Sentenza 19 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2002, n. 8914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8914 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
0 2 REPUBBLICA ITALL A0 8.95 NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: Presidente R.G. 2591/90 dott. Vincenzo CARBONE Rep. 1805 Consigliere dott. Ugo FAVARA Croa. 24304 Consigliere dott. Roberto PREDEN Consigliere rel. Ud.
5.2.2002 dott. Michele LO PIANO Consiglieredott. Ennio MALZONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. Sole SENTENZA per diritti € 1.55 sul ricorso proposto 1.9.GIU.2002. IL CANCELLIERE da DE CH NN e DE CH RI AZ, elettivamente domiciliate in Roma, Via Confalonieri n. 2, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Parisi, che le difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Angelo Ricci, giusta delega in atti. ги ricorrenti €0,77 L.1500
contro
Comune di Carrara, in persona del sindaco pro tempore, Lucio Se- gnamini, elettivamente domiciliato in Roma, Largo del Teatro Valle n. 6, presso lo studio dell'avv. Stefano D'Ercole, giusta delega in atti. C973986 controricorrente G973965 avverso la sentenza n. 302/99 della Corte d'appello di Genova, 328/2002 Oggetto: Risarcimento danni emessa il 24 marzo 1999 e depositata il 17 aprile 1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 feb- braio 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Gianfranco Parisi;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo DE CH NN DE CH RI convennero in giu- dizio, davanti al Tribunale di Massa, il Comune di Carrara del quale chiesero la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla morte della loro madre, LL TE;
esposero che quest'ultima era caduta a terra, a causa di una buca esistente sulla strada, ripor- tando lesioni alle quali era conseguita la morte;
dedussero la respon- sabilità del Comune che «aveva dimostrato trascuratezza e negli- genza estreme nella manutenzione dell'area urbana». Il Comune chiese il rigetto della domanda. Il Tribunale accolse la domanda e condannò il Comune al ri- sarcimento dei danni morali liquidati in lire 30.000.000 per ciascuna delle due attrici. La sentenza del Tribunale, impugnata dal Comune, fu riforma- ta dalla Corte d'appello di Genova, che respinse la domanda. La Corte di merito - esclusa nella specie l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. perché non invocato dalle attrici - ritenne che non potesse affermarsi la responsabilità del Comune in base all'art. 2043 c.c., at- teso che non ricorreva l'ipotesi dell'«insidia», sulla base del rilievo ล ง2 che, essendo rimasto accertato che la LL TE, percorreva quotidianamente la strada, la quale era in pessime condizioni di ma- nutenzione e piena di buche, doveva essere escluso il requisito della imprevedibilità, necessario per la sussistenza dell'«insidia>>. Di nes- sun peso doveva considerarsi poi la situazione di scarsa illuminazio- ne della strada per il rilievo che «chi percorre quotidianamente una strada in pessime condizioni per la presenza di buche ed avvalla- menti può senz'altro prevedere che il tratto di strada su cui transita è potenzialmente pericoloso, specie in ore e condizioni di limitata visibilità»; né era rilevante, ai fini dell'applicazione dell'art. 2043 c.c. la condotta omissiva del Comune che non aveva eseguito a suo tem- di manutenzione della strada.pole opere Per la cassazione della suddetta sentenza hanno proposto ri- corso DE CH NN e DE CH RI AZ. Al ricorso ha resistito con controricorso il Comune di Carrara. ил Motivi della decisione Con l'unico motivo si denuncia «Violazione dell'art. 360 n. 3 per violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c.; violazione dell'art. 360 n. 3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043 c.c.». Si denuncia altresì violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Si deduce che, provato in giudizio e riconosciuto dalla stessa sentenza lo stato di pessima manutenzione della strada, caratterizzata dalla presenza di numerose buche, nonché l'inerzia del Comune a provvedere alle riparazioni necessarie ovvero a predisporre adeguata segnalazione ovvero, ancora, a chiudere la strada al transito, la sola 3 prova che