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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/05/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3019 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. MARINCOLO MANUELA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO;
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.9.19 il ricorrente ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 33420180004742338000 e
33420190001614281000 che asseriva essergli stati rispettivamente notificati il
14.2.2019 ed il 24.8.2019, per complessivi € 356,35 e € 714,43 dovuti per l'asserito omesso pagamento di contributi IVS, sub species delle rate 1°, 2° e 3° relative all'anno 2018.
Il ricorrente sosteneva che tali atti sarebbero stati illegittimi a causa dell'insussistenza della pretesa di pagamento. L' , infatti, avrebbe CP_1 riconosciuto al contribuente l'agevolazione prevista dall'art. 1 commi 77-84 della
L. n. 190 del 2014 da questi ottenuta per tutte le annualità successive alla richiesta realizzata in data 23.2.2015, meno appunto che per l'anno in contestazione rispetto al quale ha emesso gli avvisi di addebito, ossia il 2018.
Parte ricorrente spiegava che probabilmente tanto era avvenuto a causa della mancata reiterazione da parte sua della richiesta di agevolazione contributiva solo con riferimento a questo anno, producendo in atti tutte le richieste che aveva avanzato per le diverse annualità (2015, 2016, 2017 e 2019). Sul punto deduceva, però, che al fine di ottenere l'agevolazione ex art. 1 commi 77-84 L.
190/14 non sarebbe stato necessario replicare la relativa domanda da parte del ricorrente ogni anno a seguito della prima concessione poiché il comma 82 del richiamato art. 1 L. n. 190/14, dispone che “il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57…”, e ripristina solo in questi casi – tra i quali, per il vero, non è menzionata l'omessa presentazione dell'istanza – l'applicazione del regime ordinario. Tale dato sarebbe stato suffragato anche dalla Circolare CP_1
n. 22 del 31.1.2017 – la quale, secondo la prospettazione del ricorrente, ribadirebbe che, per l'accesso alle agevolazioni contributive di cui alla L. 190/14, non è necessario ripetere la richiesta di agevolazioni per gli anni successivi nel caso in cui permangano le condizioni legittimanti la stessa – e dalla circostanza fattuale per cui l' ha regolarmente accordato all'istante il regime agevolato CP_1 di cui ai commi 77 – 84 della L. n. 190/2014 anche per l'anno 2019, confermativa del fatto che le condizioni per usufruire delle agevolazioni contributive sarebbero rimaste immutate anche rispetto all'annualità 2018.
Alla stessa maniera, il ricorrente allegava di aver avanzato, contestualmente alla domanda di agevolazione contributiva ex art. 1 commi 77-84 L. 190/14, pure richiesta di riduzione contributiva pari al 50% in considerazione del godimento di trattamento pensionistico (pensione n. 33521336 cat. VOART). Secondo la sua prospettazione, tale riduzione gli sarebbe stata applicata a partire dal 2015
e per tutte le annualità seguenti, fino al 2019, meno anch'essa per l'anno in contestazione.
In ultimo, parte ricorrente rendeva noto di aver prontamente impugnato, in via amministrativa, il primo avviso di addebito al quale l' non aveva dato CP_2 alcun riscontro, tanto è vero che provvedeva a notificare il secondo addebito per le rate successive.
Costituitasi la parte resistente , preliminarmente eccepiva la tardività della CP_1 promossa opposizione per inutile decorso del termine di cui all'art. 24 d.lgs. n.
46/99.
Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo la sua infondatezza.
Precisamente, rilevava che l'ente previdenziale avrebbe riconosciuto al ricorrente la riduzione contributiva pari al 50% in considerazione del godimento di trattamento pensionistico (pensione n. 33521336 categoria VOART) ai sensi dell'art. 59, c. 15, L. n. 449/1997 già a partire dall' 1.9.2011 e poi gliel'avrebbe riconfermata in data 27.2.2019 a seguito del supplemento di pensione (cfr. relazione istruttoria ufficio e documentazione allegata).
Diversamente, deduceva di non aver riconosciuto al ricorrente l'agevolazione contributiva prevista dall'art. 1 commi 77-84 della L. n. 190 del 2014 perché, come evidenzierebbe la Circolare n. 35 del 2016, tale agevolazione è CP_1 incompatibile con la riduzione del 50% a favore degli artigiani titolari di trattamento pensionistico. In essa, al punto n. 2 rubricato “Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie”, si legge infatti che: “Nessuna modifica
è stata introdotta con riferimento ai commi 80 e 81 della legge n. 190/15, pertanto si rinvia a quanto già espresso al paragrafo 2 della circolare n. 29/15.
Permane infatti l'esclusione di alcuni benefici contributivi – in particolare quello previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall'art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 per
i soggetti di età inferiore ai 21 anni – per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.”
Tanto premesso, la causa è decisa stante la natura documentale della stessa.
***
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione delle seguenti motivazioni.
Preliminarmente, quanto alla tempestività dell'azione proposta, si richiama il principio per cui, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, previsto dal d.lgs. n. 46/1999, art. 24 comma 5, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
Orbene, nel caso di specie parte opponente ha proposto opposizione ben oltre il termine dei quaranta giorni.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 33420180004742338000, infatti, risulta dagli atti di causa che esso è stato notificato il 14.12.2018 – dunque non il
14.2.2019 come erroneamente lasciato intendere in ricorso, e smentito dalle stesse allegazioni depositate a difesa dalla parte ricorrente cfr. pag. 11 dell'allegato n. 1 oltre che dagli allegati dell' – e poi impugnato in sede CP_1 amministrativa il 16.1.2019 (allegato n. 3 al ricorso).
Dunque, pure a voler ritenere la proposizione del ricorso causa di sospensione del termine per impugnare, essa sarebbe perdurata per la durata massima di 90 giorni necessaria per la formazione del silenzio-rigetto da parte dell'Amministrazione.
Pertanto, l'opposizione del ricorrente apparirebbe comunque intempestiva poiché la stessa avrebbe dovuto promuoversi decorsi quaranta giorni dalla data del 16.4.2019, giorno di formazione del silenzio-rigetto, e ciò non è avvenuto.
Riguardo all'avviso di addebito n. 33420190001614281000, ancora, deve poi osservarsi che la data di avvenuta notifica dello stesso risale in realtà al
2.7.2019, secondo la prova resa in giudizio dall' , e non già al 24.8.2019 CP_1 come indicato in ricorso.
Posto che il ricorso è stato depositato l'11 settembre 2019, il termine di quaranta giorni è ampiamente decorso, quindi, dall'accertato reale data di notifica di entrambi gli avvisi di addebito.
L'accoglimento della preliminare eccezione di decadenza comporta l'assorbimento di qualsiasi altra doglianza.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti tenuto conto della natura in rito della pronuncia.
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
Castrovillari, 15/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. MARINCOLO MANUELA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO;
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.9.19 il ricorrente ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 33420180004742338000 e
33420190001614281000 che asseriva essergli stati rispettivamente notificati il
14.2.2019 ed il 24.8.2019, per complessivi € 356,35 e € 714,43 dovuti per l'asserito omesso pagamento di contributi IVS, sub species delle rate 1°, 2° e 3° relative all'anno 2018.
Il ricorrente sosteneva che tali atti sarebbero stati illegittimi a causa dell'insussistenza della pretesa di pagamento. L' , infatti, avrebbe CP_1 riconosciuto al contribuente l'agevolazione prevista dall'art. 1 commi 77-84 della
L. n. 190 del 2014 da questi ottenuta per tutte le annualità successive alla richiesta realizzata in data 23.2.2015, meno appunto che per l'anno in contestazione rispetto al quale ha emesso gli avvisi di addebito, ossia il 2018.
Parte ricorrente spiegava che probabilmente tanto era avvenuto a causa della mancata reiterazione da parte sua della richiesta di agevolazione contributiva solo con riferimento a questo anno, producendo in atti tutte le richieste che aveva avanzato per le diverse annualità (2015, 2016, 2017 e 2019). Sul punto deduceva, però, che al fine di ottenere l'agevolazione ex art. 1 commi 77-84 L.
190/14 non sarebbe stato necessario replicare la relativa domanda da parte del ricorrente ogni anno a seguito della prima concessione poiché il comma 82 del richiamato art. 1 L. n. 190/14, dispone che “il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57…”, e ripristina solo in questi casi – tra i quali, per il vero, non è menzionata l'omessa presentazione dell'istanza – l'applicazione del regime ordinario. Tale dato sarebbe stato suffragato anche dalla Circolare CP_1
n. 22 del 31.1.2017 – la quale, secondo la prospettazione del ricorrente, ribadirebbe che, per l'accesso alle agevolazioni contributive di cui alla L. 190/14, non è necessario ripetere la richiesta di agevolazioni per gli anni successivi nel caso in cui permangano le condizioni legittimanti la stessa – e dalla circostanza fattuale per cui l' ha regolarmente accordato all'istante il regime agevolato CP_1 di cui ai commi 77 – 84 della L. n. 190/2014 anche per l'anno 2019, confermativa del fatto che le condizioni per usufruire delle agevolazioni contributive sarebbero rimaste immutate anche rispetto all'annualità 2018.
Alla stessa maniera, il ricorrente allegava di aver avanzato, contestualmente alla domanda di agevolazione contributiva ex art. 1 commi 77-84 L. 190/14, pure richiesta di riduzione contributiva pari al 50% in considerazione del godimento di trattamento pensionistico (pensione n. 33521336 cat. VOART). Secondo la sua prospettazione, tale riduzione gli sarebbe stata applicata a partire dal 2015
e per tutte le annualità seguenti, fino al 2019, meno anch'essa per l'anno in contestazione.
In ultimo, parte ricorrente rendeva noto di aver prontamente impugnato, in via amministrativa, il primo avviso di addebito al quale l' non aveva dato CP_2 alcun riscontro, tanto è vero che provvedeva a notificare il secondo addebito per le rate successive.
Costituitasi la parte resistente , preliminarmente eccepiva la tardività della CP_1 promossa opposizione per inutile decorso del termine di cui all'art. 24 d.lgs. n.
46/99.
Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo la sua infondatezza.
Precisamente, rilevava che l'ente previdenziale avrebbe riconosciuto al ricorrente la riduzione contributiva pari al 50% in considerazione del godimento di trattamento pensionistico (pensione n. 33521336 categoria VOART) ai sensi dell'art. 59, c. 15, L. n. 449/1997 già a partire dall' 1.9.2011 e poi gliel'avrebbe riconfermata in data 27.2.2019 a seguito del supplemento di pensione (cfr. relazione istruttoria ufficio e documentazione allegata).
Diversamente, deduceva di non aver riconosciuto al ricorrente l'agevolazione contributiva prevista dall'art. 1 commi 77-84 della L. n. 190 del 2014 perché, come evidenzierebbe la Circolare n. 35 del 2016, tale agevolazione è CP_1 incompatibile con la riduzione del 50% a favore degli artigiani titolari di trattamento pensionistico. In essa, al punto n. 2 rubricato “Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie”, si legge infatti che: “Nessuna modifica
è stata introdotta con riferimento ai commi 80 e 81 della legge n. 190/15, pertanto si rinvia a quanto già espresso al paragrafo 2 della circolare n. 29/15.
Permane infatti l'esclusione di alcuni benefici contributivi – in particolare quello previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall'art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 per
i soggetti di età inferiore ai 21 anni – per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.”
Tanto premesso, la causa è decisa stante la natura documentale della stessa.
***
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione delle seguenti motivazioni.
Preliminarmente, quanto alla tempestività dell'azione proposta, si richiama il principio per cui, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, previsto dal d.lgs. n. 46/1999, art. 24 comma 5, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
Orbene, nel caso di specie parte opponente ha proposto opposizione ben oltre il termine dei quaranta giorni.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 33420180004742338000, infatti, risulta dagli atti di causa che esso è stato notificato il 14.12.2018 – dunque non il
14.2.2019 come erroneamente lasciato intendere in ricorso, e smentito dalle stesse allegazioni depositate a difesa dalla parte ricorrente cfr. pag. 11 dell'allegato n. 1 oltre che dagli allegati dell' – e poi impugnato in sede CP_1 amministrativa il 16.1.2019 (allegato n. 3 al ricorso).
Dunque, pure a voler ritenere la proposizione del ricorso causa di sospensione del termine per impugnare, essa sarebbe perdurata per la durata massima di 90 giorni necessaria per la formazione del silenzio-rigetto da parte dell'Amministrazione.
Pertanto, l'opposizione del ricorrente apparirebbe comunque intempestiva poiché la stessa avrebbe dovuto promuoversi decorsi quaranta giorni dalla data del 16.4.2019, giorno di formazione del silenzio-rigetto, e ciò non è avvenuto.
Riguardo all'avviso di addebito n. 33420190001614281000, ancora, deve poi osservarsi che la data di avvenuta notifica dello stesso risale in realtà al
2.7.2019, secondo la prova resa in giudizio dall' , e non già al 24.8.2019 CP_1 come indicato in ricorso.
Posto che il ricorso è stato depositato l'11 settembre 2019, il termine di quaranta giorni è ampiamente decorso, quindi, dall'accertato reale data di notifica di entrambi gli avvisi di addebito.
L'accoglimento della preliminare eccezione di decadenza comporta l'assorbimento di qualsiasi altra doglianza.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti tenuto conto della natura in rito della pronuncia.
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
Castrovillari, 15/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO