Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/05/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3390 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
(CF: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
VO (BN) il 14 ottobre 1964 ed ivi residente contrada Fontecanale n. 50, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, dall'avvocato Fabrizio Giordano, con studio in Benevento alla via S. Gaetano n. 10, ove entrambi domiciliano;
OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., sig. , rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di mandato in atti, dall' Avv. Gianni Emilio Iacobelli, presso il quale elettivamente domicilia in Benevento, al Corso Garibaldi n. 8
OPPOSTA CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.08.2024, proponeva Parte_1 opposizione al DI n. 241/2024, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della società della somma di Controparte_1
€ 7.136,00 oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, oltre spese legali. A sostegno dell'opposizione, deduceva l'erroneità del calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria e, in subordine, chiedeva di ridurre la somma ingiunta a € 5.641,60, poiché aveva versato al proprio difensore la somma complessiva di € 1.674,40 quali competenze legali ed accessori di legge, nella misura prevista dalla sentenza della Corte di appello di Napoli
n. 6149/2021, che condannava la al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze di lite con distrazione dell'Avv. Giordano, quale suo difensore anche in quel giudizio. Tanto premesso, chiedeva di “revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n. 241/2024 RG n. 2164/2024 notificato in data 4 luglio 2024 emesso dal Tribunale di Benevento sezione lavoro in data 19 giugno 2024 o in via gradata e subordinata ridurre
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La causa, di natura documentale, viene decisa alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In primo luogo, va rigettata la doglianza relativa all'erroneo calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria, il cui pagamento è stato ingiunto con il DI in questa sede opposto. L'opponente si è limitato a dedurre l'erroneità del calcolo senza indicare le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della dedotta erroneità. Tali carenze non sono sanabili attraverso un'opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato – in ragione della prescrizione di cui all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova che connota il rito del lavoro – in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, e si ripercuote inevitabilmente sul piano probatorio, non potendosi ritenere raggiunta la prova in ordine a circostanze non tempestivamente allegate.
La società costituendosi non si è opposta alla domanda di riduzione della somma ingiunta, a seguito del pagamento da parte del delle spese Pt_1 legali dovute dalla società, come liquidate dalla CdA di Napoli con sentenza n. 6149/2021, in favore dell'Avv. Giordano. Come emerge dalla lettura della suddetta pronuncia, la CdA di Napoli ha compensato per la 1/3 le spese del doppio grado e condannato la società al pagamento dei restanti Controparte_2
2/3, determinati in euro 1.500,00 per il primo grado ed euro 1.400,00 per il secondo, oltre iva, cpa, e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, che per il giudizio di appello era l'Avv. Giordano. Pertanto, l'Avv. Giordano aveva diritto al pagamento della complessiva somma di € 1.674,40, di cui € 1.400 per compensi, € 210 per spese generali al 15% e € 64,40 per cassa avvocati. Dalle fatture rilasciate dall'Avv. Giordano e depositate in atti, risulta che il ha corrisposto in suo favore la complessiva somma di € 1.694,40 a Pt_1 titolo di compenso dovuto in virtù della sentenza emessa dalla Corte d'Appello. Ne consegue, che il DI opposto va revocato e l'opponente va condannata al pagamento in favore della della residua somma di Controparte_1
€ 5.461,60 (ovvero la differenza tra la somma ingiunta di € 7.136 e la somma dovuta a titolo di spese legali all'Avv. Giordano, pari a € 1.674,40).
2 Le spese di lite si compensano tra le parti, tenuto conto della predetta compensazione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il DI n. 241/2024;
2) Condanna al pagamento della somma di Parte_1
€ 5.461,60, oltre interessi legali, in favore della CP_1
[...]
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 06.05.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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