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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1121/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. BURATTINI BARBARA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. PAOLETTI Parte_2
SILVIA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
C O N D I Z I O N I 1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Ancona e Reggio Calabria. 2.
Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale alla Sig.ra ove la stessa avesse Pt_2
volturato a suo nome il contratto di locazione;
3. stabilire e confermare che nessun mantenimento è reciprocamente dovuto tra i coniugi avendo gli stessi redditi propri sufficienti
- 1 - e in considerazione dei versamenti effettuati;
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Reggio Calabria il 19/12/2022, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni ivi indicate e poi anche, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, rappresentando che dalla loro unione coniugale non sono nati figli e che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni acuitesi nel tempo è venuta meno la comunione d'intenti tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente ed a chiedere contestualmente lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza del 26/06/2024 il Tribunale Ordinario di Ancona ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi e , omologando l'accordo intervenuto tra le Parte_1 Parte_2
parti alle condizioni della separazione indicate nel ricorso, e disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate dalle parti, con le quali i coniugi hanno ribadito la domanda di scioglimento del matrimonio, rappresentando che – dall'epoca della separazione – non hanno ripreso la convivenza coniugale ed hanno confermato di non volersi riconciliare.
In data 2173/2025 le parti hanno depositato la documentazione mancante evidenziata con decreto del 17/03/2025.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha apposto il proprio visto in data 08/07/2024.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati in forza della sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ancona in data 26/06/2024, passato in giudicato.
Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparazione dei coniugi nella procedura di separazione, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
- 2 - Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Reggio Calabria il 19/12/2022 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria al n.
170, parte I, serie A, dell'anno 2022.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e non contrastano con il superiore interesse della famiglia, avendo i coniugi regolato in occasione della separazione tutti i propri rapporti economici e non essendo presenti figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse pattuito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a Reggio Calabria il 19/12/2022 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria al n. 170, parte I, serie A, dell'anno 2022;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria di procedere alle annotazioni di legge;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1121/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. BURATTINI BARBARA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. PAOLETTI Parte_2
SILVIA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
C O N D I Z I O N I 1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Ancona e Reggio Calabria. 2.
Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale alla Sig.ra ove la stessa avesse Pt_2
volturato a suo nome il contratto di locazione;
3. stabilire e confermare che nessun mantenimento è reciprocamente dovuto tra i coniugi avendo gli stessi redditi propri sufficienti
- 1 - e in considerazione dei versamenti effettuati;
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Reggio Calabria il 19/12/2022, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni ivi indicate e poi anche, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, rappresentando che dalla loro unione coniugale non sono nati figli e che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni acuitesi nel tempo è venuta meno la comunione d'intenti tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente ed a chiedere contestualmente lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza del 26/06/2024 il Tribunale Ordinario di Ancona ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi e , omologando l'accordo intervenuto tra le Parte_1 Parte_2
parti alle condizioni della separazione indicate nel ricorso, e disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate dalle parti, con le quali i coniugi hanno ribadito la domanda di scioglimento del matrimonio, rappresentando che – dall'epoca della separazione – non hanno ripreso la convivenza coniugale ed hanno confermato di non volersi riconciliare.
In data 2173/2025 le parti hanno depositato la documentazione mancante evidenziata con decreto del 17/03/2025.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha apposto il proprio visto in data 08/07/2024.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati in forza della sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ancona in data 26/06/2024, passato in giudicato.
Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparazione dei coniugi nella procedura di separazione, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
- 2 - Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Reggio Calabria il 19/12/2022 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria al n.
170, parte I, serie A, dell'anno 2022.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e non contrastano con il superiore interesse della famiglia, avendo i coniugi regolato in occasione della separazione tutti i propri rapporti economici e non essendo presenti figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse pattuito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a Reggio Calabria il 19/12/2022 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria al n. 170, parte I, serie A, dell'anno 2022;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria di procedere alle annotazioni di legge;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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