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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 16/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Composta da dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 365/2024 RG promossa da
(C.F. domiciliata elettivamente in Parte_1 C.F._1
VIALE CAPRERA 30 SASSARI presso lo studio dell'avv. CARRIERI MARIA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2 Controparte_2
C.F._3 Controparte_3
) e (C.F. C.F._4 Controparte_4
) domiciliati elettivamente in VIA CARLO ALBERTO 33 C.F._5 io dell'avv. CORDELLA MARIO che li rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLATI e
(C.F. e (C.F. CP_5 C.F._6 CP_6
) C.F._7
APPELLATI CONTUMACI Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e convenivano in giudizio dinanzi al CP_1 Controparte_2 CP_ Tribunale di Sassari i germani , , , e Pt_1 CP_5 Controparte_3 CP_4 chiedendo l'accertamento dell i i 6 del testamento olografo datato 4.11.2018, con cui il fratello , Persona_1 deceduto il 12.1.2019, aveva designato erede universale la sorell , Parte_1
e conseguentemente la dichiarazione di apertura della successione legittima. A sostegno della domanda gli attori allegavano che Controparte_7 all'epoca del testamento non era in grado di firmare, in infermità che gli impedivano l'utilizzo della mano, e che tale circostanza risultava sia dalla procura generale notarile redatta in data 21.1.2017 e rilasciata dal de cuius alla convenuta , sia dalla perizia grafologica allegata con cui Parte_1 era stato accertato, ado di probabilità, il difetto di autografia. Sulla scorta di tali premesse, gli attori concludevano per l'accertamento della nullità del testamento ai sensi dell'art. 606 c.c. e per l'apertura della successione legittima in favore di tutti i germani, con esclusione della convenuta Pt_1
per indegnità in caso di opposizione da parte della stessa.
[...]
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, sul Parte_1 presupposto che le condi che del testatore non erano incompatibili con la capacità di scrittura e di firma, tanto che quest'ultimo, anche nel periodo in cui era stato redatto il testamento, aveva apposto svariate volte la propria firma in documenti ufficiali. Inoltre, la convenuta evidenziava che la ragione per cui il de cuius le aveva rilasciato una procura generale notarile non derivava dalla impossibilità dello stesso di firmare bensì dalla totale fiducia e gratitudine che riponeva nei suoi confronti. Si costituivano in giudizio le convenute e , Controparte_4 Controparte_3 le quali aderivano alle conclusioni e dife e , regolarmente citati, rimanevano contumaci. CP_6 CP_5 ist ausa documentalmente e mediante c.t.u. grafologica, con sentenza n. 937/2024, emessa in data 23.7.2024, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice:
- dichiarava “la nullità ex art. 602 c.c. del testamento olografo datato 4.11.2018, pubblicato dal Notaio in data 19.1.2019, Persona_2
Rep. 13978, Racc. 10567”;
- dichiarava “aperta nella data del decesso (12.1.2019) la successione legittima di ”; Controparte_7
- rigettava la successoria;
- regolava secondo soccombenza le spese di lite e di c.t.u. In particolare, il tribunale gravato – premesso che l'azione di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura una ipotesi di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta e ricostruito il quadro probatorio - concludeva affermando che “il quadro indiziario deponga(deponeva) nel senso della falsità della scheda testamentaria”. Secondo il primo giudice, tale “quadro indiziario” era costituito: - dal contenuto della procura generale notarile redatta in data 21.1.2017, nella quale il de cuius aveva dichiarato “di non poter sottoscrivere il presente atto in quanto affetto da patologia che ne impedisce l'uso della mano”; - dal suo stato di salute, caratterizzato da “difficoltà motorie del defunto - così come certificate nella procura notarile” e dal “suo stato di allettamento”, riscontrabile nelle cartelle cliniche relative ai vai ricoveri;
- nonché, infine, dalla mancata sottoscrizione dei consensi informati contenuti nelle cartelle cliniche citate. Quanto alle risultanze della c.t.u. grafologica – con cui l'ausiliario, dott.ssa , Per_3 sosteneva che il testamento olografo era stato redatto e sottoscritto di pug
- il tribunale riteneva di potersene discostare, aderendo Controparte_7 alle conclusioni opposte cui era giunta la consulente di parte attrice, dott.ssa
, perchè “le valutazioni di cui alla CTP appaiono supportate da precise Per_4 argomentazioni tecniche, che in modo preciso e dettagliato, costituiscono una contestazione tecnica a quanto concluso dal CTU e, dall'altro lato, le valutazioni di cui alla CTP appaiono coerenti con il quadro indiziario (dotato degli elementi di gravità, precisione e concordanza)” (vedi sentenza impugnata). Ancora, il tribunale rigettava la domanda di indegnità formulata nei confronti di in quanto “né gli attori né i convenuti in adesione hanno(avevano) Parte_1 provato i presupposti di detta indegnità, ossia che il testamento falso era stato formato da oppure che quest'ultima era cosciente della falsità e Parte_1 del difetto di autografia del testamento da lei pubblicato”. Infine, il giudice di merito regolava le spese di lite secondo soccombenza.
ha proposto appello lamentando l'erroneità delle conclusioni cui Parte_1 tribunale in forza di articolati motivi di gravame strettamente connessi tra loro perché tutti riconducibili alla prospettazione di una contraddittoria e non condivisibile valutazione delle risultanze istruttorie, in contrasto, inoltre, con quanto accertato dalla c.t.u., completamente disattesa senza alcuna adeguata motivazione. Per tali ragioni, ha insistito per la riforma integrale della sentenza, Parte_1 previa istanza one della sua efficacia esecutiva nonché per l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'appellato e della CP_7 prova per testi già dedotti in primo grado.
