Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/1997, n. 3010
CASS
Sentenza 2 dicembre 1997

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La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. concerne soltanto i delitti e pertanto non è applicabile alle contravvenzioni. In particolare non è applicabile la controversia di cui all'art. 1 "sexies" della legge 8 agosto 1985 n. 431 che oltretutto è un reato di pericolo e non di danno.

La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. concerne soltanto i delitti e pertanto non è applicabile alle contravvenzioni. In particolare non è applicabile al reato di cui all'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431, che oltretutto è un reato di pericolo e non di danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/1997, n. 3010
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3010
    Data del deposito : 2 dicembre 1997

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