Versione
14 aprile 1968
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24 maggio 2001
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Art. 50.
I dipendenti civili dello Stato hanno facolta' di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 .
La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale interessata.
Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalita' da concordare. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 ha disposto (con l'Allegato A) che dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre 1997) l' art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249 cessa di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.
I dipendenti civili dello Stato hanno facolta' di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 .
La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale interessata.
Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalita' da concordare. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 ha disposto (con l'Allegato A) che dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre 1997) l' art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249 cessa di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 03/11/1975 n. 50151 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 3 novembre 1975 · 3.606742
Con la nota sopradistinta il Ministero della Pubblica Istruzione ha fatto presente che una parte del personale della scuola, avvalendosi della facolta\' riconosciuta dall\'art. 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ha lasciato una apposita delega per la trattenuta sulle proprie competenze di una quota percentuale da versare ai sindacati di appartenenza a titolo di
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 05/05/1980, n. 68Provvedimento: N. 68 SENTENZA 29 APRILE 1980 Deposito in cancelleria: 5 maggio 1980. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 131 del 14 maggio 1980. Pres. AMADEI - Rel. IA LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Avv. ET AMADEI, Presidente - Prof. DO RR - Prof. ID TU - Dott. HE AN - Prof. ON DE AN - Prof. LE IA - Prof. UG RO - Avv. RO EA - Dott. BR LI UC - Avv. ER NI - Prof. LI LA - Dott. NA ON - Prof. AN LA PE - Prof. GI ANDRIOLI, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 146 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; dell'art. 44 bis della legge 18 marzo 1968, n. …Leggi di più...
- non applicabilita' nei loro confronti dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300·
- sent. 68/80. impiego pubblico·
- non sono violati gli artt. 3 e 24 della costituzione·
- razionalita'·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.