e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 st infondato.
e , contumaci in primo grado e ritualmente citati, CP_7 CP_6 non si sono costituiti neppure in questo giudizio. Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata decisa ex art. 281 sexies cpc. L'appello è fondato. La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 606 c.p.c., relativo alla nullità del testamento olografo per difetto di forma, così come corretto era il richiamo al principio di diritto applicabile in materia espresso dalle S.U n. 12307/2015, secondo cui “la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (cfr. da ultimo Cass. n. 24835/2022). Ciò premesso, l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui dichiarava la nullità del testamento sull'errato presupposto che era dimostrata l'impossibilità di scrivere e firmare di in forza delle Controparte_7 dichiarazioni contenute nella procura ata 21.1.2017 conferita a dal testatore e dell'assenza di sottoscrizioni di Parte_1 quest'ultimo liniche relative ai ricoveri cui era stato sottoposto nei mesi prossimi alla data di redazione del testamento. In particolare, ha eccepito che: Parte_1
- dalla procura generale redatta in data 21.1.2017, ove veniva riportato che non era in grado di sottoscrivere l'atto “in quanto Controparte_7
e ne impedisce l'uso della mano”, non poteva affatto desumersi, come invece sostenuto dal primo giudice, la sussistenza di un impedimento della capacità di scrittura di natura permanente ed assoluta, tanto che dai documenti allegati alle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. risultavano almeno sette sottoscrizioni del testatore aventi una data di redazione successiva a quella della procura di cui sopra;
- l'asserita impossibilità del testatore di firmare di suo pugno in epoca successiva alla data di predisposizione della procura generale del 21.1.2017 era smentita anche dall'esame della cartella clinica prodotta dagli stessi appellati unitamente all'atto di citazione in primo grado (doc. 4), dalla quale risultava che il - ricoverato nel periodo dal Pt_1
26.7.2017 al 3.8.2017 - aveva apposto la propria firma per ben due volte. Infine, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata laddove non teneva in adeguata considerata le conclusioni cui perveniva l'ausiliare in ordine all'autenticità della scheda testamentaria. Orbene, ad avviso della Corte, come sostenuto dall'appellante, dalle risultanze istruttorie non emerge affatto la prova della falsità della scheda testamentaria redatta in data 4.11.2018 da . Controparte_7
Innanzi tutto, la natura transitoria dell'impedimento di firma trova riscontro nelle sottoscrizioni apposte dal nei documenti redatti in epoca successiva alla Pt_1 procura notarile del 21.1.2017 ed allegati nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. ed, in particolare: - nel referto di notifica redatto dai Carabinieri della Stazione di Bosa in data 18.3.2017 (doc. 12); - nella scrittura privata di vendita in data 10.5.2017 (doc. 14); - nella carta di identità rilasciata dal Comune di Bosa l'11.7.2017 (doc. 9); - nella scrittura privata di vendita in data 26.4.2018 (doc. 15). Documenti a fronte dei quali gli appellati non formulavano alcuna specifica contestazione, tanto che venivano utilizzati, quanto al referto di notifica dei carabinieri e alla carta d'identità, senza alcuna opposizione, dal c.t.u. come scritture di comparazione ai fini della verifica della genuinità della scheda testamentaria, anche perché firme apposte davanti ad un pubblico ufficiale (cfr. elaborato peritale pag. 25). Inoltre, la natura transitoria dell'impedimento di firma emerge anche dall'esame del documento prodotto dagli stessi attori in primo grado con l'atto di citazione (doc. 4), contenente la scansione di alcune cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri del (tutti successivi alla procura generale del 21.1.2017), Pt_1 ove risulta che ltimo aveva apposto in data 28.7.2017 due firme nel modulo di consenso informato (cfr. pagine contraddistinte dai numeri 17 e 18 del doc. 4 allegato all'atto di citazione). Inoltre, è appena il caso di osservare che dall'esame approfondito delle cartelle cliniche agli atti emerge che i ricoveri ospedalieri del presso il presidio Pt_1
Ospedaliero di Bosa non erano correlati a patologie riguardanti la capacità di scrittura e/o a problematiche psicomotorie. Difatti, dall'8.3.2017 al 23.3.2017 era stato ricoverato per una infezione alle vie urinarie (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione), dal 19.3.2018 al 30.3.2018 per una broncopolmonite (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione), dal 15.10.2018 al 22.10.2018 per una anemia (cfr. doc. N allegato alla memoria in data 11.2.2022) e dal 16.11.2018 al 20.11.2018 per un episodio sincopale (cfr. doc. O allegato alla memoria in data 11.2.2022). È, pertanto, più verosimile ritenere che quanto dichiarato nella procura generale in ordine alla impossibilità di apporre la propria firma riguardasse una condizione transitoria, come sostenuto dall'appellante. Conseguentemente, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la procura in esame non è idonea a provare l'impossibilità permanente ed assoluta del testatore di scrivere e/o firmare, tenuto anche conto che lo stesso notaio interpellato nel corso delle operazioni peritali aveva confermato al c.t.u. che il motivo dell'impossibilità a sottoscrivere la suddetta procura era solo transitorio (cfr. pag. 96 dell'elaborato peritale “Il notaio interpellato sulla patologia che ha impedito al “de cuius” di sottoscrivere la procura notarile del 21 gennaio 2017 ha dichiarato che si trattava di caso transitorio”). Inoltre, ad avviso della Corte, il giudice di primo grado si discostava dalle conclusioni cui perveniva il suo ausiliario senza una adeguata motivazione. Il c.t.u., chiamato ad accertare “l'autenticità della scheda testamentaria asseritamente attribuita a (autografia e sottoscrizione)”, Controparte_7 concludeva nel senso che “I dati tecnici emersi dagli accertamenti espletati, in particolare dalle analisi di confronto dettagliatamente esposte, fornite di dati oggettivi ed oggettivabili che esulano da ogni valutazione soggettiva, concorrono a determinare che il testamento olografo datato 4.11.2018 è stato redatto e sottoscritto di pugno da ”. Controparte_7
