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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 505 / 2025 - VG
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 26/02/2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Alessandro Villa del Foro di Como
e
2) Controparte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Alessandro Villa del Foro di Como
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul FIGLIO MINORE: 1) nato a [...] il [...], cittadino italiano, residente Parte_2
presso la madre in Appiano Gentile CO, via Como n. 11/C, codice fiscale;
CodiceFiscale_3
preso atto che la coppia non ha ulteriori figli;
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
Affido e collocamento prevalente affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Parte_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Diritto di visita e pernotto presso il padre
Il signor potrà incontrare e tenere con sé il figlio minore (compatibilmente con i rispettivi CP_1
turni lavorativi) secondo il seguente calendario di riferimento articolato su tre settimane:
SETTIMANA 1
Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì con la madre;
Sabato – Domenica – con il padre (con accompagnamento del bambino a casa del padre il sabato mattina)
SETTIMANA 2
Lunedì – Martedì – con il padre (con accompagnamento del bambino a scuola il mercoledì mattina)
Mercoledì – Giovedì – Venerdì – Sabato – Domenica – con la madre
SETTIMANA 3 Lunedì – Martedì – con la madre (con accompagnamento del bambino a scuola il mercoledì mattina)
Mercoledì – Giovedì – Venerdì – Sabato – Domenica – con il padre (con accompagnamento del bambino a casa della madre prima o dopo cena).
Le Parti si impegnano a collaborare in buona fede per la programmazione settimanale della permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore, cercando di garantire la presenza presso il padre per almeno due giorni settimanali.
Per quanto concerne le festività natalizie il padre potrà trascorrere con il figlio il giorno di Natale, mentre starà con la madre il giorno della Vigilia. Il giorno di Santo Stefano Parte_2
trascorrerà metà giornata con un genitore e la restante parte con l'altro.
Le festività d'inizio anno (periodo 31/12 – 02/01) verranno trascorse ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore.
Relativamente alle vacanze pasquali, il padre potrà trascorrere con il figlio il giorno del Lunedì dell'Angelo o la Pasqua ad anni alterni.
In ordine alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle rispettive esigenze lavorative.
Resta sempre salvo ogni diverso accordo dei genitori, che terranno conto primariamente dei bisogni del figlio, dei suoi interessi e delle tappe evolutive della crescita,
Contributo di mantenimento
Ordinario
Il signor a decorrere dal mese di aprile 2025 compreso - si impegna a corrispondere CP_1
mensilmente alla signora a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, Pt_1 la somma globale di € 300,00 (euro trecento / 00), da rivalutarsi di anno in anno (e quindi con prima rivalutazione da applicarsi da aprile 2026), secondo la variazione degli indici ISTAT (Indici prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati).
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla signora IBAN IT 35 K 0200851620000103184375, entro e non oltre il Pt_1
giorno 15 di ogni mese solare.
Spese straordinarie
Il signor rimborserà, inoltre, alla signora il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese CP_1 Pt_1
straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio secondo i tempi e le Parte_2
modalità indicati nel protocollo vigente presso il Tribunale di Como del 24.05.2018, da intendersi qui integralmente riportato. Si precisa, anche in deroga al protocollo predetto, che i corrispettivi dovuti: (i) per il servizio di mensa;
(ii) per il parrucchiere (nella misura di un taglio al mese); (iii) per la frequentazione del catechismo;
(iv) per la partecipazione ai compleanni degli amici;
(v) per il vestiario;
in riferimento ai quali entrambi i genitori dichiarano sin da ora il proprio assenso in ordine alla loro esecuzione, sono da considerarsi come spese straordinarie, non ricomprese nel contributo ordinario sopra indicato.
Assegno unico INPS
L'assegno unico INPS (o altre provvidenze di eguale natura che dovessero in futuro essere istituite in suo luogo) saranno suddivise al 50% tra ciascuno dei genitori.
Regole di condotta
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
Consenso all'espatrio
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M.,
ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti e da atto che le;
2) SPESE compensate.
3) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 4.4.2025 .
