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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 3565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3565 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 195/2024 + 241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Marianna Galioto Presidente dr.ssa Rossella Milone Consigliere dr. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al N. R.G. 195/2024 e al N. R.G. 241/2024 promosse in grado d'appello
I) la N. R.G. 195/2024
DA
Parte_1
(C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Mascetti ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via San Vittore n.40, giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
– già – (C.F. ) NTroparte_1 NTroparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Magenta n. 84, giusta procura in atti.
APPELLATA pagina 1 di 17 II) la N. R.G. 241/2024
DA
– già – (C.F. ) NTroparte_1 NTroparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Magenta n. 84, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Parte_1
(C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Mascetti ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via San Vittore n.40, giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI:
PER AZIENDA SOCIO Parte_1
:
[...]
“Piaccia alla Corte Ecc.ma: con riguardo al gravame interposto da e della , in CP_3 Parte_1 accoglimento dei motivi di appello formulati in atti:
- accertare e dichiarare non dovute a le somme portate in fatture non oggetto di CP_1 regolare cessione di credito ovvero oggetto di cessioni di credito rifiutate dall'appellante, ovvero pagate prima della cessione del credito, così come risultanti dai documenti da quest'ultima prodotti in causa e specificate in atti;
- dichiarare altresì non dovuto a il risarcimento di cui all'art. art. 6 D.lgs. n.231/02 CP_1 relativamente alle fatture non oggetto di regolare cessione di credito ovvero oggetto di cessioni di credito rifiutate dall'appellante, ovvero pagate prima della cessione del credito, così come risultanti dai documenti da quest'ultima prodotti in causa e specificate in atti;
- per l'effetto riformare la sentenza n. 444/2023 - Tribunale di Lodi qui impugnata sia in punto di condanna di e della a pagare a la somma in linea CP_3 Parte_1 CP_1 capitale di euro 240.855,00 oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/02 e interessi
pagina 2 di 17 anatocistici ex art. 1284 c.c. sia in punto di condanna della stessa al pagamento della somma di euro 20.600,00 ex art. 6 D.lgs. n.231/02, espungendo gli importi riferiti alle fatture suddette;
- riformare altresì la sentenza di primo grado in punto di condanna di e CP_3 della all'integrale condanna delle spese legali, stante la reciproca soccombenza Parte_1 delle parti e disporre la compensazione di dette spese, salvo la rifusione integrale o parziale a favore dell'appellante in caso di accoglimento del presente appello;
- condannare alla restituzione, oltre interessi, di tutti gli importi che NTroparte_2
e della le avesse corrisposto nelle more del presente giudizio in CP_3 Parte_1 virtù degli effetti esecutivi della decisione impugnata. con riguardo all'appello interposto da CP_1
- in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da per violazione CP_1 del disposto dell'art. 342 n. 3 cpc;
- in via principale: respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e in CP_1 diritto;
- in subordine: nel denegato caso di accoglimento del gravame: limitare la condanna al NT pagamento della somma richiesta da ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.lgs. 231/02 ad euro
40,00 complessivi.
Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio e di quelle di primo grado.”
PER NTroparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, per i motivi di cui sopra:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondato
l'appello promosso dall' e confermare la sentenza in relazione ai capi impugnati da Pt_1
NT controparte, fermo l'appello promosso da introduttivo del giudizio di appello RG 241/24.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e successive.”
IN FATTO E IN DIRITTO
e della , da un parte, e dall'altra, con separati CP_3 Parte_1 NTroparte_1 appelli successivamente riuniti, hanno impugnato la sentenza n. 444/2023 del Tribunale di pagina 3 di 17 Lodi nella parte in cui il giudice di primo grado, rispettivamente: i) ha condannato al CP_3 pagamento in favore di della somma 240.855,55, oltre interessi di mora, NTroparte_1 interessi anatocistici e spese di recupero ex art. 6 D. Lgs 231/2002 in relazione a crediti in NT linea capitale acquistati da nell'ambito di una cessione di crediti;
ii) ha rigettato la domanda di condanna di al pagamento di un'ulteriore somma, pari ad euro 225.033,65, CP_3
NT quale credito vantato da a titolo di interessi moratori maturati in relazione a crediti diversi NT rispetto a quelli già azionati da per sorte capitale.
Vicende processuali
1) (già conveniva in giudizio e CP_1 NTroparte_2 CP_3 della , domandando al Tribunale di Lodi la condanna della convenuta al pagamento Parte_1 della somma di euro 240.855,55 in linea capitale, oltre interessi di mora, interessi anatocistici e spese di recupero ex art. 6 D. Lgs 231/2002 (per complessivi euro 20.600,00), in relazione a crediti per forniture di beni e servizi sanitari, farmaceutici e/o energetici, di cui l'attrice si era resa cessionaria1.
Domandava, altresì, la condanna di al pagamento dell'ulteriore somma di euro CP_3
NT 225.033,65, pari ai soli interessi di mora maturati in relazione ad altri crediti, di cui si era parimenti resa cessionaria, pagati dalla convenuta oltra la scadenza pattuita. Anche rispetto NT ai crediti per interessi moratori, domandava la condanna della convenuta al pagamento degli interessi anatocistici medio tempore maturati, nonché delle spese di recupero ex art. 6 co. 2 d.lgs. n. 231/2002.
In via di subordine, domandava la condanna di al pagamento delle medesime somme a CP_3 titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
2) Si costitutiva in giudizio e della , deducendo: CP_3 Parte_1 1 In particolare, l'attrice faceva valere i crediti acquistati dai seguenti fornitori: Alifax S.r.l., LT Italia Spa, Baxter S.p.A., Biotronik Italia SpA, Bracco Imaging Italia S.r.l., Bristol Myers Squibb S.r.l., Cofidi Srl, Delta Med SpA, Diesse Diagnostica Senese S.p.A., EC Eridania SpA, Fidia Farmaceutica SpA, Gerhò SpA, GlaxoSmithKline SpA, Guebert SpA, Hikma Italia S.p.A., Horiba ABX Sas;
, Menarini NTroparte_4 Diagnostics Srl, Mylan SpA, ZE NTroparte_5 NTroparte_6 CP_7 NTroparte_8 Italia Srl;
Baxalta Utaly Srl, Spindial SpA, Takeda Italia SpA;
Telecom Italia SpA;
Teleflex Medical Srl;
Zimmer Biomet Italia Srl;
Beckman Coulter Srl;
Biomet Italia Srl;
Bracco SpA, Eni SpA;
Merck Serono SpA, BGP Products Srl. pagina 4 di 17 - che solo alcune delle plurime cessioni di credito azionate dalla parte attrice erano state notificate alla debitrice ceduta e, comunque, anche quelle notificate erano state rifiutate da
CP_3
- che, conseguentemente, era priva di legittimazione attiva, atteso che le cessioni CP_1 di credito nei confronti di un ente pubblico sono inopponibili al debitore ceduto in difetto di notifica ovvero in caso di opposizione di quest'ultimo;
- che parte attrice non aveva adeguatamente dimostrato il proprio credito, atteso che: i) la documentazione prodotta in giudizio era confusionaria e spesso inconferente rispetto all'oggetto del giudizio;
ii) le fatture dalle quali sarebbe originato il credito ceduto in linea capitale erano state prodotte tardivamente;
- che, in ogni caso, le fatture relative all'asserito credito in linea capitale erano state regolarmente pagate.
3) Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 444/2023:
- avendo riqualificato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in termini di contestazione di merito in ordine alla titolarità dei crediti azionati in giudizio, ha rigettato la doglianza perché generica (non avendo la convenuta specificamente indicato quali, tra le plurime cessioni prodotte in giudizio dall'attrice, non sarebbero state notificate e quali, invece, sarebbero state rifiutate) e, comunque, priva di adeguato riscontro probatorio (non avendo dimostrato CP_3
l'avvenuta notifica del proprio dissenso a cedente e cessionario); NT
- ha ritenuto provato il credito vantato da in linea capitale, considerato che, per un verso, parte attrice aveva prodotto in giudizio tutti i contratti di cessione, le note di debito inoltrate alla convenuta e l'elenco delle fatture (con chiara indicazione, per ciascuna di essa, dell'importo, del nominativo del cedente, del numero di fattura e della data di emissione e di scadenza) e, per altro verso, la convenuta non aveva contestato l'esecuzione delle prestazioni oggetto di fattura da parte dei creditori cedenti, né dimostrato di aver provveduto al relativo pagamento;
- per l'effetto, ha condannato e della al pagamento in favore di CP_3 Parte_1 dell'importo di euro 240.855,55, “oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02 CP_1 ed oltre interessi anatocistici ex art. 1284 c.c., dal dovuto all'effettivo soddisfo” nonché al pagamento dell'ulteriore importo di euro 20.600,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 D. Lgs. n.
231/02, in ragione di euro 40,000 per ciascuna fattura;
pagina 5 di 17 - ha rigettato, invece, la domanda attorea avanzata con riferimento al vantato credito per interessi moratori maturati su precedenti fatture asseritamente pagate in ritardo, attesa la genericità della documentazione prodotta da parte attrice a sostegno di tale pretesa;
- ha condannato, infine, e della alla refusione delle spese di lite CP_3 Parte_1 in favore di CP_1
4) Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame articolando cinque CP_3 motivi di gravame.
4.1) Con il primo motivo, parte appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in NT cui il Tribunale ha ritenuto integralmente provato il credito in linea capitale vantato da ancorché talune fatture azionate dall'allora attrice non risultassero oggetto di cessione. Più nel dettaglio:
- le fatture nn. 1618044549/2018, 16180052635/2018,16180058499/2018, 1618087175/2018,
1618095877/2018, 1618052717/2018, 1617166965/2017 e 1617167250/2017 non sarebbero NT state cedute con nessuno dei tre contratti di cessione stipulati tra e il fornitore Zimmer;
- la fattura n. 3000001070/2015, emessa dal fornitore , non sarebbe rientrata tra Parte_2
NT quelle oggetto della cessione stipulata con
- analogamente, la fattura 120004548/2014 non sarebbe rientrata tra quelle oggetto della cessione stipulata da controparte con il fornitore;
CP_7
- le fatture nn. S15F000867; S15F000868; S15F003296; S15F003297; S15F004980;
S15F005564; S15005565; SF15F005678; S1F5005678; S1F5005679; S1F5005680;
S1F5005681; S15F005768; S15F018346, emesse dal fornitore Mylan, non sarebbero NT ricomprese in nessuno dei quattro contratti di cessione conclusi con
- parimenti la fattura n. 186/2017, emessa dal fornitore LT Italia, e quelle nn. 951S3/2016,
1056S3/2017 e1118S3/2017, riconducibili al fornitore EC ER, non sarebbero risultate NT essere state cedute a NT Parte appellante ha, altresì, contestato l'opponibilità a sé della cessione stipulata tra e
Alifax, stante l'omessa notifica alla debitrice ceduta.
4.2.) Con il secondo motivo, parte appellante si è lamentata che il Tribunale non abbia ritenuto adeguatamente provati i rifiuti opposti da a cedente e cessionaria, ancorché gli CP_3 stessi fossero stati regolarmente protocollati (con atto, quindi, munito di fede privilegiata). Al
pagina 6 di 17 riguardo, è stato fatto riferimento, in particolare, ai rifiuti opposti in relazione alle seguenti cessioni:
- cessione del 26.3.2018 intervenuta con la cedente LT Italia spa;
- cessione del 27.2. 2018 intervenuta con la cedente Baxter spa;
- cessione rep. 35196/2018 intervenuta con la cedente Diesse Diagnostica;
- cessione del 13.10.2018 intervenuta con la cedente EC ER;
- cessioni del 21.6.209, del 18.12.2018 e del 22.6.2016 intervenute con la cedente
GlaxoSmithKline;
- cessioni rep. 21264 2018 e rep. 21262 2018 intervenute con la cedente Mylan;
- cessioni del 10.11.2017, del 9.11.2018 e del 19.11.2018 intervenute con la cedente ZE;
- cessione del 6.3.2019 intervenuta con la cedente Zimmer.
Conseguentemente, i crediti portati dalle fatture oggetto dei predetti atti di cessione, dovrebbero essere detratti dall'importo della condanna.
4.3.) Con il terzo motivo, parte appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non avesse adeguatamente dimostrato l'avvenuto CP_3 pagamento in favore dei cedenti di taluni crediti portati dalle fatture azionate da CP_1
Nella prospettazione di parte appellante, gli avvisi di pagamento prodotti in giudizio sarebbero dotati di piena efficacia probatoria, trattandosi di atti che l'ente pubblico emette successivamente all'avvenuto pagamento.
4.4.) Con il quarto motivo, parte appellante, in conseguenza delle censure sollevate con i precedenti motivi di gravame, ha chiesto che la somma dovuta ai sensi dell'art. 6 D. lgs n. NT 231/02 sia ricalcolata tenendo conto delle sole fatture legittimamente azionate da
4.5.) Con il quinto ed ultimo motivo, parte appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il Tribunale condannato al pagamento integrale CP_3
NT delle spese di lite, ancorché fosse risultata soccombente con riferimento alla domanda di condanna avente ad oggetto i crediti per interessi moratori.
5) Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello spiegato da CP_1 CP_3 sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'appellante nell'allegare di aver rifiutato le cessioni, avrebbe implicitamente ammesso CP_3 di averne avuto conoscenza;
pagina 7 di 17 - in ogni caso, la notificazione della cessione al debitore ceduto può avvenire con qualsiasi atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità del rapporto obbligatorio e, quindi, anche mediante l'intimazione di pagamento e/o la notifica dell'atto di citazione;
- controparte non avrebbe dimostrato che i rifiuti opposti da comunque non intervenuti CP_3 entro il termine di 45 giorni, avevano ad oggetto proprio le fatture per cui è causa, né avrebbe dimostrato di aver trasmesso siffatti rifiuti a cedente e cessionaria;
- in ogni modo, la disciplina applicabile al caso concreto sarebbe quella dettata dalla legge n.
51/1992 che prevede, ai fini dell'opponibilità della cessione, la sola notifica al debitore ceduto e non anche la sua accettazione (o assenza di rifiuto);
- la disciplina prevista dall'art. 9 L. n. 2348 del 1865 e dall'art. 117 D.Lgs. n. 163 del 2006 (che postulano la necessaria adesione o, comunque, l'omesso rifiuto della PA debitrice ceduta), infatti, sarebbe applicabile ai soli crediti che derivino da rapporti ancora in corso, laddove i crediti per cui è causa trovavano la loro fonte in rapporti ormai esauritisi;
- i mandati di pagamento prodotti in giudizio da controparte non sarebbero idonei, in assenza di quietanza o di documenti idonei ad attestare l'effettivo accredito delle somme, a dimostrare l'avvenuto adempimento liberatorio;
- controparte, oltretutto, non avrebbe, neppure, dimostrato l'avvenuta comunicazione di tali mandati di pagamento.
6) a sua volta, ha proposto gravame avverso la sentenza n. 444/2023 del CP_1
Tribunale di Lodi, incardinando così il giudizio d'appello rubricato sub RG 241/2024.
In particolare, ha formulato due motivi di appello, censurando l'impugnata sentenza CP_1 nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna avente ad oggetto i crediti NT per interessi moratori, sul presupposto che non avesse chiarito “in relazione a ciascun importo, da quale fattura originasse, quale fosse la data di scadenza della fattura ed in quale data la convenuta avesse provveduto al suo pagamento” (sentenza pag.8). CP_3
NT Nella prospettazione dell'impugnante, al contrario, avrebbe analiticamente allegato e provato siffatte circostanze mediante la produzione di plurime note di debito, ciascuna delle quali corredata da un dettaglio di calcolo, indicante:
- le singole fatture per sorte capitale il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora;
pagina 8 di 17 - il nominativo della società emittente la fattura;
- l'importo;
- la data di emissione e di scadenza;
- la data di inizio di decorrenza degli interessi di mora e la data di fine calcolo dei medesimi NT (coincidente con il momento in cui ha ricevuto l'accredito della somma capitale);
- il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura;
- il tasso di interesse di mora applicato. NT L'appellante ha, ulteriormente rilevato come, in ogni caso, non avesse sollevato CP_3 contestazioni specifiche in ordine all'an e al quantum dei crediti per interessi di mora richiesti in pagamento. NT ha, chiede, chiesto che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, venga disposta la condanna di controparte al pagamento della somma di euro 225.033,65 a titolo di interessi moratori, oltre interessi anatocistici (nella misura degli interessi legali di mora) nonché al pagamento dell'importo di euro 440,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 co. 2 d.lgs 231/022.
7) Nel giudizio di appello così incardinato, si è costituita e della , CP_3 Parte_1 instando per il rigetto del gravame avversario in quanto inammissibile ex art. 342 c.p.c. e, comunque infondato nel merito.
In particolare, ha dedotto: CP_3
- che controparte avrebbe prodotto in giudizio un'enorme mole di documentazione, senza tuttavia accompagnare siffatta produzione con un'attività allegatoria sufficientemente specifica, idonea ad illustrare la rilevanza di ciascun documento rispetto alle pretese avanzate in giudizio, con la conseguenza che il giudice dovrebbe essere esonerato dall'obbligo di esaminare siffatta documentazione;
NT
- che, in ogni caso, la documentazione prodotta in giudizio da non sarebbe idonea a NT dimostrare il credito né sotto il profilo dell'an, né del quantum, atteso che non ha prodotto in giudizio le fatture da cui sarebbe derivato l'asserito credito per interessi moratori, né ulteriore documentazione idonea a dimostrare la relativa scadenza e la data dell'avvenuto pagamento;
- che l'importo di euro 440,00 richiesto da controparte ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs.
231/02 sarebbe incomprensibile (perché corrispondente ai costi di recupero per sole undici fatture);
pagina 9 di 17 - che, comunque, secondo la più recente giurisprudenza di merito, tale importo andrebbe riconosciuto una sola volta sulla somma complessivamente richiesta (e non sulle singole somme portate da ciascuna fattura azionata).
8) All'udienza del 29.5.2024, il procedimento d'appello sub RG 241/2024 è stato riunito ex art. 335 c.p.c. a quello rubricato sub RG 195/2024.
9) Nell'ambito delle memorie conclusionali depositate nel procedimento riunito, in CP_3 replica alle deduzioni di controparte, ha ribadito l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 (e mutuata dall'art.106 co. 13 D. Lgs. 50/2016), sul rilievo per cui la legge n. 52/1991, se ha esteso l'applicazione delle disposizioni sulla cessione dei crediti derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa (factoring), anche ai rapporti in cui sia parte una pubblica amministrazione, tuttavia, “non ha in alcun modo inteso derogare (né avrebbe potuto farlo trattandosi di legge ordinaria) alla disciplina speciale relativa alla cessione dei crediti della P.A.” (testuale conclusionale pag. 11).
10) All'udienza del 25.9.2024, il consigliere istruttore ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c. al
19.11.2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Motivi della decisione
11) Quanto all'appello promosso da e della si osserva CP_3 Parte_1 quanto segue.
12) Il primo motivo è parzialmente fondato.
L'appellante ha sollevato un duplice ordine di contestazioni: per un verso, ha eccepito l'inopponibilità della cessione intervenuta tra e la società Alifax per difetto di CP_1 notifica;
per altro verso, ha contestato il quantum del credito riconosciuto dal Tribunale per NT sorte capitale, sul presupposto che alcune delle fatture azionate da non fossero state oggetto di cessione (con conseguente difetto di titolarità della controparte in relazione ai crediti ad esse riferibili).
Più nel dettaglio, esulerebbero dall'oggetto degli atti di cessione prodotti in atti le seguenti fatture:
pagina 10 di 17 - le fatture nn. 1618044549/2018, 16180052635/2018, 16180058499/2018,
1618087175/2018, 1618095877/2018, 1618052717/2018, 1617166965/2017,
1617167250/2017 emesse dalla società Zimmer;
- la fattura n. 3000001070/2015, emessa dal fornitore;
Parte_2
- la fattura 120004548/2014 emessa da;
CP_7
- le fatture nn. S15F000867; S15F000868; S15F003296; S15F003297; S15F004980;
S15F005564; S15005565; SF15F005678; S1F5005678; S1F5005679; S1F5005680;
S1F5005681; S15F005768; S15F018346, emesse dalla società Mylan;
- la fattura n. 186/2017 emessa da LT Italia;
- le fatture nn. 951S3/2016; 1056S3/2017; 1118S3/2017 emesse da EC ER.
12.1) Quanto alla cessione di crediti intervenuta tra e la società Alifax, la doglianza CP_1 di parte appellante risulta smentita dalla documentazione versata in atti. NT
infatti, ha prodotto, fin dal primo grado di giudizio, l'atto di cessione munito della relativa relata, attestante il perfezionamento della notifica nei confronti di e della CP_3
NT
(cfr. doc. n.
6.01 fascicolo primo grado . Parte_1
12.2) Relativamente al secondo profilo di censura, si osserva quanto segue.
Il credito risultante dalla fattura n. 120004548/2014 emessa da per l'importo di euro CP_7
NT NT 245,02 risulta regolarmente ceduto a con atto di cessione rep. 11128, prodotto da quale sub doc. 6.84.
Correttamente, quindi, il Tribunale ne ha tenuto conto ai fini della quantificazione del credito NT vantato da
Del pari la fattura n. 3000001070/2015 risulta compresa tra quelle cedute da a Parte_2
NT NT con atto di cessione rep. 30068 (cfr. doc. n.
6.80 fascicolo primo grado .
Di contro, i crediti portati dalle fatture nn. 1618044549/2018, 16180052635/2018,
16180058499/2018, 1618087175/2018, 1618095877/2018, 1618052717/2018,
1617166965/2017, 1617167250/2017 per complessivi euro 6.566,00 non compaiono tra quelli NT ceduti a dal fornitore Zimmer.
Invero, l'odierna appellata ha prodotto in atti quattro contratti di cessione stipulati con la società Zimmer, nessuno dei quali menziona i crediti portati dalle predette fatture (cfr. doc. NT 6.55, 6.56, e 6.57 fascicolo primo grado .
pagina 11 di 17 Ne consegue che rispetto al credito di euro 6.566 (pari alla somma dei crediti portati dalle NT menzionate fatture), difetta la prova della titolarità in seno a
Tale importo dovrà, quindi, essere detratto dall'ammontare del credito riconosciuto dal primo giudice.
Analoghe considerazioni si impongono con riferimento alle fatture nn. S15F000867,
S15F000868, S15F003296, S15F003297, S15F004980, S15F005564, S15005565,
SF15F005678, S1F5005678, S1F5005679, S1F5005680, S1F5005681, S15F005768 e
S15F018346, emesse dalla società Mylan, che, pur conteggiate dal Tribunale ai fini della quantificazione del credito vantato dall'allora attrice, non compaiono in nessuno dei quattro NT atto di cessione - conclusi tra e Mylan - prodotti in atti (cfr. docc. 6.30, 6.31, 6.32 e 6.83 NT fascicolo primo grado .
Anche l'importo complessivo portato da tali fatture, pari ad euro 2.268,75, dovrà, quindi, essere scomputato dall'importo riconosciuto dal Tribunale. NT Parimenti, non vi è riscontro in atti della titolarità in seno a dei crediti portati dalla fattura n. 186/2017 (per euro 3.000), emessa da LT, e dalle fatture nn. 951S3/2016,
1056S3/2017, 1118S3/2017 emesse da EC ER per complessivi euro 102,93.
Tali fatture, infatti, esulano dall'oggetto dei contratti di cessione prodotti in atti, intervenuti tra NT NT LT e (doc.
6.02. fascicolo primo grado e tra quest'ultima e EC ER (docc. NT 6.13,6.14,.6.15, 6.27 fascicolo primo grado . NT Per queste ragioni, dal complessivo importo di euro 240.855,55, azionato in giudizio da ed integralmente riconosciuto dal Tribunale, dovrà essere detratta la somma di euro
11.937,68 (6.566,00 + 2.268,75+3.000+102,93), portata dalle fatture di cui sopra.
Rispetto a tale credito, infatti, difetta la prova dell'intervenuta cessione e, quindi, della qualità di creditrice in capo all'odierna appellata. NT La titolarità di in relazione al residuo credito di cui alle altre fatture azionate in giudizio dell'allora attrice deve, invece, ritenersi accertata in via definitiva, non avendo l'odierna appellante sollevato censure (al netto di quelle, infondate, relative alle fatture nn.
120004548/2014 e 3000001070/2015).
13) Dalla riduzione dell'importo riconosciuto a titolo di credito per sorte capitale consegue, come correttamente evidenziato da parte appellante in sede di quarto motivo di gravame,
pagina 12 di 17 anche una riduzione dell'ammontare della condanna disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/02.
Il giudice di prime cure, infatti, ha riconosciuto a tale titolo l'importo complessivo di euro
20.600,00, calcolato tenendo conto di tutte le cinquecentoquindici (n. 515) fatture azionate in NT giudizio da
Ebbene, considerato che delle cinquecentoquindici fatture, ventisei non risultano essere state NT oggetto di cessione in favore di la condanna risarcitoria dovrà essere corrispettivamente ridotta di euro 1.040,00 (40,00 x 26).
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, quindi, la condanna risarcitoria, ex art. 6 comma
2 D. Lgs. 231/02, dovrà essere ridotta al minor importo di euro 19.560,00.
14) Deve, invece, essere integralmente rigettato il secondo motivo di gravame, con il quale parte appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. per CP_3 non avere il Tribunale tenuto in debita considerazione i rifiuti opposti da ai sensi CP_3
NT dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, in relazione alle cessioni stipulate da con i seguenti fornitori: LT, Baxter, Diesse diagnostica, EC ER, GlaxoSmithKline, Mylan,
ZE e Zimmer. NT Invero, al di là delle contestazioni mosse da in relazione all'applicabilità nel caso de quo della disciplina di cui al citato art. 106 D. Lgs. 50/2016, ciò che assume rilevanza dirimente nella fattispecie concreta è la circostanza per cui la documentazione in atti non restituisce la prova dell'avvenuta notifica a cedente e cessionario dei rifiuti cui parte appellante fa riferimento.
Ed invero il doc. 3, richiamato dalla consta di plurime e-mail di rifiuto che risultano, CP_3 tuttavia, prive della ricevuta di avvenuta consegna.
Né alcuna rilevanza può assumere la circostanza per cui tali comunicazioni risultino protocollate (oltretutto con un numero di protocollo inserito a penna). La protocollazione, infatti, assume una rilevanza meramente interna, segnando il momento esatto dell'ingresso in memoria della comunicazione ai fini della sua corretta archiviazione;
essa non è, tuttavia, idonea a dimostrare né l'avvenuta trasmissione al destinatario né, a maggior ragione, la ricezione della comunicazione da parte di questi, profili questi che, trattandosi di atti recettizi, assumono valenza determinante ai fini dell'efficacia del rifiuto invocato dalla parte.
15) Parimenti non può trovare accoglimento il terzo motivo di gravame.
pagina 13 di 17 NT Nella prospettazione di parte appellante, talune fatture poste da a fondamento del proprio credito (analiticamente indicate a pag. 10 del proprio atto di appello) sarebbero state regolarmente pagate da alle società cedenti ancor prima della notifica dell'atto di CP_3 cessione. Ciò emergerebbe inequivocabilmente dagli avvisi di pagamento prodotti in primo grado quale sub.doc. 4 (rectius doc. 5).
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che l'avviso di pagamento, diversamente dal CP_3 mandato di pagamento, avrebbe, a tal fine, piena efficacia probatoria, rappresentando lo stesso “l'ultimo passaggio del procedimento di pagamento regolato dalla normativa pubblicistica [..] con il quale l'ente non “preavverte” il creditore di un futuro pagamento ma lo informa, ad accredito avvenuto, di un pagamento già attuato (nella specie a mezzo di bonifico bancario)” (testuale appello pag. 9).
La censura deve essere disattesa.
Ed invero, gli avvisi di pagamento prodotti in atti dall'allora convenuta si sostanziano in mere comunicazioni unilaterali con le quali avrebbe notiziato i propri fornitori di aver impartito CP_3 alla tesoreria competente l'ordine di pagamento. Si legge, infatti, nei predetti documenti: “Vi comunichiamo che è stato disposto il pagamento del sottoindicato importo” (cfr. doc. 5 fascicolo primo grado . CP_3
Tale comunicazione, tuttavia, non è in alcun modo idonea, in assenza di quietanza o di altra documentazione bancaria attestante l'accredito delle somme, a comprovare l'avvenuto pagamento.
16) Pare, invece, fondato il quinto motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.
Il Tribunale, infatti, pur avendo integralmente rigettato una delle due domande proposte NT dall'allora attrice – ossia quella relativa alla pretesa creditoria per soli interessi di mora
(avente oltretutto un valore pressoché analogo a quello della domanda accolta, relativa alla sorte capitale) – ha condannato la convenuta alla refusione integrale delle spese di lite CP_3
NT dell'attrice
La situazione di soccombenza reciproca determinatasi all'esito del giudizio avrebbe giustificato una compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., posto NT che, per un verso era risultata vittoriosa rispetto alla domanda relativa ai crediti per sorte pagina 14 di 17 capitale, ma per altro verso era rimasta integralmente soccombente rispetto alla domanda di condanna per euro 225.033,65 a titolo di interessi moratori.
Ciò chiarito, pare opportuno riservare la compiuta valutazione sulla regolazione delle spese di NT lite per entrambi i gradi di giudizio all'esito dell'esame dei motivi di appello svolti da avverso la sentenza del Tribunale di Lodi.
17) Passando all'esame dell'appello di deve essere preliminarmente NTroparte_1 rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c. CP_3
I singoli motivi di gravame sono stati formulati da nel rispetto dei canoni di CP_1 specificità e sinteticità previsti dalla disposizione del codice di rito, come innovata dalla riforma introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), ossia individuando in modo preciso sia le parti della sentenza, sia la sottesa ratio decidendi che parte impugnante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte.
18) Tanto premesso, l'appello di si rivela infondato nel merito. CP_1
NT L'appellante si è lamentata che il Tribunale abbia rigettato la domanda di condanna avente ad oggetto i crediti per interessi moratori, sul presupposto che essa, allora attrice, non avesse chiarito “in relazione a ciascun importo, da quale fattura originasse, quale fosse la data di scadenza della fattura ed in quale data la convenuta avesse provveduto al suo CP_3 pagamento” (sentenza pag. 8). NT Nella prospettazione di parte impugnante, al contrario, avrebbe analiticamente allegato e provato siffatte circostanze attraverso la produzione di plurime note di debito, accompagnate da un dettaglio di calcolo recante l'indicazione della società cedente, della data di emissione e di scadenza della fattura, del relativo importo, della data di inizio e di fine calcolo degli interessi moratori, nonché del relativo tasso.
18.1) La censura deve essere disattesa per le ragioni di seguito illustrate. NT ha agito in giudizio per ottenere la soddisfazione di un credito a titolo di interessi moratori e sarebbe stata perciò onerata, ex art. 2697 c.c., della prova del ritardato pagamento che costituisce il fondamento del diritto azionato.
Ma l'odierna appellante non ha prodotto in giudizio né le fatture in relazione alle quali sarebbero originati gli interessi di mora, né altra documentazione idonea ad attestare da quale momento il debitore poteva ritenersi “in mora” ad ogni fine ed effetto di legge;
se ed in che misura fossero stati convenzionalmente disciplinati tali interessi;
quando sarebbe pagina 15 di 17 intervenuto il pagamento “tardivo” rispetto alle pattuizioni negoziali: invero, considerato che l'elemento costitutivo della pretesa creditoria per interessi moratori maturati in relazione a precedenti fatture già pagate risiede, appunto, nel ritardato pagamento di dette fatture, a NT fronte della contestazione di parte appellante, l'appellata avrebbe dovuto dare prova
(oltre che della data di scadenza delle varie fatture, nemmeno prodotte), della data di effettivo ritardato pagamento delle stesse fatture, circostanza che è rimasta del tutto indimostrata in causa.
Né a tal fine soccorrono le note di debito ed i relativi dettagli allegati, trattandosi di documenti di formazione unilaterale, come tali privi di rilevanza probatoria.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha rigettato la domanda in esame per difetto di prova.
19) In definitiva, tenuto conto dell'integrale rigetto dell'appello di e del parziale CP_1 accoglimento di quello proposto da e della , quest'ultima, in CP_3 Parte_1 parziale riforma dell'impugnata sentenza, dovrà essere condannata al pagamento in favore di NT della minor somma di euro 228.917,87 a titolo di crediti per sorte capitale (in luogo del maggior importo di euro 240.855,55 riconosciuto nella sentenza impugnata), oltre interessi moratori ed anatocistici ex art. 1284 c.c. dal dovuto all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento dell'importo di euro 19.560,00 (in luogo del maggior importo di euro 20.600,00 riconosciuto nella sentenza impugnata) a titolo risarcitorio ex art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/02.
20) Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio che ha visto CP_1 integralmente soccombente in relazione al credito per interessi moratori e sostanzialmente vittoriosa quanto al credito per sorte capitale (ancorché in misura parzialmente ridotta rispetto al petitum), giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
21) Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_1 unificato, pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nelle cause riunite sub RG 195/2024 e sub RG 241/2024, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e della ed in CP_3 Parte_1 parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 444/23 del Tribunale di Lodi, condanna CP_3
pagina 16 di 17 e della al pagamento in favore di della somma di euro CP_3 Parte_1 NTroparte_1
228.917,87 in linea capitale (in luogo del maggior importo di euro 240.855,55 riconosciuto nella sentenza impugnata), oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02 ed oltre interessi anatocistici ex art. 1284 c.c., dal dovuto all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento dell'importo di euro 19.560,00 (in luogo del maggior importo di euro 20.600,00 riconosciuto nella sentenza impugnata) ex art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/02;
2) rigetta l'appello proposto da NTroparte_1
3) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio,
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di NTroparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Marianna Galioto Presidente dr.ssa Rossella Milone Consigliere dr. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al N. R.G. 195/2024 e al N. R.G. 241/2024 promosse in grado d'appello
I) la N. R.G. 195/2024
DA
Parte_1
(C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Mascetti ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via San Vittore n.40, giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
– già – (C.F. ) NTroparte_1 NTroparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Magenta n. 84, giusta procura in atti.
APPELLATA pagina 1 di 17 II) la N. R.G. 241/2024
DA
– già – (C.F. ) NTroparte_1 NTroparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Magenta n. 84, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Parte_1
(C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Mascetti ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via San Vittore n.40, giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI:
PER AZIENDA SOCIO Parte_1
:
[...]
“Piaccia alla Corte Ecc.ma: con riguardo al gravame interposto da e della , in CP_3 Parte_1 accoglimento dei motivi di appello formulati in atti:
- accertare e dichiarare non dovute a le somme portate in fatture non oggetto di CP_1 regolare cessione di credito ovvero oggetto di cessioni di credito rifiutate dall'appellante, ovvero pagate prima della cessione del credito, così come risultanti dai documenti da quest'ultima prodotti in causa e specificate in atti;
- dichiarare altresì non dovuto a il risarcimento di cui all'art. art. 6 D.lgs. n.231/02 CP_1 relativamente alle fatture non oggetto di regolare cessione di credito ovvero oggetto di cessioni di credito rifiutate dall'appellante, ovvero pagate prima della cessione del credito, così come risultanti dai documenti da quest'ultima prodotti in causa e specificate in atti;
- per l'effetto riformare la sentenza n. 444/2023 - Tribunale di Lodi qui impugnata sia in punto di condanna di e della a pagare a la somma in linea CP_3 Parte_1 CP_1 capitale di euro 240.855,00 oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/02 e interessi
pagina 2 di 17 anatocistici ex art. 1284 c.c. sia in punto di condanna della stessa al pagamento della somma di euro 20.600,00 ex art. 6 D.lgs. n.231/02, espungendo gli importi riferiti alle fatture suddette;
- riformare altresì la sentenza di primo grado in punto di condanna di e CP_3 della all'integrale condanna delle spese legali, stante la reciproca soccombenza Parte_1 delle parti e disporre la compensazione di dette spese, salvo la rifusione integrale o parziale a favore dell'appellante in caso di accoglimento del presente appello;
- condannare alla restituzione, oltre interessi, di tutti gli importi che NTroparte_2
e della le avesse corrisposto nelle more del presente giudizio in CP_3 Parte_1 virtù degli effetti esecutivi della decisione impugnata. con riguardo all'appello interposto da CP_1
- in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da per violazione CP_1 del disposto dell'art. 342 n. 3 cpc;
- in via principale: respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e in CP_1 diritto;
- in subordine: nel denegato caso di accoglimento del gravame: limitare la condanna al NT pagamento della somma richiesta da ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.lgs. 231/02 ad euro
40,00 complessivi.
Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio e di quelle di primo grado.”
PER NTroparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, per i motivi di cui sopra:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondato
l'appello promosso dall' e confermare la sentenza in relazione ai capi impugnati da Pt_1
NT controparte, fermo l'appello promosso da introduttivo del giudizio di appello RG 241/24.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e successive.”
IN FATTO E IN DIRITTO
e della , da un parte, e dall'altra, con separati CP_3 Parte_1 NTroparte_1 appelli successivamente riuniti, hanno impugnato la sentenza n. 444/2023 del Tribunale di pagina 3 di 17 Lodi nella parte in cui il giudice di primo grado, rispettivamente: i) ha condannato al CP_3 pagamento in favore di della somma 240.855,55, oltre interessi di mora, NTroparte_1 interessi anatocistici e spese di recupero ex art. 6 D. Lgs 231/2002 in relazione a crediti in NT linea capitale acquistati da nell'ambito di una cessione di crediti;
ii) ha rigettato la domanda di condanna di al pagamento di un'ulteriore somma, pari ad euro 225.033,65, CP_3
NT quale credito vantato da a titolo di interessi moratori maturati in relazione a crediti diversi NT rispetto a quelli già azionati da per sorte capitale.
Vicende processuali
1) (già conveniva in giudizio e CP_1 NTroparte_2 CP_3 della , domandando al Tribunale di Lodi la condanna della convenuta al pagamento Parte_1 della somma di euro 240.855,55 in linea capitale, oltre interessi di mora, interessi anatocistici e spese di recupero ex art. 6 D. Lgs 231/2002 (per complessivi euro 20.600,00), in relazione a crediti per forniture di beni e servizi sanitari, farmaceutici e/o energetici, di cui l'attrice si era resa cessionaria1.
Domandava, altresì, la condanna di al pagamento dell'ulteriore somma di euro CP_3
NT 225.033,65, pari ai soli interessi di mora maturati in relazione ad altri crediti, di cui si era parimenti resa cessionaria, pagati dalla convenuta oltra la scadenza pattuita. Anche rispetto NT ai crediti per interessi moratori, domandava la condanna della convenuta al pagamento degli interessi anatocistici medio tempore maturati, nonché delle spese di recupero ex art. 6 co. 2 d.lgs. n. 231/2002.
In via di subordine, domandava la condanna di al pagamento delle medesime somme a CP_3 titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
2) Si costitutiva in giudizio e della , deducendo: CP_3 Parte_1 1 In particolare, l'attrice faceva valere i crediti acquistati dai seguenti fornitori: Alifax S.r.l., LT Italia Spa, Baxter S.p.A., Biotronik Italia SpA, Bracco Imaging Italia S.r.l., Bristol Myers Squibb S.r.l., Cofidi Srl, Delta Med SpA, Diesse Diagnostica Senese S.p.A., EC Eridania SpA, Fidia Farmaceutica SpA, Gerhò SpA, GlaxoSmithKline SpA, Guebert SpA, Hikma Italia S.p.A., Horiba ABX Sas;
, Menarini NTroparte_4 Diagnostics Srl, Mylan SpA, ZE NTroparte_5 NTroparte_6 CP_7 NTroparte_8 Italia Srl;
Baxalta Utaly Srl, Spindial SpA, Takeda Italia SpA;
Telecom Italia SpA;
Teleflex Medical Srl;
Zimmer Biomet Italia Srl;
Beckman Coulter Srl;
Biomet Italia Srl;
Bracco SpA, Eni SpA;
Merck Serono SpA, BGP Products Srl. pagina 4 di 17 - che solo alcune delle plurime cessioni di credito azionate dalla parte attrice erano state notificate alla debitrice ceduta e, comunque, anche quelle notificate erano state rifiutate da
CP_3
- che, conseguentemente, era priva di legittimazione attiva, atteso che le cessioni CP_1 di credito nei confronti di un ente pubblico sono inopponibili al debitore ceduto in difetto di notifica ovvero in caso di opposizione di quest'ultimo;
- che parte attrice non aveva adeguatamente dimostrato il proprio credito, atteso che: i) la documentazione prodotta in giudizio era confusionaria e spesso inconferente rispetto all'oggetto del giudizio;
ii) le fatture dalle quali sarebbe originato il credito ceduto in linea capitale erano state prodotte tardivamente;
- che, in ogni caso, le fatture relative all'asserito credito in linea capitale erano state regolarmente pagate.
3) Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 444/2023:
- avendo riqualificato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in termini di contestazione di merito in ordine alla titolarità dei crediti azionati in giudizio, ha rigettato la doglianza perché generica (non avendo la convenuta specificamente indicato quali, tra le plurime cessioni prodotte in giudizio dall'attrice, non sarebbero state notificate e quali, invece, sarebbero state rifiutate) e, comunque, priva di adeguato riscontro probatorio (non avendo dimostrato CP_3
l'avvenuta notifica del proprio dissenso a cedente e cessionario); NT
- ha ritenuto provato il credito vantato da in linea capitale, considerato che, per un verso, parte attrice aveva prodotto in giudizio tutti i contratti di cessione, le note di debito inoltrate alla convenuta e l'elenco delle fatture (con chiara indicazione, per ciascuna di essa, dell'importo, del nominativo del cedente, del numero di fattura e della data di emissione e di scadenza) e, per altro verso, la convenuta non aveva contestato l'esecuzione delle prestazioni oggetto di fattura da parte dei creditori cedenti, né dimostrato di aver provveduto al relativo pagamento;
- per l'effetto, ha condannato e della al pagamento in favore di CP_3 Parte_1 dell'importo di euro 240.855,55, “oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02 CP_1 ed oltre interessi anatocistici ex art. 1284 c.c., dal dovuto all'effettivo soddisfo” nonché al pagamento dell'ulteriore importo di euro 20.600,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 D. Lgs. n.
231/02, in ragione di euro 40,000 per ciascuna fattura;
pagina 5 di 17 - ha rigettato, invece, la domanda attorea avanzata con riferimento al vantato credito per interessi moratori maturati su precedenti fatture asseritamente pagate in ritardo, attesa la genericità della documentazione prodotta da parte attrice a sostegno di tale pretesa;
- ha condannato, infine, e della alla refusione delle spese di lite CP_3 Parte_1 in favore di CP_1
4) Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame articolando cinque CP_3 motivi di gravame.
4.1) Con il primo motivo, parte appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in NT cui il Tribunale ha ritenuto integralmente provato il credito in linea capitale vantato da ancorché talune fatture azionate dall'allora attrice non risultassero oggetto di cessione. Più nel dettaglio:
- le fatture nn. 1618044549/2018, 16180052635/2018,16180058499/2018, 1618087175/2018,
1618095877/2018, 1618052717/2018, 1617166965/2017 e 1617167250/2017 non sarebbero NT state cedute con nessuno dei tre contratti di cessione stipulati tra e il fornitore Zimmer;
- la fattura n. 3000001070/2015, emessa dal fornitore , non sarebbe rientrata tra Parte_2
NT quelle oggetto della cessione stipulata con
- analogamente, la fattura 120004548/2014 non sarebbe rientrata tra quelle oggetto della cessione stipulata da controparte con il fornitore;
CP_7
- le fatture nn. S15F000867; S15F000868; S15F003296; S15F003297; S15F004980;
S15F005564; S15005565; SF15F005678; S1F5005678; S1F5005679; S1F5005680;
S1F5005681; S15F005768; S15F018346, emesse dal fornitore Mylan, non sarebbero NT ricomprese in nessuno dei quattro contratti di cessione conclusi con
- parimenti la fattura n. 186/2017, emessa dal fornitore LT Italia, e quelle nn. 951S3/2016,
1056S3/2017 e1118S3/2017, riconducibili al fornitore EC ER, non sarebbero risultate NT essere state cedute a NT Parte appellante ha, altresì, contestato l'opponibilità a sé della cessione stipulata tra e
Alifax, stante l'omessa notifica alla debitrice ceduta.
4.2.) Con il secondo motivo, parte appellante si è lamentata che il Tribunale non abbia ritenuto adeguatamente provati i rifiuti opposti da a cedente e cessionaria, ancorché gli CP_3 stessi fossero stati regolarmente protocollati (con atto, quindi, munito di fede privilegiata). Al
pagina 6 di 17 riguardo, è stato fatto riferimento, in particolare, ai rifiuti opposti in relazione alle seguenti cessioni:
- cessione del 26.3.2018 intervenuta con la cedente LT Italia spa;
- cessione del 27.2. 2018 intervenuta con la cedente Baxter spa;
- cessione rep. 35196/2018 intervenuta con la cedente Diesse Diagnostica;
- cessione del 13.10.2018 intervenuta con la cedente EC ER;
- cessioni del 21.6.209, del 18.12.2018 e del 22.6.2016 intervenute con la cedente
GlaxoSmithKline;
- cessioni rep. 21264 2018 e rep. 21262 2018 intervenute con la cedente Mylan;
- cessioni del 10.11.2017, del 9.11.2018 e del 19.11.2018 intervenute con la cedente ZE;
- cessione del 6.3.2019 intervenuta con la cedente Zimmer.
Conseguentemente, i crediti portati dalle fatture oggetto dei predetti atti di cessione, dovrebbero essere detratti dall'importo della condanna.
4.3.) Con il terzo motivo, parte appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non avesse adeguatamente dimostrato l'avvenuto CP_3 pagamento in favore dei cedenti di taluni crediti portati dalle fatture azionate da CP_1
Nella prospettazione di parte appellante, gli avvisi di pagamento prodotti in giudizio sarebbero dotati di piena efficacia probatoria, trattandosi di atti che l'ente pubblico emette successivamente all'avvenuto pagamento.
4.4.) Con il quarto motivo, parte appellante, in conseguenza delle censure sollevate con i precedenti motivi di gravame, ha chiesto che la somma dovuta ai sensi dell'art. 6 D. lgs n. NT 231/02 sia ricalcolata tenendo conto delle sole fatture legittimamente azionate da
4.5.) Con il quinto ed ultimo motivo, parte appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il Tribunale condannato al pagamento integrale CP_3
NT delle spese di lite, ancorché fosse risultata soccombente con riferimento alla domanda di condanna avente ad oggetto i crediti per interessi moratori.
5) Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello spiegato da CP_1 CP_3 sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'appellante nell'allegare di aver rifiutato le cessioni, avrebbe implicitamente ammesso CP_3 di averne avuto conoscenza;
pagina 7 di 17 - in ogni caso, la notificazione della cessione al debitore ceduto può avvenire con qualsiasi atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità del rapporto obbligatorio e, quindi, anche mediante l'intimazione di pagamento e/o la notifica dell'atto di citazione;
- controparte non avrebbe dimostrato che i rifiuti opposti da comunque non intervenuti CP_3 entro il termine di 45 giorni, avevano ad oggetto proprio le fatture per cui è causa, né avrebbe dimostrato di aver trasmesso siffatti rifiuti a cedente e cessionaria;
- in ogni modo, la disciplina applicabile al caso concreto sarebbe quella dettata dalla legge n.
51/1992 che prevede, ai fini dell'opponibilità della cessione, la sola notifica al debitore ceduto e non anche la sua accettazione (o assenza di rifiuto);
- la disciplina prevista dall'art. 9 L. n. 2348 del 1865 e dall'art. 117 D.Lgs. n. 163 del 2006 (che postulano la necessaria adesione o, comunque, l'omesso rifiuto della PA debitrice ceduta), infatti, sarebbe applicabile ai soli crediti che derivino da rapporti ancora in corso, laddove i crediti per cui è causa trovavano la loro fonte in rapporti ormai esauritisi;
- i mandati di pagamento prodotti in giudizio da controparte non sarebbero idonei, in assenza di quietanza o di documenti idonei ad attestare l'effettivo accredito delle somme, a dimostrare l'avvenuto adempimento liberatorio;
- controparte, oltretutto, non avrebbe, neppure, dimostrato l'avvenuta comunicazione di tali mandati di pagamento.
6) a sua volta, ha proposto gravame avverso la sentenza n. 444/2023 del CP_1
Tribunale di Lodi, incardinando così il giudizio d'appello rubricato sub RG 241/2024.
In particolare, ha formulato due motivi di appello, censurando l'impugnata sentenza CP_1 nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna avente ad oggetto i crediti NT per interessi moratori, sul presupposto che non avesse chiarito “in relazione a ciascun importo, da quale fattura originasse, quale fosse la data di scadenza della fattura ed in quale data la convenuta avesse provveduto al suo pagamento” (sentenza pag.8). CP_3
NT Nella prospettazione dell'impugnante, al contrario, avrebbe analiticamente allegato e provato siffatte circostanze mediante la produzione di plurime note di debito, ciascuna delle quali corredata da un dettaglio di calcolo, indicante:
- le singole fatture per sorte capitale il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora;
pagina 8 di 17 - il nominativo della società emittente la fattura;
- l'importo;
- la data di emissione e di scadenza;
- la data di inizio di decorrenza degli interessi di mora e la data di fine calcolo dei medesimi NT (coincidente con il momento in cui ha ricevuto l'accredito della somma capitale);
- il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura;
- il tasso di interesse di mora applicato. NT L'appellante ha, ulteriormente rilevato come, in ogni caso, non avesse sollevato CP_3 contestazioni specifiche in ordine all'an e al quantum dei crediti per interessi di mora richiesti in pagamento. NT ha, chiede, chiesto che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, venga disposta la condanna di controparte al pagamento della somma di euro 225.033,65 a titolo di interessi moratori, oltre interessi anatocistici (nella misura degli interessi legali di mora) nonché al pagamento dell'importo di euro 440,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 co. 2 d.lgs 231/022.
7) Nel giudizio di appello così incardinato, si è costituita e della , CP_3 Parte_1 instando per il rigetto del gravame avversario in quanto inammissibile ex art. 342 c.p.c. e, comunque infondato nel merito.
In particolare, ha dedotto: CP_3
- che controparte avrebbe prodotto in giudizio un'enorme mole di documentazione, senza tuttavia accompagnare siffatta produzione con un'attività allegatoria sufficientemente specifica, idonea ad illustrare la rilevanza di ciascun documento rispetto alle pretese avanzate in giudizio, con la conseguenza che il giudice dovrebbe essere esonerato dall'obbligo di esaminare siffatta documentazione;
NT
- che, in ogni caso, la documentazione prodotta in giudizio da non sarebbe idonea a NT dimostrare il credito né sotto il profilo dell'an, né del quantum, atteso che non ha prodotto in giudizio le fatture da cui sarebbe derivato l'asserito credito per interessi moratori, né ulteriore documentazione idonea a dimostrare la relativa scadenza e la data dell'avvenuto pagamento;
- che l'importo di euro 440,00 richiesto da controparte ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs.
231/02 sarebbe incomprensibile (perché corrispondente ai costi di recupero per sole undici fatture);
pagina 9 di 17 - che, comunque, secondo la più recente giurisprudenza di merito, tale importo andrebbe riconosciuto una sola volta sulla somma complessivamente richiesta (e non sulle singole somme portate da ciascuna fattura azionata).
8) All'udienza del 29.5.2024, il procedimento d'appello sub RG 241/2024 è stato riunito ex art. 335 c.p.c. a quello rubricato sub RG 195/2024.
9) Nell'ambito delle memorie conclusionali depositate nel procedimento riunito, in CP_3 replica alle deduzioni di controparte, ha ribadito l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 (e mutuata dall'art.106 co. 13 D. Lgs. 50/2016), sul rilievo per cui la legge n. 52/1991, se ha esteso l'applicazione delle disposizioni sulla cessione dei crediti derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa (factoring), anche ai rapporti in cui sia parte una pubblica amministrazione, tuttavia, “non ha in alcun modo inteso derogare (né avrebbe potuto farlo trattandosi di legge ordinaria) alla disciplina speciale relativa alla cessione dei crediti della P.A.” (testuale conclusionale pag. 11).
10) All'udienza del 25.9.2024, il consigliere istruttore ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c. al
19.11.2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Motivi della decisione
11) Quanto all'appello promosso da e della si osserva CP_3 Parte_1 quanto segue.
12) Il primo motivo è parzialmente fondato.
L'appellante ha sollevato un duplice ordine di contestazioni: per un verso, ha eccepito l'inopponibilità della cessione intervenuta tra e la società Alifax per difetto di CP_1 notifica;
per altro verso, ha contestato il quantum del credito riconosciuto dal Tribunale per NT sorte capitale, sul presupposto che alcune delle fatture azionate da non fossero state oggetto di cessione (con conseguente difetto di titolarità della controparte in relazione ai crediti ad esse riferibili).
Più nel dettaglio, esulerebbero dall'oggetto degli atti di cessione prodotti in atti le seguenti fatture:
pagina 10 di 17 - le fatture nn. 1618044549/2018, 16180052635/2018, 16180058499/2018,
1618087175/2018, 1618095877/2018, 1618052717/2018, 1617166965/2017,
1617167250/2017 emesse dalla società Zimmer;
- la fattura n. 3000001070/2015, emessa dal fornitore;
Parte_2
- la fattura 120004548/2014 emessa da;
CP_7
- le fatture nn. S15F000867; S15F000868; S15F003296; S15F003297; S15F004980;
S15F005564; S15005565; SF15F005678; S1F5005678; S1F5005679; S1F5005680;
S1F5005681; S15F005768; S15F018346, emesse dalla società Mylan;
- la fattura n. 186/2017 emessa da LT Italia;
- le fatture nn. 951S3/2016; 1056S3/2017; 1118S3/2017 emesse da EC ER.
12.1) Quanto alla cessione di crediti intervenuta tra e la società Alifax, la doglianza CP_1 di parte appellante risulta smentita dalla documentazione versata in atti. NT
infatti, ha prodotto, fin dal primo grado di giudizio, l'atto di cessione munito della relativa relata, attestante il perfezionamento della notifica nei confronti di e della CP_3
NT
(cfr. doc. n.
6.01 fascicolo primo grado . Parte_1
12.2) Relativamente al secondo profilo di censura, si osserva quanto segue.
Il credito risultante dalla fattura n. 120004548/2014 emessa da per l'importo di euro CP_7
NT NT 245,02 risulta regolarmente ceduto a con atto di cessione rep. 11128, prodotto da quale sub doc. 6.84.
Correttamente, quindi, il Tribunale ne ha tenuto conto ai fini della quantificazione del credito NT vantato da
Del pari la fattura n. 3000001070/2015 risulta compresa tra quelle cedute da a Parte_2
NT NT con atto di cessione rep. 30068 (cfr. doc. n.
6.80 fascicolo primo grado .
Di contro, i crediti portati dalle fatture nn. 1618044549/2018, 16180052635/2018,
16180058499/2018, 1618087175/2018, 1618095877/2018, 1618052717/2018,
1617166965/2017, 1617167250/2017 per complessivi euro 6.566,00 non compaiono tra quelli NT ceduti a dal fornitore Zimmer.
Invero, l'odierna appellata ha prodotto in atti quattro contratti di cessione stipulati con la società Zimmer, nessuno dei quali menziona i crediti portati dalle predette fatture (cfr. doc. NT 6.55, 6.56, e 6.57 fascicolo primo grado .
pagina 11 di 17 Ne consegue che rispetto al credito di euro 6.566 (pari alla somma dei crediti portati dalle NT menzionate fatture), difetta la prova della titolarità in seno a
Tale importo dovrà, quindi, essere detratto dall'ammontare del credito riconosciuto dal primo giudice.
Analoghe considerazioni si impongono con riferimento alle fatture nn. S15F000867,
S15F000868, S15F003296, S15F003297, S15F004980, S15F005564, S15005565,
SF15F005678, S1F5005678, S1F5005679, S1F5005680, S1F5005681, S15F005768 e
S15F018346, emesse dalla società Mylan, che, pur conteggiate dal Tribunale ai fini della quantificazione del credito vantato dall'allora attrice, non compaiono in nessuno dei quattro NT atto di cessione - conclusi tra e Mylan - prodotti in atti (cfr. docc. 6.30, 6.31, 6.32 e 6.83 NT fascicolo primo grado .
Anche l'importo complessivo portato da tali fatture, pari ad euro 2.268,75, dovrà, quindi, essere scomputato dall'importo riconosciuto dal Tribunale. NT Parimenti, non vi è riscontro in atti della titolarità in seno a dei crediti portati dalla fattura n. 186/2017 (per euro 3.000), emessa da LT, e dalle fatture nn. 951S3/2016,
1056S3/2017, 1118S3/2017 emesse da EC ER per complessivi euro 102,93.
Tali fatture, infatti, esulano dall'oggetto dei contratti di cessione prodotti in atti, intervenuti tra NT NT LT e (doc.
6.02. fascicolo primo grado e tra quest'ultima e EC ER (docc. NT 6.13,6.14,.6.15, 6.27 fascicolo primo grado . NT Per queste ragioni, dal complessivo importo di euro 240.855,55, azionato in giudizio da ed integralmente riconosciuto dal Tribunale, dovrà essere detratta la somma di euro
11.937,68 (6.566,00 + 2.268,75+3.000+102,93), portata dalle fatture di cui sopra.
Rispetto a tale credito, infatti, difetta la prova dell'intervenuta cessione e, quindi, della qualità di creditrice in capo all'odierna appellata. NT La titolarità di in relazione al residuo credito di cui alle altre fatture azionate in giudizio dell'allora attrice deve, invece, ritenersi accertata in via definitiva, non avendo l'odierna appellante sollevato censure (al netto di quelle, infondate, relative alle fatture nn.
120004548/2014 e 3000001070/2015).
13) Dalla riduzione dell'importo riconosciuto a titolo di credito per sorte capitale consegue, come correttamente evidenziato da parte appellante in sede di quarto motivo di gravame,
pagina 12 di 17 anche una riduzione dell'ammontare della condanna disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/02.
Il giudice di prime cure, infatti, ha riconosciuto a tale titolo l'importo complessivo di euro
20.600,00, calcolato tenendo conto di tutte le cinquecentoquindici (n. 515) fatture azionate in NT giudizio da
Ebbene, considerato che delle cinquecentoquindici fatture, ventisei non risultano essere state NT oggetto di cessione in favore di la condanna risarcitoria dovrà essere corrispettivamente ridotta di euro 1.040,00 (40,00 x 26).
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, quindi, la condanna risarcitoria, ex art. 6 comma
2 D. Lgs. 231/02, dovrà essere ridotta al minor importo di euro 19.560,00.
14) Deve, invece, essere integralmente rigettato il secondo motivo di gravame, con il quale parte appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. per CP_3 non avere il Tribunale tenuto in debita considerazione i rifiuti opposti da ai sensi CP_3
NT dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, in relazione alle cessioni stipulate da con i seguenti fornitori: LT, Baxter, Diesse diagnostica, EC ER, GlaxoSmithKline, Mylan,
ZE e Zimmer. NT Invero, al di là delle contestazioni mosse da in relazione all'applicabilità nel caso de quo della disciplina di cui al citato art. 106 D. Lgs. 50/2016, ciò che assume rilevanza dirimente nella fattispecie concreta è la circostanza per cui la documentazione in atti non restituisce la prova dell'avvenuta notifica a cedente e cessionario dei rifiuti cui parte appellante fa riferimento.
Ed invero il doc. 3, richiamato dalla consta di plurime e-mail di rifiuto che risultano, CP_3 tuttavia, prive della ricevuta di avvenuta consegna.
Né alcuna rilevanza può assumere la circostanza per cui tali comunicazioni risultino protocollate (oltretutto con un numero di protocollo inserito a penna). La protocollazione, infatti, assume una rilevanza meramente interna, segnando il momento esatto dell'ingresso in memoria della comunicazione ai fini della sua corretta archiviazione;
essa non è, tuttavia, idonea a dimostrare né l'avvenuta trasmissione al destinatario né, a maggior ragione, la ricezione della comunicazione da parte di questi, profili questi che, trattandosi di atti recettizi, assumono valenza determinante ai fini dell'efficacia del rifiuto invocato dalla parte.
15) Parimenti non può trovare accoglimento il terzo motivo di gravame.
pagina 13 di 17 NT Nella prospettazione di parte appellante, talune fatture poste da a fondamento del proprio credito (analiticamente indicate a pag. 10 del proprio atto di appello) sarebbero state regolarmente pagate da alle società cedenti ancor prima della notifica dell'atto di CP_3 cessione. Ciò emergerebbe inequivocabilmente dagli avvisi di pagamento prodotti in primo grado quale sub.doc. 4 (rectius doc. 5).
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che l'avviso di pagamento, diversamente dal CP_3 mandato di pagamento, avrebbe, a tal fine, piena efficacia probatoria, rappresentando lo stesso “l'ultimo passaggio del procedimento di pagamento regolato dalla normativa pubblicistica [..] con il quale l'ente non “preavverte” il creditore di un futuro pagamento ma lo informa, ad accredito avvenuto, di un pagamento già attuato (nella specie a mezzo di bonifico bancario)” (testuale appello pag. 9).
La censura deve essere disattesa.
Ed invero, gli avvisi di pagamento prodotti in atti dall'allora convenuta si sostanziano in mere comunicazioni unilaterali con le quali avrebbe notiziato i propri fornitori di aver impartito CP_3 alla tesoreria competente l'ordine di pagamento. Si legge, infatti, nei predetti documenti: “Vi comunichiamo che è stato disposto il pagamento del sottoindicato importo” (cfr. doc. 5 fascicolo primo grado . CP_3
Tale comunicazione, tuttavia, non è in alcun modo idonea, in assenza di quietanza o di altra documentazione bancaria attestante l'accredito delle somme, a comprovare l'avvenuto pagamento.
16) Pare, invece, fondato il quinto motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.
Il Tribunale, infatti, pur avendo integralmente rigettato una delle due domande proposte NT dall'allora attrice – ossia quella relativa alla pretesa creditoria per soli interessi di mora
(avente oltretutto un valore pressoché analogo a quello della domanda accolta, relativa alla sorte capitale) – ha condannato la convenuta alla refusione integrale delle spese di lite CP_3
NT dell'attrice
La situazione di soccombenza reciproca determinatasi all'esito del giudizio avrebbe giustificato una compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., posto NT che, per un verso era risultata vittoriosa rispetto alla domanda relativa ai crediti per sorte pagina 14 di 17 capitale, ma per altro verso era rimasta integralmente soccombente rispetto alla domanda di condanna per euro 225.033,65 a titolo di interessi moratori.
Ciò chiarito, pare opportuno riservare la compiuta valutazione sulla regolazione delle spese di NT lite per entrambi i gradi di giudizio all'esito dell'esame dei motivi di appello svolti da avverso la sentenza del Tribunale di Lodi.
17) Passando all'esame dell'appello di deve essere preliminarmente NTroparte_1 rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c. CP_3
I singoli motivi di gravame sono stati formulati da nel rispetto dei canoni di CP_1 specificità e sinteticità previsti dalla disposizione del codice di rito, come innovata dalla riforma introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), ossia individuando in modo preciso sia le parti della sentenza, sia la sottesa ratio decidendi che parte impugnante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte.
18) Tanto premesso, l'appello di si rivela infondato nel merito. CP_1
NT L'appellante si è lamentata che il Tribunale abbia rigettato la domanda di condanna avente ad oggetto i crediti per interessi moratori, sul presupposto che essa, allora attrice, non avesse chiarito “in relazione a ciascun importo, da quale fattura originasse, quale fosse la data di scadenza della fattura ed in quale data la convenuta avesse provveduto al suo CP_3 pagamento” (sentenza pag. 8). NT Nella prospettazione di parte impugnante, al contrario, avrebbe analiticamente allegato e provato siffatte circostanze attraverso la produzione di plurime note di debito, accompagnate da un dettaglio di calcolo recante l'indicazione della società cedente, della data di emissione e di scadenza della fattura, del relativo importo, della data di inizio e di fine calcolo degli interessi moratori, nonché del relativo tasso.
18.1) La censura deve essere disattesa per le ragioni di seguito illustrate. NT ha agito in giudizio per ottenere la soddisfazione di un credito a titolo di interessi moratori e sarebbe stata perciò onerata, ex art. 2697 c.c., della prova del ritardato pagamento che costituisce il fondamento del diritto azionato.
Ma l'odierna appellante non ha prodotto in giudizio né le fatture in relazione alle quali sarebbero originati gli interessi di mora, né altra documentazione idonea ad attestare da quale momento il debitore poteva ritenersi “in mora” ad ogni fine ed effetto di legge;
se ed in che misura fossero stati convenzionalmente disciplinati tali interessi;
quando sarebbe pagina 15 di 17 intervenuto il pagamento “tardivo” rispetto alle pattuizioni negoziali: invero, considerato che l'elemento costitutivo della pretesa creditoria per interessi moratori maturati in relazione a precedenti fatture già pagate risiede, appunto, nel ritardato pagamento di dette fatture, a NT fronte della contestazione di parte appellante, l'appellata avrebbe dovuto dare prova
(oltre che della data di scadenza delle varie fatture, nemmeno prodotte), della data di effettivo ritardato pagamento delle stesse fatture, circostanza che è rimasta del tutto indimostrata in causa.
Né a tal fine soccorrono le note di debito ed i relativi dettagli allegati, trattandosi di documenti di formazione unilaterale, come tali privi di rilevanza probatoria.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha rigettato la domanda in esame per difetto di prova.
19) In definitiva, tenuto conto dell'integrale rigetto dell'appello di e del parziale CP_1 accoglimento di quello proposto da e della , quest'ultima, in CP_3 Parte_1 parziale riforma dell'impugnata sentenza, dovrà essere condannata al pagamento in favore di NT della minor somma di euro 228.917,87 a titolo di crediti per sorte capitale (in luogo del maggior importo di euro 240.855,55 riconosciuto nella sentenza impugnata), oltre interessi moratori ed anatocistici ex art. 1284 c.c. dal dovuto all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento dell'importo di euro 19.560,00 (in luogo del maggior importo di euro 20.600,00 riconosciuto nella sentenza impugnata) a titolo risarcitorio ex art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/02.
20) Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio che ha visto CP_1 integralmente soccombente in relazione al credito per interessi moratori e sostanzialmente vittoriosa quanto al credito per sorte capitale (ancorché in misura parzialmente ridotta rispetto al petitum), giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
21) Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_1 unificato, pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nelle cause riunite sub RG 195/2024 e sub RG 241/2024, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e della ed in CP_3 Parte_1 parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 444/23 del Tribunale di Lodi, condanna CP_3
pagina 16 di 17 e della al pagamento in favore di della somma di euro CP_3 Parte_1 NTroparte_1
228.917,87 in linea capitale (in luogo del maggior importo di euro 240.855,55 riconosciuto nella sentenza impugnata), oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02 ed oltre interessi anatocistici ex art. 1284 c.c., dal dovuto all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento dell'importo di euro 19.560,00 (in luogo del maggior importo di euro 20.600,00 riconosciuto nella sentenza impugnata) ex art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/02;
2) rigetta l'appello proposto da NTroparte_1
3) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio,
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di NTroparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
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