Decreto presidenziale 12 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 19 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, decreto presidenziale 12/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00102/2025 REG.PROV.PRES.
N. 01164/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Piazza, Gennaro Terracciano, Stefania Terracciano, con domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, Commissione Medica Nominata per L’Espletamento delle Visite Mediche, Collegio Medico presso il Dipartimento Militare di Medicina Militare Legale dell'Ospedale Militare di Cagliari, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n.-OMISSIS-, resa tra le parti, impugnazione giudizio di inidoneità e graduatoria definitiva del concorso per l'assunzione di agenti del corpo forestale della regione Sardegna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
vista l’istanza per l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e ritenuta la stessa, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., meritevole di accoglimento, stante l’alto numero dei potenziali controinteressati;
P.Q.M.
accoglie la predetta istanza e dispone la notifica a mezzo di pubblici proclami mediante la pubblicazione, per non meno di 7 gg, di un sunto dell’atto di appello e della sentenza impugnata, nel sito dedicato dell’Amministrazione resistente, con onere di depositare la prova di tali eseguiti incombenti nel fascicolo telematico.
L’udienza camerale sarà fissata all’esito del deposito della prova della eseguita notificazione nei sensi dianzi indicati.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma il giorno 12 febbraio 2025.
| Il Presidente |
| Giulio Castriota Scanderbeg |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.