In particolare, l'ausilia rmente, la tecnica di indagine utilizzata secondo le seguenti fasi: “a) attenta lettura di tutta la documentazione agli atti nei fascicoli digitali degli Avvocati;
b) ispezione mediata dei documenti in originale con l'ausilio di apparati tecnico-strumentali per una possibile falsificazione documentale;
c) analisi particolareggiata del testamento contestato per la rilevazione dei dati oggettivi aventi valore identificatorio da porre a confronto con quelli delle scritture comparative;
d) analisi particolareggiata delle scritture comparative con analoghi criteri messi in atto per il tracciato in verifica;
e) analisi particolareggiata dei confronti fra gli elementi rilevati sul tracciato in verifica e quelli rilevati sulle autografe comparative, supportata dai criteri di natura neurofisiologica e grafologica, che sono alla base dell'analisi delle scritture ai fini peritali forensi secondo i consolidati insegnamenti universitari;
f) valutazioni conclusive emergenti dagli accertamenti peritali in ordine al quesito formulato dal Giudice” (cfr. c.t.u. pag. 7). Con particolare riferimento all'esame della scheda testamentaria il c.t.u. evidenziava quanto segue: “Il testamento vergato in corsivo si presenta ordinato, nel margine sx le parole non iniziano una sotto l'altra, vi è una leggera distanza dal margine ai primi tre righi, nel margine dx le parole sono portate a compimento senza riporti a capo, la firma è posizionata al centro, la data sul lato sinistro. Il margine superiore e inferiore sono liberi. La direzione del rigo è buona, mentre il profilo inferiore delle lettere è irregolare con affossamenti e scatti dal rigo. Aste prevalentemente pendenti verso destra. …..Si rileva che il tremore presente nella scheda testamentaria è coerente e altamente spontaneo in tutte le parti del tracciato. Aumenta nel corso del movimento ed è maggiore nella parte finale, ciò è verificabile accostando il cognome e nome del secondo rigo con la firma al settimo rigo, questo è spiegabile considerando che l'origine del tremore è cerebrale ma la sua espressività è muscolare” (cfr. c.t.u. da pag. 14 a pag. 21). Inoltre, quanto all'analisi particolareggiata delle firme autografe comparative, il consulente precisava che le 13 scritture autenticate che coprivano un arco temporale dal 18.12.1972 all'11.7.2017 erano idonee allo scopo identificativo e, in particolare, che “Il materiale autografo comparativo nella sua totalità mostra(va) caratteristiche sia generali che di dettaglio internamente coerenti, con alcune variazioni del tutto naturali che ne sottolineano la sincerità esecutiva” (cfr. c.t.u. da pag. 22 a pag. 28). In particolare, l'ausiliario, dal confronto fra il testamento e le autografie comparative, evidenziava come avesse subito negli anni Controparte_7 una involuzione grafologica che empre più tremolante e incerta, pur mantenendo sempre gli stessi tratti caratteristici presenti anche nel testamento impugnato e, in specie - da pag. 30 a pag. 43 della c.t.u-, che:
- “nel confronto tra il testamento e le autografe comparative si riscontrano gli stessi indici di spontaneità nel rivelare la loro natura, nonché naturalezza intesa come abitualità nell'ideazione ed esecuzione degli engrammi letterali, nell'esecuzione del movimento formativo, nel rapporto armonico tra le dimensioni dinamiche della scrittura”;
- il tremore presente nella scheda testamentaria è ”coerente e altamente spontaneo in tutte le parti del tracciato e trovava accordo con le autografe più recenti del 2016-2017 vicine alla data del testamento”;
- “le specificità espressive personalizzanti, che identificano la mano scrivente per effetto del regolare comportamento grafico e della ripetitività mostrano sostanziali compatibilità”;
- “il de cuius nonostante le difficoltà ascrivibili al tremore ha mantenuto non solo la stessa identità di costruzione delle singole lettere ma anche i relativi collegamenti”;
- “il confronto del set di dati/caratteristiche rilevati dal testamento oggetto di accertamento e dalle autografe comparative a disposizione ha fatto emergere prevalentemente concordanze, che conducono all'autografia rispetto all'ipotesi alternativa di eterografia”;
-“il giudizio finale che conduce alla formula grafologica identificatoria deriva dalla sommatoria degli elementi emersi nella valutazione dei dati esplicitati che ha vagliato i seguenti elementi grafici: naturalezza – spontaneità compatibile;
chiarezza – leggibilità simile con le firme più recenti;
stile espressivo compatibile;
livello grafico compatibile;
direzione del rigo simile;
allineamento di base simile;
assi letterali simili;
valori dimensionali delle altezze compatibili;
valori di spaziatura orizzontale (tra lettere - tra parole) compatibili;
aspetto formale delle alfabetiche compatibile;
continuità grafica compatibile;
indici grafici di accelerazione – rallentamento compatibili con le firme più recenti;
particolarità di movimento corrispondenti con le firme più recenti;
pressione compatibile” . Ad avviso della Corte, tali argomentazioni e conclusioni non risultano adeguatamente confutate dalle osservazioni formulate dal consulente di parte, rispetto alle quali l'ausiliario rispondeva in maniera chiara e convincente (cfr. risposte alle osservazioni alla c.t.u. da pag. 50 a pag. 76). Quanto alla tipologia dei tremori rilevati nella grafia, il c.t.p. contestava che “il ctu non definisce la tipologia di tremore, pur ritenendolo “altamente spontaneo”,
