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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/12/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 372 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Giudice dott.ssa RI De Martino Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 372 /2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma Parte_1 P.IVA_1
Piazza Balduina 44 presso lo studio dell'Avv. PALADINI JOHN RICCARDO che la difende in forza di procura in calce
APPELLANTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio CP_1 P.IVA_2
dell'Avv. REGNI MASSIMO che la difende in forza di procura in calce
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Vendita di cose mobili pagina 1 di 5 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27/11/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza del Tribunale di Perugia n. 735/2024 che l'ha Parte_1
condannata, in via solidale con ex art. 2560 c.c., al pagamento della somma di € 26.026,51 Controparte_2
in favore di società che aveva fornito a materiale ed attrezzature dentarie. Nel CP_1 CP_2
giudizio di primo grado sia che la cessionaria del ramo di azienda, odierna appellante, erano CP_2
rimaste contumaci.
Con il primo motivo di appello ha dedotto che la sentenza ha erroneamente Parte_1
ricostruito i fatti e violato l'art. 116 c.p.c. in quanto le fatture azionate da erano intestate CP_1
esclusivamente a non a contrariamente a quanto esposto in Controparte_2 Parte_1
atto di citazione, non aveva mai provveduto ad emettere nota di credito in favore di CP_1 [...]
a Gestione Odontoiatrica;
non ha mai emesso richieste di pagamento nei Parte_2 CP_1
confronti di nemmeno dopo la cessione del ramo d'azienda; l'atto di Parte_1
cessione del ramo d'azienda non prevedeva l'accollo di tutti i debiti di verso Controparte_2 CP_1
ma solo di debiti per un importo complessivo di € 75.000,00, riferiti anche ad altri creditori. Il
[...]
debito effettivo verso era infatti di soli € 3.246,50, già integralmente pagati da CP_1 [...]
Parte_1
Con il secondo motivo di appello ha eccepito che il Tribunale ha erroneamente desunto argomenti di prova dalla contumacia in primo grado delle convenute, che non equivale ad ammissione dei fatti dedotti dalla controparte. ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con Parte_1
dichiarazione che non deve nulla a per le fatture oggetto del Parte_1 CP_1
giudizio, e la condanna di alle spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, osservando che le fatture azionate erano tutte CP_1
precedenti la data di cessione del ramo di azienda e che con tale atto si era assunta Parte_1
il debito di verso erano stati inviati anche a quest'ultima e il pagamento di CP_2 CP_1 CP_3
pagina 2 di 5 un acconto su fatture in data 1/10/2020 e dunque per debiti non contratti personalmente dalla CP_2
cessionaria, dimostrerebbe la strumentalità dell'appello.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 27 novembre 2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione.
Preliminarmente deve darsi atto che è inammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, neppure da parte di chi era contumace in primo grado, atteso che anche per il contumace valgono i limiti dell'art. 345 c.p.c.. Nel caso di specie l'appellante non ha chiesto di essere rimesso in termini (cfr. Cass. civ. sez. II, 30 giugno 2025, n. 17591) e quindi i documenti prodotti in allegato all'atto di appello non sono utilizzabili ai fini della decisione.
In merito al primo motivo di appello, lo stesso non risulta fondato atteso che, proprio in forza della solidarietà tra cedente e cessionario di azienda, sia ai sensi dell'art. 2560 che dell'art. 1273 c.c., sulla base della lettera dell'art. 6 del contratto di cessione, non era tenuta, contabilmente, ad CP_1
emettere nota di credito nei confronti di e “rifatturare” le forniture a CP_2 Parte_1
non essendo il cedente liberato dai debiti precedenti se non previo consenso del creditore. Risulta parimenti irrilevante che il sollecito prodotto come doc. 4 da sia indirizzato solo al cedente, in CP_1
quanto ciò non implica rinuncia ad azionare la pretesa nei confronti della società cessionaria.
Per quanto riguarda poi l'argomento secondo cui, da contratto, l'odierna appellante si era accollata i debiti relativi alla gestione aziendale di limitatamente alla somma complessiva di euro 75.000 CP_2
nei confronti di Umbra, Metaldent, Assodent, Akro Multitrading di IN DO, il contratto non contiene la specifica dei singoli importi e la due diligence (comunque tardivamente prodotta in appello) non è opponibile al creditore, in quanto non allegata al contratto di ramo di azienda sopra citato. Essendo poi il debito nei confronti di pari a circa 26.000 euro, non vi è ragione di ritenere che esso CP_2 CP_1
fosse escluso dalla cessione, che contemplava passività per complessivi 75.000 euro.
Ma vi è di più: ha prodotto, come documento 3, una lettera proveniente da CP_1 [...]
con la quale, in data 23/4/2020, detta società comunicava a tutti i fornitori che, per Parte_1
effetto della cessione del ramo di azienda, “tutti i rapporti attivi e passivi connessi e dipendenti al ramo ceduto andranno a favore e a carico della cessionaria a far data dal 4.5.2020”.
pagina 3 di 5 È evidente che tale dichiarazione, indipendentemente da quanto prevedeva il contratto di cessione di ramo di azienda, implica un espresso riconoscimento del debito anche per tutte le posizioni debitorie pregresse: se infatti avesse voluto riferirsi solo ai debiti futuri la comunicazione non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere, non si sarebbe parlato di subentro nei rapporti passivi, essendo peraltro conseguenza di legge, quando si acquista un'azienda, il subentro nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale (art. 2558 c.c.).
Per quanto riguarda poi il secondo motivo di appello, il tribunale ha precisato che la contumacia non equivale ad ammissione dei fatti dedotti dall'attore, ma può essere liberamente valutabile dal giudice. La non contestazione, anche stragiudiziale dopo aver ricevuto il sollecito, è stata semplicemente valutata come elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore. Il motivo è quindi infondato in quanto la sentenza non ha ritenuto provata la domanda soltanto sulla base della contumacia delle convenute, ma sulla base della documentazione prodotta da ovvero: fatture emesse nei confronti di CP_1 CP_2
[... (con relativi DDT) ; contratto di cessione di ramo di azienda del 17/4/2020 nel quale era previsto che i debiti a carico del cedente risultanti dalla voce D delle scritture contabili e del bilancio di esercizio al
31.12.2019 sarebbero stati oggetto di espresso accollo da parte di per Parte_1
l'importo di euro 75.000,00, ivi incluso quello nei confronti di CP_1
Sarebbe stato onere di Odontoiatrica, costituendosi tempestivamente, provare che nell'allegato Pt_1
D) e nel bilancio il debito nei confronti di non era iscritto per l'importo oggetto delle CP_2 CP_1
fatture qui azionate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando però, rispetto alla notula depositata dall'avv. Regni, parametri minimi in considerazione della modesta complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello;
pagina 4 di 5 condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia 02/12/2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa RI De Martino
Il Presidente
Dott. Claudio Baglioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Giudice dott.ssa RI De Martino Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 372 /2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma Parte_1 P.IVA_1
Piazza Balduina 44 presso lo studio dell'Avv. PALADINI JOHN RICCARDO che la difende in forza di procura in calce
APPELLANTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio CP_1 P.IVA_2
dell'Avv. REGNI MASSIMO che la difende in forza di procura in calce
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Vendita di cose mobili pagina 1 di 5 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27/11/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza del Tribunale di Perugia n. 735/2024 che l'ha Parte_1
condannata, in via solidale con ex art. 2560 c.c., al pagamento della somma di € 26.026,51 Controparte_2
in favore di società che aveva fornito a materiale ed attrezzature dentarie. Nel CP_1 CP_2
giudizio di primo grado sia che la cessionaria del ramo di azienda, odierna appellante, erano CP_2
rimaste contumaci.
Con il primo motivo di appello ha dedotto che la sentenza ha erroneamente Parte_1
ricostruito i fatti e violato l'art. 116 c.p.c. in quanto le fatture azionate da erano intestate CP_1
esclusivamente a non a contrariamente a quanto esposto in Controparte_2 Parte_1
atto di citazione, non aveva mai provveduto ad emettere nota di credito in favore di CP_1 [...]
a Gestione Odontoiatrica;
non ha mai emesso richieste di pagamento nei Parte_2 CP_1
confronti di nemmeno dopo la cessione del ramo d'azienda; l'atto di Parte_1
cessione del ramo d'azienda non prevedeva l'accollo di tutti i debiti di verso Controparte_2 CP_1
ma solo di debiti per un importo complessivo di € 75.000,00, riferiti anche ad altri creditori. Il
[...]
debito effettivo verso era infatti di soli € 3.246,50, già integralmente pagati da CP_1 [...]
Parte_1
Con il secondo motivo di appello ha eccepito che il Tribunale ha erroneamente desunto argomenti di prova dalla contumacia in primo grado delle convenute, che non equivale ad ammissione dei fatti dedotti dalla controparte. ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con Parte_1
dichiarazione che non deve nulla a per le fatture oggetto del Parte_1 CP_1
giudizio, e la condanna di alle spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, osservando che le fatture azionate erano tutte CP_1
precedenti la data di cessione del ramo di azienda e che con tale atto si era assunta Parte_1
il debito di verso erano stati inviati anche a quest'ultima e il pagamento di CP_2 CP_1 CP_3
pagina 2 di 5 un acconto su fatture in data 1/10/2020 e dunque per debiti non contratti personalmente dalla CP_2
cessionaria, dimostrerebbe la strumentalità dell'appello.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 27 novembre 2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione.
Preliminarmente deve darsi atto che è inammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, neppure da parte di chi era contumace in primo grado, atteso che anche per il contumace valgono i limiti dell'art. 345 c.p.c.. Nel caso di specie l'appellante non ha chiesto di essere rimesso in termini (cfr. Cass. civ. sez. II, 30 giugno 2025, n. 17591) e quindi i documenti prodotti in allegato all'atto di appello non sono utilizzabili ai fini della decisione.
In merito al primo motivo di appello, lo stesso non risulta fondato atteso che, proprio in forza della solidarietà tra cedente e cessionario di azienda, sia ai sensi dell'art. 2560 che dell'art. 1273 c.c., sulla base della lettera dell'art. 6 del contratto di cessione, non era tenuta, contabilmente, ad CP_1
emettere nota di credito nei confronti di e “rifatturare” le forniture a CP_2 Parte_1
non essendo il cedente liberato dai debiti precedenti se non previo consenso del creditore. Risulta parimenti irrilevante che il sollecito prodotto come doc. 4 da sia indirizzato solo al cedente, in CP_1
quanto ciò non implica rinuncia ad azionare la pretesa nei confronti della società cessionaria.
Per quanto riguarda poi l'argomento secondo cui, da contratto, l'odierna appellante si era accollata i debiti relativi alla gestione aziendale di limitatamente alla somma complessiva di euro 75.000 CP_2
nei confronti di Umbra, Metaldent, Assodent, Akro Multitrading di IN DO, il contratto non contiene la specifica dei singoli importi e la due diligence (comunque tardivamente prodotta in appello) non è opponibile al creditore, in quanto non allegata al contratto di ramo di azienda sopra citato. Essendo poi il debito nei confronti di pari a circa 26.000 euro, non vi è ragione di ritenere che esso CP_2 CP_1
fosse escluso dalla cessione, che contemplava passività per complessivi 75.000 euro.
Ma vi è di più: ha prodotto, come documento 3, una lettera proveniente da CP_1 [...]
con la quale, in data 23/4/2020, detta società comunicava a tutti i fornitori che, per Parte_1
effetto della cessione del ramo di azienda, “tutti i rapporti attivi e passivi connessi e dipendenti al ramo ceduto andranno a favore e a carico della cessionaria a far data dal 4.5.2020”.
pagina 3 di 5 È evidente che tale dichiarazione, indipendentemente da quanto prevedeva il contratto di cessione di ramo di azienda, implica un espresso riconoscimento del debito anche per tutte le posizioni debitorie pregresse: se infatti avesse voluto riferirsi solo ai debiti futuri la comunicazione non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere, non si sarebbe parlato di subentro nei rapporti passivi, essendo peraltro conseguenza di legge, quando si acquista un'azienda, il subentro nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale (art. 2558 c.c.).
Per quanto riguarda poi il secondo motivo di appello, il tribunale ha precisato che la contumacia non equivale ad ammissione dei fatti dedotti dall'attore, ma può essere liberamente valutabile dal giudice. La non contestazione, anche stragiudiziale dopo aver ricevuto il sollecito, è stata semplicemente valutata come elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore. Il motivo è quindi infondato in quanto la sentenza non ha ritenuto provata la domanda soltanto sulla base della contumacia delle convenute, ma sulla base della documentazione prodotta da ovvero: fatture emesse nei confronti di CP_1 CP_2
[... (con relativi DDT) ; contratto di cessione di ramo di azienda del 17/4/2020 nel quale era previsto che i debiti a carico del cedente risultanti dalla voce D delle scritture contabili e del bilancio di esercizio al
31.12.2019 sarebbero stati oggetto di espresso accollo da parte di per Parte_1
l'importo di euro 75.000,00, ivi incluso quello nei confronti di CP_1
Sarebbe stato onere di Odontoiatrica, costituendosi tempestivamente, provare che nell'allegato Pt_1
D) e nel bilancio il debito nei confronti di non era iscritto per l'importo oggetto delle CP_2 CP_1
fatture qui azionate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando però, rispetto alla notula depositata dall'avv. Regni, parametri minimi in considerazione della modesta complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello;
pagina 4 di 5 condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia 02/12/2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa RI De Martino
Il Presidente
Dott. Claudio Baglioni
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