Il Presidente rel Dott.ssa B. Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 26/02/2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Alessandro Villa del Foro di Como
e
2) Controparte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Alessandro Villa del Foro di Como
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul FIGLIO MINORE: 1) nato a [...] il [...], cittadino italiano, residente Parte_2
presso la madre in Appiano Gentile CO, via Como n. 11/C, codice fiscale;
CodiceFiscale_3
preso atto che la coppia non ha ulteriori figli;
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
Affido e collocamento prevalente affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Parte_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Diritto di visita e pernotto presso il padre
Il signor potrà incontrare e tenere con sé il figlio minore (compatibilmente con i rispettivi CP_1
turni lavorativi) secondo il seguente calendario di riferimento articolato su tre settimane:
SETTIMANA 1
Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì con la madre;
Sabato – Domenica – con il padre (con accompagnamento del bambino a casa del padre il sabato mattina)
SETTIMANA 2
Lunedì – Martedì – con il padre (con accompagnamento del bambino a scuola il mercoledì mattina)
Mercoledì – Giovedì – Venerdì – Sabato – Domenica – con la madre
SETTIMANA 3 Lunedì – Martedì – con la madre (con accompagnamento del bambino a scuola il mercoledì mattina)
Mercoledì – Giovedì – Venerdì – Sabato – Domenica – con il padre (con accompagnamento del bambino a casa della madre prima o dopo cena).
Le Parti si impegnano a collaborare in buona fede per la programmazione settimanale della permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore, cercando di garantire la presenza presso il padre per almeno due giorni settimanali.
Per quanto concerne le festività natalizie il padre potrà trascorrere con il figlio il giorno di Natale, mentre starà con la madre il giorno della Vigilia. Il giorno di Santo Stefano Parte_2
trascorrerà metà giornata con un genitore e la restante parte con l'altro.
Le festività d'inizio anno (periodo 31/12 – 02/01) verranno trascorse ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore.
Relativamente alle vacanze pasquali, il padre potrà trascorrere con il figlio il giorno del Lunedì dell'Angelo o la Pasqua ad anni alterni.
In ordine alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle rispettive esigenze lavorative.
Resta sempre salvo ogni diverso accordo dei genitori, che terranno conto primariamente dei bisogni del figlio, dei suoi interessi e delle tappe evolutive della crescita,
Contributo di mantenimento
Ordinario
Il signor a decorrere dal mese di aprile 2025 compreso - si impegna a corrispondere CP_1
mensilmente alla signora a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, Pt_1 la somma globale di € 300,00 (euro trecento / 00), da rivalutarsi di anno in anno (e quindi con prima rivalutazione da applicarsi da aprile 2026), secondo la variazione degli indici ISTAT (Indici prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati).
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla signora IBAN IT 35 K 0200851620000103184375, entro e non oltre il Pt_1
giorno 15 di ogni mese solare.
Spese straordinarie
Il signor rimborserà, inoltre, alla signora il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese CP_1 Pt_1
straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio secondo i tempi e le Parte_2
modalità indicati nel protocollo vigente presso il Tribunale di Como del 24.05.2018, da intendersi qui integralmente riportato. Si precisa, anche in deroga al protocollo predetto, che i corrispettivi dovuti: (i) per il servizio di mensa;
(ii) per il parrucchiere (nella misura di un taglio al mese); (iii) per la frequentazione del catechismo;
(iv) per la partecipazione ai compleanni degli amici;
(v) per il vestiario;
in riferimento ai quali entrambi i genitori dichiarano sin da ora il proprio assenso in ordine alla loro esecuzione, sono da considerarsi come spese straordinarie, non ricomprese nel contributo ordinario sopra indicato.
Assegno unico INPS
L'assegno unico INPS (o altre provvidenze di eguale natura che dovessero in futuro essere istituite in suo luogo) saranno suddivise al 50% tra ciascuno dei genitori.
Regole di condotta
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
Consenso all'espatrio
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M.,
ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti e da atto che le;
2) SPESE compensate.
3) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 4.4.2025 .
Il Presidente rel Dott.ssa B. Cao