Sentenza 6 maggio 1999
Massime • 1
La norma dell'art. 2103 cod. civ. pone come presupposto della cosiddetta promozione automatica l'effettiva e sostanziale vacanza del posto, ricoperto temporaneamente dal sostituto, quale condizione, non ricorrente nel caso della semplice pausa feriale - e neppure, per l'esplicita previsione legale, nei caso di cui agli artt. 2110 e 2111 cod. civ. - idonea a giustificare la modifica apportata, dalla automatica attribuzione per legge di un superiore inquadramento, alla organizzazione aziendale quale predisposta dal datore di lavoro nella sua veste di titolare dei poteri direttivi ed organizzativi nell'impresa. Consegue che l'ipotesi di sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto, della quale, a norma dell'art. 2103 cod. civ., non può tenersi conto ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori necessario per l'acquisizione del diritto alla promozione automatica, comprende anche quella in cui la sostituzione riguardi un lavoratore assente per ferie, difettando in tal caso anche quella effettiva vacanza del posto che costituisce il presupposto dell'acquisizione della qualifica superiore.
Commentario • 1
- 1. Dequalificazione, rifiuto automatico di svolgere la prestazione lavorativaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/1999, n. 4550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4550 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO Presidente
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere
Dott. Ettore MERCURIO Cons. Relatore
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere
Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RE RA, elettivamente domiciliato in Roma, via Girolamo da Carpi 6, presso lo studio dell'avv. Mario Antami, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo De Donno, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FERROVIE dello STATO - SOCIETÀ di TRASPORTI e SERVIZI per AZIONI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico 172, presso lo studio dell'avv. Ozzola Massimo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9037/93 del Tribunale di Milano depositata il 6.10.93 R.G. 617/91;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Relatore Cons. Mercurio Ettore;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 6 ottobre 1993, riformando l'impugnata sentenza pretorile, ha rigettato la domanda svolta da NZ AR
contro
L'Ente Ferrovie dello Stato, suo datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione delle mansioni di capo stazione superiore, 7^ categoria, da lui svolte continuativamente per oltre novanta giorni ai sensi dell'art. 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e dell'art. 2103 c.c., e superiori a quelle corrispondenti al profilo di capo stazione di 5/6^ categoria a lui assegnato.
Il giudice del gravame, decidendo nella contumacia dell'appellato AR ed accogliendo il motivo d'appello dell'Ente Ferrovie, ha affermato che tra i lavoratori sostituiti aventi diritto alla conservazione del posto devono essere compresi, ai fini dell'art. 41 del contratto collettivo, analogo al citato art. 2103, anche i lavoratori in ferie, o in riposo o in congedo, trattandosi in questi casi di assenze che escludono, per la stessa funzionalità dell'istituto, una vacanza del posto e qualsiasi aspettativa da parte del lavoratore sostituito: e ciò in dissenso dall'assunto del primo giudice, secondo il quale le anzidette assenze, non rientravano invece tra i casi che davano luogo a "sostituzione con diritto alla conservazione del posto". Sulla base di tanto il Tribunale, confermata l'esattezza, in fatto, degli accertamenti operati dal Pretore, ha disatteso la domanda del lavoratore. Lo AR chiede la cassazione di tale sentenza, con ricorso a questa Corte sorretto da due motivi.
La società Ferrovie dello Stato s.p.a. resiste con controricorso, depositando pure memoria ex art. 378 c.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - È infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente (nella memoria ex art. 378 c.p.c.) sul rilievo che la procura speciale al difensore, ex art. 365 c.p.c., è stata conferita dal ricorrente su foglio separato dal ricorso ed a questo unito mediante punti metallici.
Va invero ritenuto che "a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 maggio 1997 n.141 che ha modificato l'art. 83 c.p.c., la procura al difensore si considera apposta in calce alla citazione o al ricorso anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto a cui si riferisce. Tale ipotesi ricorre allorché la pagina finale del ricorso sottoscritta fino all'ultimo rigo non consente l'inserimento della procura nello stesso foglio, rendendo pertanto necessario l'impiego di un foglio aggiunto, spillato al precedente e collegato ad esso dalla numerazione progressiva delle pagine, ed impiegato per scrivere la procura nei primi righi utili formando un corpo unico con il ricorso che precede""(Cass. 29 agosto 1998 n. 8649; 13 maggio 1998 n. 4809). Situazione di fatto, quella qui da ultimo considerata, che ricorre nella presente fattispecie.
L'eccezione va dunque disattesa.
2. - Con il primo motivo il ricorrente, denunziando (ex art. 360 n.3 c.p.c.) violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 41, punto 3,
del contratto collettivo 1988 dei ferrovieri, con riferimento all'individuazione dei casi di assenza dal lavoro con diritto alla conservazione del posto, assume che, alla stregua di tali disposizioni normative, le assenze per congedi, ferie e riposi non possono essere comprese nei suddetti casi, ed argomenta diffusamente anche sull'interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo che riguardano il punto.
Il motivo non è fondato.
Ritiene il Collegio - rilevata anzitutto la inammissibilità, nella presente sede di legittimità, di deduzioni attinenti al merito della causa, come quelle aventi ad oggetto la mera valutazione interpretativa di disposizioni negoziali di natura privatistica, quali sono le clausole dei contratti collettivi postcorporativi - di confermare la giurisprudenza di questa Suprema Corte là dove ha ripetutamente affermato, sulla specifica questione in esame, che "l'ipotesi di sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto, della quale, a norma dell'art.2103 c.c., non può tenersi conto ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori necessario per l'acquisizione del diritto alla promozione automatica, comprende anche quella in cui la sostituzione riguardi un lavoratore assente per ferie, difettando anche in tal caso quella effettiva vacanza del posto che costituisce il presupposto dell'acquisizione della qualifica superiore" (Cass.13 agosto 1996 n. 7541; 28 ottobre 1989 n. 4526;
17 ottobre 1987 n. 7702; 27 luglio 1984 n. 4479).
E va pure precisato che il ricordato presupposto della sussistenza di una effettiva vacanza del posto, sul quale essenzialmente si fonda la citata normativa legale - la quale infatti attribuisce la qualifica superiore al lavoratore in sostituzione che, per un periodo eccedente il limite temporale di legge, svolga mansioni, superiori a quelle proprie della sua qualifica, corrispondenti ad un posto di lavoro nel quale il lavoratore assente e sostituito non ha più diritto di ritornare, ad assenza ultimata -, non ricorre e non è configurabile sia nei casi in cui il rapporto di lavoro è sospeso sia pure parzialmente nella sua esecuzione, come nelle ipotesi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare, adempimento di funzioni elettive, sia nei casi in cui il lavoratore manchi temporaneamente dal suo posto per l'espletamento a rotazione di altre mansioni, ovvero si assenti dal lavoro per fruire delle ferie (cfr. cit. Cass. 4526/1989): tutti casi, questi ora citati, in cui il lavoratore sostituito è comunque destinato a tornare ad occupare, dopo un più o meno lungo periodo di assenza, il suo posto di lavoro.
Nel caso specifico della assenza per ferie, poi, neppure si verte in un caso di c.d. quiescenza del rapporto di lavoro - come nelle ricordate ipotesi di cui agli artt. 2110 e 2111 cod.civ., nelle quali le obbligazioni contrattuali restano, più o meno parzialmente, sospese - ma si verte nell'ipotesi di una pausa lavorativa, annuale, fisiologica e connaturale alla esecuzione normale del rapporto di lavoro (analoga a quella garantita dal riposo settimanale): pausa durante la quale il rapporto è dunque in atto e in regolare svolgimento: Sicché neppure potrebbe dirsi, a stretto rigore, che il lavoratore, sostituito mentre fruisce delle ferie, sia "assente" dal posto di lavoro ne' che abbia diritto alla "conservazione" del posto stesso, visto che egli è invece in attualità di lavoro e giuridicamente presente, nel senso che egli ricopre regolarmente e normalmente il suo posto (pur se la temporanea mancanza della sua presenza fisica possa implicare la necessità di una sua temporanea sostituzione).
In tal caso si verte quindi in una situazione che è diversa e lontana da quella dell'effettiva vacanza del posto - nella cui sostanziale ricorrenza è configurabile, come s'è detto, il diritto alla promozione automatica di cui al ci. art. 2103 - ancor più di quanto non lo siano le situazioni previste dai citati artt. 2110 e 2111 c.c., che pure la legge non ritiene sufficienti per il conseguimento da parte del sostituto della qualifica superiore (a lui in quei casi spettando soltanto, quanto meno in applicazione dei principi generali dettati dall'art. 36 della Costituzione, il diritto ad una retribuzione adeguata alla superiore qualità delle mansioni espletate durante la sostituzione).
Nè può condurre a diverse conclusioni il rilievo che, nella ipotesi del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 1 lett. "b" della legge 18 aprile 1962 n.230, il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che la fattispecie dell'assunzione a termine effettuata "per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto" - in presenza della quale è appunto consentita l'apposizione del termine di durata - non comprende il caso della sostituzione del lavoratore in ferie (tra le altre, Cass.18 novembre 1982 n. 6212).
Ed invero entrambe le norme ora esaminata (l'art. 2103 cid. civ. e l'art. 1 lett. "b" della legge n. 230 del 1962) coerentemente e concordemente negano rilevanza alla assenza per ferie tanto ai fini del diritto alla promozione automatica quanto ai fini della eccezionale ammissibilità della stipula di un contratto a tempo determinato: e ciò pur nell'ambito delle specifiche finalità proprie di ciascuna di queste due normative.
Ed al. proposito può rilevarsi come la legge n.230 del 1962 sia volta a favorire la durata indeterminata del rapporto di lavoro in considerazione della particolare e vulnerabile posizione del contraente che offre come corrispettivo una prestazione - consistente nell'esplicazione delle proprie energie lavorative - fortemente coinvolgente la persona e le sue esigenze vitali. Sicché le ipotesi eccezionali, in cui è consentita l'apposizione di un termine di durata al contratto di lavoro, sono da ritenersi tassative: e nel contempo l'ipotesi (ex lett. "b" art. 1 legge n.230/1962) della sostituzione di lavoratori assenti aventi diritto alla conservazione del posto va in concreto ravvisata là dove si verifichino situazioni inconsuete ed eccezionali che comportino la sospensione in senso tecnico del rapporto, con contestuale impossibilità della prestazione lavorativa: situazione alle quali non è dunque riconducibile, siccome evento del tutto fisiologico e normale, la pausa annuale delle ferie.
La norma dell'art. 2103, a sua volta, pone come presupposto della c.d. promozione automatica l'effettiva e sostanziale vacanza del posto, ricoperto temporaneamente dal sostituto, quale condizione, non ricorrente nel caso della semplice pausa feriale - e neppure, per l'esplicita previsione legale, nei casi di cui agli artt. 2110 e 2111 cod. civ. -, idonea a giustificare la modifica apportata, dalla automatica attribuzione per legge di un superiore inquadramento, alla organizzazione aziendale quale predisposta al riguardo del datore di lavoro nella sua veste di titolare dei poteri direttivi ed organizzativi nell'impresa (art. 2086 cod. civ.). L'impugnata sentenza che, in conformità ai principi di diritto ora esposti, ha escluso che l'assenza per ferie possa determinare, per la stessa funzionalità dell'istituto, la vacanza del posto ed una qualsiasi aspettativa del lavoratore in sostituzione, appare dunque esente dalle svolte censure: e sul punto il ricorso va disatteso. 3. - Con il secondo motivo, denunziando ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c. violazione dell'art. 41, punto 4 . del citato contratto collettivo 1988 del Ferrovieri - con riferimento all'individuazione dei casi in cui incombe all'Ente Ferrovie dello Stato l'obbligo di comunicare con precisione e in anticipo al dipendente chiamato a sostituire il collega il nominativo del collega nonché le motivazioni - il ricorrente rileva che nella specie, in violazione della normativa collettiva, le comunicazioni del dipendente sostituito nonché i motivi della sostituzione erano state tutte posteriori a questa, e richiama al proposito le indicazioni di fogli di disposizioni emanati dalle Ferrovie (F.D.
n. 157 del 1989 n.58 del 1990).
Il motivo va disatteso.
Esso invero contiene censure inammissibili là dove viene sostanzialmente dedotta la violazione di una norma di contratto collettivo di diritto comune - qual'è quella di che trattasi -, posto che una tale deduzione non attiene ad un vizio denunziabile in sede di legittimità: infatti il vizio di cui al n.3 dell'art. 360 c.p.c., quello cioè di "violazione o falsa applicazione di norme di diritto" riguarda soltanto le fonti di diritto riconducibili alla previsione di cui all'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale, e non già fonti negoziali privatistiche quali sono le norme di contratto collettivo postcorporativo non munito di efficacia obbligatoria generale.
Così come del paro sono inammissibili, nella presente sede di legittimità, le censure svolte con riferimento all'art. 41 del contratto collettivo, siccome involgenti questioni attinenti esclusivamente al merito della causa ed a questioni di fatto, come quelle riguardanti il contenuto dei c.d. "fogli di disposizioni" emessi dall'Ente Ferrovie e la riferibilità allo AR delle indicazioni portate da detti fogli.
Oltre a ciò va pure ritenuta la inammissibilità della questione introdotta con il motivo in esame sotto l'ulteriore profilo - pure rilevato dalla parte resistente - della sua novità in cassazione. Ed invero la questione anzidetta, che costituiva una autonoma ragione giuridica della pretesa azionata in giudizio (e quindi una distinta "causa petendi") non esaminata dal primo giudice, non risulta essere stata dedotta ad oggetto del "devolutum" in appello in quanto non è stata espressamente riproposta dall'appellato in secondo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr., sul punto Cass. Sez. Un. 27 gennaio 1993 n. 1005; Cass. 23 ottobre 1989 n. 4303; 30 novembre 1988 n. 6497). Nè rileva al riguardo che in secondo grado detta parte fosse rimasta contumace, gravando comunque sulla stessa l'onere della espressa riproposizione previsto da tale norma (così Cass. 20 febbraio 1982 n. 1073). 4. - Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Stante la difformità tra le due decisioni di merito si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso, in Roma il 25 novembre 1998.