- tralascia il fatto che nelle tre cartelle cliniche 2018 -viene chiaramente indicata l'assenza di tremori. Non risulta che siano stati disposti per il Comida esami strumentali per sospetto “tremore” degli arti, -ovvero tomografia computerizzata
– risonanza magnetica – esami del sangue. .. - si evidenzia l'imprecisione delle affermazioni del ctu. in x emergono infatti diverse porzioni finali decisamente piu' fluide rispetto a quelle iniziali (“a” di comida –“a” di paolo – “nio” in antonio) per contro, si riscontrano molteplici deformazioni in fase iniziale, in tutto il corpo testamentario. Il tremore non risulta distribuito omogeneamente e non e' individuabile in ogni area del tracciato in verifica - vedasi dettagli alla ... la naturalezza del tremore e' riconducibile a fattori quali appunto omogeneita' e continuita'. Un tremore che “aumenta o diminuisce” improvvisamente, non puo' essere considerato un tremore autentico –..” e a fronte di tali osservazioni il c.t.u. rispondeva che “non è compito del grafologo fare diagnosi, né dare indicazioni sugli esami da effettuare per l'identificazione del tremore, né di altra patologia, in quanto le ricerche a fini diagnostici debbono rimanere nella più stretta competenza dei medici”, evidenziando, inoltre, che “Il tremore presente nel testamento non è intermittente, ma costante nella sua espressione, le scosse consentono la vergatura delle alfabetiche, la conservazione della linearità, la corretta distribuzione delle masse grafiche nel foglio con il rispetto dei margini……. Il de cuius nonostante le difficoltà ascrivibili al tremore ha mantenuto non solo la stessa identità di costruzione delle singole lettere ma anche i relativi collegamenti…. Con lo studio dinamico del tracciato per valutare la coerenza del processo grafico si è individuato, per le sue peculiarità, un tremore genuino. Il giudizio di riconducibilità del testamento al è la Pt_1 diretta conseguenza delle numerose compatibilità/corrispondenze ri e nei vari elementi grafici di valutazione pag. 43 ctu”. Peraltro, la caratteristica della costanza e non della intermittenza del tremore, è rilevabile anche semplicemente dalla visione della scheda testamentaria. Quanto alla distribuzione degli spazi, agli allineamenti, alle distanze interletterali il c.t.p. contestava che “nel caso di tremori autentici, lo stato di avanzamento peggiorativo, determina inevitabilmente una disorganizzazione nella distribuzione degli spazi. Lo scrivente cioe' non riuscendo piu' a gestire le aree grafiche poiche' sottoposto a forti scosse, modifica gli assetti a discapito degli allineamenti, delle distanze interletterali, della chiarezza espressiva. Ma il tremore, in questo caso, non e' autentico. Le similarita' che il ctu riscontra sono, al contrario, piu' facilmente ascrivibili ad un tentativo imitativo della scrittura
“ ” agito con forzature tremorigene indotte. In tal senso Controparte_7
l ssibile riprodurre alcune particolarita' (costruzioni - sospensioni larghezze -) salvaguardando la leggibilita' delle morfologie e aumentando il tremore di conduzione per rendere credibile la condizione redattiva” e a fronte di tali osservazioni il c.t.u. rispondeva, richiamando specificatamente i raffronti tra la scheda e le scritture di comparazione, che “Il tremore presente nel testamento non è intermittente, ma costante nella sua espressione, le scosse consentono la vergatura delle alfabetiche, la conservazione della linearità, la corretta distribuzione delle masse grafiche nel foglio con il rispetto dei margini…. Nel confronto fra il testamento in verifica sono emerse numerose compatibilità mentre non si rilevano difformità. Infatti nella ctp, si è cercato arbitrariamente di crearle ricorrendo a interpretazioni personali per quanto riguarda la direzione del rigo, la continuità grafica, le peculiarità personalizzanti…. non è possibile riprodurre per il falsario un tremore artificioso credibile”, con specifici richiami alla letteratura sul punto in ordine alla difficoltà di imitare i tremori autentici. Quanto, infine, alla metodologia utilizzata, il c.t.u. ribadiva che “Il metodo grafologico utilizzato nella ctu, integra la visione dinamica con l'espressività neurofisiologica del gesto grafico, per cui le contrapposte pur non essendo omogenee per tipologia, firma/testo in verifica e firme le autografe comparative, i dati esplicitati sull'una e sull'altra scrittura hanno valenza oggettiva e rendono possibile il confronto, tenendo conto che l'analisi identificatoria avviene sulla base del movimento che si può rilevare anche su locuzioni di diversa composizione”. Alla luce delle considerazioni che precedono, in difetto di prova della falsità dell'autografia della scheda testamentaria e a fronte delle conclusioni cui perveniva la c.t.u., va accolto l'appello e rigettata la domanda di nullità del testamento olografo datato 4.11.2018, pubblicato dal Notaio Persona_2 in data 19.1.2019, Rep. 13978, Racc. 10567. Le spese di ambedue i gradi di giudizio seguono la soccombenza degli appellati costituiti e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa (indeterminabile-complessità bassa), compensi medi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
937/2024 del Tribunale di Sassari, pubblicata il 23.7.2024, rigetta la domanda di nullità del testamento olografo datato 4.11.2018, pubblicato dal Notaio
in data 19.1.2019, Rep. 13978, Racc. 10567; Persona_2 condanna gli appellati CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e e Controparte_4 Parte_1
i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 17.607,00 di cui euro 7.616,00 per il primo grado e euro 9.991,00 per il presente grado, oltre 15% spese generali, oneri di c.t.u. e accessori di legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 16.5.2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
