Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5161 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991. N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Qunicía rearudi equita05 161 /03 Pludice di face SEZ Composta dagli Ill.m. SI i TI : Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 10650/00 Cron. 11485 Dott. Vincenzo Consigliere COLARUSSO Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 21/11/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Dott. Sergio DEL CORE - Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: LL VI SC, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, SEBASTIANO PIETROPINTO, giusta difesa dall'avvocato delega in atti;
ricorrente
contro
COND FABBRICATO EX COO IL SOLE POTENZA, in persona del suo Amm.re e legale rappresentante pro tempore;
intimato avversO la sentenza n. 58/00 del Giudice di pace di 2002 POTENZA, depositata il 17/02/00; 1522 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26 gennaio/17 febbraio 2000, il giudice di pace di Potenza ha rigettato la opposi- zione, che VI RE IE aveva proposto avverso il decreto ingiuntivo, con cui quel giudice di pace le aveva ingiunto di pagare al Condominio del fabbricato ex Cooperativa Il Sole, in Potenza, la somma di lire 1.887.400, oltre interessi. Per la cassazione di tale sentenza, VI AN IE ha proposto ricorso in forza di due motivi. Il Condominio del fabbricato ex Cooperativa Il Sole, in Potenza, cui il ricorso è stato notificato il 12 maggio 2000, non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione censura la dell'art. 1130 C.C., la ricorrente sentenza impugnata, per aver ritenuto che rientri nei poteri dell'amministratore la nomina di un difensore del condominio, diverso da quello indica- to dall'assemblea. Con il secondo motivo, denunciando violazione e 633, comma primo, falsa applicazione dell'art. c.p.c., nonché vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente censura 3 la sentenza impugnata, per aver rigettato nullità del decreto ingiuntivo l'eccezione di opposto, concesSO sulla base di delibera condomi- niale, prodotta in copia non autentica e, quindi, priva di valore probatorio, e per aver motivato tale rigetto con la mancanza di contestazioni e di d'autenticità, mancanza invecedisconoscimento smentita dagli atti di causa, avendo essa ricorren- te disconosciuto ed impugnato quella delibera in prima udienza. Entrambi i motivi non hanno pregio. Con riguardo al primo, denunciante violazione di norma di diritto sostanziale, Va osservato che la sentenza del giudice di pace, quale quella di specie, in controversia di valore non eccedente i due milioni di (vecchie) lire, è sentenza da in quantoritenersi pronunciata secondo equità e, tale, ricorribile in cassazione non per contrasto con norme di diritto sostanziale, bensì solo per violazione di norme processuali, costituzionali e comunitarie di rango superiore, nonché per inesi- stenza, apparenza 0 radicale contraddittorietà di motivazione (v. Cass. S.U. n. 716 del 1999). Con riguardo al secondo, va osservato che la denunciata violazione (e falsa applicazione) di 4 norma processuale, al pari del preteso e connes$O vizio di motivazione, non in rapporto di causali- tà specifica con la decisione adottata dal giudice di pace, così da consentirne la cassazione. Ed invero, la critica della ricorrente investe il punto della concessione del decreto ingiuntivo opposto, che punto affatto marginale nella sentenza impugnata, secondo equità, tanto più se si consideri che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma ha ad oggetto specifico cognizione della pretesala creditoria, fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In effetti, nel rigettare l'opposizione, la senten- za impugnata ha rilevato la infondatezza delle argomentazioni difensive dell'opponente e, allo scopo, ha argomentato che, in esito alla successiva esibizione iussu iudicis di copia autentica della delibera in questione, la ricorrente non ne aveva disconosciuto l'autenticità, così che essa delibe- ra, peraltro non impugnata nei modi e nei termini "sicuramente idonea a sostenere di legge, era l'ingiunzione ed a confermare i fatti costitutivi del diritto di credito del condominio." Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto l'intimato alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il 21 novembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il presidente Il cons. est.1 cons France dantow Marcets Jade Fire IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA RI Di NU - 3 APR. 2003 Marie D Oggi, IL CANCELLIERE O L RI Di NU L 4 7 O .3 B ) E N Nuozo E E , 1 N C 9 O A 9 I 1 P Z - I A 1 R 1 D - T 1 IS E 2 G IC . E L R D 9 IU 3 A D E G E 6 T E 4 N . T.N E T S T E R IS A (