la LL transitasse quotidianamente per la detta stra- da, non era sufficiente ad escludere la responsabilità del Comune, non essendo stata provata la conoscenza dello stato dei luoghi da parte della detta LL, la quale come risultava dalle deposizioni testimoniali era caduta a causa di una buca ricoperta da uno strato di bitume. Si deduce ancora che la responsabilità del Comune avrebbe dovuto comunque essere inquadrata sotto il profilo dell'art. 2051 c.c., a nulla rilevando che l'applicazione di detta norma non era stata espressamente invocata, atteso che spetta al giudice l'individuazione delle norme applicabili alla fattispecie. Inoltre l'accoglimento della domanda da parte del giudice di primo grado aveva fatto venire me- no l'interesse delle attrici vittoriose a dedurre l'applicazione della norma sopra citata in appello. Con riferimento a quest'ultimo punto la Corte osserva che la sentenza impugnata non merita censura. Come risulta dalla parte narrativa, le attrici avevano chiesto affermarsi la responsabilità del Comune in quanto lo stesso «aveva dimostrato trascuratezza e negligenza estreme nella manutenzione dell'area urbana». Era stata, pertanto, invoca la responsabilità dell'ente proprie- tario della strada sotto il profilo della mancata eliminazione di una situazione di pericolo (cosiddetta insidia o trabocchetto), ricondu- cibile alla violazione del principio generale del neminem laedere, cosicché era impedito al giudice d'appello di vagliare d'ufficio l'ap- plicabilità dell'art. 2051 c.c., trattandosi di norma che implica dedu- zione di fatti ed accertamenti del tutto diversi, sul piano eziologico e probatorio. Per il resto la censura è, invece, fondata con riferimento alle ragioni che saranno ora esposte. È stato ritenuto da questa Corte (Cass. 13 aprile 1973, n. 1053; Cass. 5 marzo 1998, n. 2470), che la consapevolezza dell'esi- stenza di un pericolo e della sua natura non fa venire meno l'estremo della imprevedibilità, proprio dell'insidia, giacché non esclude che, in concreto, appunto per il carattere obiettivo dell'invisibilità insito nel trabocchetto, possa determinarsi in chi è conscio del pericolo una rappresentazione dei luoghi diversa da quella reale, con conseguente errore circa l'esatta ubicazione del punto pericoloso. Sulla base di questo principio non appare corretta l'afferma- u zione della Corte d'appello secondo cui la scarsa illuminazione della N strada (il fatto avvenne alle ore 17 del giorno 8 del mese di novem- bre) non avrebbe peso per il rilievo che «chi percorre quotidiana- mente una strada in pessime condizioni per la presenza di buche ed avvallamenti può senz'altro prevedere che il tratto di strada su cui transita è potenzialmente pericoloso, specie in ore e condizioni di limitata visibilità». Così motivando la Corte di merito ha omesso ogni indagine in ordine alla visibilità in concreto della buca a causa della quale la LL era caduta a terra, esprimendo, in ordine al suddetto ele- mento, un giudizio di irrilevanza - che per il modo in cui è formulato 5 appare tra l'altro assolutamente apodittico - fondato sul presupposto della generica prevedibilità dell'insidia. Al contrario la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare, sulla base degli elementi di prova offerti dagli attori, una volta individuata la buca che aveva causato la caduta della LL, se la stessa fos- se oggettivamente visibile e se fosse soggettivamente prevedibile l'esistenza del pericolo costituito da quella specifica buca, per le NOST 129,11 condizioni che la caratterizzavano e per la sua visibilità. L'omissione di questa indagine rende viziata la motivazione DST 20,66 della sentenza e ne comporta la cassazione con conseguente rinvio TCT 149,77 ad altro giudice che, in applicazione del principio sopra enunciato, provvederà all'accertamento omesso. Al giudice di rinvio si demanda la liquidazione delle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa an- che perla liquidazione delle spese di questo del giudizio ad altra se- zione della Corte d'appello di Genova. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 5 febbraio 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Culoplans CANCELLIERE OT Seacharie Aiello 19-06.02