Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
9069 / 2021 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 99006699 //22002211 RRGG,, pprroommoossssaa ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASSEROLI SIMONA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ESPOSITO AMALIA del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da fogli allegati alle note per l'udienza del 9.9.24 tenutasi con modalità cartolare, che qui si intendono richiamati.
Il PM per l'accoglimento della domanda pagina 1 di 13
Con la sentenza numero 2309/2022 del 26 ottobre 2022, questo Tribunale ha già pronunciato la separazione giudiziale tra le parti, pertanto ora dovranno essere affrontate le tematiche e gli argomenti ancora oggetto di discussione tra le parti, e così l'addebito, la forma di affido dei figli, la modalità di visita del genitore non collocatario e, da ultimo,
l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli.
Sull'addebito
La ricorrente ha evidenziato una serie di gravi situazioni da cui trae il dato per cui la crisi familiare dev'essere assolutamente ricondotta del tutto al marito. In particolare ella ha ricordato che il marito già dopo la nascita della seconda figlia, aveva degli strani Per_1
comportamenti e si allontanava in maniera inusitata dalla casa coniugale senza dare giustificazioni, perdeva la propria attività lavorativa e soprattutto non contribuiva alla vita familiare. L'ipotesi che il resistente avesse una qualche dipendenza da droga trova fondamento nel momento in cui, qualche anno dopo tra il 2020 e il 2021, egli prelevava ingenti somme di denaro dal conto corrente della moglie, sottraendole la relativa carta di credito, e situazione bancaria immediata di “sofferenza” del conto stesso e, ancor più, con la scoperta nel luglio 2021 da parte della moglie proprio di polvere bianca, probabilmente cocaina, in casa, posizionata su una scala e su un muretto dell'ingresso, facilmente rinvenibile da parte dei bambini ancora piccoli. Evidenziava così una successiva serie di gravissimi comportamenti, quali incursioni nell'abitazione, minacce di morte, appostamenti, inseguimenti, danneggiamenti, violenza morale e fisica , clima di paura per la stessa incolumità fisica. Da tali situazioni ella richiedeva ed otteneva, dapprima con decreto il 10 ottobre 2021 e quindi con ordinanza confermativa nel novembre all'esito dell'udienza, un ordine di protezione nei confronti del marito, sottolineando come, proprio durante l'audizione di lui egli aveva confermato sia la propria dipendenza da droga sia le proprie difficoltà psicologiche e psichiatriche che, in particolare, tutte le azioni violente e le molestie che aveva compiuto. Il Giudice delegato aveva , unitamente all'ordine di pagina 2 di 13 allontanamento, predisposto il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e previsto in spazi protetti il diritto di visita del padre Avveniva, tuttavia, che Il resistente aggredisse, nonostante l'ordine di allontanamento e di non avvicinamento, la moglie in strada in prossimità della casa coniugale, e così veniva sottoposto dapprima alla misura degli arresti domiciliari, e dopo l'ennesima violazione , carcerato: il processo penale terminava con sentenza di patteggiamento e con la richiesta di scomputo della pena di due anni presso una comunità terapeutica
Premessa la ricostruzione in fatto la domanda di addebito è da accogliere.
In tal senso è più che sufficiente considerare l'intera documentazione collegata all'ordine di protezione (doc. 8.10.5)e poi alle misure cautelari ingravescenti che si sono succedute con il rilievo necessario da dare serie di comportamenti altamente pregiudizievoli e pericolosi per la famiglia attuati proprio dal in particolare ci si riferisce all'uso CP_1
della droga portata e tenuta in casa, nonostante la presenza di bambini in tenera età che avrebbero potuto facilmente ingerirla, e quindi ai danneggiamenti , al furto di denaro e, in particolare, alla violenza fisica attuata contro la ricorrente.
A ciò si aggiunga, in qualche modo superando anche la necessità di disamina, quanto allo stesso ha asserito chiaramente in seno alle proprie memorie ex articolo 183, sesto CP_1
comma, n. 2 e n. 3 cpc. ove si legge “.., aderendo il all'addebito della separazione”, CP_1
vale a dire al riconoscimento da parte dello stesso della esclusiva responsabilità nell'aver creato la crisi coniugale e quindi la rottura della comunione di affetti, motivo per cui lo stesso giudicante ha ritenuto la causa adeguatamente provata.
Da tutto quanto finora detto la domanda di addebito al resistente non può che essere accolta
Sull'affido dei figli
Va premesso che la coppia ha due figli (3.7.2017) e (10.5.2020). La Per_2 Per_1
domanda sull'affido esclusivo così come svolta da parte ricorrente merita di essere accolta. E' proprio l'esistenza delle gravi circostanze che hanno visto il padre artefice di pagina 3 di 13 violenza contro la madre e assolutamente privo di consapevolezza e responsabilità genitoriale . Vale a tal proposito ricordare quanto in sede di ordinanza per i provvedimenti urgenti veniva indicato dal Giudice delegato: “..rilevato che il comportamento del resistente attuato in spregio anche di provvedimenti giudiziari – ordine di protezione ed aggressione successiva della ricorrente – unito alla dipendenza dalla droga – motivo per il quale la carcerazione è oggi attuata presso una comunità terapeutica induce la giudicante a preferire , come maggiormente tutelante nei confronti dei minori , l'affido super esclusivo alla madre, così rendendo quest'ultima in grado di gestire autonomamente anche le decisioni di carattere straordinario relative alla prole.
