Articolo 12 della Legge 10 febbraio 1953, n. 136
Articolo 11Articolo 13
Versione
11 aprile 1953
Art. 12.
Fanno parte del Consiglio:
1) il presidente;
2) il vice presidente;
3) due rappresentanti del Ministero delle finanze;
4) due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;
5) un rappresentante del Ministero del tesoro;
6) cinque esperti;
7) un dirigente o impiegato e un operaio in servizio dell'Ente Nazionale Idrocarburi e delle societa' da esso controllate, designati dai dipendenti stessi, secondo le modalita' che saranno fissate dal Ministro per l'industria e commercio.
Il presidente, il vice presidente e i consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, per le categorie da 1 a 60, dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Nelle deliberazioni del Consiglio prevale, in caso di parita' di voti, quello del presidente.
Entrata in vigore il 11 aprile 1953
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