TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/05/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1966/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 20 maggio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Silvia Giovannelli in sostituzione dell'avv. Parte_1
Giovanni Giovannelli;
- per parte resistente l'avv. Fausto Malucchi in sostituzione Controparte_1
dell'avv. Elena Baldi;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita la parte a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 12/05/2025. Contesta la deduzione di parte resistente in relazione al mancato pagamento da parte del sig. delle spese straordinarie e ne Pt_1
rileva la totale mancanza di prova;
in ogni caso, anche se tale circostanza fosse ritenuta provata, si tratta di importi irrisori.
Il procuratore di parte resistente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 14/05/2025.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 1966/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1966/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Giovannelli del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescia, Via Amendola, n. 27, giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Elena Baldi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia,
Via delle Pappe, n. 12, giusta procura in atti;
- parte resistente -
Oggetto: cancellazione di ipoteca.
* * *
Conclusioni di parte ricorrente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 12/05/2025:
“Voglia il Tribunale di Pistoia, contrariis reiectis, dichiarare che la convenuta non ha titolo a mantenere il gravame ipotecario in essere e conseguentemente ordinare, ex art
2884 c.c., alla signora la cancellazione dell'ipoteca iscritta alla Controparte_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pescia il 02/01/2023 al numero RG 1- RP 1, a sua cura e spese.
2 R.G. 1966/2024 Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Con riserva di azione per il risarcimento del danno”.
Conclusioni di parte resistente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 14/05/2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, rigettata ogni diversa istanza, domanda, eccezione
e deduzione, rigettare la domanda del ricorrente, poiché infondata in fatto e diritto.
Con Vittoria di spese diritti ed onorari”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 17/10/2024 il sig. ha Parte_1
convenuto in giudizio la sig.ra al fine di ottenere ex art. 2884 c.c. la Controparte_1 cancellazione dell'ipoteca iscritta su richiesta della resistente presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Pescia il 01/01/2023 al n. RG 1 – RP 1 a cura e spese di quest'ultima.
In particolare, a sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- con decreto del 19-22/10/2018, il Tribunale di Pistoia omologava la separazione consensuale dei coniugi e alle condizioni concordate dai Parte_1 Controparte_1
medesimi;
- con successiva sentenza pubblicata il 09/11/2021, il Tribunale di Pistoia dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Monsummano
Terme il 14/09/2003 tra e in particolare, il Tribunale Controparte_1 Parte_1 accoglieva la conclusioni congiunte concordate fra i coniugi, confermando l'ordinanza presidenziale “con determinazioni economiche che vengono fissate in € 250,00 per ciascun minore, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di
Pistoia”;
- in data 16/07/2019, la sig.ra provvedeva ad iscrivere ipoteca giudiziale – R.G. CP_1
n. 3533 – R.P. n. 580 – in danno del sig. per la somma di € 120.000,00 sui Pt_1
3 R.G. 1966/2024 seguenti beni immobili: immobile ad uso civile abitazione sito in Monsummano Terme, via
Giovanni XXIII, interno 4, piano 1 (rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune, al foglio di mappa 9, mappale 591 sub. 10); immobile ad uso “stalla, scuderia, rimessa, autorimessa”, sito in Monsummano Terme, via Giovanni XXIII, piano S1 (rappresentato al
Catasto Fabbricati di detto Comune, al foglio di mappa 9, mappale 591 sub, 17); il titolo in forza del quale la suddetta ipoteca veniva stata iscritta era costituito dal decreto di omologa della separazione consensuale;
- con atto di citazione notificato in data 08/09/2022, il sig. onveniva in giudizio la Pt_1
sig.ra al fine di ottenere la cancellazione della suddetta ipoteca, essendo venuto CP_1 meno il titolo in forza del quale quest'ultima era stata iscritta, in quanto superato dalla successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- contestualmente alla costituzione in giudizio, la sig.ra in data 02/01/2023, CP_1
iscriveva nuova ipoteca in danno del sig. e ciò in forza della sentenza di divorzio Pt_1
del 10/11/2021; pertanto, il sig. modificava le conclusioni rassegnate nel proprio Pt_1
atto di citazione;
- con sentenza n. 514/2024 emessa il 04/06/2024 e depositata il 05/06/2024, il Tribunale di
Pistoia accoglieva la domanda del sig. ordinando la cancellazione dell'ipoteca Pt_1
iscritta il 16/07/2019 al n. R.G. 3533 – R.P. 580 e condannando parte convenuta alla refusione delle spese di lite, disponendone la compensazione per 1/2.
Ciò premesso in fatto, parte ricorrente ha dedotto di svolgere la propria attività lavorativa presso l'esercizio commerciale di famiglia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, pertanto, di avere diponibilità economiche sufficienti a garantire il regolare adempimento dell'obbligazione di mantenimento;
peraltro, i puntuali versamenti effettuati costituirebbero chiari indici di insussistenza del pericolo di inadempimento.
Pertanto, evidenziata la illegittimità della iscrizione ipotecaria per carenza di presupposti, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/01/2025 si è costituita in giudizio la sig.ra contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1
argomentato sia in punto di fatto che di diritto, in particolare evidenziando la precaria
4 R.G. 1966/2024 situazione economica del sig. , dunque, il pericolo di inadempimento dello stesso Pt_1
agli obblighi di mantenimento previsti dalla sentenza di divorzio;
pertanto, ha insistito per il rigetto della domanda formulata da parte ricorrente.
Celebrata la prima udienza di trattazione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Il sig. agisce in giudizio per ottenere la cancellazione, ai sensi dell'art. 2884 Parte_1
c.c.-, dell'ipoteca giudiziale iscritta su richiesta della sig.ra in forza della CP_1
sentenza del 09/11/2021 con la quale il Tribunale di Pistoia, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e ha confermato Pt_1 CP_1
l'ordinanza presidenziale “con determinazioni economiche che vengono fissate in € 250,00 per ciascun minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Pistoia”.
Ebbene, in tema di garanzie per il pagamento dell'assegno di separazione e divorzio, occorre brevemente delineare i rapporti tra l'art. 2818 c.c. – il quale stabilisce che ogni sentenza che condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni, da liquidarsi successivamente, è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore – e il sistema di tutele apprestate dall'art. 156 comma
5 c.c. (oggi, art. 473 bis comma 1 c.p.c.) e dall'art. 8 della Legge n. 898/1970.
In particolare, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “il legislatore […] ha apprestato una serie di tutele per garantire il credito del coniuge o ex coniuge stabilendo una proporzione. Garanzie reali, garanzie personali e versamenti diretti da parte del datore di lavoro possono essere disposti, a seconda dei casi, solo se ricorre
l'inadempimento o il pericolo di inadempimento sicché appare sproporzionato e ingiustificato consentire una garanzia ipotecaria su uno o più beni del debitore in assenza delle dette condizioni. Occorre poi sottolineare che, se si riconoscesse al creditore la possibilità di iscrivere ipoteca in assenza dei presupposti sopra richiamati, si finirebbe per
5 R.G. 1966/2024 regolare questa in maniera diversa dalle altre forme di garanzie reali, personali e dalle ulteriori forme di tutela previste per il credito del coniuge e dell'ex coniuge”; ancora, la
Corte ha sottolineato che “la valutazione del creditore, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, circa la sussistenza del rischio dell'inadempimento, deve poter formare oggetto di sindacato da parte del giudice, al pari di tutte le misure di natura cautelari, sicché la mancanza originaria dei presupposti anzidetti non può far sorgere alcun vincolo fondato conformemente alle ragioni per le quali la legge lo consente”; pertanto, in conclusione, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “in tema di iscrizione ipotecaria, il giudice avanti al quale è proposta una istanza di cancellazione dell'ipoteca, disposta ai sensi dell'ad 156, 5° comma, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a disporre, in mancanza, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 c.c.” (cfr. Cass. Civ. n. 1076/2023; cfr. Cass.
Civ. n. 12309/2004).
Tanto premesso e considerato, nel caso di specie non risulta sussistere alcun pericolo di inadempimento del sig. alle obbligazioni di mantenimento sullo stesso gravanti e Pt_1
derivanti dalla sentenza di divorzio.
In particolare, parte resistente si è limitata – peraltro, in modo del tutto generico ed indeterminato – a sostenere la legittimità dell'iscrizione ipotecaria richiesta sulla base delle precarie condizioni economiche in cui verserebbe il sig. senza tuttavia fornire Pt_1
alcuna prova in tal senso;
difatti, parte resistente produce unicamente una visura camerale relativa alla società ”, dalla quale si evince Controparte_2
unicamente che la stessa risulta in fase di scioglimento (cfr. doc. A di parte resistente); del pari, il richiesto ordine di esibizione degli estratti conto intestati al sig. ai sensi Pt_1 dell'art. 210 c.p.c. risulta esplorativo e, come tale, inammissibile.
Inoltre, parte resistente non ha contestato il regolare versamento dell'assegno di mantenimento da parte del sig. limitandosi esclusivamente a dedurre in modo Pt_1
generico ed indeterminato la mancata partecipazione del ricorrente alle spese straordinarie, ma senza, tuttavia, fornire indicazioni più specifiche e circostanziate sul punto.
6 R.G. 1966/2024 Dalla documentazione in atti, piuttosto, emerge che il sig. – a far data dal Pt_1
01/03/2023 – svolge attività di lavoro a tempo indeterminato presso la società “La Bottega di Leonardo S.r.l.” con retribuzione pari, per la mensilità di dicembre 2024, ad € 1.910,00-, inoltre, lo stesso risulta essere socio della società “AN International di AN NO e
LA S.n.c.” (cfr. doc. allegati alla nota di deposito del 10/02/2025); dunque, allo stato, il sig. risulta percepire una regolare retribuzione, sufficientemente capiente per Pt_1 provvedere al versamento mensile dell'assegno di mantenimento.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, non si ritiene sussistente alcun pericolo di inadempimento – originario o sopravvenuto - del sig. agli obblighi di Pt_1
mantenimento sullo stesso gravanti in forza della sentenza di divorzio;
conseguentemente, accertata l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione ipotecaria, deve essere ordinata ai sensi dell'art. 2884 c.c. la cancellazione dell'ipoteca iscritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pescia il 02/01/2023 al numero Reg. Gen.
1- Reg. Part. 1 a cura e spese di parte resistente.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico di parte resistente.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile – complessità bassa), escluso il compenso per la fase istruttoria/di trattazione che non si è tenuta e ridotto, altresì, del 50 % il compenso per la fase decisoria, data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies
c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto,
7 R.G. 1966/2024 ordina ai sensi dell'art. 2884 c.c. la cancellazione dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Pescia in data 02/01/2023 al numero Reg. Gen.
1- Reg. Part. 1 a cura e spese di parte resistente;
condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in €
4.358,00 per compensi professionali, € 545,00 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali,
CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
8 R.G. 1966/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 20 maggio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Silvia Giovannelli in sostituzione dell'avv. Parte_1
Giovanni Giovannelli;
- per parte resistente l'avv. Fausto Malucchi in sostituzione Controparte_1
dell'avv. Elena Baldi;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita la parte a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 12/05/2025. Contesta la deduzione di parte resistente in relazione al mancato pagamento da parte del sig. delle spese straordinarie e ne Pt_1
rileva la totale mancanza di prova;
in ogni caso, anche se tale circostanza fosse ritenuta provata, si tratta di importi irrisori.
Il procuratore di parte resistente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 14/05/2025.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 1966/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1966/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Giovannelli del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescia, Via Amendola, n. 27, giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Elena Baldi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia,
Via delle Pappe, n. 12, giusta procura in atti;
- parte resistente -
Oggetto: cancellazione di ipoteca.
* * *
Conclusioni di parte ricorrente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 12/05/2025:
“Voglia il Tribunale di Pistoia, contrariis reiectis, dichiarare che la convenuta non ha titolo a mantenere il gravame ipotecario in essere e conseguentemente ordinare, ex art
2884 c.c., alla signora la cancellazione dell'ipoteca iscritta alla Controparte_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pescia il 02/01/2023 al numero RG 1- RP 1, a sua cura e spese.
2 R.G. 1966/2024 Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Con riserva di azione per il risarcimento del danno”.
Conclusioni di parte resistente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 14/05/2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, rigettata ogni diversa istanza, domanda, eccezione
e deduzione, rigettare la domanda del ricorrente, poiché infondata in fatto e diritto.
Con Vittoria di spese diritti ed onorari”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 17/10/2024 il sig. ha Parte_1
convenuto in giudizio la sig.ra al fine di ottenere ex art. 2884 c.c. la Controparte_1 cancellazione dell'ipoteca iscritta su richiesta della resistente presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Pescia il 01/01/2023 al n. RG 1 – RP 1 a cura e spese di quest'ultima.
In particolare, a sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- con decreto del 19-22/10/2018, il Tribunale di Pistoia omologava la separazione consensuale dei coniugi e alle condizioni concordate dai Parte_1 Controparte_1
medesimi;
- con successiva sentenza pubblicata il 09/11/2021, il Tribunale di Pistoia dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Monsummano
Terme il 14/09/2003 tra e in particolare, il Tribunale Controparte_1 Parte_1 accoglieva la conclusioni congiunte concordate fra i coniugi, confermando l'ordinanza presidenziale “con determinazioni economiche che vengono fissate in € 250,00 per ciascun minore, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di
Pistoia”;
- in data 16/07/2019, la sig.ra provvedeva ad iscrivere ipoteca giudiziale – R.G. CP_1
n. 3533 – R.P. n. 580 – in danno del sig. per la somma di € 120.000,00 sui Pt_1
3 R.G. 1966/2024 seguenti beni immobili: immobile ad uso civile abitazione sito in Monsummano Terme, via
Giovanni XXIII, interno 4, piano 1 (rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune, al foglio di mappa 9, mappale 591 sub. 10); immobile ad uso “stalla, scuderia, rimessa, autorimessa”, sito in Monsummano Terme, via Giovanni XXIII, piano S1 (rappresentato al
Catasto Fabbricati di detto Comune, al foglio di mappa 9, mappale 591 sub, 17); il titolo in forza del quale la suddetta ipoteca veniva stata iscritta era costituito dal decreto di omologa della separazione consensuale;
- con atto di citazione notificato in data 08/09/2022, il sig. onveniva in giudizio la Pt_1
sig.ra al fine di ottenere la cancellazione della suddetta ipoteca, essendo venuto CP_1 meno il titolo in forza del quale quest'ultima era stata iscritta, in quanto superato dalla successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- contestualmente alla costituzione in giudizio, la sig.ra in data 02/01/2023, CP_1
iscriveva nuova ipoteca in danno del sig. e ciò in forza della sentenza di divorzio Pt_1
del 10/11/2021; pertanto, il sig. modificava le conclusioni rassegnate nel proprio Pt_1
atto di citazione;
- con sentenza n. 514/2024 emessa il 04/06/2024 e depositata il 05/06/2024, il Tribunale di
Pistoia accoglieva la domanda del sig. ordinando la cancellazione dell'ipoteca Pt_1
iscritta il 16/07/2019 al n. R.G. 3533 – R.P. 580 e condannando parte convenuta alla refusione delle spese di lite, disponendone la compensazione per 1/2.
Ciò premesso in fatto, parte ricorrente ha dedotto di svolgere la propria attività lavorativa presso l'esercizio commerciale di famiglia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, pertanto, di avere diponibilità economiche sufficienti a garantire il regolare adempimento dell'obbligazione di mantenimento;
peraltro, i puntuali versamenti effettuati costituirebbero chiari indici di insussistenza del pericolo di inadempimento.
Pertanto, evidenziata la illegittimità della iscrizione ipotecaria per carenza di presupposti, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/01/2025 si è costituita in giudizio la sig.ra contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1
argomentato sia in punto di fatto che di diritto, in particolare evidenziando la precaria
4 R.G. 1966/2024 situazione economica del sig. , dunque, il pericolo di inadempimento dello stesso Pt_1
agli obblighi di mantenimento previsti dalla sentenza di divorzio;
pertanto, ha insistito per il rigetto della domanda formulata da parte ricorrente.
Celebrata la prima udienza di trattazione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Il sig. agisce in giudizio per ottenere la cancellazione, ai sensi dell'art. 2884 Parte_1
c.c.-, dell'ipoteca giudiziale iscritta su richiesta della sig.ra in forza della CP_1
sentenza del 09/11/2021 con la quale il Tribunale di Pistoia, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e ha confermato Pt_1 CP_1
l'ordinanza presidenziale “con determinazioni economiche che vengono fissate in € 250,00 per ciascun minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Pistoia”.
Ebbene, in tema di garanzie per il pagamento dell'assegno di separazione e divorzio, occorre brevemente delineare i rapporti tra l'art. 2818 c.c. – il quale stabilisce che ogni sentenza che condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni, da liquidarsi successivamente, è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore – e il sistema di tutele apprestate dall'art. 156 comma
5 c.c. (oggi, art. 473 bis comma 1 c.p.c.) e dall'art. 8 della Legge n. 898/1970.
In particolare, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “il legislatore […] ha apprestato una serie di tutele per garantire il credito del coniuge o ex coniuge stabilendo una proporzione. Garanzie reali, garanzie personali e versamenti diretti da parte del datore di lavoro possono essere disposti, a seconda dei casi, solo se ricorre
l'inadempimento o il pericolo di inadempimento sicché appare sproporzionato e ingiustificato consentire una garanzia ipotecaria su uno o più beni del debitore in assenza delle dette condizioni. Occorre poi sottolineare che, se si riconoscesse al creditore la possibilità di iscrivere ipoteca in assenza dei presupposti sopra richiamati, si finirebbe per
5 R.G. 1966/2024 regolare questa in maniera diversa dalle altre forme di garanzie reali, personali e dalle ulteriori forme di tutela previste per il credito del coniuge e dell'ex coniuge”; ancora, la
Corte ha sottolineato che “la valutazione del creditore, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, circa la sussistenza del rischio dell'inadempimento, deve poter formare oggetto di sindacato da parte del giudice, al pari di tutte le misure di natura cautelari, sicché la mancanza originaria dei presupposti anzidetti non può far sorgere alcun vincolo fondato conformemente alle ragioni per le quali la legge lo consente”; pertanto, in conclusione, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “in tema di iscrizione ipotecaria, il giudice avanti al quale è proposta una istanza di cancellazione dell'ipoteca, disposta ai sensi dell'ad 156, 5° comma, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a disporre, in mancanza, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 c.c.” (cfr. Cass. Civ. n. 1076/2023; cfr. Cass.
Civ. n. 12309/2004).
Tanto premesso e considerato, nel caso di specie non risulta sussistere alcun pericolo di inadempimento del sig. alle obbligazioni di mantenimento sullo stesso gravanti e Pt_1
derivanti dalla sentenza di divorzio.
In particolare, parte resistente si è limitata – peraltro, in modo del tutto generico ed indeterminato – a sostenere la legittimità dell'iscrizione ipotecaria richiesta sulla base delle precarie condizioni economiche in cui verserebbe il sig. senza tuttavia fornire Pt_1
alcuna prova in tal senso;
difatti, parte resistente produce unicamente una visura camerale relativa alla società ”, dalla quale si evince Controparte_2
unicamente che la stessa risulta in fase di scioglimento (cfr. doc. A di parte resistente); del pari, il richiesto ordine di esibizione degli estratti conto intestati al sig. ai sensi Pt_1 dell'art. 210 c.p.c. risulta esplorativo e, come tale, inammissibile.
Inoltre, parte resistente non ha contestato il regolare versamento dell'assegno di mantenimento da parte del sig. limitandosi esclusivamente a dedurre in modo Pt_1
generico ed indeterminato la mancata partecipazione del ricorrente alle spese straordinarie, ma senza, tuttavia, fornire indicazioni più specifiche e circostanziate sul punto.
6 R.G. 1966/2024 Dalla documentazione in atti, piuttosto, emerge che il sig. – a far data dal Pt_1
01/03/2023 – svolge attività di lavoro a tempo indeterminato presso la società “La Bottega di Leonardo S.r.l.” con retribuzione pari, per la mensilità di dicembre 2024, ad € 1.910,00-, inoltre, lo stesso risulta essere socio della società “AN International di AN NO e
LA S.n.c.” (cfr. doc. allegati alla nota di deposito del 10/02/2025); dunque, allo stato, il sig. risulta percepire una regolare retribuzione, sufficientemente capiente per Pt_1 provvedere al versamento mensile dell'assegno di mantenimento.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, non si ritiene sussistente alcun pericolo di inadempimento – originario o sopravvenuto - del sig. agli obblighi di Pt_1
mantenimento sullo stesso gravanti in forza della sentenza di divorzio;
conseguentemente, accertata l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione ipotecaria, deve essere ordinata ai sensi dell'art. 2884 c.c. la cancellazione dell'ipoteca iscritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pescia il 02/01/2023 al numero Reg. Gen.
1- Reg. Part. 1 a cura e spese di parte resistente.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico di parte resistente.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile – complessità bassa), escluso il compenso per la fase istruttoria/di trattazione che non si è tenuta e ridotto, altresì, del 50 % il compenso per la fase decisoria, data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies
c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto,
7 R.G. 1966/2024 ordina ai sensi dell'art. 2884 c.c. la cancellazione dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Pescia in data 02/01/2023 al numero Reg. Gen.
1- Reg. Part. 1 a cura e spese di parte resistente;
condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in €
4.358,00 per compensi professionali, € 545,00 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali,
CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
8 R.G. 1966/2024