(C.F. domiciliata elettivamente in Parte_1 C.F._1
VIALE CAPRERA 30 SASSARI presso lo studio dell'avv. CARRIERI MARIA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2 Controparte_2
C.F._3 Controparte_3
) e (C.F. C.F._4 Controparte_4
) domiciliati elettivamente in VIA CARLO ALBERTO 33 C.F._5 io dell'avv. CORDELLA MARIO che li rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLATI e
(C.F. e (C.F. CP_5 C.F._6 CP_6
) C.F._7
APPELLATI CONTUMACI Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e convenivano in giudizio dinanzi al CP_1 Controparte_2 CP_ Tribunale di Sassari i germani , , , e Pt_1 CP_5 Controparte_3 CP_4 chiedendo l'accertamento dell i i 6 del testamento olografo datato 4.11.2018, con cui il fratello , Persona_1 deceduto il 12.1.2019, aveva designato erede universale la sorell , Parte_1
e conseguentemente la dichiarazione di apertura della successione legittima. A sostegno della domanda gli attori allegavano che Controparte_7 all'epoca del testamento non era in grado di firmare, in infermità che gli impedivano l'utilizzo della mano, e che tale circostanza risultava sia dalla procura generale notarile redatta in data 21.1.2017 e rilasciata dal de cuius alla convenuta , sia dalla perizia grafologica allegata con cui Parte_1 era stato accertato, ado di probabilità, il difetto di autografia. Sulla scorta di tali premesse, gli attori concludevano per l'accertamento della nullità del testamento ai sensi dell'art. 606 c.c. e per l'apertura della successione legittima in favore di tutti i germani, con esclusione della convenuta Pt_1
per indegnità in caso di opposizione da parte della stessa.
[...]
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, sul Parte_1 presupposto che le condi che del testatore non erano incompatibili con la capacità di scrittura e di firma, tanto che quest'ultimo, anche nel periodo in cui era stato redatto il testamento, aveva apposto svariate volte la propria firma in documenti ufficiali. Inoltre, la convenuta evidenziava che la ragione per cui il de cuius le aveva rilasciato una procura generale notarile non derivava dalla impossibilità dello stesso di firmare bensì dalla totale fiducia e gratitudine che riponeva nei suoi confronti. Si costituivano in giudizio le convenute e , Controparte_4 Controparte_3 le quali aderivano alle conclusioni e dife e , regolarmente citati, rimanevano contumaci. CP_6 CP_5 ist ausa documentalmente e mediante c.t.u. grafologica, con sentenza n. 937/2024, emessa in data 23.7.2024, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice:
- dichiarava “la nullità ex art. 602 c.c. del testamento olografo datato 4.11.2018, pubblicato dal Notaio in data 19.1.2019, Persona_2
Rep. 13978, Racc. 10567”;
- dichiarava “aperta nella data del decesso (12.1.2019) la successione legittima di ”; Controparte_7
- rigettava la successoria;
- regolava secondo soccombenza le spese di lite e di c.t.u. In particolare, il tribunale gravato – premesso che l'azione di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura una ipotesi di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta e ricostruito il quadro probatorio - concludeva affermando che “il quadro indiziario deponga(deponeva) nel senso della falsità della scheda testamentaria”. Secondo il primo giudice, tale “quadro indiziario” era costituito: - dal contenuto della procura generale notarile redatta in data 21.1.2017, nella quale il de cuius aveva dichiarato “di non poter sottoscrivere il presente atto in quanto affetto da patologia che ne impedisce l'uso della mano”; - dal suo stato di salute, caratterizzato da “difficoltà motorie del defunto - così come certificate nella procura notarile” e dal “suo stato di allettamento”, riscontrabile nelle cartelle cliniche relative ai vai ricoveri;
- nonché, infine, dalla mancata sottoscrizione dei consensi informati contenuti nelle cartelle cliniche citate. Quanto alle risultanze della c.t.u. grafologica – con cui l'ausiliario, dott.ssa , Per_3 sosteneva che il testamento olografo era stato redatto e sottoscritto di pug
- il tribunale riteneva di potersene discostare, aderendo Controparte_7 alle conclusioni opposte cui era giunta la consulente di parte attrice, dott.ssa
, perchè “le valutazioni di cui alla CTP appaiono supportate da precise Per_4 argomentazioni tecniche, che in modo preciso e dettagliato, costituiscono una contestazione tecnica a quanto concluso dal CTU e, dall'altro lato, le valutazioni di cui alla CTP appaiono coerenti con il quadro indiziario (dotato degli elementi di gravità, precisione e concordanza)” (vedi sentenza impugnata). Ancora, il tribunale rigettava la domanda di indegnità formulata nei confronti di in quanto “né gli attori né i convenuti in adesione hanno(avevano) Parte_1 provato i presupposti di detta indegnità, ossia che il testamento falso era stato formato da oppure che quest'ultima era cosciente della falsità e Parte_1 del difetto di autografia del testamento da lei pubblicato”. Infine, il giudice di merito regolava le spese di lite secondo soccombenza.
ha proposto appello lamentando l'erroneità delle conclusioni cui Parte_1 tribunale in forza di articolati motivi di gravame strettamente connessi tra loro perché tutti riconducibili alla prospettazione di una contraddittoria e non condivisibile valutazione delle risultanze istruttorie, in contrasto, inoltre, con quanto accertato dalla c.t.u., completamente disattesa senza alcuna adeguata motivazione. Per tali ragioni, ha insistito per la riforma integrale della sentenza, Parte_1 previa istanza one della sua efficacia esecutiva nonché per l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'appellato e della CP_7 prova per testi già dedotti in primo grado.
e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 st infondato.
