Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/1999, n. 4550
CASS
Sentenza 6 maggio 1999

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Massime1

La norma dell'art. 2103 cod. civ. pone come presupposto della cosiddetta promozione automatica l'effettiva e sostanziale vacanza del posto, ricoperto temporaneamente dal sostituto, quale condizione, non ricorrente nel caso della semplice pausa feriale - e neppure, per l'esplicita previsione legale, nei caso di cui agli artt. 2110 e 2111 cod. civ. - idonea a giustificare la modifica apportata, dalla automatica attribuzione per legge di un superiore inquadramento, alla organizzazione aziendale quale predisposta dal datore di lavoro nella sua veste di titolare dei poteri direttivi ed organizzativi nell'impresa. Consegue che l'ipotesi di sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto, della quale, a norma dell'art. 2103 cod. civ., non può tenersi conto ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori necessario per l'acquisizione del diritto alla promozione automatica, comprende anche quella in cui la sostituzione riguardi un lavoratore assente per ferie, difettando in tal caso anche quella effettiva vacanza del posto che costituisce il presupposto dell'acquisizione della qualifica superiore.

Commentario1

  • 1Dequalificazione, rifiuto automatico di svolgere la prestazione lavorativaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 gennaio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/1999, n. 4550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4550
Data del deposito : 6 maggio 1999

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