Controparte_11
B) Dichiari, in ogni caso, la compagnia , in persona del Controparte_12
suo legale rappresentante, tenuta al risarcimento di ogni e qualsiasi danno potesse essere per avventura riconosciuto all'attore all'esito del presente giudizio, in forza della polizza assicurativa in essere.
C) In subordine e con ogni riserva di gravame, Voglia il Tribunale, per i motivi in atti esposti, autorizzare la chiamata in causa della società in persona del legale Parte_4 rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della società in
Casamarciano (NA) - Loc. Olivella snc - Fraz. Schiava, affinché manlevi e tenga indenne la comparente da ogni e qualsiasi pregiudizio possa per avventura derivare alla dal presente giudizio. Si chiede, a tal fine, che il Tribunale Controparte_9
disponga, ex art. 269 c.p.c., lo spostamento ad altra data della prima udienza del giudizio allo scopo di consentire il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.,
D) Sempre in via subordinata, autorizzi altresì il Tribunale la domanda nuova di rivalsa e di manleva nei confronti dell'altro convenuto affinché tenga Controparte_4
indenne la concludente da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dal presente giudizio ed in conseguenze di condotte illecite da egli tenute in occasione del sinistro, disponendo, ex art. 269 c.p.c., lo spostamento della prima udienza onde consentire la notifica della relativa domanda nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
E) Nel merito, rigetti comunque ogni domanda proposta nei confronti della concludente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
F) In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte, riduca il risarcimento dei danni eventualmente riconosciuto in favore del sig.
in senso conforme a diritto, in ragione del concorso del fatto colposo Persona_1
ad egli imputabile nei sensi in atti indicati ed in ragione del risarcimento, degli indennizzi e/o delle rendite da egli percepiti e percependi dall'INAIL.
G) Col favore di spese e competenze di lite”.
Si costituiva infine che negava ogni sua responsabilità nel sinistro Controparte_4
attribuendola invece alla proprietaria della strada, in quanto, per come evidenziato anche dai Carabinieri intervenuti sul posto , gli stessi così verbalizzavano: “il manto stradale,soprattutto sulla corsia di destra (direzione Avellino),e nel luogo interessato dall'evento, si presenta disconnesso, ed a causa della recente pioggia caduta poco prima, si era reso scivoloso. Sempre nella corsia di destra (direzione Avellino) alt.
Civ.8, dove si è verificato l'evento, lo strato superiore risulta mancante ed al lato della corsia sin sono formati dei canali di ghiaia dovuti al disfacimento del manto stradale.
La sede centrale è priva di segnaletica orizzontale di qualsiasi direzione la stessa è priva di illuminazione pubblica”, per cui chiedeva la chiamata in causa della Provincia di Avellino e così concludeva:
“–dichiarare inammissibile, ovvero rigettare nel merito, la domanda per i motivi illustrati in narrativa;
–in subordine, in caso di condanna, escludere la responsabilità civile di CP_4
attribuendola, alternativamente o solidalmente, a PROVINCIA DI
[...]
AVELLINO, Controparte_13 Controparte_9
[... ed INAIL;
– in ogni caso, differire l'udienza per consentire la chiamata in causa della Provincia di
Avellino in persona del Presidente p.t., presso la sua sede in Avellino alla Piazza
Libertà 1 (Palazzo Caracciolo);
– con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Veniva autorizzata la chiamata in causa della Provincia di Avellino e , rigettata la richiesta di chiamata in causa della Parte_4
Costituitasi in giudizio la Provincia di Avellino, eccepiva in via preliminare,
l'inammissibilità della propria chiamata in causa in quanto tardiva e, dunque, in violazione degli artt. 166 e 269 c.p.c., dal momento che il convenuto CP_4
costituitosi tardivamente in data 16.11.2018, era incorso nelle preclusioni di
[...]
cui all'art. 167 c.p.c.
Il terzo chiamato in causa richiedeva la propria estromissione dal giudizio e, in subordine, eccepiva la nullità di tutta l'attività processuale già espletata in assenza di contradittorio, con riguardo in particolare alle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., già depositate dalle altre parti. Eccepiva ancora il proprio difetto di legittimazione passiva non risultando prova certa della effettiva titolarità della Provincia di Avellino con riferimento alla strada teatro del sinistro, trattandosi di arteria viaria statale (S.S.
88) ovvero tratto di strada che partendo dal confine della provincia di Salerno (Comune di Montoro Inferiore collega il confine della provincia di Benevento (Comune di
Chianche).