Va infatti premesso che l'affido condiviso è inequivocabilmente finalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano alla conservazione (o al ripristino) di un paritario rapporto dei minori con entrambi i genitori (un diritto soggettivo di per sé ovviamente coincidente con il loro interesse), il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò meglio realizzi i diritti del minore;
sempre che non esistano particolari ed eccezionali circostanze ostative.
Esaminando dunque il tema dell'affido va ricordato come la forma di affido condiviso rappresenta un'evoluzione di quello congiunto ed in entrambi i casi la responsabilità è esercitata da ambedue i genitori, in particolare oggi i genitori hanno pari diritti ed obblighi: pertanto il tempo da dedicare ai loro figli viene ripartito tra la madre ed il padre in parti uguali e questo vale, anche, per le decisioni inerenti la vita quotidiana e le questioni di ordine straordinario, nonché riguardo la contribuzione per il loro mantenimento. L'affido condiviso costituisce la regola che, a volte, può essere modificata dal giudice con l'attribuzione dell'affidamento esclusivo in favore di un solo genitore: questo avviene soltanto se è dimostrata l'inidoneità dell'altro genitore e si ritenga che pagina 4 di 13 l'affidamento condiviso possa essere sfavorevole per la prole. Nel caso, invece, in cui entrambi i genitori siano considerati inidonei per l'affidamento condiviso od esclusivo o lo rifiutino, si può ipotizzare l'affidamento del minore a terzi, (ad esempio il Comune di appartenenza), in assenza di una norma di legge specifica.
E' considerato prioritario e principio generale, dunque, quello secondo cui i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori avanti al tema di separazione o divorzio degli stessi e quindi in caso di rottura del nucleo familiare;
soprattutto se minori o incapaci per altri motivi i figli hanno diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti soddisfacenti con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come bene è detto proprio nella riforma del 2006 del diritto di famiglia.
Ebbene sinteticamente riportato il nucleo e l'essenza dell'affido condiviso, la scelta o la richiesta di affido diverso, quale può essere come nella presente fattispecie l'affido esclusivo occorre avere o ricercare cause gravi e precise in grado di evidenziare una inidoneità del genitore escluso che renderebbe l'esercizio della genitorialità dannoso per il figlio. Ciò si ha quando uno dei genitori viene escluso dal giudice, in tutto o in parte, dall'esercizio della responsabilità perché dannoso per il figlio: normalmente ciò accade perché uno dei genitori è scomparso, si sottrae ad ogni contatto con i figli, tiene sistematicamente una condotta ostruzionistica, non fornisce il contributo di mantenimento, abusa di sostanze alcoliche o di droga, ha tenuto comportamenti violenti e di maltrattamento nei confronti dei figli stessi.
Nella odierna fattispecie si ha prova di reiterati comportamenti fortemente pregiudizievoli per i figli quali la violenza nei confronti della madre e l'abuso di droga, oltre alla assoluta indifferenza anche agli ordini giudiziali da parte del padre e ciò, per la gravità oggettiva, appare essere un'evidenza sufficiente a giustificare la pronuncia di un affido cd super- esclusivo.
pagina 5 di 13 Fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori;
è pur vero che l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.). Normalmente si ottiene l'affido esclusivo quando l'affidamento condiviso risulti negativo per il figlio, e quindi quando • si dimostri l'incapacità oggettiva di uno dei genitori di essere in grado di dedicarsi al figlio;
• uno dei due genitori mostri totale disinteresse nei confronti del figlio;
• il minore non si rapporta con uno dei genitori, • uno dei due genitori è dedito al gioco d'azzardo o ha contratto un grosso debito;
• si abbia una madre o un padre violento nei confronti dei figli, o nei confronti dell'altro coniuge. Si aggiunga che in giurisprudenza si considerava validamente richiesto l'affidamento esclusivo anche:- per mancato mantenimento;
-- . nel caso in cui uno dei coniugi faccia uso di sostanze stupefacenti o sia riconosciuto incapace di intendere e di volere;
-nel caso di carattere aggressivo o di strumentalizzazione del figlio che viene messo contro l'altro genitore;
- nel caso di sparizione dalla vita del figlio o di totale assenza.
Nonostante le interpretazioni errate diffuse sulla questione, l'affido esclusivo non comporta la fine della responsabilità genitoriale per il genitore al quale non è stato affidato il minore, ma solo una sua limitazione: infatti il genitore non affidatario dovrà continuare a vigilare sulle decisioni relative all'educazione o alla salute del figlio ed avrà anche il diritto di potersi rivolgere al Giudice nel caso in cui ritenesse che le decisioni prese dal genitore affidatario siano contrarie all'interesse del minore. Ciò significa che il minore deve continuare a ricevere cura, educazione e istruzione da tutti e due i genitori: le pagina 6 di 13 decisioni di maggiore interesse per la vita del figlio devono pertanto essere prese di comune accordo da entrambi i coniugi, anche nel caso di affidamento esclusivo.
I due devono quindi mettersi d'accordo e confrontare le loro idee su tutto ciò che riguarda la scuola, le cure mediche, lo sport e così via, ovvero su ciò che ha a che fare con la crescita e l'educazione del minore. Per le decisioni che riguardano la vita di ogni giorno, il genitore affidatario potrà invece scegliere in maniera del tutto autonoma, sempre favorendo l'interesse del figlio.
La forma di affido esclusivo a favore della madre, nella presente fattispecie, si deve collegare alla situazione di fatto oggettiva sopra indicata e appare per i figli minori della coppia la soluzione migliore, con collocamento presso la stessa e conseguente assegnazione della casa familiare.
Sul diritto di visita del padre
I minori hanno avuto, lungo l'iter del giudizio, una modalità di visita protetta con il padre usufruendo della presenza degli operatori sociali. Già in seno alla relazione relativa all'osservazione attuata fino all'estate 2023 gli stessi operatori sociali rilevavano come non vi fosse più bisogno delle visite protette. Ciò appare allora sufficiente a riconoscere il diritto di visita così come richiesto dalle parti.
Il padre potrà incontrare i figli quando lo desidera previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni dei minori e, in particolare, - almeno due pomeriggi durante la settimana dalla fine della scuola sino alle ore 20; - il sabato e la domenica, alternativamente ogni 15 gg , dal mattino sino a dopo cena e ciò per i primi sei mesi da oggi , successivamente con il pernotto;
- 7 gg durante le vacanze natalizie e 3 durante quelle pasquali.
Alla luce della recente situazione di abuso di droga e soprattutto della permanenza fino a pochissimo tempo fa presso una Comunità terapeutica appare necessario predisporre un monitoraggio sul detto nucleo familiare a cura dei SS competenti – Servizi Sociosanitari
Val Seriana – per il periodo di due anni.
pagina 7 di 13 Sulla misura dell'assegno di mantenimento
A fronte della richiesta di € 260,00 a figlio della ricorrente si pone la disponibilità a versare
€ 200,00 a figlio da parte del resistente.
Alla luce delle risultanze documentali e cioè vuoi dalle buste paga allegate sia dell'argomentazione utilizzata dal procuratore di parte resistente del contratto di lavoro a tempo determinato del proprio assistito con scadenza al 30.9.2025 e stipendio di € 1000,00 mensile non può che concludersi con il riconoscimento a carico del padre dell'obbligo di versare l'importo di € 200,00 a figlio entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Nuovo Protocollo di questo Tribunale che si riporta per esteso in seno al dispositivo.
La reciproca soccombenza sulle domande proposte giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, vista la pronuncia n. 2309/2022 del 26.10.22 relativa allo status, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Affida in via esclusiva alla madre i due figli minori con collocamento prevalente presso la stessa
- La casa coniugale viene assegnata alla ricorrente, unitamente agli arredi, suppellettili e corredi che la compongono;
- Il padre potrà incontrare i figli quando lo desidera previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni dei minori e, in particolare, - almeno due pomeriggi durante la settimana dalla fine della scuola sino alle ore 20; - il sabato e la domenica, alternativamente ogni 15 gg , dal mattino sino a dopo cena e ciò per i primi sei mesi da oggi , successivamente con il pernotto;
- 7 gg durante le vacanze natalizie e 3 durante quelle pasquali pagina 8 di 13 - il padre dovrà versare alla madre, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli minori l'importo totale di € 400,00 mensili (€
200,00 per figlio), oltre rivalutazione annuale Istat.
- Si pone a carico su ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno , l'onere delle spese straordinarie relative ai figli in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
- si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
pagina 9 di 13 Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 10 di 13 o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese pagina 11 di 13 - Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
- Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”
- Dispone che i SS competenti per territorio - – Servizi Sociosanitari Val Seriana – alla luce della recente situazione di abuso di droga e soprattutto della permanenza fino a pochissimo tempo fa presso una Comunità terapeutica del resistente pagina 12 di 13 predisporre un monitoraggio sul detto nucleo familiare per il periodo di due anni, con autorizzazione agli operatori di denunciare alla Procura competente le situazioni pregiudizievoli non facilmente superabili con un loro intervento.
- Spese compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la Comunicazione ai SS delegati per il monitoraggio
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 29.1.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
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