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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 3908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3908 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti) nella causa iscritta al n. 6392 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. vertente
TRA
(C.F. ) rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. GENNARO VOLPICELLI, presso il cui studio, alla via
Mazzini n. 49 in Arzano (NA) elett.te domicilia, come da procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. CARLO
DURATURO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano in Campania alla Via Santa Rita Da Cascia n. 35
CONVENUTO
Proc. N.R.G. 6392 /2021 – sentenza Pagina 1 di 20 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 03/07/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Parte_1
Tribunale di Napoli Nord al fine di ottenere, nei confronti del
[...]
, il risarcimento dei danni subiti a seguito del Controparte_2
sinistro occorso il giorno 27/02/2010, alle ore 17.30 circa in , CP_1
mentre si trovava quale trasportata a bordo del motociclo GG
RL tg. CF88540, di proprietà del coniuge , Controparte_3
nell'occasione dallo stesso condotto.
L'attrice evidenziava che, in tali circostanze di tempo e di luogo, quale trasportata sul motociclo GG RL (tg. CF88540) di proprietà del sig. , nel percorrere via ON in Giugliano in Controparte_3
Campania, riportava lesioni personali a seguito della caduta dal predetto motociclo che “sprofondava all'interno di una buca occultata ed ubicata sul manto stradale”, precisando che la buca non era visibile, non rilevabile e prevedibile, né tantomeno segnalata e che “la caduta poteva essere evitata con una idonea manutenzione dei luoghi o in alternativa con una segnalazione del dissesto e/o del pericolo”.
A seguito della caduta l'attrice ebbe a riportare lesioni personali che ne resero necessario il trasporto presso al P.S. dell'Ospedale di Giugliano in Campania, alla stessa sono pertanto residuati postumi invalidanti nella
Proc. N.R.G. 6392 /2021 – sentenza Pagina 2 di 20 misura del 5-6% di danno biologico, con ITT di 25 gg., una ITP di gg.
30; lesioni quantificabili in complessivi € 15.000,00, oltre spese mediche documentate, rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata.
L'attrice precisava, infine, che nell'accaduto riportava danni il motociclo vettore GG RL, di proprietà del coniuge sig.
[...]
e che con sentenza n. 595/2016, passata in cosa Controparte_3
giudicata, resa nel giudizio contrassegnato da rg. 1742/2011, il Giudice di Pace di Marano accertava la responsabilità esclusiva del
[...]
nella produzione dell'evento dannoso. Controparte_2
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “- dichiarare la proponibilità e la procedibilità della domanda;
- dichiarare la responsabilità del Controparte_2
in persona del nella produzione dell'evento
[...] CP_4
lesivo de quo;
- condannare il al Controparte_2
ristoro dei danni alla persona, patrimoniali e non patrimoniali , diretti ed indiretti, nessuno escluso, patiti dall'istante, nella misura di Euro
15.000,00 e/o in alternativa nella diversa misura provata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal dì dell'accaduto al soddisfo;
- condannare esso convenuto, come per legge, al ristoro delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 settembre
2021 si costituiva in giudizio il il Controparte_2
quale eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai sensi
Proc. N.R.G. 6392 /2021 – sentenza Pagina 3 di 20 degli artt. 163, co. 3 n. 4 e 164 c.p.c., nonchè la carenza di legittimazione passiva, evidenziando che la Via ON, dove sarebbe avvenuto il sinistro, non risulta appartenere al demanio stradale del
[...]
Nel merito contestava la sussistenza dei Controparte_2
presupposti di cui all'art. 2051 c.c., e in ogni caso l'infondatezza della domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c.; evidenziava che nella specie il danneggiato non ha dimostrato sia l'esistenza di una situazione di pericolo occulto, caratterizzata congiuntamente dall'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo (c.d. trabocchetto) e da quello soggettivo della non prevedibilità (c.d. insidia), sia l'impossibilità, pur usando la normale diligenza, di avvistare in tempo il pericolo al fine di evitarlo. In ogni caso, evidenziava che il comportamento imprudente del conducente ha avuto un ruolo prevalente nella determinazione dell'evento e delle conseguenti lesioni patite dall'attrice.
Eccepiva l'inopponibilità del giudicato rispetto alla sentenza del Giudice di Pace di Marano in quanto resa in un giudizio avente quali parti soggetti diversi dal presente procedimento.
Infine, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della ditta che alla data del 27/02/2010 risultava affidataria Controparte_5
dei lavori di manutenzione della Via ON, per essere manlevato nell'ipotesi di condanna.
Concludeva: “1) In via preliminare ed in rito dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per le argomentazioni di cui in narrativa e con ogni conseguenza di legge e adottando i provvedimenti conseguenti;
2) Sempre in via preliminare ed
Proc. N.R.G. 6392 /2021 – sentenza Pagina 4 di 20 in rito si chiede in accoglimento delle eccezioni formulate dichiararsi la estromissione dal giudizio del per Controparte_2
carenza di legittimazione passiva. 3) Sempre in via preliminare ed in rito, nel caso di superamento delle eccezioni di nullità formulate, disporre lo slittamento ex art. 269 c.p.c. della prima udienza di comparizione autorizzando il convenuto alla chiamata in causa della in persona del L.R.P.T. per la manleva della stessa;
Controparte_5
4) Nel merito Rigettare la domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del convenuto
[...] Controparte_2
in quanto infondata oltre che non provata. 5) Sempre nel merito, in caso di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per responsabilità prevalente o comunque concorrente dell'attrice e/o per responsabilità esclusiva, prevalente o concorrente del conducente del ciclomotore su cui viaggiava sig. e per l'effetto, ridurre Controparte_3
proporzionalmente l'eventuale condanna del convenuto
[...]
. 6) In caso di accoglimento della domanda attorea CP_6
condannare in manleva la società chiamata in causa e appaltatrice dei lavori relativi alla manutenzione delle strade cittadine come risulta dalla documentazione allegata in atti in luogo del convenuto ente. 7)
Condannare l'attrice alla refusione delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito anticipatario.”
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con successive note di trattazione scritta per l'udienza del 10/02/2022 il convenuto CP_2
Proc. N.R.G. 6392 /2021 – sentenza Pagina 5 di 20 rinunciava alla stessa, precisando di averla erroneamente formulata.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi e la CTU medico- legale, in seguito, è stata ritenuta matura per la decisione e, conseguentemente, rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione il 03/07/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, non essendo ravvisabile, nella lettura dell'atto di citazione, alcun vizio dell'editio actionis importante la nullità della citazione, essendo nel medesimo indicati tanto i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della domanda (art. 163, n. 4) quanto la cosa oggetto della domanda (art. 163, n. 3). Ed invero, come è noto, la nullità dell'atto di citazione comminata dall'art. 163 c.p.c. in riferimento alle modalità di indicazione del “petitum”, sussiste solo in caso di totale omissione o assoluta incertezza del petitum stesso, inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento
(Cass. n. 28986/2008; Cass. n. 17023/2003), mentre relativamente alla
“causa petendi”, va ribadito che il giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti, essendo questi ultimi a dovere essere
Proc. N.R.G. 6392 /2021 – sentenza Pagina 6 di 20 puntualmente indicati (Cass. n. 15925/2007; Cass. n. 6712/2001). La parte può, dunque, anche non indicare, ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda, spettando al giudice il potere di qualificare giuridicamente la domanda dedotta in giudizio.
L'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio è, pertanto, infondata.
2. Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente va dato conto che l'esame delle questioni prospettate dalle parti del presente giudizio è stato condotto secondo il principio della c.d. “ragione più liquida” il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. tra le tante, Cass. Sez.
6 - L,
Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Proc. N.R.G. 6392 /2021 – sentenza Pagina 7 di 20 Ciò detto, al netto delle eccezioni sollevate da parte convenuta, la domanda appare infondata e deve essere respinta.
Parte attrice deduceva la responsabilità del convenuto Ente comunale, ai sensi degli artt. 2051 o 2043 c.c., per le lesioni patite in occasione dell'evento verificatosi in data 27/02/2010 alle ore 17.30, in , CP_1
mentre si trovava quale trasportata a bordo del motociclo GG
RL tg. CF88540, di proprietà del coniuge , e Controparte_3
condotto nell'occasione dallo stesso, allorquando “percorreva la Via
ON ed accostava a destra e nella propria corsia di marcia, improvvisamente sprofondava all'interno di una buca occultata e ubicata sul manto stradale e perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo unitamente al conducente” riferendo la non visibilità né prevedibilità dell'insidia, nemmeno segnalata.
Pertanto, la domanda proposta dall'attore deve correttamente essere sussunta nell'ambito dell'art. 2051 c.c. avendo dedotto in giudizio che il sinistro si è verificato per la presenza di una insidia non visibile né segnalata.
La convenuta deve quindi rispondere dei danni cagionati a terzi dalla presenza di una “insidia” o un “trabocchetto”, e ciò in base alla norma dell'art. 2051 c.c., fattispecie di responsabilità aquiliana che trae il suo fondamento dalla relazione di custodia tra la cosa e la persona, la quale ha il potere di controllare e vigilare affinché dalla stessa non si ingenerino eventi dannosi e pregiudizievoli per i terzi. Custode della cosa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è colui che ha l'effettivo potere materiale sulla stessa. La Suprema Corte in ordine alla natura della
Proc. N.R.G. 6392 /2021 – sentenza Pagina 8 di 20 fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., sulla quale da sempre si dibatte in dottrina, contrapponendosi sul campo la teoria soggettiva (secondo la quale sebbene vi sia una presunzione di colpa, in ogni caso la norma de qua contemplerebbe un'ipotesi di responsabilità soggettiva) e la teoria oggettiva (secondo la quale la prova liberatoria del caso fortuito inciderebbe sul nesso causale e non sulla colpa, palesando la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia), sembra avere sposato di recente la tesi oggettiva.
In particolare, l'ipotesi risarcitoria in esame si fonderebbe sulla dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, al quale è imputata la responsabilità salva la prova, che su di lui incombe, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (in tal senso cfr. Cass., n. 25423/2006; tra le tante, Cass., n. 13392/2018; Cass., n.
12027/2017; Cass., n. 10860/2012; Cass., n. 11016/2011).
Da ciò consegue che avendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. carattere oggettivo, e non presunto, risulta sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, dovendo risultare certo che a determinare l'asserito pregiudizio sia stata la cosa in custodia in conseguenza del naturale dinamismo della stessa o della sua difettosità. Grava, invece, sul custode che voglia liberarsi da responsabilità la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore estraneo alla sfera di azione del custode che
Proc. N.R.G. 6392 /2021 – sentenza Pagina 9 di 20 abbia cagionato da solo il danno, inserendosi sul piano eziologico come unica causa o come concausa nelle ipotesi di concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
3.1. Tanto premesso, la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice sul presupposto della relazione di custodia tra la convenuta e la cosa dalla quale è derivato il danno (nel caso di specie la buca presente sul manto stradale) non può essere accolta, non essendo stata dimostrata né l'esatta dinamica del sinistro né la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.
3.2. Rispetto al compendio istruttorio in atti, preme anzitutto evidenziare che alcun valore ostativo al rigetto della domanda riveste l'accertamento compiuto dal Giudice di Pace di Marano nella citata sentenza n.
595/2016, in quanto emessa inter alios.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché una sentenza passata in giudicato possa produrre effetti riflessi, si richiedono tre requisiti: (a) che i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, per tale dovendosi intendere o il diritto scaturente da un diverso rapporto giuridico oppure un diritto “la cui fattispecie costitutiva non risulti composta anche dalla esistenza (o inesistenza) del rapporto dedotto nel primo giudizio” (Cass.
16969/02); (b) che i terzi non ne possano risentire un “pregiudizio giuridico” (1895/65; 2112/71; 11213/07); (c) che l'efficacia riflessa investa solo l'affermazione di una “situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento” (così, tra le tante, Cass. civ.,
n. 8101/2020).
Ora, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, esclusa
Proc. N.R.G. 6392 /2021 – sentenza Pagina 10 di 20 la legittimità della nozione di matrice dogmatica di giudicato riflesso, i limiti soggettivi di efficacia (di diritto) del giudicato restano disciplinati dalle norme positive (art. 1306 c.c. ed art. 1595 c.c., comma 3; art. 404
c.p.c.), onde all'infuori dei confini indicati non resta che l'efficacia di prova o di elemento di prova documentale che il giudicato può acquistare, considerando perciò il giudicato non quale valore giuridico
(disciplina giurisdizionale del rapporto) ma quale fatto storico risultante da un documento (Cass. civ., sez. VI, 06/12/2019, n. 31969 in Guida dir., 2020, 10, 57 nonché Cass. civ., sez. III, 09/07/2019, n. 18325 in
Foro it. 2020, 1, I, 292 che ha opinato nel senso della non opponibilità del giudicato sfavorevole per il danneggiante al terzo assicuratore sulla base della considerazione dei dubbi di ordine costituzionale emersi nell'evoluzione della giurisprudenza ivi richiamata).
3.3. Tenuto conto di tali principii, si osserva come, nella fattispecie in esame, non si sia raggiunta la prova del fatto storico e del nesso di causalità tra l'evento ed il danno.
Preme evidenziare come la (pacifica) presenza di numerose buche sulla strada interessata dal sinistro – trattasi di strada con una pavimentazione diffusamente dissestata, ove vi erano numerose pozzanghere ed il cui manto stradale era bagnato a causa della pioggia – non è tale da concretizzare un'insidia occulta, bensì un pericolo ben percepibile che avrebbe dovuto determinare una condotta oltremodo prudente.
Tale esito non può essere revocato in dubbio dalle risultanze dell'istruttoria espletata nel presente giudizio nonché dai reperti fotografici allegati all'atto introduttivo.
Proc. N.R.G. 6392 /2021 – sentenza Pagina 11 di 20 Andando per ordine, si osserva che dall'istruttoria assunta nel corso del processo, entrambi i testi escussi hanno confermato le pessime condizioni del manto stradale (strada piena di buche), ed hanno altresì precisato che la buca pur piena d'acqua e profonda, era collocata al centro della strada ed era dunque pienamente visibile (avendo i testi precisato che la visibilità non era scarsa.
Le deposizioni testimoniali non sono tuttavia apparse pienamente attendibili.
Ed invero, la teste escussa all'udienza del 13/11/2023 ha Tes_1
dichiarato che tra sé e lo scooter interessato dalla caduta vi era una rilevante distanza, pari a circa 200 metri, e nonostante ciò di essere riuscita a scorgere la dinamica del sinistro, il che appare scarsamente credibile.
Ad ogni modo, ella ha riferito di aver visto “il motorino fini[re] in una buca e cade[re] sulla sinistra;
la passeggera prima urtava contro il conducente, che poi ho saputo essere il marito, e poi è caduta sul lato destro sbattendo fortemente il ginocchio a terra e rimanendo con il piede sotto” (cfr. verbale del 13/11/2023).
Dall'esame di detta dichiarazione emerge una dinamica del tutto inverosimile, considerato che il passeggero cade dal lato opposto allo scooter (sebbene resti bloccato con la gamba sotto lo stesso); d'altro canto, appare inverosimile la caduta dell'attrice a lato dello scooter nonostante, per quanto da lei stessa narrato, l'insidia si collocava frontalmente rispetto al motociclo, onde, verosimilmente, gli occupanti avrebbero dovuto subire uno sbalzo in avanti e non laterale.
Proc. N.R.G. 6392 /2021 – sentenza Pagina 12 di 20 La teste ha poi precisato, per quanto interessa in questa sede, che “la buca … non era molto visibile perché la strada era piena di buche;
quella buca era abbastanza centrale ed era molto profonda, all'incirca dieci centimetri, non ricordo quanto fosse larga … la buca era profonda tanto che ho visto proprio la ruota del motorino sprofondare nella buca
… non era ancora del tutto buio, ma l'illuminazione pubblica era scarsa”.
Ebbene da tali dichiarazioni si evince in primo luogo che la strada non era completamente buia ed in secondo luogo che la buca era in posizione centrale e perfettamente visibile, per la sua grandezza e profondità, per quanto riferito dal teste, mentre, per altro verso, è la stessa attrice a riferire che “il conducente del predetto motociclo percorreva via
ON accostato a destra e nella propria corsia di marcia”.
Circostanza questa che rende ancora meno credibile la deposizione testimoniale in oggetto.
Anche le dichiarazioni rese dall'altro teste escusso Testimone_2
hanno confermato che “la buca era larga ed era profonda tanto che all'interno c'era entrata la ruota e mezzo cerchio” e che la strada non era ancora completamente buia (cfr. verbale del 11/04/2024).
3.4. Ora, alla luce delle complessive emergenze processuali, tenuto altresì conto che non vi è stato l'intervento sui luoghi di causa delle
Forze dell'Ordine, si ritiene come le deposizioni testimoniali non siano apparse utili ai fini della prova della veridicità dell'accadimento come narrato in citazione.
Assume, ad ogni modo, carattere assorbente la questione della mancanza
Proc. N.R.G. 6392 /2021 – sentenza Pagina 13 di 20 del nesso di causalità tra la condotta (omissiva) imputata al CP_2
convenuto e l'evento di danno.
Invero, ciò che è emerso dalle deposizioni testimoniali (unitamente al materiale fotografico in atti) è la grandezza della “insidia” e lo stato di dissesto diffuso in cui si presentava il manto stradale, insidia che, quindi, come eccepito dalla convenuta, poteva essere evitata con l'uso della normale diligenza da parte un utente della strada mediamente accorto: in altre parole, per utilizzare i termini del convenuto, “se il CP_2
conducente del ciclomotore avesse posto attenzione alla guida dello stesso al luogo del presunto infortunio, si sarebbe reso conto della esistenza della presunta buca e sarebbe riuscito a schivarla se solo sarebbe ricorso alla normale diligenza e prudenza”.
Sul punto, infatti, occorre osservare che, secondo l'orientamento pressoché unanime manifestato tanto dalla giurisprudenza di merito quanto da quella di legittimità, il concetto di fortuito idoneo ad escludere la particolare responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non è costituito solo dall'evento naturalistico imprevisto e imprevedibile esterno che intervenga nel normale processo causale alterandolo dal di fuori, ma anche dalla stessa condotta colposa tenuta dal danneggiato nel caso di specie che abbia avuto una efficacia causale esclusiva nella produzione del danno stesso (cfr., ex multis, Cass. 6404/2016; Cass. 22807/2009;
Cass. 4279/2008).
Ed invero, in un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l'evento derivi eziologicamente in tutto od in parte anche dal comportamento
Proc. N.R.G. 6392 /2021 – sentenza Pagina 14 di 20 (colposo) dello stesso danneggiato. A ben vedere, anzi, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n.
6640/98).
D'altra parte, tale interpretazione si pone assolutamente in linea con il disposto di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. (che costituisce la base normativa del principio innanzi postulato), il quale, nel sancire un principio generale che permea l'intera materia della responsabilità civile, sia contrattuale che aquiliana, stabilisce che se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Stante la genericità dell'art. 1227, co. 1, c.c., sul punto, deve ritenersi che la colpa sussista non solo in caso di inosservanza di un obbligo giuridico, ma anche laddove sia violata la norma comportamentale generale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
Se tanto avviene in ipotesi di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenuto conto di quanto finora esposto, per eguale ragione deve concludersi che il comportamento commissivo od omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude completamente il rapporto di causalità delle cause precedenti. In quest'ottica, la diligenza del
Proc. N.R.G. 6392 /2021 – sentenza Pagina 15 di 20 comportamento dell'utente di un bene, che egli asserisca essere stato la causa del danno, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo venute in considerazione nel caso di specie, percepite o percepibili dallo stesso agente concreto.
E' noto che in base al principio dell'autoresponsabilità, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, deve conformarsi al dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., con ciò richiedendosi, in capo al danneggiato, un onere di diligenza proteso all'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze;
in caso contrario, deve ritenersi che il comportamento imprudente del danneggiato sia tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, qualora sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Tale tesi è stata, di recente, sposata dalle Sezioni Unite che hanno affermato che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (Cass. civ., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Proc. N.R.G. 6392 /2021 – sentenza Pagina 16 di 20 Il giudizio sul fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché quanto più essa è intrinsecamente pericolosa e tanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode
(Cass., n. 30394 del 02/11/2023).
Orientamento, questo, anche di recente ribadito dalla S.C., secondo cui
“In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall'art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei "doveri di solidarietà sociale" (indicati come "inderogabili"); nonché dell'art. 1227 comma primo c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso” (così Cass. civ., sez. III, 27/03/2024, n. 8306 in
Guida dir., 2024, 14).
3.5. Alla luce di tanto e ritornando al merito della vicenda, può dirsi che, date le condizioni della buca e quindi la sua assoluta visibilità e facile percezione, le lesioni patite dell'attrice non sono meritevoli di ristoro.
Invero, come emerso anche in sede di escussione testimoniale, la buca per la sua estensione e profondità e data la sua collocazione (si rimarca,
Proc. N.R.G. 6392 /2021 – sentenza Pagina 17 di 20 a tal riguardo, che dalle fotografie prodotte da parte attrice la strada si presenta diffusamente dissestata) si presentava perfettamente percepibile e, dunque, evitabile.
In conclusione, la caduta dell'istante appare il frutto della sua colposa disattenzione, la quale, sul piano oggettivo-causale, va considerata quale unica causa dell'evento dannoso lamentato. Tale condotta colposa, difatti, non ha solo causalmente contribuito alla determinazione dell'evento dannoso, ma si è radicalmente appropriata del processo eziologico nella determinazione dell'evento di danno dedotto, così escludendo le altre concause e, conseguentemente, anche la stessa responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode.
Gli argomenti per il rigetto della domanda attengono quindi direttamente ai presupposti richiesti dalla giurisprudenza per poter affermare la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., e conseguono alla mancata prova del nesso di causalità tra l'evento e la custodia del bene.
3.5. A maggior ragione difetta anche la prova di una responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c., responsabilità che per poter essere affermata richiede la puntuale dimostrazione di un comportamento commissivo o omissivo (quest'ultimo in violazione di un obbligo di agire) che ha prodotto un danno ingiunto a terzi e la colpa (o il dolo) dell'agente, dimostrazione che, per quanto si è detto, è assente nel caso di specie.
In definitiva, la domanda deve essere respinta, per le ragioni innanzi esposte.
Alla luce di tanto, le risultanze cui è pervenuto il ctu vanno disattese
Proc. N.R.G. 6392 /2021 – sentenza Pagina 18 di 20 considerato che, alla luce della infondatezza della domanda attorea e, conseguentemente, della natura esplorativa del disposto accertamento tecnico d'ufficio.
4. Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 10/3/2014 n. 55, secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00 computando le fasi processuali espletate nei valori minimi, attesa la bassa difficoltà della controversia in esame. Le spese di CTU anticipate da rimarranno definitivamente a Parte_1
suo carico.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE
CIVILE, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
- Dichiara il decaduto dalla facoltà Controparte_2
di chiamare in causa in persona del legale rapp.te Controparte_5
p.t.;
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore del in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., che si liquidano in euro 237,00 per esborsi ed euro
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa il 10/11/2025
Il Giudice
dott. Luca Stanziola
Proc. N.R.G. 6392 /2021 – sentenza Pagina 19 di 20 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
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