La Provincia contestava nel merito la domanda attorea sia in ordine all'an debeatur sia in ordine al quantum debeatur e così concludeva:
“1. In via preliminare ed in rito, previa revoca di eventuale dichiarazione di contumacia, dichiarare e disporre la rimessione in termini della Provincia di Avellino con conseguente declaratoria di regolarità della sua costituzione ed esclusione di ogni sua decadenza e/o preclusione tenuto conto della sospensione straordinaria disposta dalla normativa emergenziale COVID-19, ex D.L. 17.3.2020 N.18 e D.L. 8 aprile 2020
n. 23.
2. In limine litis, ancora in rito, dichiarare l'inammissibilità e la nullità della chiamata in causa della Provincia di Avellino per quanto finora eccepito e dedotto ovvero per violazione degli artt.166-167 e 269 c.p.c. e, per l'effetto, disporre l'estromissione dell'Ente dal presente giudizio;
3. In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni precedentemente proposte, dichiarare la nullità di tutte le attività processuali svolte in assenza di contraddittorio con la Provincia di Avellino, con conseguente adozione di ogni necessario provvedimento onde ripristinare l'integrità dello stesso, al fine di consentire l'esercizio del pieno diritto di difesa della convenuta Provincia, esclusa dalla partecipazione alla fase istruttoria di cui all'art 183, comma 6, c.p.c., le cui attività invece già sono giunte a conclusione;
4. Nel merito, comunque, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino e, pertanto, per essere esclusivo responsabile il convenuto/conducente e/o l'attore/trasportato o chi di ragione e, per l'effetto, estrometterla Controparte_4
dal giudizio de quo;
5. Nel merito, comunque, disporre il rigetto di ogni domanda nei confronti della
Provincia di Avellino, siccome infondata in fatto e diritto;
6. In via subordinata, dichiarare – comunque – esente da ogni responsabilità la
Provincia di Avellino, ricorrendo nella fattispecie un'ipotesi di “caso fortuito”, estraneo alla sfera di azione dell'Ente provinciale e sufficiente da solo a determinare il danno, ovvero per comprovata condotta negligente ed imprudente del conducente e/o del trasportato o chi di ragione.
7. Dichiarare, infine, l'infondatezza nel quantum della domanda attorea.
8. Con salvezza delle spese e competenze di lite”.
Nelle more del giudizio si costituivano con comparsa depositata in data 27 settembre
2024, e nella qualità di eredi dell'attore Parte_1 CP_1 Per_1
, deceduto in data 10 settembre 2024, reiterando le conclusioni già rassegnate in
[...]
sede di atto di citazione.
All'udienza del giorno 08/10/2024, veniva emessa sentenza parziale nella quale veniva accertata e dichiarata la tardività della chiamata in causa della Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t. da parte di , con conseguente Controparte_4
sua estromissione dal giudizio e con condanna di alle spese di lite, Controparte_4
provvedendo con separata ordinanza in ordine al prosieguo della causa.
Ritenute superflue le prove orali richieste da parte attrice, la causa all'udienza del
21/03/2025 veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Vanno analizzate tutte le eccezioni sollevate dalle parti.
Preliminarmente va dichiarata la tardività e conseguente inammissibilità della produzione effettuata da parte attrice soltanto con la comparsa conclusionale, atteso che sono maturate le decadenze per la produzione documentale.
Sempre in via preliminare va confermata la statuizione resa dal precedente Giudice
Istruttore che ha disposto l'estromissione dal giudizio della Provincia di Avellino. La chiamata in causa da parte del convenuto è intervenuta ben oltre i Controparte_4
termini processuali previsti per la costituzione in giudizio del convenuto e per la proposizione di nuove domande o l'ampliamento di quelle esistenti, in violazione del principio di tempestività delle allegazioni e produzioni. Né il ha fornito CP_4
valide giustificazioni per tale ritardo. Il codice di procedura civile stabilisce che il convenuto deve costituirsi entro un termine perentorio, di solito indicato nell'atto di citazione o fissato dal giudice e la costituzione tardiva, ovvero dopo la scadenza di questo termine, comporta la decadenza da alcune facoltà processuali tra le quali la possibilità di chiamare in causa un terzo. Questa preclusione è volta a garantire la celerità e l'efficienza del processo, evitando che il convenuto, con una costituzione tardiva, possa rallentare il giudizio con l'introduzione di nuove parti.
Va affrontata altresì la questione che attiene all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta .. Controparte_9
L'art. 2054 c.c. al comma 3 stabilisce che "il proprietario del veicolo, o, in sua vece,
l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso, è esonerato dalla responsabilità se il danno è cagionato da persona alla quale ha concesso l'uso del veicolo a titolo di noleggio".
La norma, nel disciplinare la responsabilità da circolazione di veicoli, introduce una presunzione di responsabilità in capo al proprietario (o agli altri soggetti equiparati) che si aggiunge a quella del conducente. Tuttavia, il legislatore ha previsto un'eccezione specifica per il caso di noleggio.
La ratio di tale deroga risiede nel fatto che, nel contratto di noleggio, il proprietario del veicolo perde la disponibilità giuridica e materiale del mezzo, che viene trasferita all'utilizzatore (noleggiatore) per tutta la durata del contratto. Quest'ultimo, infatti, assume la posizione di custode del veicolo e, conseguentemente, anche gli oneri e le responsabilità derivanti dal suo uso. In altri termini, l'utilizzatore ha il potere effettivo di decidere i tempi, i modi e la destinazione d'uso del veicolo, esercitando su di esso una signoria analoga a quella del proprietario.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in caso di noleggio, il proprietario del veicolo sia esonerato dalla responsabilità solidale con il conducente, a meno che non si provi che l'incidente sia ascrivibile a un vizio di costruzione o a un difetto di manutenzione del veicolo imputabile al proprietario stesso, ovvero a un'omissione di controllo sulla regolarità della licenza o della patente del conducente, ipotesi non dedotte né provate nel caso di specie. Nel caso di specie, il convenuto ha allegato e provato (allegando il contratto di noleggio prodotto in atti sub doc. 01) che il veicolo FIAT Iveco 35 c TG CC752PP, era, al momento del sinistro, oggetto di un contratto di noleggio in favore di SI.CE s.r.l..
L'attore non ha contestato specificatamente tale circostanza né ha fornito prova di vizi o difetti del veicolo riconducibili alla responsabilità del proprietario.
L'individuazione del responsabile civile, in tale specifica fattispecie, ricade sull'utilizzatore del veicolo, ovvero sul soggetto che aveva la disponibilità e il controllo del mezzo al momento del sinistro. Va però detto che il contratto di nolo è stato sottoscritto tra le parti e non trascritto e quindi non conoscibile ai terzi, né i convenuti hanno fornito prova contraria in tal senso.
Ancora in via preliminare, l'azione va dichiarata procedibile come si evince dalla documentazione depositata conforme al dettato dell'art. 148 e 287 del Codice delle
Assicurazioni: lettere di messa in mora con invito alla negoziazione assistita inviate alla , anche ai fini interruttivi Parte_6 Controparte_5
(produzione attorea).
Quanto alla posizione dell'INAIL è pacifico che l'evento lesivo si sia verificato durante l'orario di lavoro dei soggetti coinvolti. Sia che Controparte_4 Persona_1
all'epoca dei fatti erano dipendenti della SI.CE s.r.l., come comprovato dallo stesso attore con la produzione della busta paga. Il datore di lavoro SI.CE ha regolarmente denunciato l'infortunio all'INAIL, il quale, di conseguenza, è l'istituto deputato all'erogazione delle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro.
L'INAIL ha corrisposto al la somma di € 1.257,56, non riconoscendo CP_1
postumi.
La convenuta ha correttamente chiamato in causa l'INAIL Controparte_12
al fine di far valere l'eventuale regresso o la surrogazione, ovvero l'esonero dall'obbligo risarcitorio diretto per la quota di danno coperta dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Quando un dipendente subisce un infortunio sul lavoro e l'INAIL risarcisce solo una parte del danno, la differenza, definita "danno differenziale", deve essere richiesta al datore di lavoro o ad altri soggetti responsabili, per la parte del danno non coperta dall'INAIL. Il danno differenziale include tutte quelle voci di danno che l'INAIL non copre o copre solo parzialmente.
Tuttavia, per ottenere il danno differenziale, il lavoratore deve dimostrare: * L'esistenza del danno: ovvero le lesioni subite e le loro conseguenze;
Il nesso causale tra l'infortunio e una condotta colposa o una violazione delle norme di sicurezza da parte del datore di lavoro o di altri responsabili civili;
Il maggior danno subito: ovvero che il danno complessivo è superiore a quanto già indennizzato dall'INAIL.
Quanto alla valutazione della responsabilità e del danno, occorre accertare, in particolare, la violazione commessa dal datore di lavoro o da un terzo e il nesso causale con i danni riportati dal soggetto leso. Nella fattispecie, anche a voler accedere alla teoria di parte attrice che la proprietaria del veicolo sia l'unica responsabile civile occorre sottolineare che nella fattispecie l'attore ha omesso di specificare i profili di colpa o di responsabilità riconducibili alla oltre che nei Controparte_9
confronti del conducente . Controparte_4
Orbene dall'istruttoria è emerso che l'incidente sembrerebbe essere stato causato soprattutto a causa del manto stradale sconnesso. Dal verbale steso dai Carabinieri di
Montefredane intervenuti sul luogo del sinistro si legge:” “la predetta strada ha una buona visibilità, la stessa è asfaltata, ma il manto stradale, soprattutto sulla corsia di destra (direzione Avellino),e nel luogo interessato dall'evento, si presenta disconnesso, ed a causa della recente pioggia caduta poco prima, si era reso scivoloso. Sempre nella corsia di destra (direzione Avellino) alt. Civ.8, dove si è verificato l'evento, lo strato superiore risulta mancante ed al lato della corsia si sono formati dei canali di ghiaia dovuti al disfacimento del manto stradale. La sede centrale è priva di segnaletica orizzontale di qualsiasi direzione la stessa è priva di illuminazione pubblica”. Ciò configurerebbe un'ipotesi di responsabilità del custode della strada.
Tuttavia, come già detto, la Provincia di Avellino è stata estromessa dal giudizio per tardività della sua chiamata in causa da parte del convenuto . Controparte_4 La responsabilità del conducente e del terzo trasportato e, per estensione, all'utilizzatore del veicolo e della compagnia assicurativa, pur non essendo diretta nel senso della causazione materiale dell'evento (imputabile alla condizione della strada), deriverebbe dal fatto che il conducente, al momento del sinistro risultava positivo ai
Cannabinoidi, mentre il non indossava la cintura di sicurezza. Sussisterebbe, CP_1
pertanto, una corresponsabilità nella causazione e nell'aggravamento delle conseguenze del sinistro. Ma, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16037/ 2016, l'unico onere di carattere istruttorio gravante sul trasportato è quello della dimostrazione del fatto storico del trasporto. Una volta data la prova di tale elementare e basilare circostanza, sarà compito dei convenuti fornire una diversa ricostruzione dei fatti che possa mandare i convenuti medesimi esenti da ogni responsabilità. Tale onere non è stato assolto.
In considerazione dell'estromissione della Provincia di Avellino, il Tribunale non può tuttavia pronunciarsi sulla responsabilità esclusiva o prevalente del custode della strada. Inoltre parte attrice non individua altri responsabili civili, fatta eccezione per la proprietaria del veicolo che come sopra riferito non è la responsabile civile.
Per quanto riguarda il danno subito dall'attore, in mancanza di una quantificazione differenziata della domanda, la liquidazione dovrà tenere conto della potenziale copertura INAIL e del principio che il terzo responsabile risarcisce il danno differenziale.
Nel caso di specie, l'attore ha agito erroneamente per il risarcimento integrale del danno subito, senza distinguere tra la quota indennizzabile dall'INAIL e la quota eventualmente residua a carico del responsabile civile.
Tuttavia, in assenza di precise allegazioni e richieste da parte dell'attore sia in ordine al responsabile civile sia in ordine alla natura e l'entità del danno differenziale rispetto a quanto indennizzabile dall'INAIL, e considerata la contumacia dell'INAIL, non è possibile procedere ad una liquidazione integrale del danno a carico dei convenuti, posto che parte di esso rientra nella sfera di competenza dell'INAIL, verso cui l'attore non ha mosso alcuna pretesa. Inoltre l'attore non ha fornito alcun elemento per quantificare il danno differenziale , non avendo prodotto nei termini di legge documentazione medica e tecnica a supporto quali, soprattutto, una perizia medico-legale che accerti in modo obiettivo l'entità dei danni, per cui la domanda attorea si presenta allo stato indeterminata e non sufficientemente provata nella sua entità differenziale.
In conclusione, appare assorbente il rilievo relativo alla carenza probatoria in merito all'eziologia e all'entità dei danni lamentati. L'attore ha omesso di produrre una perizia medico-legale che attesti la sussistenza di lesioni personali, il nesso di causalità tra il sinistro e i presunti danni, nonché la loro quantificazione. In assenza di tale fondamentale mezzo di prova, le allegazioni relative ai danni restano prive di qualsivoglia supporto probatorio, rendendo impossibile per questo Giudice procedere ad una loro liquidazione.
Nel caso di specie, difatti, l'attore ha omesso di indicare specificamente le voci di danno richieste e di sviluppare alcun calcolo per la loro quantificazione, limitandosi ad una generica richiesta di risarcimento. Tale omissione si pone in contrasto con i principi processuali in materia di onere di allegazione e prova.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la domanda di risarcimento del danno deve contenere una sufficiente specificazione delle voci di danno di cui si chiede il ristoro. Non è ammissibile una generica richiesta di risarcimento, in quanto ciò non consentirebbe alla controparte di difendersi adeguatamente e precluderebbe al giudice la possibilità di accertare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
In particolare, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7531 del 2021 ha affermato che "l'attore che agisce per il risarcimento del danno è tenuto ad allegare e provare la sussistenza e l'entità del danno stesso, non potendosi limitare ad una generica richiesta di liquidazione equitativa". Sebbene la liquidazione equitativa (art. 1226 c.c.) sia ammissibile quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, essa presuppone comunque l'allegazione e la prova dell'esistenza del danno e l'impossibilità
o l'estrema difficoltà di una sua precisa quantificazione, circostanze che devono essere specificamente dedotte dall'attore. Nel caso in esame, la mera affermazione di aver subito lesioni personali, senza alcuna indicazione della natura e dell'entità delle stesse, delle voci di danno conseguenti e senza alcun riferimento a costi sostenuti o mancati guadagni, rende la domanda indeterminata e priva degli elementi essenziali per la sua fondatezza. Non è possibile per il Giudice procedere alla liquidazione del danno in assenza di tali presupposti, né
d'ufficio né in via equitativa, poiché ciò si tradurrebbe in una sostituzione dell'onere probatorio che incombe sulla parte attrice.
La genericità della domanda preclude altresì la possibilità per i convenuti di formulare precise contestazioni e di svolgere un'adeguata difesa, in violazione del principio del contraddittorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'Attore non abbia assolto all'onere di allegazione e prova relativo all'esistenza e all'entità dei danni di cui chiede il risarcimento. La mancata specificazione delle voci di danno e l'assenza di qualsiasi elemento di calcolo rendono la domanda indeterminata e, pertanto, non accoglibile.
In secundis, è dirimente la totale assenza di allegazioni e prova circa la condotta colposa del conducente del veicolo e del noleggiatore, unico responsabile della circolazione del mezzo in virtù del contratto di noleggio. Sebbene l'attore citi il proprietario del camion e la sua assicurazione, è principio consolidato che la responsabilità per la circolazione del veicolo gravi sul soggetto che ne ha la disponibilità e la custodia, nel caso di specie il noleggiatore, che è altresì il datore di lavoro e il conducente. La scelta di convenire in giudizio il proprietario e la sua assicurazione, senza allegare profili di colpa a carico del conducente/noleggiatore, rende la domanda carente sotto il profilo causale. La sola circostanza che il proprietario sia anche il soggetto assicurato non lo rende automaticamente responsabile del sinistro in mancanza di una sua condotta colposa o di un concorso di colpa che si sarebbe dovuta allegare e dimostrare.
Infine, si rileva come l'attore non abbia fatto menzione del risarcimento, anche se parziale, ottenuto dall'INAIL, agendo per l'intero ammontare del danno. Tale omissione, sebbene non preclusiva dell'azione, evidenzia una carenza nell'allegazione dei fatti rilevanti ai fini della quantificazione del danno, ove la domanda fosse stata provata in altri suoi aspetti.
In definitiva, la domanda attorea si presenta priva dei necessari presupposti probatori sia sotto il profilo della responsabilità che sotto quello del danno. La genericità delle allegazioni, l'assenza di prova in merito alla colpa del conducente e, soprattutto, la mancata produzione di una perizia medico-legale che certifichi l'esistenza e l'entità dei danni, precludono l'accoglimento della pretesa risarcitori
In tali circostanze, e in ossequio ai principi di economia processuale e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il Tribunale ritiene che la domanda attorea debba essere rigettata per carenza di prova in ordine alla individuazione del responsabile civile e alla quantificazione del danno differenziale.
Resta assorbita ogni altra domanda ed eccezione.
SUL REGIME DELLE SPESE
In ragione della dinamica del sinistro, delle sue conseguenze, della possibile responsabilità della proprietaria della strada, estromessa dal giudizio per causa non imputabile all'attore, e della circostanza che parte attrice non era a conoscenza del contratto di nolo sottoscritto soltanto tra le parti e non trascritto, si ritiene equo compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda di risarcimento danni proposta da e Parte_1
, quali eredi di per le motivazioni esposte CP_1 Persona_1
DICHIARA interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino in data 08 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale