Sentenza 2 dicembre 1997
Massime • 2
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. concerne soltanto i delitti e pertanto non è applicabile alle contravvenzioni. In particolare non è applicabile la controversia di cui all'art. 1 "sexies" della legge 8 agosto 1985 n. 431 che oltretutto è un reato di pericolo e non di danno.
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. concerne soltanto i delitti e pertanto non è applicabile alle contravvenzioni. In particolare non è applicabile al reato di cui all'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431, che oltretutto è un reato di pericolo e non di danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/1997, n. 3010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3010 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Umberto Papadia Presidente del 2/12/1997
2. Dott. Aldo Rizzo Consigliere SENTENZA
3. Dott. Antonio Morgigni Consigliere N. 3197
4. Dott. AR Grillo Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N. 16746/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LO GI AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 26 febbraio 1997 dalla corte d'appello di Torino;
Udita nella pubblica udienza del 2 dicembre 1997 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza del 1^ marzo 1995 il pretore di Alessandria dichiarò GI AR LO colpevole dei reati di cui: a) all'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, per avere, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, tagliato un bosco ceduo e sradicato 42 ceppaie senza autorizzazione;
b) di cui all'art.20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere eseguito quattro tronchi stradali all'interno del bosco ceduo senza concessione edilizia (reati accertati il 20 aprile 1993), e lo condannò alla pena di giorni venticinque di arresto e di lire venti milioni di ammenda, con l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, mentre lo assolse dal reato di cui all'art. 734 cod. pen. perché il fatto non sussiste.
La corte d'appello di Torino, con sentenza del 26 febbraio 1997, assolse l'imputato relativamente al fatto del taglio del bosco ceduo senza autorizzazione;
rideterminò la pena per i restanti fatti in giorni dieci di arresto e lire ventuno milioni di ammenda;
e concesse la sospensione condizionale della pena.
Il LO propone ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
a) nullità della sentenza per difetto di contestazione ai sensi degli artt. 522 e 179, primo comma, cod. proc. pen. Lamenta che, in relazione al capo a), l'originaria imputazione concerneva il fatto dello sradicamento di 42 ceppaie di roverella senza che fosse stata rilasciata autorizzazione alcuna, mentre egli è stato poi condannato per una condotta diversa, e cioè per avere determinato una alterazione permanente dello stato dei luoghi, ossia per un fatto che non gli era mai stato contestato.
b) violazione dell'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n.
431, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che la sentenza impugnata ha dato una inesatta interpretazione di tale disposizione ritenendo che essa configuri un reato di pericolo presunto, per la cui ravvisabilità si deve prescindere dall'indagine sul danno concreto prodotto, non essendo necessaria alcuna concreta alterazione e modificazione del paesaggio. Al contrario, il reato in questione deve invece essere considerato come reato di danno ovvero come reato di pericolo concreto. La corte d'appello avrebbe dunque dovuto quanto meno constatare l'idoneità specifica dei lavori svolti alla effettiva alterazione dello stato dei luoghi. Inoltre, l'asserita irrilevanza di qualsiasi modificazione del territorio ha determinato sia una mancata valutazione delle deposizioni testimoniali, secondo le quali la condotta del LO non aveva influito nemmeno sulla possibilità di una eventuale alterazione dell'assetto dei luoghi, sia un ingiustificato diniego delle richieste probatorie della difesa, specie circa la richiesta di perizia.
c) violazione degli artt. 603 e 220 cod. proc. pen. Lamenta che erroneamente la corte d'appello non ha disposto la richiesta perizia, la quale era invece necessaria perché la materia oggetto del procedimento presenta aspetti di oggettiva complessità, per la cui comprensione e valutazione sono necessarie cognizioni specifiche. d) violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. Lamenta che la corte d'appello ha errato nel ritenere che non potesse essere concessa l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. per la ragione che la stessa è applicabile solo ai delitti. L'attenuante in questione, invero, può essere applicata anche alle contravvenzioni. Con una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, l'imputato eccepisce poi l'intervenuta prescrizione dei reati, anche tenendo conto del prolungamento dei relativi termini determinato dall'operare della normativa sul condono edilizio. Infatti, a tal fine deve essere considerato solo un periodo di 68 giorni, dal 14/1/1995 al 31/3/1995, mentre non possono considerarsi i periodi di sospensione concessi dai decreti legge emanati anteriormente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e ciò perché si tratta di decreti legge non convertiti che quindi, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost., hanno perso efficacia ex tunc.
Motivi della decisione
L'eccezione di intervenuta prescrizione dei reati è infondata in quanto, al termine prescrizionale massimo di quattro anni e mezzo (scadente il 20 ottobre 1997) deve aggiungersi il periodo di cento e ventitrè giorni di sospensione automatica per effetto dei diversi provvedimenti legislativi sul condono edilizio. Non può invero condividersi la tesi del ricorrente secondo cui il periodo di sospensione legale sarebbe di soli sessantotto giorni, dal 14/1/1995 al 31/3/1995, perché non potrebbero considerarsi i periodi di sospensione concessi dai vani decreti legge emanati prima della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in quanto, non essendo stati convertiti in legge, essi avrebbero perso qualsiasi efficacia ex tunc. Ed infatti, l'isolato precedente in questo senso richiamato dal ricorrente, è stato di recente superato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la quali hanno statuito che in tema di reati in materia di edilizia e urbanistica, la sospensione dei procedimenti penali e della prescrizione di cui ai decreti legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649, non convertiti in legge, costituisce un effetto irreversibile dei predetti decreti, sicché, una volta intervenuta, opera in maniera definitiva sul computo del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 159 cod. pen. Invero, il disposto dell'art. 77 Cost., secondo il quale i decreti legge perdono efficacia sin dall'inizio in caso di mancata conversione, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il decreto legge abbia prodotto effetti irreversibili, quali devono essere considerati quelli che, in virtù della sia pur temporanea vigenza della normativa d'urgenza, si siano comunque prodotti in via di fatto o di diritto e non possano più essere rimossi;
e tra tali effetti irreversibili deve ricomprendersi la sospensione del procedimento penale la quale, nel periodo in cui opera per il vigore del decreto che la prevede, impedisce di diritto l'esercizio dell'azione penale sicché, esauritosi l'arco temporale della sua efficacia per la caducazione del provvedimento avente forza di legge, non può venir meno ora per allora (Sez. Un., 3 dicembre 1996, Sellitto, m. 206.849).
Il primo motivo è infondato in quanto nella specie non vi è stata alcuna modificazione dell'imputazione originariamente contestata all'imputato. Al LO, infatti, fu contestato il fatto di avere eseguito senza autorizzazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico lo sradicamento di 42 ceppaie di roverella, ed il medesimo è stato ritenuto responsabile e condannato proprio per tale condotta, ossia proprio per avere sradicato le ceppaie in questione. La sentenza impugnata ha precisato che tale comportamento ha avuto come effetto il prodursi della alterazione permanente dello stato dei luoghi. Tale precisazione, però, non può comportare alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza e ciò perché, da un lato, essa serviva solo a dimostrare la presenza di tutti gli elementi per ritenere configurabile il reato contestato e, dall'altro, riguarda non la condotta illegittima per cui l'imputato è stato condannato, bensì soltanto gli effetti derivati da tale condotta.
È infondato anche il secondo motivo. Ed invero, anche a prescindere da ogni considerazione sulla qualificazione del reato di cui all'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, sta di fatto che nella specie la corte d'appello non ha affatto ritenuto - come sostiene ora il ricorrente - che il comportamento dell'imputato non avesse determinato alcuna concreta modificazione ed alterazione del territorio e che, ciò non ostante, il reato fosse egualmente configurabile, bensì ha affermato in fatto proprio l'esatto contrario, e cioè che lo sradicamento delle ceppaie è un fatto tale che "intrinsecamente comporta una alterazione permanente dello stato dei luoghi in quanto elimina in dice (e non importa se solo in parte) componenti essenziali del bosco". È vero che la corte d'appello aveva in precedenza affermato di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della sussistenza del reato in questione, è irrilevante l'accertamento di una concreta alterazione o meno del paesaggio. Ma è anche vero che la stessa corte, quando poi si è occupata dello sradicamento delle ceppaie, pur ribadendo l'irrilevanza di una indagine volta ad accertare se vi sia stato un effettivo danno, ha poi in concreto ritenuto, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, che lo sradicamento delle ceppaie avesse necessariamente comportato una alterazione permanente del bosco, eliminandone delle componenti essenziali. In ogni modo l'affermazione di principio contenuta nella sentenza impugnata è esatta e del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha più volte affermato, appunto, che il reato di cui all'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, è un reato formale di pericolo presunto (Sez. III, 16 gennaio 1997, Causarano, m. 207.056; Sez. III, 20 ottobre 1995, Camilli, m. 203.546), che si consuma con la realizzazione di lavori, attività o interventi privi di autorizzazione, in zona sottoposta a vincolo, e prescinde da ogni accertamento in ordine alla avvenuta alterazione del paesaggio (Sez. III, 16 gennaio 1996, Re, m. 203.836; Sez. III, 16 marzo 1994, Mastellone, m. 199.181; Sez. III, 7 gennaio 1991, Zona, m. 186.677);
o che l'art 1 "sexies" legge n. 431 del 1985 configura un reato formale, la cui struttura non prevede il verificarsi d'un evento di danno, sicché ai fini della realizzazione del reato, basta che l'agente faccia un diverso uso rispetto alla destinazione del bene protetto dal vincolo paesaggistico, mentre non è necessario che ricorra l'ulteriore elemento dell'avvenuta alterazione dello stato dei luoghi (Sez. III, 26 giugno 1991, Alimonti, m. 188.786); o che il reato in questione ha carattere formale e di pericolo, e per la consumazione di esso, non si richiede il danneggiamento, il deturpamento o l'alterazione dei luoghi, dacché il vincolo posto su certe parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al governo del territorio stesso (Sez. III, 12 luglio 1995, D'Emilio, m. 202.883).
Il terzo motivo è anch'esso infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, non può dedursi come vizio della sentenza, con ricorso per cassazione, la mancata assunzione di una perizia richiesta dalla parte, stante la tradizionale considerazione della perizia quale mezzo di prova n'entrante nel potere discrezionale di disposizione del giudice, come tale estranea al tipico contraddittorio tra le parti in tema di diritto alla prova e giustificata solo in caso di necessità di indagini postulanti specifiche competenze tecniche (Sez. I, 23 ottobre 1997, Geremia, m. 209.137). Infatti, la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche. Non è, pertanto, sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, il convincimento espresso da quel giudice circa l'esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l'accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare (Sez. I, 9 giugno 1993, Nastasi, m. 194.776; Sez. I, 20 ottobre 1993, Vassallo, m. 195.594; Sez. I, 17 giugno 1994, Jahmi, m. 199.279; Sez. VI, 26 novembre 1996, Tornabene, m. 206.894; Sez. V, 30 aprile 1997, Ritossa, m. 208.090). Nella specie, la corte d'appello, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha appunto ritenuto che non fosse necessario disporre la richiesta perizia ai fini della decisione, ossia che non fosse necessaria una consulenza di un tecnico agrario per stabilire la sussistenza degli elementi necessari, per configurare il reato contestato, essendo all'uopo sufficiente il materiale probatorio già raccolto nel giudizio di primo grado. Non vi è poi dubbio che si tratti di un apprezzamento di fatto logicamente e congruamente motivato, dal momento che la perizia viene disposta, come previsto dall'art. 220 cod. proc. pen., "quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche", e non è irragionevole ritenere che l'avvenuto sradicamento di ceppaie possa essere accertato senza necessità dell'intervento di un tecnico agrario. Va anche tenuto presente che l'imputato aveva richiesto la rinnovazione del dibattimento in appello, e che, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, la rinnovazione del giudizio di appello è un istituto eccezionale e che comunque il potere del giudice di appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando è richiesta per assumere nuove prove, è subordinato e vincolato, nel suo esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice stesso ritenga di non potere decidere in base agli elementi probatori raccolti in primo grado. Nella specie, invece, la corte d'appello ha ritenuto, con un apprezzamento di fatto che, come si è già rilevato, è
adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, che egli era in grado di decidere allo stato degli atti. È infine infondato anche il quarto motivo. Invero, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., come risulta dalla testuale dizione della disposizione, concerne soltanto i delitti e pertanto non è applicabile alle contravvenzioni (Sez. III, 31 marzo 1994, Aquila, m. 197.688; Sez. IV, 27 marzo 1968, Belie, m. 109.142; Sez. II, 19 ottobre 1965, Ramini, m. 100.416) ed in particolare al reato di cui all'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, trattandosi oltretutto di un reato non di danno ma di pericolo (Sez. III, 24 gennaio 1994, Dionisi, m. 197.495). Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione terza penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 1997. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 1998