Sentenza 16 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5452 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO FORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Spere dal fundes SEZIONE PRIMA CIVILE Dott. Antonio0 54 52 / 02 ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrat R.G.N. 435/00 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. 16490 Dott. Mario Rosario MORELLI © Consigliere Dott. Giuseppe Rep.MARZIALE Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Ud. 21/01/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STENDARDO Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAPOSILE 2, presso l'avvocato ANTONINA ANZALDI, che la AN rappresenta e difende unitamente all'avvocato DECIMO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IN IN, AV MA, AV' LB, AV PA, AV' RA;
- intimati 2002 avversO la sentenza n. 2644/99 del Giudice di pace di 155 TORINO, depositata l'8/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I l Giudice di Pace di Torino accoglieva BE,l'opposizione proposta da IN RI, AR, FA, AO Vavalà, avverso il decreto in- giuntivo emesso nei loro confronti quali eredi di Vava- là SM IA ad istanza della srl Stendardo per la somma di L.
1.428.216. Accertava infatti che gli oppo- nenti avevano rinunciato all'eredità, e riteneva che la domanda doveva essere avanzata nei confronti del cura- tore dell'eredità giacente. Condannava l'istante al pa- gamento delle spese del giudizio. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi la srl Stendardo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con la prima censura la srl Stendardo lamenta l'errore processuale del giudice del merito emergente - che non ha autoriz- da una motivazione insufficiente zato la chiamata in causa del curatore speciale delle eredità. 2 1a) Osserva la Corte che la decisione del giudice di pace è coerente con la ritenuta carenza di legitti- mazione passiva da parte dei chiamati alla eredità che tuttavia vi abbiano rinunciato, sola circostanza giuri- dica rilevante a decidere della opposizione sottoposta al suo giudizio. La statuizione dunque non è affatto contraria ad alcuno, peraltro non ben precisato in ricorso, princi- pio processuale, mentre la doglianza stessa è inammis- sibile laddove allega un vizio della motivazione, es- sendo ammissibili in siffatti giudizi solo censure che allegano la inesistenza in senso grafico della stessa. Il motivo è infondato. 2) E' infondato anche il secondo motivo con il qua- le si allega la violazione dell'art. 91 c.p.c.. Il ri- corrente sostiene che la sentenza impugnata non poteva condannare essa istante alle spese del giudizio dal mo- mento che il decreto era stato richiesto senza conosce- re la avvenuta rinuncia all'eredità. 2a) Osserva la Corte che la condanna è stata conse- guente alla affermata e sussistente soccombenza dell'odierno ricorrente. Essa è stata pertanto del tut- to legittima. 3) Il ricorso deve essere rigettato. Non deve darsi pronuncia sulle spese di questo giudizio non avendo gli 3 intimati spiegato alcuna attività sede.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. In Roma 21 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Giuseppe Maria Berruti Whats NA DEPOSITATA IN CANCU Oppi. 4 difensiva in questa Il Presidente Antonio Saggio But w IL CANCELE Maria биого Maria Di NuzN