e , contumaci in primo grado e ritualmente citati, CP_7 CP_6 non si sono costituiti neppure in questo giudizio. Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata decisa ex art. 281 sexies cpc. L'appello è fondato. La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 606 c.p.c., relativo alla nullità del testamento olografo per difetto di forma, così come corretto era il richiamo al principio di diritto applicabile in materia espresso dalle S.U n. 12307/2015, secondo cui “la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (cfr. da ultimo Cass. n. 24835/2022). Ciò premesso, l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui dichiarava la nullità del testamento sull'errato presupposto che era dimostrata l'impossibilità di scrivere e firmare di in forza delle Controparte_7 dichiarazioni contenute nella procura ata 21.1.2017 conferita a dal testatore e dell'assenza di sottoscrizioni di Parte_1 quest'ultimo liniche relative ai ricoveri cui era stato sottoposto nei mesi prossimi alla data di redazione del testamento. In particolare, ha eccepito che: Parte_1
- dalla procura generale redatta in data 21.1.2017, ove veniva riportato che non era in grado di sottoscrivere l'atto “in quanto Controparte_7
e ne impedisce l'uso della mano”, non poteva affatto desumersi, come invece sostenuto dal primo giudice, la sussistenza di un impedimento della capacità di scrittura di natura permanente ed assoluta, tanto che dai documenti allegati alle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. risultavano almeno sette sottoscrizioni del testatore aventi una data di redazione successiva a quella della procura di cui sopra;
- l'asserita impossibilità del testatore di firmare di suo pugno in epoca successiva alla data di predisposizione della procura generale del 21.1.2017 era smentita anche dall'esame della cartella clinica prodotta dagli stessi appellati unitamente all'atto di citazione in primo grado (doc. 4), dalla quale risultava che il - ricoverato nel periodo dal Pt_1
26.7.2017 al 3.8.2017 - aveva apposto la propria firma per ben due volte. Infine, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata laddove non teneva in adeguata considerata le conclusioni cui perveniva l'ausiliare in ordine all'autenticità della scheda testamentaria. Orbene, ad avviso della Corte, come sostenuto dall'appellante, dalle risultanze istruttorie non emerge affatto la prova della falsità della scheda testamentaria redatta in data 4.11.2018 da . Controparte_7
Innanzi tutto, la natura transitoria dell'impedimento di firma trova riscontro nelle sottoscrizioni apposte dal nei documenti redatti in epoca successiva alla Pt_1 procura notarile del 21.1.2017 ed allegati nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. ed, in particolare: - nel referto di notifica redatto dai Carabinieri della Stazione di Bosa in data 18.3.2017 (doc. 12); - nella scrittura privata di vendita in data 10.5.2017 (doc. 14); - nella carta di identità rilasciata dal Comune di Bosa l'11.7.2017 (doc. 9); - nella scrittura privata di vendita in data 26.4.2018 (doc. 15). Documenti a fronte dei quali gli appellati non formulavano alcuna specifica contestazione, tanto che venivano utilizzati, quanto al referto di notifica dei carabinieri e alla carta d'identità, senza alcuna opposizione, dal c.t.u. come scritture di comparazione ai fini della verifica della genuinità della scheda testamentaria, anche perché firme apposte davanti ad un pubblico ufficiale (cfr. elaborato peritale pag. 25). Inoltre, la natura transitoria dell'impedimento di firma emerge anche dall'esame del documento prodotto dagli stessi attori in primo grado con l'atto di citazione (doc. 4), contenente la scansione di alcune cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri del (tutti successivi alla procura generale del 21.1.2017), Pt_1 ove risulta che ltimo aveva apposto in data 28.7.2017 due firme nel modulo di consenso informato (cfr. pagine contraddistinte dai numeri 17 e 18 del doc. 4 allegato all'atto di citazione). Inoltre, è appena il caso di osservare che dall'esame approfondito delle cartelle cliniche agli atti emerge che i ricoveri ospedalieri del presso il presidio Pt_1
Ospedaliero di Bosa non erano correlati a patologie riguardanti la capacità di scrittura e/o a problematiche psicomotorie. Difatti, dall'8.3.2017 al 23.3.2017 era stato ricoverato per una infezione alle vie urinarie (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione), dal 19.3.2018 al 30.3.2018 per una broncopolmonite (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione), dal 15.10.2018 al 22.10.2018 per una anemia (cfr. doc. N allegato alla memoria in data 11.2.2022) e dal 16.11.2018 al 20.11.2018 per un episodio sincopale (cfr. doc. O allegato alla memoria in data 11.2.2022). È, pertanto, più verosimile ritenere che quanto dichiarato nella procura generale in ordine alla impossibilità di apporre la propria firma riguardasse una condizione transitoria, come sostenuto dall'appellante. Conseguentemente, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la procura in esame non è idonea a provare l'impossibilità permanente ed assoluta del testatore di scrivere e/o firmare, tenuto anche conto che lo stesso notaio interpellato nel corso delle operazioni peritali aveva confermato al c.t.u. che il motivo dell'impossibilità a sottoscrivere la suddetta procura era solo transitorio (cfr. pag. 96 dell'elaborato peritale “Il notaio interpellato sulla patologia che ha impedito al “de cuius” di sottoscrivere la procura notarile del 21 gennaio 2017 ha dichiarato che si trattava di caso transitorio”). Inoltre, ad avviso della Corte, il giudice di primo grado si discostava dalle conclusioni cui perveniva il suo ausiliario senza una adeguata motivazione. Il c.t.u., chiamato ad accertare “l'autenticità della scheda testamentaria asseritamente attribuita a (autografia e sottoscrizione)”, Controparte_7 concludeva nel senso che “I dati tecnici emersi dagli accertamenti espletati, in particolare dalle analisi di confronto dettagliatamente esposte, fornite di dati oggettivi ed oggettivabili che esulano da ogni valutazione soggettiva, concorrono a determinare che il testamento olografo datato 4.11.2018 è stato redatto e sottoscritto di pugno da ”. Controparte_7
In particolare, l'ausilia rmente, la tecnica di indagine utilizzata secondo le seguenti fasi: “a) attenta lettura di tutta la documentazione agli atti nei fascicoli digitali degli Avvocati;
b) ispezione mediata dei documenti in originale con l'ausilio di apparati tecnico-strumentali per una possibile falsificazione documentale;
c) analisi particolareggiata del testamento contestato per la rilevazione dei dati oggettivi aventi valore identificatorio da porre a confronto con quelli delle scritture comparative;
d) analisi particolareggiata delle scritture comparative con analoghi criteri messi in atto per il tracciato in verifica;
e) analisi particolareggiata dei confronti fra gli elementi rilevati sul tracciato in verifica e quelli rilevati sulle autografe comparative, supportata dai criteri di natura neurofisiologica e grafologica, che sono alla base dell'analisi delle scritture ai fini peritali forensi secondo i consolidati insegnamenti universitari;
f) valutazioni conclusive emergenti dagli accertamenti peritali in ordine al quesito formulato dal Giudice” (cfr. c.t.u. pag. 7). Con particolare riferimento all'esame della scheda testamentaria il c.t.u. evidenziava quanto segue: “Il testamento vergato in corsivo si presenta ordinato, nel margine sx le parole non iniziano una sotto l'altra, vi è una leggera distanza dal margine ai primi tre righi, nel margine dx le parole sono portate a compimento senza riporti a capo, la firma è posizionata al centro, la data sul lato sinistro. Il margine superiore e inferiore sono liberi. La direzione del rigo è buona, mentre il profilo inferiore delle lettere è irregolare con affossamenti e scatti dal rigo. Aste prevalentemente pendenti verso destra. …..Si rileva che il tremore presente nella scheda testamentaria è coerente e altamente spontaneo in tutte le parti del tracciato. Aumenta nel corso del movimento ed è maggiore nella parte finale, ciò è verificabile accostando il cognome e nome del secondo rigo con la firma al settimo rigo, questo è spiegabile considerando che l'origine del tremore è cerebrale ma la sua espressività è muscolare” (cfr. c.t.u. da pag. 14 a pag. 21). Inoltre, quanto all'analisi particolareggiata delle firme autografe comparative, il consulente precisava che le 13 scritture autenticate che coprivano un arco temporale dal 18.12.1972 all'11.7.2017 erano idonee allo scopo identificativo e, in particolare, che “Il materiale autografo comparativo nella sua totalità mostra(va) caratteristiche sia generali che di dettaglio internamente coerenti, con alcune variazioni del tutto naturali che ne sottolineano la sincerità esecutiva” (cfr. c.t.u. da pag. 22 a pag. 28). In particolare, l'ausiliario, dal confronto fra il testamento e le autografie comparative, evidenziava come avesse subito negli anni Controparte_7 una involuzione grafologica che empre più tremolante e incerta, pur mantenendo sempre gli stessi tratti caratteristici presenti anche nel testamento impugnato e, in specie - da pag. 30 a pag. 43 della c.t.u-, che:
- “nel confronto tra il testamento e le autografe comparative si riscontrano gli stessi indici di spontaneità nel rivelare la loro natura, nonché naturalezza intesa come abitualità nell'ideazione ed esecuzione degli engrammi letterali, nell'esecuzione del movimento formativo, nel rapporto armonico tra le dimensioni dinamiche della scrittura”;
- il tremore presente nella scheda testamentaria è ”coerente e altamente spontaneo in tutte le parti del tracciato e trovava accordo con le autografe più recenti del 2016-2017 vicine alla data del testamento”;
- “le specificità espressive personalizzanti, che identificano la mano scrivente per effetto del regolare comportamento grafico e della ripetitività mostrano sostanziali compatibilità”;
- “il de cuius nonostante le difficoltà ascrivibili al tremore ha mantenuto non solo la stessa identità di costruzione delle singole lettere ma anche i relativi collegamenti”;
- “il confronto del set di dati/caratteristiche rilevati dal testamento oggetto di accertamento e dalle autografe comparative a disposizione ha fatto emergere prevalentemente concordanze, che conducono all'autografia rispetto all'ipotesi alternativa di eterografia”;
-“il giudizio finale che conduce alla formula grafologica identificatoria deriva dalla sommatoria degli elementi emersi nella valutazione dei dati esplicitati che ha vagliato i seguenti elementi grafici: naturalezza – spontaneità compatibile;
chiarezza – leggibilità simile con le firme più recenti;
stile espressivo compatibile;
livello grafico compatibile;
direzione del rigo simile;
allineamento di base simile;
assi letterali simili;
valori dimensionali delle altezze compatibili;
valori di spaziatura orizzontale (tra lettere - tra parole) compatibili;
aspetto formale delle alfabetiche compatibile;
continuità grafica compatibile;
indici grafici di accelerazione – rallentamento compatibili con le firme più recenti;
particolarità di movimento corrispondenti con le firme più recenti;
pressione compatibile” . Ad avviso della Corte, tali argomentazioni e conclusioni non risultano adeguatamente confutate dalle osservazioni formulate dal consulente di parte, rispetto alle quali l'ausiliario rispondeva in maniera chiara e convincente (cfr. risposte alle osservazioni alla c.t.u. da pag. 50 a pag. 76). Quanto alla tipologia dei tremori rilevati nella grafia, il c.t.p. contestava che “il ctu non definisce la tipologia di tremore, pur ritenendolo “altamente spontaneo”,
