Art. 2.
In attuazione del principio contenuto nell' articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , il Ministero delle finanze e' autorizzato a procedere alla formale stipulazione dei contratti di cessione in proprieta' degli alloggi ai rispettivi assegnatari ai quali e' gia' stato comunicato l'accoglimento della domanda di riscatto e fissato il relativo prezzo di cessione ai sensi dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , modificato dall' articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231 .
Il prezzo di cessione, determinato ai sensi del comma precedente, e' maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data della comunicazione.
Le condizioni di vendita degli alloggi sono quelle fissate nelle comunicazioni inviate dall'amministrazione delle finanze ai singoli assegnatari e per quanto riguarda gli alloggi costruiti su suolo comunale il prezzo di cessione del terreno rimane quello gia' stabilito nella delibera di vendita del comune di Trieste.
Note all'art. 2:
- Il principio per cui si fa riferimento all' art. 52 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) riguarda la stima del prezzo di cessione a riscatto degli alloggi che e' dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della legge n. 457 (20 agosto 1978 ).
- Il testo vigente dell' art. 6 del D.P.R. n. 2/1959 , come modificato dagli articoli 4 e 5 della legge n. 231/1962 ed integrato dall' art. 1 della legge 18 febbraio 1969, n. 86 , e' il seguente:
"Art. 6. (Prezzo della cessione). - Il prezzo di cessione degli alloggi e' dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del trenta per cento, nonche' di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente.
Il valore venale e' determinato da una commissione provinciale, con sede presso l'Ufficio del genio civile, nominata e' presieduta dal provveditore regionale alle opere pubbliche e composta dell'intendente di finanza e dall'ingegnere capo del Genio civile.
In caso di vacanza, assenza od impedimento, il presidente ed i componenti la commissione provinciale saranno rispettivamente sostituiti da un loro delegato.
Partecipa alle sedute della commissione, con voto consultivo, un rappresentante dell'ente proprietario.
Per gli alloggi costruiti dallo Stato a favore dei terremotati con i proventi delle addizionali e per i quali le vigenti disposizioni non consentono l'acquisto, il prezzo risultante dal primo comma e' ridotto ulteriormente del 20%, a condizione che il cessionario o altro componente del suo nucleo familiare non sia proprietario di altro alloggio.
Per gli edifici costruiti con il contributo dello Stato ed ultimati dopo il 1 luglio 1961 il valore venale degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi statali".
Inoltre l' art. 2 della legge n. 86/1969 prevede che la commissione di cui all'art. 6 soprariportato sia integrata da un rappresentante degli assegnatari, nominato dal prefetto e scelto tra i designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
In attuazione del principio contenuto nell' articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , il Ministero delle finanze e' autorizzato a procedere alla formale stipulazione dei contratti di cessione in proprieta' degli alloggi ai rispettivi assegnatari ai quali e' gia' stato comunicato l'accoglimento della domanda di riscatto e fissato il relativo prezzo di cessione ai sensi dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , modificato dall' articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231 .
Il prezzo di cessione, determinato ai sensi del comma precedente, e' maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data della comunicazione.
Le condizioni di vendita degli alloggi sono quelle fissate nelle comunicazioni inviate dall'amministrazione delle finanze ai singoli assegnatari e per quanto riguarda gli alloggi costruiti su suolo comunale il prezzo di cessione del terreno rimane quello gia' stabilito nella delibera di vendita del comune di Trieste.
Note all'art. 2:
- Il principio per cui si fa riferimento all' art. 52 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) riguarda la stima del prezzo di cessione a riscatto degli alloggi che e' dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della legge n. 457 (20 agosto 1978 ).
- Il testo vigente dell' art. 6 del D.P.R. n. 2/1959 , come modificato dagli articoli 4 e 5 della legge n. 231/1962 ed integrato dall' art. 1 della legge 18 febbraio 1969, n. 86 , e' il seguente:
"Art. 6. (Prezzo della cessione). - Il prezzo di cessione degli alloggi e' dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del trenta per cento, nonche' di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente.
Il valore venale e' determinato da una commissione provinciale, con sede presso l'Ufficio del genio civile, nominata e' presieduta dal provveditore regionale alle opere pubbliche e composta dell'intendente di finanza e dall'ingegnere capo del Genio civile.
In caso di vacanza, assenza od impedimento, il presidente ed i componenti la commissione provinciale saranno rispettivamente sostituiti da un loro delegato.
Partecipa alle sedute della commissione, con voto consultivo, un rappresentante dell'ente proprietario.
Per gli alloggi costruiti dallo Stato a favore dei terremotati con i proventi delle addizionali e per i quali le vigenti disposizioni non consentono l'acquisto, il prezzo risultante dal primo comma e' ridotto ulteriormente del 20%, a condizione che il cessionario o altro componente del suo nucleo familiare non sia proprietario di altro alloggio.
Per gli edifici costruiti con il contributo dello Stato ed ultimati dopo il 1 luglio 1961 il valore venale degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi statali".
Inoltre l' art. 2 della legge n. 86/1969 prevede che la commissione di cui all'art. 6 soprariportato sia integrata da un rappresentante degli assegnatari, nominato dal prefetto e scelto tra i designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.