- tralascia il fatto che nelle tre cartelle cliniche 2018 -viene chiaramente indicata l'assenza di tremori. Non risulta che siano stati disposti per il Comida esami strumentali per sospetto “tremore” degli arti, -ovvero tomografia computerizzata
– risonanza magnetica – esami del sangue. .. - si evidenzia l'imprecisione delle affermazioni del ctu. in x emergono infatti diverse porzioni finali decisamente piu' fluide rispetto a quelle iniziali (“a” di comida –“a” di paolo – “nio” in antonio) per contro, si riscontrano molteplici deformazioni in fase iniziale, in tutto il corpo testamentario. Il tremore non risulta distribuito omogeneamente e non e' individuabile in ogni area del tracciato in verifica - vedasi dettagli alla ... la naturalezza del tremore e' riconducibile a fattori quali appunto omogeneita' e continuita'. Un tremore che “aumenta o diminuisce” improvvisamente, non puo' essere considerato un tremore autentico –..” e a fronte di tali osservazioni il c.t.u. rispondeva che “non è compito del grafologo fare diagnosi, né dare indicazioni sugli esami da effettuare per l'identificazione del tremore, né di altra patologia, in quanto le ricerche a fini diagnostici debbono rimanere nella più stretta competenza dei medici”, evidenziando, inoltre, che “Il tremore presente nel testamento non è intermittente, ma costante nella sua espressione, le scosse consentono la vergatura delle alfabetiche, la conservazione della linearità, la corretta distribuzione delle masse grafiche nel foglio con il rispetto dei margini……. Il de cuius nonostante le difficoltà ascrivibili al tremore ha mantenuto non solo la stessa identità di costruzione delle singole lettere ma anche i relativi collegamenti…. Con lo studio dinamico del tracciato per valutare la coerenza del processo grafico si è individuato, per le sue peculiarità, un tremore genuino. Il giudizio di riconducibilità del testamento al è la Pt_1 diretta conseguenza delle numerose compatibilità/corrispondenze ri e nei vari elementi grafici di valutazione pag. 43 ctu”. Peraltro, la caratteristica della costanza e non della intermittenza del tremore, è rilevabile anche semplicemente dalla visione della scheda testamentaria. Quanto alla distribuzione degli spazi, agli allineamenti, alle distanze interletterali il c.t.p. contestava che “nel caso di tremori autentici, lo stato di avanzamento peggiorativo, determina inevitabilmente una disorganizzazione nella distribuzione degli spazi. Lo scrivente cioe' non riuscendo piu' a gestire le aree grafiche poiche' sottoposto a forti scosse, modifica gli assetti a discapito degli allineamenti, delle distanze interletterali, della chiarezza espressiva. Ma il tremore, in questo caso, non e' autentico. Le similarita' che il ctu riscontra sono, al contrario, piu' facilmente ascrivibili ad un tentativo imitativo della scrittura
“ ” agito con forzature tremorigene indotte. In tal senso Controparte_7
l ssibile riprodurre alcune particolarita' (costruzioni - sospensioni larghezze -) salvaguardando la leggibilita' delle morfologie e aumentando il tremore di conduzione per rendere credibile la condizione redattiva” e a fronte di tali osservazioni il c.t.u. rispondeva, richiamando specificatamente i raffronti tra la scheda e le scritture di comparazione, che “Il tremore presente nel testamento non è intermittente, ma costante nella sua espressione, le scosse consentono la vergatura delle alfabetiche, la conservazione della linearità, la corretta distribuzione delle masse grafiche nel foglio con il rispetto dei margini…. Nel confronto fra il testamento in verifica sono emerse numerose compatibilità mentre non si rilevano difformità. Infatti nella ctp, si è cercato arbitrariamente di crearle ricorrendo a interpretazioni personali per quanto riguarda la direzione del rigo, la continuità grafica, le peculiarità personalizzanti…. non è possibile riprodurre per il falsario un tremore artificioso credibile”, con specifici richiami alla letteratura sul punto in ordine alla difficoltà di imitare i tremori autentici. Quanto, infine, alla metodologia utilizzata, il c.t.u. ribadiva che “Il metodo grafologico utilizzato nella ctu, integra la visione dinamica con l'espressività neurofisiologica del gesto grafico, per cui le contrapposte pur non essendo omogenee per tipologia, firma/testo in verifica e firme le autografe comparative, i dati esplicitati sull'una e sull'altra scrittura hanno valenza oggettiva e rendono possibile il confronto, tenendo conto che l'analisi identificatoria avviene sulla base del movimento che si può rilevare anche su locuzioni di diversa composizione”. Alla luce delle considerazioni che precedono, in difetto di prova della falsità dell'autografia della scheda testamentaria e a fronte delle conclusioni cui perveniva la c.t.u., va accolto l'appello e rigettata la domanda di nullità del testamento olografo datato 4.11.2018, pubblicato dal Notaio Persona_2 in data 19.1.2019, Rep. 13978, Racc. 10567. Le spese di ambedue i gradi di giudizio seguono la soccombenza degli appellati costituiti e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa (indeterminabile-complessità bassa), compensi medi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
937/2024 del Tribunale di Sassari, pubblicata il 23.7.2024, rigetta la domanda di nullità del testamento olografo datato 4.11.2018, pubblicato dal Notaio
in data 19.1.2019, Rep. 13978, Racc. 10567; Persona_2 condanna gli appellati CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e e Controparte_4 Parte_1
i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 17.607,00 di cui euro 7.616,00 per il primo grado e euro 9.991,00 per il presente grado, oltre 15% spese generali, oneri di c.t.u. e accessori di legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 16.5.2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni