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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/07/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 08/2025 RGA, cui è stata riunita la causa di II grado iscritta al n. 22/2025 RGA, avverso la sentenza n. 666/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 856/2023, pubblicata in data 21.07.2024, non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa-retribuzione; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 26.6.2025; promossa da:
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Leonardo Vesci del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore, come da procura in atti;
- appellante/appellato; contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia CP_1 C.F._1
Casula del foro di Roma, presso il cui studio – sito in Roma, via Carlo Mirabello n. 14 – ha eletto domicilio, come da procura in atti;
- appellato/appellante;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
1 esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.7.2023 e pedissequo decreto ritualmente notificati,
[...] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, la CP_1 società per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
«Voglia On.le Giudicante, in accoglimento del presente ricorso:
A) NEL MERITO: In via principale, sul licenziamento: - ritenuto ed accertato che i fatti che hanno dato causa al licenziamento del ricorrente da parte di in Parte_1 persona del l.r.p.t., non sussistono e che, comunque, i fatti ascritti rientrano nelle condotte punibili con una sanzione conservativa, come meglio descritto in narrativa, ovvero: - ritenuta ed accertata la illegittimità e/o la nullità e/o la inefficacia del licenziamento per i motivi suddetti, - per l'effetto di quanto sopra, condannare la in Parte_1 persona del l.r.p.t., a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno, commisurato a tutte le retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione (e comunque nella misura non inferiore a 5 mensilità), all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, pari ad € 2.845,60, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali. v In via subordinata, sul licenziamento: - ritenuto ed accertato che non sussistono gli estremi per la giusta causa o per il giustificato motivo soggettivo o che il licenziamento sia illegittimo e/o inefficace, per effetto del c. 5 dell'art. 18 Stat. Lav., laddove dovesse emergere in giudizio, - per l'effetto di quanto sopra, condannare la in persona del l.r.p.t., Controparte_2
a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno, con la condanna al pagamento di un'indennità compresa tra un minimo di 12 (dodici) ed un massimo di 24 (ventiquattro mensilità) dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, pari ad €
2.845,60, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia;
v In via ulteriormente subordinata, sul licenziamento: - ritenuto ed accertato la violazione delle regole procedimentali sottese al licenziamento;
- per l'effetto di quanto sopra, condannare la
[...]
in persona del l.r.p.t., a corrispondere al ricorrente il risarcimento del Parte_1 danno con la condanna al pagamento di un'indennità compresa tra un minimo di 6 (sei) ed un massimo di 12 (dodici) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, pari ad € 2.845,60, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia;
v Sempre in
2 via principale, con riguardo alla indennità di maneggio denaro: - ritenuto ed accertato il diritto del ricorrente alla percezione della indennità di cassa di cui in narrativa;
- per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., a corrispondere al Parte_1 ricorrente l'importo pari ad € 7.061,49 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a tale titolo, come da specifico conteggio;
v In via subordinata, sull'indennità di maneggio denaro: - ritenuto ed accertato il diritto del ricorrente alla percezione della indennità di cassa di cui in narrativa per aver avuto una responsabilità di maneggio denaro, anche di carattere finanziario, costituendo l'incasso la normale prestazione o prevalente derivante dall'art. 2104 c.c. che obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
- per l'effetto, condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo pari ad € 7.061,49 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo risarcitorio, come da specifico conteggio;
v Sempre in via principale, con riguardo alla domanda di riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori: - ritenuto ed accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento, a far data dall'assunzione, o da quella diversa ritenuta di giustizia, nel superiore Livello Secondo del CCNL Turismo Pubblici Esercizi e ai conseguenti trattamenti retributivi;
- ordinare alla Società resistente la corresponsione in favore del ricorrente, fino alla data dell'intervenuto licenziamento, del trattamento economico corrispondente al superiore Livello Secondo del CCNL applicato;
- e, per l'effetto, condannare la Società resistente alla ricostruzione della carriera, nonché al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra il superiore Livello Secondo richiesto e quello effettivamente corrispostogli, nella misura di € 16.569,67, oltre € 2.034,60 per differenze su 13ma mensilità; € 44,19 per differenze su ratei 13ma mensilità; € 1.521,79 per differenze su 14ma mensilità; € 195,44 per differenze su ratei 14ma mensilità: € 1.642,70 per differenze su
TFR, per un totale di € 22.008,39 oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre incidenza sul T.F.R e su tutti gli istituti diretti ed indiretti, come da specifico conteggio che fa parte integrante del presente atto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ed oltre alle ulteriori somme successivamente maturate e maturande sino alla definizione del presente giudizio, ovvero in quella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
v
In ogni caso: - condannare la Società Convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c. dalla spettanza al saldo, anche ex art. 1284, c. 4, c.c.».
A fondamento delle domande come sopra riportate, la parte ricorrente, come efficacemente esposto dal giudice di prime cure, deduceva quanto segue:
3 “1) di avere iniziato a lavorare in data 6.12.2002 in virtù di contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno, a tempo indeterminato, per svolgere mansioni di addetto alla ristorazione, 3° livello del CCNL Turismo;
2) come la propria sede di lavoro fosse sita a Roma, Aeroporto Leonardo da
Vinci, locale “titoli”; 3) di avere sottoscritto in data 11.4.2013 verbale di conciliazione sindacale, in cui si conveniva che l' avrebbe mantenuto l'inquadramento al 3° livello, full time, del CP_1
CCNL Pubblici Esercizi, con la mansione di addetto alla ristorazione e che gli sarebbe stata, altresì, corrisposta una somma mensile omnicomprensiva “ad personam” non assorbibile, pari da raggiungere complessivamente ed unitamente alla paga base, contingenza ed altri EDR fissi,
l'importo di € 2.250,00 lorde mensili, omnicomprensive, per 12 mensilità, con contestuale incameramento della somma netta di € 800,00 a titolo di transazione generale e novativa e a definitivo stralcio di ogni e qualsiasi spettanza relativa al rapporto di lavoro in corso;
4) di avere richiesto in data 15.4.2016 di poter accedere ad un percorso aziendale di crescita personale;
5) di non avere ricevuto riscontro da parte della resistente;
6) di avere svolto, per tutta la durata del rapporto e a prescindere da ogni indicazione formale di segno contrario, mansioni di responsabile turno, cassiere ed addetto al servizio diretto della clientela presso i seguenti punti vendita dell'aeroporto: “APT Fiumicino – Arrivi Q2 Landside”; “Bar Emporio – Arrivi T1”; “Bar Arrivi
T1”; 7) di essere titolare della licenza di tabaccheria presso il locale “titoli”; 8) come la resistente, con missiva del 27.12.2022, le abbia contestato molteplici inadempimenti, dipanatisi dal
17.11.2022 sino al 2.12.2022; 9) di avere reso sia in data 5.1.2023 che 17.1.2023 le proprie giustificazioni;
10) l'irrogazione in data 23.1.2023 del licenziamento per giusta causa;
11) di avere impugnato stragiudizialmente tale licenziamento con lettera del 30.1.2023 e del 24.2.2023; 8) di percepire una retribuzione globale di fatto pari a € 2.439,09”.
Tanto premesso censurava il licenziamento che gli era stato comminato deducendo CP_1 sia vizi formali – quali: tardività, mancanza di specificità, illegittimità degli accertamenti datoriali tramite investigatori privati - sia sostanziali – insussistenza dei fatti contestati e mancanza di proporzionalità della sanzione, invocando piuttosto l'applicabilità di sanzioni conservative – insistendo, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate con riguardo alla dedotta illegittimità del licenziamento;
rivendicava, inoltre, l'indennità “di maneggio denaro” nonché il proprio diritto al superiore inquadramento in ragione delle mansioni superiori svolte.
Il Giudice di primo grado, nella resistenza della società convenuta in giudizio – che (come sintetizzato nella sentenza) “nel ribadire la legittimità del proprio operato, la piena rispondenza dell'inquadramento alle mansioni svolte dal ricorrente, nell'evidenziare la non debenza dell'indennità e, in ogni caso l'avvenuto parziale decorso del termine prescrizionale estintivo
4 quinquennale” insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni1 - dato atto dell'esito negativo della tentata conciliazione ed istruita la causa anche con l'assunzione di prove orali, rigettava ogni domanda afferente al licenziamento per giusta causa, avendone accertata la legittimità, previo rigetto di ogni deduzione afferente a vizi formali e sostanziali;
rigettava, altresì, le domande volte all'inquadramento nelle mansioni superiori ed alle conseguenti differenze retributive;
accoglieva, invece, la domanda inerente l'indennità “di maneggio di denaro”, ritenendo applicabile l'art. 404
CCNL Turismo Pubblici Esercizi, con conseguente condanna della società resistente al pagamento della detta indennità in favore del lavoratore, per l'intera durata del rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione sino al saldo effettivo. In ragione dell'esito, veniva disposta la compensazione delle spese di lite in misura di tre quarti, condannando parte resistente a corrispondere il residuo quarto
(liquidato in complessivi € 1.200,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario).
Avverso tale sentenza proponevano separati appelli le parti.
Segnatamente la società interponeva per prima gravame – così Parte_1 radicando la causa n. 8/2025 – impugnando, con appello da qualificarsi come “principale”, - la parte della sentenza con cui era stata riconosciuta l'indennità “di maneggio denaro” in favore di CP_1 ritenendo inapplicabile l'art. 404 CCNL Turismo – posta dal giudice a fondamento della propria decisione – perché:
- non pertinente al caso trattato, in quanto norma speciale riferibile alle agenzie di viaggio ("imprese di viaggio e di turismo") e non al settore di riferimento;
1 Queste le conclusioni rassegnate in I grado dalla società resistente: «Ogni diversa e contraria istanza:
“SUL LICENZIAMENTO: Nel merito: rigettare integralmente il ricorso e le domande ivi avanzate dal Signor in quanto infondate in fatto e in CP_1 diritto, e pertanto accertare e dichiarare la giusta causa del licenziamento irrogato;
in via meramente subordinata: procedere alla conversione del recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, riconoscendo dovuta al Signor la sola indennità sostitutiva del preavviso;
CP_1 in via ulteriormente gradata: nella non creduta ipotesi di accoglimento in tutto od in parte delle domande avversarie riconoscere esclusivamente l'indennità risarcitoria minima o per i presunti vizi di forma (6 mensilità) o per la presunta non fondatezza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo (12 mensilità) all'interno dei delta risarcitori previsti dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, riparamentrando la retribuzione globale di fatto mensile sulla base della busta paga in atti, essendo erronea la quantificazione della parte ricorrente;
SULLE MANSIONI SUPERIORI E SULL'INDENNITA' DI MANEGGIO DENARO: Nel merito: rigettare integralmente il ricorso e le domande ivi avanzate dal Signor in quanto infondate in fatto e in CP_1 diritto, e pertanto accertare e dichiarare il corretto inquadramento del lavoratore e l'insussistenza del diritto a percepire l'indennità di maneggio denaro, non prevista dal CCNL applicato;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le domande economiche antecedenti cinque anni alla notifica del ricorso e dunque fino al 4 settembre 2018; rideterminare il quantum alla luce dell'erroneità dei conteggi depositati e, se del caso, anche con l'ausilio di una CTU contabile».
5 - non ne sussisterebbero comunque i presupposti, posto che le prove orali non avrebbero consentito di accertare la natura continuativa della prestazione di cassiere in capo al lavoratore e nemmeno potrebbe ritenersi ricavabile la responsabilità finanziaria del cassiere dal disposto di cui all'art. 2103
c.c.
Veniva, comunque, reiterata l'eccezione di prescrizione quinquennale, trattandosi di rapporto a cui
è applicabile la tutela reale, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure.
Dal canto proprio, con separato e successivo appello, da definirsi “incidentale”, CP_1 interponeva gravame - così radicando la causa n. 22/2025 - con cui, attraverso l'articolazione
[...] di 4 motivi di appello, impugnava i capi della sentenza rispetto ai quali risultava soccombente, afferenti al licenziamento ed alla rivendicata qualifica superiore.
La Corte, dato atto della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio con riguardo ad entrambe le cause, ha disposto la riunione - ai sensi dell'art. 335 c.p.c. – della causa n. 22/2025 a quella rubricata al n.8/2025, in applicazione del principio generale secondo cui la prima impugnazione vale a costituire il processo, nel quale debbono quindi confluire le eventuali successive impugnazioni di altre parti soccombenti, di talché l'appello principale successivo si converte in appello incidentale2.
Cionondimeno, per ragioni di logica argomentativa, si ritiene di principiare la disamina delle questioni versate nei gravami riuniti, dall'appello proposto dal lavoratore.
Preliminarmente, si ritiene che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello del lavoratore - dedotta da parte datoriale con riguardo all'attuale formulazione del disposto di cui agli artt. 342 e
434 c.p.c. - debba essere disattesa giacché si fonda su una lettura meramente formalistica della riforma del 2023 - volta invero a stimolare la puntualità, anche in ottica di sinteticità, nella proposizione dei motivi di gravame e delle relative argomentazioni - e non si confronta con quanto emergente dal tenore complessivo dell'atto d'appello (incidentale) in esame, che contiene quanto utile a veicolare le censure alle statuizioni impugnate, puntualmente indicate nel contesto dell'atto e specificatamente contestate con argomentazioni specifiche. 2 Cfr. Cass. 23457/2018 che ribadisce il principio richiamato ed applicato in parte motiva: "nel vigente sistema processuale, l'impugnazione proposta per prima assume la qualifica d'impugnazione principale e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza;
le impugnazioni successive alla prima hanno perciò carattere di impugnazioni incidentali, pur se irritualmente proposte nella forma dell'impugnazione principale, sia che si tratti di impugnazioni incidentali tipiche, sia che si tratti di impugnazioni incidentali autonome, dirette cioè a tutelare un interesse non nascente dal gravame, ma rivolte contro un capo autonomo e diverso della pronuncia;
ne consegue che nel caso dell'appello, le impugnazioni successive alla prima, le quali, anziché essere proposte nelle forme e nei termini di cui all'art. 343 c.p.c., sono state introdotte in via autonoma non sono inammissibili, ma si convertono, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravami incidentali, purché proposte nel termine prescritto per quest'ultima impugnazìone (cfr. ex plurìmis, Cass. 2878/1988; Cass. 14167/2001; Cass. 15687/2001; Cass. 2026/2012). 6 Tanto premesso, si procede alla disamina dei motivi di appello del lavoratore, dovendosi porre in rilievo che la difesa dello stesso non ha impugnato, in tale sede, le parti della sentenza in cui sono state trattate e rigettate le questioni circa la mancanza di specificità della contestazione disciplinare, l'illegittimità dei controlli a campione effettuati dagli agenti accertatori (posti alla base della contestazione disciplinare) e la ritorsività del licenziamento oggetto di causa sollevate in I grado: ne segue che, con riguardo a tali questioni, la pronuncia deve intendersi passata in giudicato.
Tanto premesso al fine di delimitare la materia del contendere, prima di procedere alla disamina dei motivi di appello proposti dal lavoratore, si ritiene utile riprendere taluni elementi fattuali indefettibili ed incontroversi che consentono di tracciare la vicenda nei suoi tratti essenziali:
- concludeva, in data 6 dicembre 2002, con la un CP_1 Controparte_3 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di addetto alla ristorazione, inquadrato al 3° livello CCNL FIPE Turismo Pubblici Esercizi e sede di lavoro presso il punto vendita “Titoli” ubicato all'interno dell'aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, Turismo;
- tale rapporto di lavoro si risolveva consensualmente in data 31.10.2012, giusto verbale di accordo sindacale in cui si dava atto che l'odierna la società acquistava la concessione per Parte_1 la gestione dell'edicola, tabacchi e varie presso il punto vendita denominato “titoli”, ove il ricorrente era adibito, subentrando nelle predette attività di Controparte_3
- così come altri lavoratori, veniva assunto ex novo, senza svolgimento del periodo di CP_1 prova, alle medesime condizioni economiche e normative precedenti, come da verbale di accordo sottoscritto in data 11.10.2012; in esecuzione dell'accordo veniva assunto quindi dalla CP_1 in data 2.12.2012, presso la sede di Castelvetro, con decorrenza 6.12.2012, a tempo Parte_1 pieno (40 ore settimanali) ed indeterminato, con inquadramento di operaio di 3° livello del CCNL
Turismo – Pubblici Esercizi, con la mansione di addetto alla ristorazione presso il locale denominato “Titoli”, comunque con la facoltà dell'azienda di poter adibire il lavoratore ad altri locali, all'interno dell'aeroporto di Fiumicino, verso il corrispettivo mensile di € 1.886,22; in effetti, posta la chiusura temporanea del locale “Titoli”, dal 06.12.2012 veniva adibito ad altri CP_1 locali sempre all'interno dello stesso aeroporto;
- in data 11.4.2013, le parti sottoscrivevano un ulteriore verbale di conciliazione in sede sindacale, in cui si conveniva che il lavoratore mantenesse l'inquadramento al 3° livello, full time, del CCNL
Pubblici Esercizi, con mansione di addetto alla ristorazione;
gli veniva, inoltre, garantita una somma mensile omnicomprensiva “ad personam” non assorbibile, così da raggiungere complessivamente, unitamente alla paga base, contingenza ed altri “EDR” fissi, l'importo di € 2.250,00 lordi mensili, per 12 mensilità. Contestualmente l'Azienda offriva al lavoratore anche una somma netta di €
7 800,00, a titolo di transazione generale e novativa, a stralcio di qualsiasi spettanza relativa al rapporto di lavoro in corso;
- si precisa, inoltre, come l' sia stato indicato nell'organigramma lavorativo come CP_1
“Working Manager”, figura polifunzionale che svolgeva concretamente le seguenti mansioni: - operazioni di cassa;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- operazioni di vendita suggerita;
- attività accessorie di servizio al Cliente;
- gestione delle lamentele dei Clienti;
- spostamento degli operatori in servizio nelle diverse postazioni in funzione del flusso dei Clienti;
- cura del locale e i prodotti;
- verifica delle pulizie giornaliere;
verifica dei prelievi dei prodotti surgelati;
- controllo sulle preparazioni dei prodotti;
- verifica delle date di scadenza dei prodotti;
- verifica della completezza dell'assortimento della giornata;
- aiuto/assistenza alla direzione a fare le richieste del rifornimento;
- nello svolgimento di tali mansioni, rispondeva gerarchicamente al Signor CP_1 Parte_2
Responsabile del punto vendita – “Assistente Store Manager” - ed allo “Store Manager” Signor
Controparte_4
Tanto precisato con riguardo agli aspetti contrattuali, è emerso – per quanto di interesse in tale sede – che, con lettera del 27 dicembre 2022, la gli contestava multipli Parte_1 inadempimenti, verificatisi tra il 17 novembre 2022 e il 2 dicembre 2022 (17-18-19-20-30 nov
2022; 1-2 dic. 2022), consistenti in vendite senza emissione di scontrini per varie tipologie di merci
(tramezzini, pizza, biscotti LK, panna cotta, biscotti Nutella) con ammanchi di cassa variabili da un minimo di € 0,13 ad un massimo € 6,433. 3 Dalla lettera di contestazione (doc.7, ricorrente I grado): “Gent.le Sig. la Scrivente ad CP_1 Parte_1 ogni effetto di legge e di contratto ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 300/70, Le contesta formalmente quanto segue. Dopo accurate e prolungate verifiche è emerso che nei giorni di seguito indicati, LL, mentre era in servizio presso la nostra unità produttiva sita all'interno del punto vendita bar interno aeroporto “Leonardo da Parte_3 Vinci” di Fiumicino T3 Arrivi, ha posto in essere le seguenti gravissime condotte: Giorno 17.11.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 18:31 circa: 1 confezione tramezzini tacchino e rucola per un valore complessivo di 4.00 €. alle ore 19:05 circa: 1 confezione Fonzies 100g per un valore complessivo di 3,00 €. Non solo. Il ricavato delle vendite indicate, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 0,13 € rispetto quanto registrato in cassa.
Giorno 18.11.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 17:16 circa: 1 confezione tramezzini tacchino e rucola per un valore complessivo di 4,00 €. Non solo. Il ricavato di questa vendita, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 2,17 € rispetto quanto registrato in cassa.
Giorno 19.11.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 19:58 circa 1 porzione di pizza speck, funghi e mozzarella per un valore complessivo di 6,50 €. 8 Ricevute le giustificazioni offerte dal lavoratore (nelle giornate del 5 e del 17 gennaio 2023)
– nel contesto delle quali l' negava ogni addebito, in sostanza imputando i fatti al CP_1 comportamento usuale di taluni clienti (che avrebbero preso in autonomia i prodotti, ad esempio dal frigorifero, lasciando poi il denaro accanto alla cassa senza consentire la scontrinatura dei prodotti acquistati) e comunque deducendo la “promiscuità” nell'utilizzo della cassa, senza provvedere alla relativa chiusura prima di passare ad altro operatore - veniva licenziato a far data dal 23 CP_1 gennaio 2023 per giusta causa4, in ragione non solo delle gravi violazioni dei doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura aziendale e alla sua organizzazione alla luce dei doveri discendenti dall'art. 2104 c.c., ma anche, ed in particolare, in ragione della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro.
Seguiva l'impugnazione del licenziamento, con lettere del 30 gennaio e 24 febbraio 2023 e quindi la rituale impugnazione in sede giudiziale.
alle ore 20:13 circa 1 confezione LK IE per un valore complessivo di 4,00 €. Non solo. Il ricavato della vendita indicata, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 6,43 € rispetto quanto registrato in cassa.
Giorno 20.11.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 19:53 circa 2 confezioni panna cotta per un valore complessivo di 4,40€. Non solo. Il ricavato della vendita indicata, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno che registrano una differenza negativa di 28,21 €.
Giorno 30.11.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 16:18 circa 1 confezione tramezzini prosciutto cotto e funghi senza glutine per un valore complessivo di 4,10 €. Non solo. Il ricavato della vendita indicata, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 2,98 € rispetto quanto registrato in cassa.
Giorno 1.12.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 16:28 circa 1 tramezzino senza glutine per un valore complessivo di 4,10 €. Non solo. Il ricavato della vendita indicata, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 1,11 € rispetto quanto registrato in cassa.
Giorno 2.12.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 18:20 circa 1 confezione Nutella IT 304gr per un valore complessivo di 4,95 €. alle ore 19:25 circa 1 succosi ai frutti rossi San Benedetto zero per un valore complessivo di 3,20 €. Parte_4 Non solo. Il ricavato della vendita indicata, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 4,03€ rispetto quanto registrato in cassa.” 4 Cfr. doc. 12 allegato al ricorso di I grado. 9 Tanto premesso dal punto di vista fattuale, ritiene questa Corte che l'appello (incidentale) proposto dal lavoratore con riguardo al licenziamento – motivi A-B-C dell'appello, che si ritiene di trattare congiuntamente in quanto afferenti allo stesso argomento – sia infondato per le ragioni appresso indicate.
Innanzitutto, si rileva che, con il motivo “A” dell'appello in esame, il lavoratore ha inteso censurare la sentenza gravata giacché il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuta tempestiva la contestazione disciplinare, da ritenersi invero tardiva come già eccepito in primo grado.
Invero, tale censura è priva di fondamento in quanto il giudice di prime cure ha dato rigorosa applicazione ai principi vigenti in materia, con motivazione puntuale e rigorosa, giacché pienamente aderente ai dati fattuali di riferimento, pronuncia che si intende confermare e che qui si riporta, nella parte di interesse (pagg. 9-10): “In primo luogo, la lavoratrice eccepisce la tardività dell'iniziativa disciplinare poiché intrapresa non in immediata connessione temporale con il fatto contestato.
Si ritiene di disattendere il rilievo. Sul punto, si ritiene applicabile al caso di specie il principio di diritto stabilito dalla S.C. in esegesi dell'art. 7 L. 300/1970 e del principio di (relativa) immediatezza della contestazione di addebito: «Nel licenziamento per motivi.
Si ritiene di disattendere il rilievo.
Sul punto, si ritiene applicabile al caso di specie il principio di diritto stabilito dalla S.C. in esegesi dell'art. 7 L. 300/1970 e del principio di (relativa) immediatezza della contestazione di addebito: «Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tenere conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale» (Cass., 25.1.2016, n. 1248, v. anche Cass.,
12.1.2016, n. 281).
Considerato che: – l'odierna resistente risulta essere dotata di una struttura complessa, articolata in numerose filiali;
– l'emersione degli inadempimenti ha avuto luogo solo in occasione di un controllo (della cui legittimità v. infra) – tra il primo inadempimento contestato (17.11.2022)
e la spedizione di lettera contestazione di addebito (27.12.2022, v. doc. 7 ricorso) sono intercorsi circa quaranta giorni;
- tra la conclusione dei controlli (2.12.2022) e la spedizione di lettera contestazione di addebito (27.12.2022, v. doc. 4 memoria difensiva) sono intercorsi circa venticinque giorni, si ritiene senz'altro tempestiva l'iniziativa disciplinare assunta dalla società odierna resistente”.
10 Si ritiene, quindi, che dando corretta valorizzazione ai dati fattuali, il giudice di prime cure abbia fatto buon governo dei principi in materia circa il connotato “relativo” dell'immediatezza della contestazione disciplinare, in particolare a fronte di organizzazione aziendale complessa quale quella incontestabilmente della società Chef Express S.p.A.5, principi correttamente richiamati in motivazione per il tramite di citazione di precedenti di legittimità, anche successivamente confermati (cfr. ex multis Sez. L - , Ordinanza n. 14726 del 27/05/2024, che ribadisce: “[…] 3.
Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione è declinata in senso relativo, a motivo delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, ferma la riserva di valutazione delle suddette circostanze al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass. 12 gennaio 2016, n. 281; Cass. 26 giugno 2018, n. 16841; Cass. 20 settembre
2019, n. 23516; Cass. 8 novembre 2021, n. 32542)”; vd. anche Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 35664 del 19/11/2021).
Quanto al motivo B del gravame in esame, si rileva che il lavoratore si doleva dell'erronea valutazione circa l'inattendibilità dei testimoni di parte ricorrente, e motivata dal CP_5 Tes_1 giudice in ragione della pendenza di analoghi procedimenti nei confronti della medesima azienda datrice di lavoro;
ritiene, quindi, l'appellante incidentale che tale erronea valutazione probatoria avrebbe condotto ad una ricostruzione della vicenda dal punto di vista fattuale non aderente alle risultanze probatorie.
Invero, anche tale censura risulta destituita di fondamento in quanto il giudice – che, del tutto coerentemente, fondava le proprie valutazioni sulle plurime dichiarazioni rese dagli investigatori, lette in uno con la documentazione prodotta dalla società con riguardo ai controlli interni effettuati ed adeguatamente documentati - sul punto afferma: “Si evidenzia inoltre la scarsa attendibilità dei testimoni indicati da parte attrice Sig.re e per l'esistenza di CP_5 Tes_1 contenziosi giurisdizionali tra costoro e la resistente, per le medesime vicende per cui oggi è causa
(v. sul punto dichiarazioni rilasciate udienze dell'11.1.2024 e 4.3.2024)” (cfr. pag. 14).
In tal modo, a confutazione di quanto sostenuto da parte appellante, il giudicante di prime cure ha mostrato di non aver effettuato una valutazione aprioristica circa l'inattendibilità delle dette testimoni ma di avere, piuttosto, valutato le relative dichiarazioni in termini di “scarsa attendibilità” ad esito della disamina dell'intero compendio probatorio, ritenendole prive di forza probatoria 5 Si rileva sul punto che, sin dalla propria costituzione, la deduceva di essere Aziende leader sul Parte_1 territorio nazionale quanto alla ristorazione in concessione negli aeroporti, nelle aree di servizio autostradali e nelle stazioni ferroviarie, con centinaia di dipendenti, dati questi che non risultano essere stati contestati dalla parte lavoratrice tempestivamente, quantomeno in termini specifici. 11 idonea a scardinare il solido e convergente quadro probatorio a carico del lavoratore, dato dal complesso delle prove orali e documentali offerte da parte datoriale.
V'è peraltro da rilevare, al fine di corroborare ulteriormente tale conclusione, che invero le due testimoni ben poco hanno potuto riferire avendo le stesse precisato di avere lavorato con CP_1 per poco tempo, senza nulla riferire di specifico con riguardo ai fatti oggetto di contestazione disciplinare.6
Ed alla luce della prudente valutazione delle evidenze probatorie, con motivazione pienamente puntuale e completa, nonché aderente e coerente con i dati fattuali – il Giudice di prime cure è giunto ad affermare - con motivazione da intendersi qui confermata, anche alla luce dei precedenti di merito specifici richiamati – quanto segue: “Passando, quindi, alle doglianze attoree circa l'invalidità sostanziale del recesso, si contesta in primo luogo la sussistenza materiale e giuridica degli addebiti contestati.
Si ritiene infondato il rilievo.
La verificazione fattuale degli illeciti contestati trova conferma: 1) nelle risultanze documentale degli accertamenti ispettivi compiuti (v. docc. 12-18 memoria difensiva); 2) nei tabulati di turno elaborati dal datore di lavoro (v. doc. 5 memoria difensiva); 3) nelle dichiarazioni rilasciate dagli ispettori in corso di causa.7
Non sono emersi riscontri probatori idonei a sovvertire tale plurimo, univoco e convergente quadro probatorio.
Si evidenzia inoltre la scarsa attendibilità dei testimoni indicati da parte attrice Sig.re e per l'esistenza di contenziosi giurisdizionali tra costoro e la resistente, per le CP_5 Tes_1 medesime vicende per cui oggi è causa (v. sul punto dichiarazioni rilasciate nel corso delle udienze dell'11.1.2024 e 4.3.2024).
In definitiva vi è prova come parte ricorrente abbia reiteratamente serbato una condotta compendiatasi nella mancata registrazione fiscale di vendite effettuate e nel mancato inserimento del prezzo di vendita riscosso all'interno delle casse. Come correttamente evidenziato dal Tribunale di Civitavecchia in controversia esattamente sovrapponibile a quella odierna, deve escludersi che la condotta del prestatore di lavoro si sia compendiata in una mera violazione delle procedure di cassa.
Tale evenienza si sarebbe verificata: “se la cassa avesse riportato a fine giornata un disavanzo positivo perché, in tal caso, sarebbe stato evidente che il lavoratore aveva soltanto omesso di registrare la vendita e di emettere lo scontrino fiscale ma non anche di devolvere il ricavato della stessa in favore della società. Non rinvenendosi, invece, in cassa una somma maggiore rispetto alle vendite registrate appare evidente che il lavoratore non ha soltanto violato la procedura che impone di emettere lo scontrino fiscale ma anche la regola per la quale il ricavato di qualunque vendita di beni aziendali deve convergere nelle casse della società. Tale comportamento, posto in essere durante lo svolgimento dell'attività lavorativa ed approfittando proprio delle condizioni di tempo e di luogo derivanti dalle mansioni affidatigli, a prescindere da ogni considerazione circa il rilievo penale, rappresenta una grave violazione rispetto ai doveri di diligenza e correttezza incombenti sul lavoratore. A tali fini non ha alcuna rilevanza il valore economico delle transazioni commerciali oggetto di contestazione, venendo qui in rilievo il comportamento del lavoratore come indice della sua serietà, diligenza e affidabilità nello svolgimento delle mansioni e non come fatto causativo di un danno all'azienda”. (v. doc. 17 memoria difensiva).
La reiterazione nel tempo – in plurime giornate ma con identità di occasione (id est: richiesta del cliente) – della medesima condotta;
la pluriennale esperienza della parte ricorrente nel disimpegno delle medesime mansioni, escludono qualsiasi ipotesi di mera negligenza e di sussistenza di un errore scusabile.
Tutte le considerazioni da ultimo esposte circa la sussistenza sia fattuale che giuridica dell'addebito consentono di ritenere, al contempo, integrata nel caso di specie l'ipotesi di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e infondata ogni doglianza attorea in ordine alla natura sproporzionata della reazione disciplinare datoriale.” (cfr. pag. 14-17 sentenza gravata).
Tali valutazioni non risultano in alcun modo scalfitte dalle argomentazioni di parte appellante (in via incidentale), essendo emerso in modo incontrovertibile il solido quadro probatorio a carico del lavoratore a sostegno della contestazione disciplinare sfociata nel licenziamento per giusta causa, non potendosi porre alcun dubbio circa la riferibilità soggettiva degli addebiti al medesimo alla luce sia del riconoscimento del soggetto effettuato dai testi escussi nel CP_1 corso del giudizio di I grado, sia del controllo tramite documentazione aziendale da cui è emerso che, in corrispondenza delle segnalazioni sfociate poi divenute oggetto di contestazione disciplinare, il codice cassa era sempre di pertinenza di CP_1
13 Si osserva, inoltre, come l'accertamento circa la riferibilità soggettiva dei fatti contestati nella lettera di contestazione all'odierno appellante incidentale, renda del tutto irrilevante – come peraltro ben posto in rilievo dall'attento giudice di prime cure - la circostanza di fatto dedotta dall' CP_1 circa il possibile avvicendamento di altri colleghi nella cassa gestita con il codice in uso al medesimo.
V'è inoltre da aggiungere, doverosamente, come sia stata esclusa anche la tesi dell'errore, pure sostenuta dall' CP_1
Ed infatti, i tabulati prodotti da parte datoriale relativi alle risultanze di cassa a fine turno – i cui esiti non risultano stati efficacemente smentiti – non hanno consentito di rinvenire delle eccedenze, che sarebbero dovute risultare qualora i denari lasciati ai clienti fossero entrati comunque in cassa ancorché non scontrinati. D'altra parte – come rilevato dalla difesa datoriale in più occasioni, non ultimo in sede di udienza in appello – il lavoratore mai si è prodigato a segnalare al proprio superiore eventuali anomalie di tale genere. Piuttosto, i detti tabulati hanno consentito di accertare come il ricavato delle vendite oggetto di contestazione non fosse presente nei versamenti alla Società di fine turno, come peraltro ben precisato in sede disciplinare.8
A fronte di quanto sopra esposto - che conduce alla piena conferma delle valutazioni svolte dal Giudice di prime circa la sussistenza dei fatti addebitati al lavoratore, la loro estrema gravità e la conseguente legittimità del recesso per giusta causa - consente pertanto di dare compiuta risposta anche all'ulteriore motivo di gravame (C, nelle sue articolazioni), da ritenersi inevitabilmente infondato per le ragioni esposte.
Circa, infatti, la legittimità e proporzionalità del licenziamento per giusta causa, si ritiene di riprendere - a conferma - le chiare ed inappuntabili considerazioni svolte dal Giudice di prime cure laddove afferma: “Tutte le considerazioni da ultimo esposte circa la sussistenza sia fattuale che giuridica dell'addebito consentono di ritenere, al contempo, integrata nel caso di specie l'ipotesi di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e infondata ogni doglianza attorea in ordine alla natura sproporzionata della reazione disciplinare datoriale.
Il reiterato comportamento illecito serbato dal ricorrente – con un contegno tutt'altro che negligente per i motivi già esposti – si pone in frontale contrapposizione non solo con i basilari doveri di lealtà e correttezza che devono informare l'agire di ogni parte contrattuale ma anche con le mansioni in concreto disimpegnate dal ricorrente, sì da incrinare in maniera irreparabile il vincolo fiduciario.” (cfr. da pag. 15 sentenza gravata).
Peraltro, correttamente, è stato posto in rilievo dallo stesso giudicante come la modestia del danno economico prodotto dalla società non possa inficiare detta valutazione.
Ciò che rileva è la gravità del reiterato comportamento violativo dei basilari doveri gravanti in capo al lavoratore che si pone in termini di centralità nella valutazione circa la legittimità e proporzionalità del licenziamento comminato per giusta causa;
valutazione svolta anche in ottica prospettica, trattandosi di comportamenti sorretti da elemento soggettivo intenzionale che mina in radice il vincolo fiduciario, il quale deve permeare il rapporto lavorativo nell'intera sua durata, di talché laddove – come nel caso di specie – venga meno, irrimediabilmente il rapporto dovrà trovare cesura ad nutum.
Ed è in tal senso che si colloca la decisione del giudice di prime cure, che qui si conferma, laddove si afferma: “circa l'irrilevanza della prospettata modesta entità del depauperamento economico patito dal datore di lavoro è sufficiente il richiamo al condiviso principio di diritto espresso da
Cass., 5.4.2017, n. 8886: «In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro».”9
“A conforto dell'assunto cui si è pervenuti circa l'esistenza della giusta causa di licenziamento e dell'impossibilità di sussumere i riscontrati addebiti nell'alveo del disposto di cui all'art. 138
CCNL di riferimento si richiamano le condivise considerazioni espresse dalla Corte d'Appello di
Firenze con pronuncia n. 557/2018: “Alla luce di tale ricostruzione - dunque correttamente analizzata da parte dei giudici del primo grado - restano irrilevanti le prove orali che pure il lavoratore aveva articolato e che (quanto a mansioni ed usuale orario di lavoro) in nulla possono influire neppure in termini soggettivi sulla condotta rilevata nelle dette tre distinte occasioni. 9 Cfr. nella stessa direzione Cass. Sez. L - , Sentenza n. 12798 del 23/05/2018, nella parte di interesse: “[…] 23.Per stabilire, poi, se sussiste la giusta causa di licenziamento e se è stata rispettata la regola codicistica della proporzionalità della sanzione, occorre accertare in concreto se -in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava- la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente (cfr. Cass. 23.4.2002 n. 5943; Cass. n. 8568/2000)”, a prescindere dal danno cagionato all'azienda. 15 Né può trascurarsi che l'illecito contestato non abbia riguardato esclusivamente l'omesso rilascio dello scontrino fiscale, estendendosi al rilievo della mancanza, in cassa, del relativo importo di cui alla omessa registrazione.
Ed in proposito non è un qualsiasi ammanco di cassa ad essere stato contestato al lavoratore - al quale potrebbe opporsi, come appunto propone la difesa del lavoratore, la inevitabilità di lievi differenze a fine giornata anche per semplici errori di battiture — bensì la rilevata assenza, in coincidenza con quella condotta omissiva, di quegli stessi importi che pure materialmente percepiti dal cassiere (come confermano le deposizioni delle due testimoni) non vi è prova che siano dal lavoratore stati riversati in cassa (il risultato negativo della contabilità di cassa ne offre dimostrazione, in caso di introiti non registrati semmai dovendosi riscontrare un saldo in eccesso rispetto al registrato).
La condotta di … omissis …, allora, non può ritenersi né frutto di un errore scusabile, né di mera negligenza, pur contestata.
La gravità soggettiva della condotta - in assenza, come già detto, di prove che possano diversamente giustificare la reiterazione della medesima omissione in diverse occasioni ed in analoghe condizioni - preclude la diversa riconducibilità dell'illecito alla previsione contrattuale delle lettere c) e d) dell'articolo 138 CCNL e che attengono, piuttosto, a comportamenti in cui l'elemento soggettivo è certamente meno grave.
È consolidato indirizzo giurisprudenziale in relazione al giudizio di proporzionalità della misura sanzionatoria. "In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto, e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 md. civ., sicché la massima sanzione disciplinare risulta giustificata in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto tra le molte: Cass. sez. lav. n. 6848/2010; idem, n. 25743/2007). Ferma la facoltà datoriale, al momento della valutazione dei fatti contestati, di ricondurre gli stessi ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto: in tali termini Cass. sez. lav. n.26678/2017), il ruolo assegnato a … omissis…, la reiterazione da parte sua delle irregolari condotte, con identiche modalità, costituiscono oggettivamente elementi che, pur a fronte della mancanza di precedenti disciplinari, impediscono al datore di lavoro di poter continuare a confidare nel regolare adempimento dei suoi obblighi lavorativi giustificando la perdita del vincolo fiduciario che
16 giustifica il ricorso al licenziamento nei termini di cui all'art. 2119 c.c” (v. doc. 21 memoria difensiva).”(cfr. pagg. 16-18 sentenza gravata).
La sentenza, confermata in parte qua, si pone quindi nel solco della giurisprudenza consolidata secondo cui: “In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.” (Cfr. Cass., sez. lav., 01/07/2020, n. 13412), situazione senz'altro ricorrente nel caso di specie alla luce di quanto accertato in I grado e qui confermato, e ciò a prescindere da condotte appropriative, invero non contestate.
A conferma di tali valutazioni e della loro conformità a principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, si richiama altresì da ultimo Cass. sent. n. 11985 del 7.5.2025 che, in una situazione del tutto analoga, ha ulteriormente ribadito: “[…] Tali fatti assumono una obiettiva valenza lesiva del rapporto fiduciario tra le parti, e ciò a prescindere dal riferimento - meramente aggiuntivo nella sentenza impugnata - a precise condotte appropriative delle somme in questione, la cui dimostrazione specifica non è necessaria ai fini del venir meno della fiducia nel dipendente da parte del datore di lavoro, fiducia che secondo la valutazione della corte territoriale (che questo
Collegio condivide, anche alla luce dei propri precedenti su casi analoghi Sez. L, Sentenza n. 4212 del 14/05/1997, Rv. 504274 - 01; Sez. L, Sentenza n. 1145 del 19/01/2011, Rv. 616256 - 01) è lesa già dai fatti contestati in quanto connotati dall'elemento doloso e inidonei a garantire per il futuro un affidamento nel puntuale ed esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa (v. anche Sez. L,
Sentenza n. 5434 del 07/04/2003, Rv. 561954 - 01, secondo la quale ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, e, quindi, della sussistenza della giusta causa di licenziamento, ciò che rileva è la idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti)”.
Tirando le fila con riguardo ai profili di doglianza in trattazione (C), la Corte ritiene che il giudice di prime cure, nell'esprimere motivatamente il proprio convincimento, si sia attenuto ai canoni giurisprudenziali inerenti la nozione legale di licenziamento per giusta causa come sopra richiamati ed, attraverso la compiuta e prudente valutazione delle circostanze del caso concreto, abbia motivato in modo puntuale, coerente e completo la gravità della condotta, ritenendo come la stessa sia dotata di specifica idoneità a far venire meno l'affidamento del datore nel futuro – corretto
17 - adempimento degli obblighi contrattuali;
ne consegue, quindi, la conferma circa la valutazione della legittimità del recesso per giusta causa ed il rigetto dei motivi di gravame in trattazione nonché di ogni domanda, anche svolta in via subordinata, dal lavoratore in I grado.
Parimenti deve ritenersi infondato anche il quarto motivo di doglianza svolto dal lavoratore
(motivo D), con cui questi ha inteso censurare la sentenza gravata per non avergli riconosciuto il livello superiore in base alle mansioni concretamente svolte e le conseguenti differenze retributive.
Ebbene, sul tema specifico, si rileva come correttamente il Giudice di prime cure sia giunto ad escludere tali domande per mancato rispetto del rigoroso onere probatorio incombente in capo al lavoratore;
ed infatti in sentenza – confermata anche in tale parte e riportata per quanto di interesse
– si legge (cfr. 22-27): “Parte ricorrente agisce poi per l'accertamento del diritto a essere inquadrato, a decorrere dalla data di assunzione, al secondo livello del CCNL Turismo Pubblici esercizi e per la condanna, quindi, della resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Alla luce delle coordinate sin qui tracciate, si ritiene competa al prestatore di lavoro dimostrare il concreto svolgimento di mansioni inquadrabili nella superiore qualifica rivendicata.
Onere probatorio che, in ipotesi di disimpegno di cd. mansioni promiscue, impone la dimostrazione di una propria prevalente adibizione allo svolgimento di compiti che contrassegnano la rivendicata superiore categoria: «In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.» (Cass., 8.2.2021, n. 2969).
Spostando le considerazioni al caso di specie, si ritiene che la domanda attorea non sia fondata
(…)
Dal confronto di tali due declaratorie emerge come il tratto differenziale tra tali due livelli sia da ravvisarsi nel disimpegno di mansioni contrassegnate da autonomia operativa, con funzioni di coordinamento e controllo.
Ebbene, si ritiene che parte ricorrente non abbia dimostrato la sussistenza in concreto di tale quid pluris, che si pone quale fatto costitutivo della propria pretesa ex art. 2103 c.c.
Il testimone ha fornito precise informazioni circa l'organizzazione dei punti CP_4 vendita aziendali presso l'Aeroporto di Fiumicino.
18 Per ciascuno dei 5 punti vendita ci sono, in ordine progressivo di competenze gerarchica: gli operatori, i team leader e gli assistant manager. Questi ultimi (quali figure apicali all'interno di ciascun punto vendita) sono coordinati e diretti dal stesso quale store manager il quale CP_4 riceve ordini e direttive dall'area manager (il quale ultimo riceve ordini e direttive dal capo divisione).
Il testimone ha riferito come il ricorrente svolgesse le mansioni indicate al punto 22 della narrativa di cui alla memoria difensiva e al doc. 3 memoria difensiva, svolgendo così compiti di team leader/working manager.
Il testimone ha riferito come il ricorrente fosse gerarchicamente subordinato sia al Sig.
[...]
(Responsabile del punto vendita cui il ricorrente era adibito) sia, indirettamente a lui stesso Pt_2
(rivestendo appunto il ruolo di store manager).
Il testimone ha escluso come il ricorrente svolgesse compiti di coordinamento e controllo, di gestione del personale.
Le circostanze di fatto riferite dal testimone sono state esattamente confermate dal CP_4 testimone : entrambi da ritenersi attendibili per lavorare nei luoghi di lavoro ove è stata Tes_8 prestata l'attività del ricorrente.
Già si è detto dell'inattendibilità dei testimoni e i quali ultimi, in ogni caso, Tes_1 CP_5 hanno riferito in sede testimoniale di avere lavorato per poco tempo con il ricorrente.
Il differente colore di divise indossate da costoro rispetto al ricorrente trova giustificazione nel fatto che costoro rivestivano il ruolo di operatrici mentre il ricorrente svolgeva compiti di team leader/working manager.
Il quadro probatorio così sunteggiato consente quindi di evidenziare l'esatta rispondenza tra il formale inquadramento conferito al ricorrente e le mansioni da costui in concreto disimpegnate.
Con conseguente rigetto della domanda per mancato assolvimento in capo all'attore degli oneri probatori su di sé incombenti.”.
Nulla vi è da aggiungere in quanto il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi valevoli in tema di accertamento di mansioni superiori10, giungendo correttamente a rilevare come non risulti essere stato provato l'inserimento di nel superiore II Livello del CP_1
CCNL P.E. Fipe, in particolare per la mancata dimostrazione del quid pluris del livello superiore 10 Cfr. ex multis, Cass. Civile sez. lav., 30 marzo 2016 n. 6174: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda;
non si può prescindere da tale procedimento” (vd. anche Cass. Civ. L. 28 aprile 2015 n. 8589; Cass. Civ. L. 26 marzo 2014 n. 7123); sulla necessità di seguire l'accertamento tri-fasico, si veda, più di recente: Cass. Civ. L., Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019. 19 preteso – ossia l'autonomia operativa, con funzioni di coordinamento e controllo - che si pone come fatto costitutivo della pretesa ex art. 2103 c.c..
Alla luce di tutto quanto sopra, si perviene pertanto all'integrale rigetto dell'appello proposto (in via incidentale) dal lavoratore.
Fondato, invece, si ritiene invece l'appello (principale) svolto dalla società Parte_1 volto ad ottenere la riforma (parziale) della sentenza laddove il giudice di prime cure è
[...] pervenuto ad accogliere la domanda di accertamento e conseguente condanna della società al pagamento in favore del lavoratore dell'indennità di maneggio di denaro in applicazione dell'art. 404 CCNL.
Ebbene tale statuizione11 deve essere riformata per le ragioni appresso indicate. 11 Sentenza gravata, pagg. 19-21: “Parte ricorrente agisce poi per la condanna di parte resistente alla corresponsione della somma capitale di € 7.061,49 (oltre accessori) o a titolo di indennità di maneggio denaro ex art. 404 CCNL Turismo Pubblici Esercizi oppure a titolo risarcitorio Si ritiene fondata la domanda, nei limiti che seguono. A prescindere dall'esatta individuazione del CCNL e del titolo di CCNL applicabile al rapporto di lavoro, va evidenziato come la S.C. – in esegesi del disposto di cui all'art. 2104 c.c. – abbia riconosciuto il diritto del prestatore di lavoro a percepire l'indennità di cassa: «in ogni ipotesi in cui il materiale contatto e maneggio di denaro e l'attività di riscossione e pagamenti svolti con carattere di normalità e non eccezionalmente ed occasionalmente, comportano la presunzione di responsabilità per eventuali errori e l'esposizione del lavoratore ad una possibile responsabilità di carattere finanziario, non rivestendo rilievo la mancata specifica previsione di responsabilità contabile del dipendente, da ritenersi al contrario sussistere ex recepto in relazione allo svolgimento di tale attività (cfr., da ultimo, Cass. n. 7353/2004)» (così, proprio sulla medesima questione oggi controversa, v. in motivazione Cass., 14.12.2016, n 25742). Ancora, pare pertinente quanto espresso in motivazione da Cass., 5.9.2019, n. 22949: «3. quanto al primo motivo, è vero che l'art. 148 c.c.n.l. applicato contempla tra i requisiti necessari per il riconoscimento della indennità de qua la normale adibizione ad operazioni di cassa con carattere di continuità e la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, e che tale ultimo obbligo è idoneo a caratterizzare la funzione della specifica indennità, evidentemente prevista ed erogata in relazione al rischio di una tale possibilità (che la perdita riscontrata gravi finanziariamente sull'addetto alla cassa), che è connaturato a tale attività;
3.1. pure essendo l'indennità di cassa e di maneggio di denaro un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, per il quale le condizioni per l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale, ciò che rileva è che l'attività svolta a contatto col denaro abbia carattere se non di esclusività quanto meno di continuatività e non occasionalità, e che comporti l'esposizione del lavoratore ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario (cfr. in tali termini Cass. 7353/2004, riferita al trasporto di valori e contanti in un tempo circoscritto ed a mansioni di natura meramente esecutiva);
3.2. il principio espresso nella pronunzia da ultimo richiamata è stato, tuttavia, meglio specificato da Cass. 25742 del 14.12.2016 e Cass. n. 2212 4.2.2016 n. 2212, decisioni che hanno rilevato come, ai fini del diritto all'indennità di maneggio denaro, la responsabilità per errore, anche finanziaria, è implicita nelle attività di cui l'incasso costituisce la prestazione normale o prevalente, derivando la stessa dall'art. 2104 c.c. che obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la suddetta indennità, a prescindere da ogni ulteriore accertamento, a dipendenti che svolgevano in via ordinaria mansioni di cassiere);
3.3. in sostanza, l'orientamento espresso valorizza le mansioni specifiche del cassiere rispetto alle quali il maneggio del denaro, quale aspetto prevalente dell'attività svolta, di cui l'incasso costituisce il profilo principale, induce a ritenere immanente alla attività stessa una responsabilità che deriva direttamente dalle norme codicistiche che obbligano il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta (art. 2104 c.c.), aspetto neppure specificamente contestato nel motivo di ricorso;
quest'ultimo, al di là del generico richiamo ad un obbligo di ripianare le perdite verificatesi, non considera che, seppure eventuale, un tale obbligo è nella sostanza congruente con impegno assunto, il quale sottintende l'accettazione di ogni conseguenza economica di un comportamento non conforme allo stesso». Spostando tali considerazioni al caso di specie, tenuto conto del sicuro disimpegno da parte del ricorrente delle mansioni di cassiera con maneggio e incasso denaro (circostanza del tutto compatibile con l'inquadramento del ricorrente, sia esso quello formalmente pattuito o quello rivendicato, v. infra, e verificatasi in tutte le giornate in cui sono stati riscontrati gli illeciti posti a fondamento del licenziamento), tenuto conto del fatto che il ricorrente è stato 20 In primo luogo, si ritiene che il giudice erri laddove afferma di poter prescindere dall'esatta individuazione del CCNL applicato (sul punto specifico, nella parte inziale del proprio iter argomentativo, afferma: “ A prescindere dall'esatta individuazione del CCNL e del titolo di CCNL applicabile al rapporto di lavoro, va evidenziato…”) giacché, proprio i precedenti della giurisprudenza di legittimità richiamati dallo stesso giudice a fondamento dell'accoglimento delle domande in trattazione – ossia Cass. 7353/2004 e Cass. n.22949/2019 – pongono in evidenza come l'indennità di cassa sia istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, non potendosi pertanto prescindere dall'accertamento del dato contrattuale di riferimento.
Tanto premesso, si osserva come nel titolo XII – Pubblici esercizi – del CCNL Fipe prodotto in giudizio - da applicarsi incontrovertibilmente al contratto individuale per cui è causa - non sia prevista alcuna indennità di cassa per il settore di riferimento;
e già tale rilievo potrebbe ritenersi dirimente per riformare in parte qua la sentenza gravata.
Comunque, si ritiene che alla stessa conclusione si debba pervenire anche laddove si volesse dare applicazione all'unica norma presente nel CCNL FIPE che prevede l'indennità di – ossia Pt_5
l'art. 404 CCNL - anche se previsto per il comparto “Turismo”.
Si precisa che tale norma prevede, al comma 1, quanto segue (con enfasi nelle parti di maggior rilievo): “1) Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al seguente personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità: cassiere, addetto al cambio valute - quando detto personale abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze - compete una "indennità di cassa o di maneggio denaro" nella misura del cinque per cento della paga base tabellare conglobata prevista perle rispettive qualifiche”.
Emerge pertanto dal dettato della disposizione contrattuale che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cassa, debbano sussistere due presupposti: che il lavoratore sia normalmente adibito, con continuità, alle operazioni di cassa la prestazione di incasso e che vi sia anche una
“piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con obbligo di accollarsi le eventuali differenze”.
Ebbene, a ben vedere, nel caso di specie manca già il primo dei presupposti in trattazione in quanto, dall'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio, non è emerso il carattere "continuo" dell'attività di cassiere svolta dall' piuttosto si trae come questi la svolgesse in via saltuaria, eventuale, CP_1 comunque non in modo continuativo, in ragione della natura polifunzionale del suo ruolo.
sottoposto a procedimento disciplinare – sfociato nell'irrogazione del legittimo licenziamento per giusta causa – proprio per fatti inerenti il maneggio di denaro e di incasso dello stesso, si accerta il diritto di parte ricorrente a percepire tale emolumento retributivo, a decorrere dalla data di assunzione.” 21 Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice (che sul punto specifico il giudice di prime cure si limita alla seguente frase “tenuto conto del sicuro disimpegno da parte ricorrente delle mansioni di cassiere con maneggio e incasso di denaro … tenuto conto del fatto che è stato sottoposto a procedimento disciplinare .. proprio per fatti inerenti il maneggio di denaro), si perviene a ritenere come l' on ha abbia svolto "con continuità" - ma solo CP_1 talvolta, in coerenza con il connotato polifunzionale delle sue mansioni quale "Working Manager" - le attività di incasso.
A tale valutazione - con assorbimento di ogni altra considerazione rispetto al secondo dei requisiti richiesti dalla norma in quanto ultronea – segue, pertanto, la riforma in parte qua della sentenza, con conseguente rigetto delle domande svolte dal lavoratore con riguardo a tale aspetto specifico;
questi è quindi tenuto alla restituzione, in favore di della somma – al netto delle Parte_1 imposte12 - corrispostagli a titolo di indennità di cassa in esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi legali dal dì della corresponsione sino al saldo effettivo, al netto
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, quanto ad entrambi i gradi di giudizio, si ritiene di poterne disporre la parziale compensazione ex art. 92 c.p.c., come innovato dell'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n.77/2018, nella misura del 50%, in ragione della peculiarità ed in parte anche della controvertibilità, in termini valutativi, delle fattispecie fattuali trattate in questa sede, dovendosi porre il residuo a carico del lavoratore, come da determinazioni indicate in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche.
Quanto all'applicabilità del disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, si dispone come in parte dispositiva. 12 Cfr. sul tema Cassazione, Ordinanza n. 23531 del 27 agosto 2021, la quale ha deciso un ricorso affermando che, nel caso di riforma di una precedente sentenza con cui il datore di lavoro era stato condannato al pagamento di somme in favore del lavoratore e conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione, anche parziale, di quanto ricevuto, il datore non può pretendere la restituzione di importi al lordo, mai entrati nella sfera patrimoniale del dipendente. Ciò in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità prevalente secondo cui, in caso di riforma, totale o parziale della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito;
non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Deve trovare infatti applicazione il disposto dell'art. 38, co. 1, del D.P.R. n. 602/1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. Si osserva che, infatti, il versamento eseguito dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta, in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva, non è frutto di errore, ma è anzi atto dovuto;
tale versamento, tuttavia, diviene erroneo in conseguenza e a causa della riforma o della Cassazione di quella sentenza, venendo meno ex tunc e definitivamente il titolo in base al quale il pagamento era stato effettuato. Ne consegue che quel versamento risulta ex tunc privo di titolo, quindi eseguito a fronte di un obbligo inesistente. Nemmeno la modifica del DPR n. 917 del 1986, articolo 10, ad opera del DL n. 34/2020, articolo 150, giustifica una diversa interpretazione;
infatti, a prescindere dall'inapplicabilità di tale modifica alla fattispecie oggetto di causa (in quanto, in base al citato articolo 150, comma 3, "le disposizioni di cui al comma 1, si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020"), la previsione dell'obbligo di restituzione al netto delle somme ricevute dal lavoratore conferma l'indirizzo giurisprudenziale prevalente precedentemente esposto. 22
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 686/2024 del Tribunale di Modena resa e pubblicata il giorno 21/07/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. accoglie l'appello principale e in riforma parziale della sentenza appellata:
- dichiara non dovuta, in favore di , l'indennità di maneggio denaro riconosciuta al CP_1 punto 1 della sentenza appellata e, per l'effetto,
- condanna alla restituzione, in favore di , della somma allo stesso CP_1 Parte_1 corrisposta al titolo in esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi legali dal dì della corresponsione sino al saldo effettivo;
- condanna altresì alla restituzione di quanto allo stesso corrisposto a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal dì della corresponsione al saldo effettivo;
2. respinge l'appello incidentale proposto da , confermando le statuizioni di primo CP_1 grado in ordine all'impugnazione del licenziamento e alle rivendicate e non riconosciute differenze retributive per mansioni superiori;
3. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%, ponendo il residuo
50% a carico di , da determinarsi sull'intero pari ad € 4800,00, oltre iva, cpa e spese CP_1 generali come per legge, quanto al I grado di giudizio, e pari ad € 5000,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, quanto grado d'appello;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione, se dovuto.
Bologna, 26/06/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 La (cfr. verbale di udienza dell'11 gennaio 2024), infatti, riferiva: “Ho lavorato poco con il ricorrente perché Tes_1 io lavoravo presso altro punto vendita sempre all'aeroporto di Fiumicino ma in altro punto. Andavo nel Parte_1 punto vendita dove lavorava il ricorrente solo se mancava personale”; parimenti la (cfr. verbale di udienza del 4 CP_5 marzo 2024): “Non so rispondere nello specifico perché, come detto sopra, ho lavorato con solo per pochi CP_1 mesi al Chiosco”. 7 Si tratta, in particolare, dei testimoni indotti da ossia , Parte_1 Testimone_2 [...]
, , , Tes_3 Tes_4 Testimone_5 Controparte_4 Testimone_6 Testimone_7
, , le cui convergenti dichiarazioni hanno consentito di confermare i fatti contestati nella
[...] Testimone_8 lettera di contestazione e di riferirli certamente all'odierno appellante incidentale, giacché riconosciuto personalmente in udienza istruttoria, circostanza che ha correttamente portato il giudice di prime cure a ritenere del tutto irrilevante la circostanza di fatto dedotta dall' circa il possibile avvicendamento di altri colleghi nella cassa gestita con il CP_1 codice in uso all'appellante. 12 8 Si riportano, per completezza motivazionale, gli esiti:
- 17 novembre 2022: eccedenza di € 0,13 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 7,00;;
- 18 novembre 2022: eccedenza di € 2,17 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 4,00;
- 19 novembre 2022: eccedenza di € 6,43 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 10,50;
- 20 novembre 2022: ammanco, con differenza negativa di cassa, di € -28,21;
- 30 novembre 2022: eccedenza di € 2,98 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 4,10;
- 1° dicembre 2022: eccedenza di € 1,11 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 4,10;
- 2 dicembre 2022: eccedenza di € 4,03 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 8,15. 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 08/2025 RGA, cui è stata riunita la causa di II grado iscritta al n. 22/2025 RGA, avverso la sentenza n. 666/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 856/2023, pubblicata in data 21.07.2024, non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa-retribuzione; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 26.6.2025; promossa da:
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Leonardo Vesci del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore, come da procura in atti;
- appellante/appellato; contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia CP_1 C.F._1
Casula del foro di Roma, presso il cui studio – sito in Roma, via Carlo Mirabello n. 14 – ha eletto domicilio, come da procura in atti;
- appellato/appellante;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
1 esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.7.2023 e pedissequo decreto ritualmente notificati,
[...] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, la CP_1 società per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
«Voglia On.le Giudicante, in accoglimento del presente ricorso:
A) NEL MERITO: In via principale, sul licenziamento: - ritenuto ed accertato che i fatti che hanno dato causa al licenziamento del ricorrente da parte di in Parte_1 persona del l.r.p.t., non sussistono e che, comunque, i fatti ascritti rientrano nelle condotte punibili con una sanzione conservativa, come meglio descritto in narrativa, ovvero: - ritenuta ed accertata la illegittimità e/o la nullità e/o la inefficacia del licenziamento per i motivi suddetti, - per l'effetto di quanto sopra, condannare la in Parte_1 persona del l.r.p.t., a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno, commisurato a tutte le retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione (e comunque nella misura non inferiore a 5 mensilità), all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, pari ad € 2.845,60, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali. v In via subordinata, sul licenziamento: - ritenuto ed accertato che non sussistono gli estremi per la giusta causa o per il giustificato motivo soggettivo o che il licenziamento sia illegittimo e/o inefficace, per effetto del c. 5 dell'art. 18 Stat. Lav., laddove dovesse emergere in giudizio, - per l'effetto di quanto sopra, condannare la in persona del l.r.p.t., Controparte_2
a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno, con la condanna al pagamento di un'indennità compresa tra un minimo di 12 (dodici) ed un massimo di 24 (ventiquattro mensilità) dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, pari ad €
2.845,60, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia;
v In via ulteriormente subordinata, sul licenziamento: - ritenuto ed accertato la violazione delle regole procedimentali sottese al licenziamento;
- per l'effetto di quanto sopra, condannare la
[...]
in persona del l.r.p.t., a corrispondere al ricorrente il risarcimento del Parte_1 danno con la condanna al pagamento di un'indennità compresa tra un minimo di 6 (sei) ed un massimo di 12 (dodici) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, pari ad € 2.845,60, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia;
v Sempre in
2 via principale, con riguardo alla indennità di maneggio denaro: - ritenuto ed accertato il diritto del ricorrente alla percezione della indennità di cassa di cui in narrativa;
- per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., a corrispondere al Parte_1 ricorrente l'importo pari ad € 7.061,49 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a tale titolo, come da specifico conteggio;
v In via subordinata, sull'indennità di maneggio denaro: - ritenuto ed accertato il diritto del ricorrente alla percezione della indennità di cassa di cui in narrativa per aver avuto una responsabilità di maneggio denaro, anche di carattere finanziario, costituendo l'incasso la normale prestazione o prevalente derivante dall'art. 2104 c.c. che obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
- per l'effetto, condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo pari ad € 7.061,49 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo risarcitorio, come da specifico conteggio;
v Sempre in via principale, con riguardo alla domanda di riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori: - ritenuto ed accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento, a far data dall'assunzione, o da quella diversa ritenuta di giustizia, nel superiore Livello Secondo del CCNL Turismo Pubblici Esercizi e ai conseguenti trattamenti retributivi;
- ordinare alla Società resistente la corresponsione in favore del ricorrente, fino alla data dell'intervenuto licenziamento, del trattamento economico corrispondente al superiore Livello Secondo del CCNL applicato;
- e, per l'effetto, condannare la Società resistente alla ricostruzione della carriera, nonché al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra il superiore Livello Secondo richiesto e quello effettivamente corrispostogli, nella misura di € 16.569,67, oltre € 2.034,60 per differenze su 13ma mensilità; € 44,19 per differenze su ratei 13ma mensilità; € 1.521,79 per differenze su 14ma mensilità; € 195,44 per differenze su ratei 14ma mensilità: € 1.642,70 per differenze su
TFR, per un totale di € 22.008,39 oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre incidenza sul T.F.R e su tutti gli istituti diretti ed indiretti, come da specifico conteggio che fa parte integrante del presente atto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ed oltre alle ulteriori somme successivamente maturate e maturande sino alla definizione del presente giudizio, ovvero in quella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
v
In ogni caso: - condannare la Società Convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c. dalla spettanza al saldo, anche ex art. 1284, c. 4, c.c.».
A fondamento delle domande come sopra riportate, la parte ricorrente, come efficacemente esposto dal giudice di prime cure, deduceva quanto segue:
3 “1) di avere iniziato a lavorare in data 6.12.2002 in virtù di contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno, a tempo indeterminato, per svolgere mansioni di addetto alla ristorazione, 3° livello del CCNL Turismo;
2) come la propria sede di lavoro fosse sita a Roma, Aeroporto Leonardo da
Vinci, locale “titoli”; 3) di avere sottoscritto in data 11.4.2013 verbale di conciliazione sindacale, in cui si conveniva che l' avrebbe mantenuto l'inquadramento al 3° livello, full time, del CP_1
CCNL Pubblici Esercizi, con la mansione di addetto alla ristorazione e che gli sarebbe stata, altresì, corrisposta una somma mensile omnicomprensiva “ad personam” non assorbibile, pari da raggiungere complessivamente ed unitamente alla paga base, contingenza ed altri EDR fissi,
l'importo di € 2.250,00 lorde mensili, omnicomprensive, per 12 mensilità, con contestuale incameramento della somma netta di € 800,00 a titolo di transazione generale e novativa e a definitivo stralcio di ogni e qualsiasi spettanza relativa al rapporto di lavoro in corso;
4) di avere richiesto in data 15.4.2016 di poter accedere ad un percorso aziendale di crescita personale;
5) di non avere ricevuto riscontro da parte della resistente;
6) di avere svolto, per tutta la durata del rapporto e a prescindere da ogni indicazione formale di segno contrario, mansioni di responsabile turno, cassiere ed addetto al servizio diretto della clientela presso i seguenti punti vendita dell'aeroporto: “APT Fiumicino – Arrivi Q2 Landside”; “Bar Emporio – Arrivi T1”; “Bar Arrivi
T1”; 7) di essere titolare della licenza di tabaccheria presso il locale “titoli”; 8) come la resistente, con missiva del 27.12.2022, le abbia contestato molteplici inadempimenti, dipanatisi dal
17.11.2022 sino al 2.12.2022; 9) di avere reso sia in data 5.1.2023 che 17.1.2023 le proprie giustificazioni;
10) l'irrogazione in data 23.1.2023 del licenziamento per giusta causa;
11) di avere impugnato stragiudizialmente tale licenziamento con lettera del 30.1.2023 e del 24.2.2023; 8) di percepire una retribuzione globale di fatto pari a € 2.439,09”.
Tanto premesso censurava il licenziamento che gli era stato comminato deducendo CP_1 sia vizi formali – quali: tardività, mancanza di specificità, illegittimità degli accertamenti datoriali tramite investigatori privati - sia sostanziali – insussistenza dei fatti contestati e mancanza di proporzionalità della sanzione, invocando piuttosto l'applicabilità di sanzioni conservative – insistendo, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate con riguardo alla dedotta illegittimità del licenziamento;
rivendicava, inoltre, l'indennità “di maneggio denaro” nonché il proprio diritto al superiore inquadramento in ragione delle mansioni superiori svolte.
Il Giudice di primo grado, nella resistenza della società convenuta in giudizio – che (come sintetizzato nella sentenza) “nel ribadire la legittimità del proprio operato, la piena rispondenza dell'inquadramento alle mansioni svolte dal ricorrente, nell'evidenziare la non debenza dell'indennità e, in ogni caso l'avvenuto parziale decorso del termine prescrizionale estintivo
4 quinquennale” insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni1 - dato atto dell'esito negativo della tentata conciliazione ed istruita la causa anche con l'assunzione di prove orali, rigettava ogni domanda afferente al licenziamento per giusta causa, avendone accertata la legittimità, previo rigetto di ogni deduzione afferente a vizi formali e sostanziali;
rigettava, altresì, le domande volte all'inquadramento nelle mansioni superiori ed alle conseguenti differenze retributive;
accoglieva, invece, la domanda inerente l'indennità “di maneggio di denaro”, ritenendo applicabile l'art. 404
CCNL Turismo Pubblici Esercizi, con conseguente condanna della società resistente al pagamento della detta indennità in favore del lavoratore, per l'intera durata del rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione sino al saldo effettivo. In ragione dell'esito, veniva disposta la compensazione delle spese di lite in misura di tre quarti, condannando parte resistente a corrispondere il residuo quarto
(liquidato in complessivi € 1.200,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario).
Avverso tale sentenza proponevano separati appelli le parti.
Segnatamente la società interponeva per prima gravame – così Parte_1 radicando la causa n. 8/2025 – impugnando, con appello da qualificarsi come “principale”, - la parte della sentenza con cui era stata riconosciuta l'indennità “di maneggio denaro” in favore di CP_1 ritenendo inapplicabile l'art. 404 CCNL Turismo – posta dal giudice a fondamento della propria decisione – perché:
- non pertinente al caso trattato, in quanto norma speciale riferibile alle agenzie di viaggio ("imprese di viaggio e di turismo") e non al settore di riferimento;
1 Queste le conclusioni rassegnate in I grado dalla società resistente: «Ogni diversa e contraria istanza:
“SUL LICENZIAMENTO: Nel merito: rigettare integralmente il ricorso e le domande ivi avanzate dal Signor in quanto infondate in fatto e in CP_1 diritto, e pertanto accertare e dichiarare la giusta causa del licenziamento irrogato;
in via meramente subordinata: procedere alla conversione del recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, riconoscendo dovuta al Signor la sola indennità sostitutiva del preavviso;
CP_1 in via ulteriormente gradata: nella non creduta ipotesi di accoglimento in tutto od in parte delle domande avversarie riconoscere esclusivamente l'indennità risarcitoria minima o per i presunti vizi di forma (6 mensilità) o per la presunta non fondatezza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo (12 mensilità) all'interno dei delta risarcitori previsti dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, riparamentrando la retribuzione globale di fatto mensile sulla base della busta paga in atti, essendo erronea la quantificazione della parte ricorrente;
SULLE MANSIONI SUPERIORI E SULL'INDENNITA' DI MANEGGIO DENARO: Nel merito: rigettare integralmente il ricorso e le domande ivi avanzate dal Signor in quanto infondate in fatto e in CP_1 diritto, e pertanto accertare e dichiarare il corretto inquadramento del lavoratore e l'insussistenza del diritto a percepire l'indennità di maneggio denaro, non prevista dal CCNL applicato;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le domande economiche antecedenti cinque anni alla notifica del ricorso e dunque fino al 4 settembre 2018; rideterminare il quantum alla luce dell'erroneità dei conteggi depositati e, se del caso, anche con l'ausilio di una CTU contabile».
5 - non ne sussisterebbero comunque i presupposti, posto che le prove orali non avrebbero consentito di accertare la natura continuativa della prestazione di cassiere in capo al lavoratore e nemmeno potrebbe ritenersi ricavabile la responsabilità finanziaria del cassiere dal disposto di cui all'art. 2103
c.c.
Veniva, comunque, reiterata l'eccezione di prescrizione quinquennale, trattandosi di rapporto a cui
è applicabile la tutela reale, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure.
Dal canto proprio, con separato e successivo appello, da definirsi “incidentale”, CP_1 interponeva gravame - così radicando la causa n. 22/2025 - con cui, attraverso l'articolazione
[...] di 4 motivi di appello, impugnava i capi della sentenza rispetto ai quali risultava soccombente, afferenti al licenziamento ed alla rivendicata qualifica superiore.
La Corte, dato atto della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio con riguardo ad entrambe le cause, ha disposto la riunione - ai sensi dell'art. 335 c.p.c. – della causa n. 22/2025 a quella rubricata al n.8/2025, in applicazione del principio generale secondo cui la prima impugnazione vale a costituire il processo, nel quale debbono quindi confluire le eventuali successive impugnazioni di altre parti soccombenti, di talché l'appello principale successivo si converte in appello incidentale2.
Cionondimeno, per ragioni di logica argomentativa, si ritiene di principiare la disamina delle questioni versate nei gravami riuniti, dall'appello proposto dal lavoratore.
Preliminarmente, si ritiene che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello del lavoratore - dedotta da parte datoriale con riguardo all'attuale formulazione del disposto di cui agli artt. 342 e
434 c.p.c. - debba essere disattesa giacché si fonda su una lettura meramente formalistica della riforma del 2023 - volta invero a stimolare la puntualità, anche in ottica di sinteticità, nella proposizione dei motivi di gravame e delle relative argomentazioni - e non si confronta con quanto emergente dal tenore complessivo dell'atto d'appello (incidentale) in esame, che contiene quanto utile a veicolare le censure alle statuizioni impugnate, puntualmente indicate nel contesto dell'atto e specificatamente contestate con argomentazioni specifiche. 2 Cfr. Cass. 23457/2018 che ribadisce il principio richiamato ed applicato in parte motiva: "nel vigente sistema processuale, l'impugnazione proposta per prima assume la qualifica d'impugnazione principale e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza;
le impugnazioni successive alla prima hanno perciò carattere di impugnazioni incidentali, pur se irritualmente proposte nella forma dell'impugnazione principale, sia che si tratti di impugnazioni incidentali tipiche, sia che si tratti di impugnazioni incidentali autonome, dirette cioè a tutelare un interesse non nascente dal gravame, ma rivolte contro un capo autonomo e diverso della pronuncia;
ne consegue che nel caso dell'appello, le impugnazioni successive alla prima, le quali, anziché essere proposte nelle forme e nei termini di cui all'art. 343 c.p.c., sono state introdotte in via autonoma non sono inammissibili, ma si convertono, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravami incidentali, purché proposte nel termine prescritto per quest'ultima impugnazìone (cfr. ex plurìmis, Cass. 2878/1988; Cass. 14167/2001; Cass. 15687/2001; Cass. 2026/2012). 6 Tanto premesso, si procede alla disamina dei motivi di appello del lavoratore, dovendosi porre in rilievo che la difesa dello stesso non ha impugnato, in tale sede, le parti della sentenza in cui sono state trattate e rigettate le questioni circa la mancanza di specificità della contestazione disciplinare, l'illegittimità dei controlli a campione effettuati dagli agenti accertatori (posti alla base della contestazione disciplinare) e la ritorsività del licenziamento oggetto di causa sollevate in I grado: ne segue che, con riguardo a tali questioni, la pronuncia deve intendersi passata in giudicato.
Tanto premesso al fine di delimitare la materia del contendere, prima di procedere alla disamina dei motivi di appello proposti dal lavoratore, si ritiene utile riprendere taluni elementi fattuali indefettibili ed incontroversi che consentono di tracciare la vicenda nei suoi tratti essenziali:
- concludeva, in data 6 dicembre 2002, con la un CP_1 Controparte_3 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di addetto alla ristorazione, inquadrato al 3° livello CCNL FIPE Turismo Pubblici Esercizi e sede di lavoro presso il punto vendita “Titoli” ubicato all'interno dell'aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, Turismo;
- tale rapporto di lavoro si risolveva consensualmente in data 31.10.2012, giusto verbale di accordo sindacale in cui si dava atto che l'odierna la società acquistava la concessione per Parte_1 la gestione dell'edicola, tabacchi e varie presso il punto vendita denominato “titoli”, ove il ricorrente era adibito, subentrando nelle predette attività di Controparte_3
- così come altri lavoratori, veniva assunto ex novo, senza svolgimento del periodo di CP_1 prova, alle medesime condizioni economiche e normative precedenti, come da verbale di accordo sottoscritto in data 11.10.2012; in esecuzione dell'accordo veniva assunto quindi dalla CP_1 in data 2.12.2012, presso la sede di Castelvetro, con decorrenza 6.12.2012, a tempo Parte_1 pieno (40 ore settimanali) ed indeterminato, con inquadramento di operaio di 3° livello del CCNL
Turismo – Pubblici Esercizi, con la mansione di addetto alla ristorazione presso il locale denominato “Titoli”, comunque con la facoltà dell'azienda di poter adibire il lavoratore ad altri locali, all'interno dell'aeroporto di Fiumicino, verso il corrispettivo mensile di € 1.886,22; in effetti, posta la chiusura temporanea del locale “Titoli”, dal 06.12.2012 veniva adibito ad altri CP_1 locali sempre all'interno dello stesso aeroporto;
- in data 11.4.2013, le parti sottoscrivevano un ulteriore verbale di conciliazione in sede sindacale, in cui si conveniva che il lavoratore mantenesse l'inquadramento al 3° livello, full time, del CCNL
Pubblici Esercizi, con mansione di addetto alla ristorazione;
gli veniva, inoltre, garantita una somma mensile omnicomprensiva “ad personam” non assorbibile, così da raggiungere complessivamente, unitamente alla paga base, contingenza ed altri “EDR” fissi, l'importo di € 2.250,00 lordi mensili, per 12 mensilità. Contestualmente l'Azienda offriva al lavoratore anche una somma netta di €
7 800,00, a titolo di transazione generale e novativa, a stralcio di qualsiasi spettanza relativa al rapporto di lavoro in corso;
- si precisa, inoltre, come l' sia stato indicato nell'organigramma lavorativo come CP_1
“Working Manager”, figura polifunzionale che svolgeva concretamente le seguenti mansioni: - operazioni di cassa;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- operazioni di vendita suggerita;
- attività accessorie di servizio al Cliente;
- gestione delle lamentele dei Clienti;
- spostamento degli operatori in servizio nelle diverse postazioni in funzione del flusso dei Clienti;
- cura del locale e i prodotti;
- verifica delle pulizie giornaliere;
verifica dei prelievi dei prodotti surgelati;
- controllo sulle preparazioni dei prodotti;
- verifica delle date di scadenza dei prodotti;
- verifica della completezza dell'assortimento della giornata;
- aiuto/assistenza alla direzione a fare le richieste del rifornimento;
- nello svolgimento di tali mansioni, rispondeva gerarchicamente al Signor CP_1 Parte_2
Responsabile del punto vendita – “Assistente Store Manager” - ed allo “Store Manager” Signor
Controparte_4
Tanto precisato con riguardo agli aspetti contrattuali, è emerso – per quanto di interesse in tale sede – che, con lettera del 27 dicembre 2022, la gli contestava multipli Parte_1 inadempimenti, verificatisi tra il 17 novembre 2022 e il 2 dicembre 2022 (17-18-19-20-30 nov
2022; 1-2 dic. 2022), consistenti in vendite senza emissione di scontrini per varie tipologie di merci
(tramezzini, pizza, biscotti LK, panna cotta, biscotti Nutella) con ammanchi di cassa variabili da un minimo di € 0,13 ad un massimo € 6,433. 3 Dalla lettera di contestazione (doc.7, ricorrente I grado): “Gent.le Sig. la Scrivente ad CP_1 Parte_1 ogni effetto di legge e di contratto ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 300/70, Le contesta formalmente quanto segue. Dopo accurate e prolungate verifiche è emerso che nei giorni di seguito indicati, LL, mentre era in servizio presso la nostra unità produttiva sita all'interno del punto vendita bar interno aeroporto “Leonardo da Parte_3 Vinci” di Fiumicino T3 Arrivi, ha posto in essere le seguenti gravissime condotte: Giorno 17.11.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 18:31 circa: 1 confezione tramezzini tacchino e rucola per un valore complessivo di 4.00 €. alle ore 19:05 circa: 1 confezione Fonzies 100g per un valore complessivo di 3,00 €. Non solo. Il ricavato delle vendite indicate, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 0,13 € rispetto quanto registrato in cassa.
Giorno 18.11.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 17:16 circa: 1 confezione tramezzini tacchino e rucola per un valore complessivo di 4,00 €. Non solo. Il ricavato di questa vendita, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 2,17 € rispetto quanto registrato in cassa.
Giorno 19.11.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 19:58 circa 1 porzione di pizza speck, funghi e mozzarella per un valore complessivo di 6,50 €. 8 Ricevute le giustificazioni offerte dal lavoratore (nelle giornate del 5 e del 17 gennaio 2023)
– nel contesto delle quali l' negava ogni addebito, in sostanza imputando i fatti al CP_1 comportamento usuale di taluni clienti (che avrebbero preso in autonomia i prodotti, ad esempio dal frigorifero, lasciando poi il denaro accanto alla cassa senza consentire la scontrinatura dei prodotti acquistati) e comunque deducendo la “promiscuità” nell'utilizzo della cassa, senza provvedere alla relativa chiusura prima di passare ad altro operatore - veniva licenziato a far data dal 23 CP_1 gennaio 2023 per giusta causa4, in ragione non solo delle gravi violazioni dei doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura aziendale e alla sua organizzazione alla luce dei doveri discendenti dall'art. 2104 c.c., ma anche, ed in particolare, in ragione della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro.
Seguiva l'impugnazione del licenziamento, con lettere del 30 gennaio e 24 febbraio 2023 e quindi la rituale impugnazione in sede giudiziale.
alle ore 20:13 circa 1 confezione LK IE per un valore complessivo di 4,00 €. Non solo. Il ricavato della vendita indicata, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 6,43 € rispetto quanto registrato in cassa.
Giorno 20.11.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 19:53 circa 2 confezioni panna cotta per un valore complessivo di 4,40€. Non solo. Il ricavato della vendita indicata, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno che registrano una differenza negativa di 28,21 €.
Giorno 30.11.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 16:18 circa 1 confezione tramezzini prosciutto cotto e funghi senza glutine per un valore complessivo di 4,10 €. Non solo. Il ricavato della vendita indicata, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 2,98 € rispetto quanto registrato in cassa.
Giorno 1.12.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 16:28 circa 1 tramezzino senza glutine per un valore complessivo di 4,10 €. Non solo. Il ricavato della vendita indicata, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 1,11 € rispetto quanto registrato in cassa.
Giorno 2.12.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 18:20 circa 1 confezione Nutella IT 304gr per un valore complessivo di 4,95 €. alle ore 19:25 circa 1 succosi ai frutti rossi San Benedetto zero per un valore complessivo di 3,20 €. Parte_4 Non solo. Il ricavato della vendita indicata, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 4,03€ rispetto quanto registrato in cassa.” 4 Cfr. doc. 12 allegato al ricorso di I grado. 9 Tanto premesso dal punto di vista fattuale, ritiene questa Corte che l'appello (incidentale) proposto dal lavoratore con riguardo al licenziamento – motivi A-B-C dell'appello, che si ritiene di trattare congiuntamente in quanto afferenti allo stesso argomento – sia infondato per le ragioni appresso indicate.
Innanzitutto, si rileva che, con il motivo “A” dell'appello in esame, il lavoratore ha inteso censurare la sentenza gravata giacché il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuta tempestiva la contestazione disciplinare, da ritenersi invero tardiva come già eccepito in primo grado.
Invero, tale censura è priva di fondamento in quanto il giudice di prime cure ha dato rigorosa applicazione ai principi vigenti in materia, con motivazione puntuale e rigorosa, giacché pienamente aderente ai dati fattuali di riferimento, pronuncia che si intende confermare e che qui si riporta, nella parte di interesse (pagg. 9-10): “In primo luogo, la lavoratrice eccepisce la tardività dell'iniziativa disciplinare poiché intrapresa non in immediata connessione temporale con il fatto contestato.
Si ritiene di disattendere il rilievo. Sul punto, si ritiene applicabile al caso di specie il principio di diritto stabilito dalla S.C. in esegesi dell'art. 7 L. 300/1970 e del principio di (relativa) immediatezza della contestazione di addebito: «Nel licenziamento per motivi.
Si ritiene di disattendere il rilievo.
Sul punto, si ritiene applicabile al caso di specie il principio di diritto stabilito dalla S.C. in esegesi dell'art. 7 L. 300/1970 e del principio di (relativa) immediatezza della contestazione di addebito: «Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tenere conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale» (Cass., 25.1.2016, n. 1248, v. anche Cass.,
12.1.2016, n. 281).
Considerato che: – l'odierna resistente risulta essere dotata di una struttura complessa, articolata in numerose filiali;
– l'emersione degli inadempimenti ha avuto luogo solo in occasione di un controllo (della cui legittimità v. infra) – tra il primo inadempimento contestato (17.11.2022)
e la spedizione di lettera contestazione di addebito (27.12.2022, v. doc. 7 ricorso) sono intercorsi circa quaranta giorni;
- tra la conclusione dei controlli (2.12.2022) e la spedizione di lettera contestazione di addebito (27.12.2022, v. doc. 4 memoria difensiva) sono intercorsi circa venticinque giorni, si ritiene senz'altro tempestiva l'iniziativa disciplinare assunta dalla società odierna resistente”.
10 Si ritiene, quindi, che dando corretta valorizzazione ai dati fattuali, il giudice di prime cure abbia fatto buon governo dei principi in materia circa il connotato “relativo” dell'immediatezza della contestazione disciplinare, in particolare a fronte di organizzazione aziendale complessa quale quella incontestabilmente della società Chef Express S.p.A.5, principi correttamente richiamati in motivazione per il tramite di citazione di precedenti di legittimità, anche successivamente confermati (cfr. ex multis Sez. L - , Ordinanza n. 14726 del 27/05/2024, che ribadisce: “[…] 3.
Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione è declinata in senso relativo, a motivo delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, ferma la riserva di valutazione delle suddette circostanze al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass. 12 gennaio 2016, n. 281; Cass. 26 giugno 2018, n. 16841; Cass. 20 settembre
2019, n. 23516; Cass. 8 novembre 2021, n. 32542)”; vd. anche Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 35664 del 19/11/2021).
Quanto al motivo B del gravame in esame, si rileva che il lavoratore si doleva dell'erronea valutazione circa l'inattendibilità dei testimoni di parte ricorrente, e motivata dal CP_5 Tes_1 giudice in ragione della pendenza di analoghi procedimenti nei confronti della medesima azienda datrice di lavoro;
ritiene, quindi, l'appellante incidentale che tale erronea valutazione probatoria avrebbe condotto ad una ricostruzione della vicenda dal punto di vista fattuale non aderente alle risultanze probatorie.
Invero, anche tale censura risulta destituita di fondamento in quanto il giudice – che, del tutto coerentemente, fondava le proprie valutazioni sulle plurime dichiarazioni rese dagli investigatori, lette in uno con la documentazione prodotta dalla società con riguardo ai controlli interni effettuati ed adeguatamente documentati - sul punto afferma: “Si evidenzia inoltre la scarsa attendibilità dei testimoni indicati da parte attrice Sig.re e per l'esistenza di CP_5 Tes_1 contenziosi giurisdizionali tra costoro e la resistente, per le medesime vicende per cui oggi è causa
(v. sul punto dichiarazioni rilasciate udienze dell'11.1.2024 e 4.3.2024)” (cfr. pag. 14).
In tal modo, a confutazione di quanto sostenuto da parte appellante, il giudicante di prime cure ha mostrato di non aver effettuato una valutazione aprioristica circa l'inattendibilità delle dette testimoni ma di avere, piuttosto, valutato le relative dichiarazioni in termini di “scarsa attendibilità” ad esito della disamina dell'intero compendio probatorio, ritenendole prive di forza probatoria 5 Si rileva sul punto che, sin dalla propria costituzione, la deduceva di essere Aziende leader sul Parte_1 territorio nazionale quanto alla ristorazione in concessione negli aeroporti, nelle aree di servizio autostradali e nelle stazioni ferroviarie, con centinaia di dipendenti, dati questi che non risultano essere stati contestati dalla parte lavoratrice tempestivamente, quantomeno in termini specifici. 11 idonea a scardinare il solido e convergente quadro probatorio a carico del lavoratore, dato dal complesso delle prove orali e documentali offerte da parte datoriale.
V'è peraltro da rilevare, al fine di corroborare ulteriormente tale conclusione, che invero le due testimoni ben poco hanno potuto riferire avendo le stesse precisato di avere lavorato con CP_1 per poco tempo, senza nulla riferire di specifico con riguardo ai fatti oggetto di contestazione disciplinare.6
Ed alla luce della prudente valutazione delle evidenze probatorie, con motivazione pienamente puntuale e completa, nonché aderente e coerente con i dati fattuali – il Giudice di prime cure è giunto ad affermare - con motivazione da intendersi qui confermata, anche alla luce dei precedenti di merito specifici richiamati – quanto segue: “Passando, quindi, alle doglianze attoree circa l'invalidità sostanziale del recesso, si contesta in primo luogo la sussistenza materiale e giuridica degli addebiti contestati.
Si ritiene infondato il rilievo.
La verificazione fattuale degli illeciti contestati trova conferma: 1) nelle risultanze documentale degli accertamenti ispettivi compiuti (v. docc. 12-18 memoria difensiva); 2) nei tabulati di turno elaborati dal datore di lavoro (v. doc. 5 memoria difensiva); 3) nelle dichiarazioni rilasciate dagli ispettori in corso di causa.7
Non sono emersi riscontri probatori idonei a sovvertire tale plurimo, univoco e convergente quadro probatorio.
Si evidenzia inoltre la scarsa attendibilità dei testimoni indicati da parte attrice Sig.re e per l'esistenza di contenziosi giurisdizionali tra costoro e la resistente, per le CP_5 Tes_1 medesime vicende per cui oggi è causa (v. sul punto dichiarazioni rilasciate nel corso delle udienze dell'11.1.2024 e 4.3.2024).
In definitiva vi è prova come parte ricorrente abbia reiteratamente serbato una condotta compendiatasi nella mancata registrazione fiscale di vendite effettuate e nel mancato inserimento del prezzo di vendita riscosso all'interno delle casse. Come correttamente evidenziato dal Tribunale di Civitavecchia in controversia esattamente sovrapponibile a quella odierna, deve escludersi che la condotta del prestatore di lavoro si sia compendiata in una mera violazione delle procedure di cassa.
Tale evenienza si sarebbe verificata: “se la cassa avesse riportato a fine giornata un disavanzo positivo perché, in tal caso, sarebbe stato evidente che il lavoratore aveva soltanto omesso di registrare la vendita e di emettere lo scontrino fiscale ma non anche di devolvere il ricavato della stessa in favore della società. Non rinvenendosi, invece, in cassa una somma maggiore rispetto alle vendite registrate appare evidente che il lavoratore non ha soltanto violato la procedura che impone di emettere lo scontrino fiscale ma anche la regola per la quale il ricavato di qualunque vendita di beni aziendali deve convergere nelle casse della società. Tale comportamento, posto in essere durante lo svolgimento dell'attività lavorativa ed approfittando proprio delle condizioni di tempo e di luogo derivanti dalle mansioni affidatigli, a prescindere da ogni considerazione circa il rilievo penale, rappresenta una grave violazione rispetto ai doveri di diligenza e correttezza incombenti sul lavoratore. A tali fini non ha alcuna rilevanza il valore economico delle transazioni commerciali oggetto di contestazione, venendo qui in rilievo il comportamento del lavoratore come indice della sua serietà, diligenza e affidabilità nello svolgimento delle mansioni e non come fatto causativo di un danno all'azienda”. (v. doc. 17 memoria difensiva).
La reiterazione nel tempo – in plurime giornate ma con identità di occasione (id est: richiesta del cliente) – della medesima condotta;
la pluriennale esperienza della parte ricorrente nel disimpegno delle medesime mansioni, escludono qualsiasi ipotesi di mera negligenza e di sussistenza di un errore scusabile.
Tutte le considerazioni da ultimo esposte circa la sussistenza sia fattuale che giuridica dell'addebito consentono di ritenere, al contempo, integrata nel caso di specie l'ipotesi di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e infondata ogni doglianza attorea in ordine alla natura sproporzionata della reazione disciplinare datoriale.” (cfr. pag. 14-17 sentenza gravata).
Tali valutazioni non risultano in alcun modo scalfitte dalle argomentazioni di parte appellante (in via incidentale), essendo emerso in modo incontrovertibile il solido quadro probatorio a carico del lavoratore a sostegno della contestazione disciplinare sfociata nel licenziamento per giusta causa, non potendosi porre alcun dubbio circa la riferibilità soggettiva degli addebiti al medesimo alla luce sia del riconoscimento del soggetto effettuato dai testi escussi nel CP_1 corso del giudizio di I grado, sia del controllo tramite documentazione aziendale da cui è emerso che, in corrispondenza delle segnalazioni sfociate poi divenute oggetto di contestazione disciplinare, il codice cassa era sempre di pertinenza di CP_1
13 Si osserva, inoltre, come l'accertamento circa la riferibilità soggettiva dei fatti contestati nella lettera di contestazione all'odierno appellante incidentale, renda del tutto irrilevante – come peraltro ben posto in rilievo dall'attento giudice di prime cure - la circostanza di fatto dedotta dall' CP_1 circa il possibile avvicendamento di altri colleghi nella cassa gestita con il codice in uso al medesimo.
V'è inoltre da aggiungere, doverosamente, come sia stata esclusa anche la tesi dell'errore, pure sostenuta dall' CP_1
Ed infatti, i tabulati prodotti da parte datoriale relativi alle risultanze di cassa a fine turno – i cui esiti non risultano stati efficacemente smentiti – non hanno consentito di rinvenire delle eccedenze, che sarebbero dovute risultare qualora i denari lasciati ai clienti fossero entrati comunque in cassa ancorché non scontrinati. D'altra parte – come rilevato dalla difesa datoriale in più occasioni, non ultimo in sede di udienza in appello – il lavoratore mai si è prodigato a segnalare al proprio superiore eventuali anomalie di tale genere. Piuttosto, i detti tabulati hanno consentito di accertare come il ricavato delle vendite oggetto di contestazione non fosse presente nei versamenti alla Società di fine turno, come peraltro ben precisato in sede disciplinare.8
A fronte di quanto sopra esposto - che conduce alla piena conferma delle valutazioni svolte dal Giudice di prime circa la sussistenza dei fatti addebitati al lavoratore, la loro estrema gravità e la conseguente legittimità del recesso per giusta causa - consente pertanto di dare compiuta risposta anche all'ulteriore motivo di gravame (C, nelle sue articolazioni), da ritenersi inevitabilmente infondato per le ragioni esposte.
Circa, infatti, la legittimità e proporzionalità del licenziamento per giusta causa, si ritiene di riprendere - a conferma - le chiare ed inappuntabili considerazioni svolte dal Giudice di prime cure laddove afferma: “Tutte le considerazioni da ultimo esposte circa la sussistenza sia fattuale che giuridica dell'addebito consentono di ritenere, al contempo, integrata nel caso di specie l'ipotesi di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e infondata ogni doglianza attorea in ordine alla natura sproporzionata della reazione disciplinare datoriale.
Il reiterato comportamento illecito serbato dal ricorrente – con un contegno tutt'altro che negligente per i motivi già esposti – si pone in frontale contrapposizione non solo con i basilari doveri di lealtà e correttezza che devono informare l'agire di ogni parte contrattuale ma anche con le mansioni in concreto disimpegnate dal ricorrente, sì da incrinare in maniera irreparabile il vincolo fiduciario.” (cfr. da pag. 15 sentenza gravata).
Peraltro, correttamente, è stato posto in rilievo dallo stesso giudicante come la modestia del danno economico prodotto dalla società non possa inficiare detta valutazione.
Ciò che rileva è la gravità del reiterato comportamento violativo dei basilari doveri gravanti in capo al lavoratore che si pone in termini di centralità nella valutazione circa la legittimità e proporzionalità del licenziamento comminato per giusta causa;
valutazione svolta anche in ottica prospettica, trattandosi di comportamenti sorretti da elemento soggettivo intenzionale che mina in radice il vincolo fiduciario, il quale deve permeare il rapporto lavorativo nell'intera sua durata, di talché laddove – come nel caso di specie – venga meno, irrimediabilmente il rapporto dovrà trovare cesura ad nutum.
Ed è in tal senso che si colloca la decisione del giudice di prime cure, che qui si conferma, laddove si afferma: “circa l'irrilevanza della prospettata modesta entità del depauperamento economico patito dal datore di lavoro è sufficiente il richiamo al condiviso principio di diritto espresso da
Cass., 5.4.2017, n. 8886: «In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro».”9
“A conforto dell'assunto cui si è pervenuti circa l'esistenza della giusta causa di licenziamento e dell'impossibilità di sussumere i riscontrati addebiti nell'alveo del disposto di cui all'art. 138
CCNL di riferimento si richiamano le condivise considerazioni espresse dalla Corte d'Appello di
Firenze con pronuncia n. 557/2018: “Alla luce di tale ricostruzione - dunque correttamente analizzata da parte dei giudici del primo grado - restano irrilevanti le prove orali che pure il lavoratore aveva articolato e che (quanto a mansioni ed usuale orario di lavoro) in nulla possono influire neppure in termini soggettivi sulla condotta rilevata nelle dette tre distinte occasioni. 9 Cfr. nella stessa direzione Cass. Sez. L - , Sentenza n. 12798 del 23/05/2018, nella parte di interesse: “[…] 23.Per stabilire, poi, se sussiste la giusta causa di licenziamento e se è stata rispettata la regola codicistica della proporzionalità della sanzione, occorre accertare in concreto se -in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava- la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente (cfr. Cass. 23.4.2002 n. 5943; Cass. n. 8568/2000)”, a prescindere dal danno cagionato all'azienda. 15 Né può trascurarsi che l'illecito contestato non abbia riguardato esclusivamente l'omesso rilascio dello scontrino fiscale, estendendosi al rilievo della mancanza, in cassa, del relativo importo di cui alla omessa registrazione.
Ed in proposito non è un qualsiasi ammanco di cassa ad essere stato contestato al lavoratore - al quale potrebbe opporsi, come appunto propone la difesa del lavoratore, la inevitabilità di lievi differenze a fine giornata anche per semplici errori di battiture — bensì la rilevata assenza, in coincidenza con quella condotta omissiva, di quegli stessi importi che pure materialmente percepiti dal cassiere (come confermano le deposizioni delle due testimoni) non vi è prova che siano dal lavoratore stati riversati in cassa (il risultato negativo della contabilità di cassa ne offre dimostrazione, in caso di introiti non registrati semmai dovendosi riscontrare un saldo in eccesso rispetto al registrato).
La condotta di … omissis …, allora, non può ritenersi né frutto di un errore scusabile, né di mera negligenza, pur contestata.
La gravità soggettiva della condotta - in assenza, come già detto, di prove che possano diversamente giustificare la reiterazione della medesima omissione in diverse occasioni ed in analoghe condizioni - preclude la diversa riconducibilità dell'illecito alla previsione contrattuale delle lettere c) e d) dell'articolo 138 CCNL e che attengono, piuttosto, a comportamenti in cui l'elemento soggettivo è certamente meno grave.
È consolidato indirizzo giurisprudenziale in relazione al giudizio di proporzionalità della misura sanzionatoria. "In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto, e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 md. civ., sicché la massima sanzione disciplinare risulta giustificata in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto tra le molte: Cass. sez. lav. n. 6848/2010; idem, n. 25743/2007). Ferma la facoltà datoriale, al momento della valutazione dei fatti contestati, di ricondurre gli stessi ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto: in tali termini Cass. sez. lav. n.26678/2017), il ruolo assegnato a … omissis…, la reiterazione da parte sua delle irregolari condotte, con identiche modalità, costituiscono oggettivamente elementi che, pur a fronte della mancanza di precedenti disciplinari, impediscono al datore di lavoro di poter continuare a confidare nel regolare adempimento dei suoi obblighi lavorativi giustificando la perdita del vincolo fiduciario che
16 giustifica il ricorso al licenziamento nei termini di cui all'art. 2119 c.c” (v. doc. 21 memoria difensiva).”(cfr. pagg. 16-18 sentenza gravata).
La sentenza, confermata in parte qua, si pone quindi nel solco della giurisprudenza consolidata secondo cui: “In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.” (Cfr. Cass., sez. lav., 01/07/2020, n. 13412), situazione senz'altro ricorrente nel caso di specie alla luce di quanto accertato in I grado e qui confermato, e ciò a prescindere da condotte appropriative, invero non contestate.
A conferma di tali valutazioni e della loro conformità a principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, si richiama altresì da ultimo Cass. sent. n. 11985 del 7.5.2025 che, in una situazione del tutto analoga, ha ulteriormente ribadito: “[…] Tali fatti assumono una obiettiva valenza lesiva del rapporto fiduciario tra le parti, e ciò a prescindere dal riferimento - meramente aggiuntivo nella sentenza impugnata - a precise condotte appropriative delle somme in questione, la cui dimostrazione specifica non è necessaria ai fini del venir meno della fiducia nel dipendente da parte del datore di lavoro, fiducia che secondo la valutazione della corte territoriale (che questo
Collegio condivide, anche alla luce dei propri precedenti su casi analoghi Sez. L, Sentenza n. 4212 del 14/05/1997, Rv. 504274 - 01; Sez. L, Sentenza n. 1145 del 19/01/2011, Rv. 616256 - 01) è lesa già dai fatti contestati in quanto connotati dall'elemento doloso e inidonei a garantire per il futuro un affidamento nel puntuale ed esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa (v. anche Sez. L,
Sentenza n. 5434 del 07/04/2003, Rv. 561954 - 01, secondo la quale ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, e, quindi, della sussistenza della giusta causa di licenziamento, ciò che rileva è la idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti)”.
Tirando le fila con riguardo ai profili di doglianza in trattazione (C), la Corte ritiene che il giudice di prime cure, nell'esprimere motivatamente il proprio convincimento, si sia attenuto ai canoni giurisprudenziali inerenti la nozione legale di licenziamento per giusta causa come sopra richiamati ed, attraverso la compiuta e prudente valutazione delle circostanze del caso concreto, abbia motivato in modo puntuale, coerente e completo la gravità della condotta, ritenendo come la stessa sia dotata di specifica idoneità a far venire meno l'affidamento del datore nel futuro – corretto
17 - adempimento degli obblighi contrattuali;
ne consegue, quindi, la conferma circa la valutazione della legittimità del recesso per giusta causa ed il rigetto dei motivi di gravame in trattazione nonché di ogni domanda, anche svolta in via subordinata, dal lavoratore in I grado.
Parimenti deve ritenersi infondato anche il quarto motivo di doglianza svolto dal lavoratore
(motivo D), con cui questi ha inteso censurare la sentenza gravata per non avergli riconosciuto il livello superiore in base alle mansioni concretamente svolte e le conseguenti differenze retributive.
Ebbene, sul tema specifico, si rileva come correttamente il Giudice di prime cure sia giunto ad escludere tali domande per mancato rispetto del rigoroso onere probatorio incombente in capo al lavoratore;
ed infatti in sentenza – confermata anche in tale parte e riportata per quanto di interesse
– si legge (cfr. 22-27): “Parte ricorrente agisce poi per l'accertamento del diritto a essere inquadrato, a decorrere dalla data di assunzione, al secondo livello del CCNL Turismo Pubblici esercizi e per la condanna, quindi, della resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Alla luce delle coordinate sin qui tracciate, si ritiene competa al prestatore di lavoro dimostrare il concreto svolgimento di mansioni inquadrabili nella superiore qualifica rivendicata.
Onere probatorio che, in ipotesi di disimpegno di cd. mansioni promiscue, impone la dimostrazione di una propria prevalente adibizione allo svolgimento di compiti che contrassegnano la rivendicata superiore categoria: «In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.» (Cass., 8.2.2021, n. 2969).
Spostando le considerazioni al caso di specie, si ritiene che la domanda attorea non sia fondata
(…)
Dal confronto di tali due declaratorie emerge come il tratto differenziale tra tali due livelli sia da ravvisarsi nel disimpegno di mansioni contrassegnate da autonomia operativa, con funzioni di coordinamento e controllo.
Ebbene, si ritiene che parte ricorrente non abbia dimostrato la sussistenza in concreto di tale quid pluris, che si pone quale fatto costitutivo della propria pretesa ex art. 2103 c.c.
Il testimone ha fornito precise informazioni circa l'organizzazione dei punti CP_4 vendita aziendali presso l'Aeroporto di Fiumicino.
18 Per ciascuno dei 5 punti vendita ci sono, in ordine progressivo di competenze gerarchica: gli operatori, i team leader e gli assistant manager. Questi ultimi (quali figure apicali all'interno di ciascun punto vendita) sono coordinati e diretti dal stesso quale store manager il quale CP_4 riceve ordini e direttive dall'area manager (il quale ultimo riceve ordini e direttive dal capo divisione).
Il testimone ha riferito come il ricorrente svolgesse le mansioni indicate al punto 22 della narrativa di cui alla memoria difensiva e al doc. 3 memoria difensiva, svolgendo così compiti di team leader/working manager.
Il testimone ha riferito come il ricorrente fosse gerarchicamente subordinato sia al Sig.
[...]
(Responsabile del punto vendita cui il ricorrente era adibito) sia, indirettamente a lui stesso Pt_2
(rivestendo appunto il ruolo di store manager).
Il testimone ha escluso come il ricorrente svolgesse compiti di coordinamento e controllo, di gestione del personale.
Le circostanze di fatto riferite dal testimone sono state esattamente confermate dal CP_4 testimone : entrambi da ritenersi attendibili per lavorare nei luoghi di lavoro ove è stata Tes_8 prestata l'attività del ricorrente.
Già si è detto dell'inattendibilità dei testimoni e i quali ultimi, in ogni caso, Tes_1 CP_5 hanno riferito in sede testimoniale di avere lavorato per poco tempo con il ricorrente.
Il differente colore di divise indossate da costoro rispetto al ricorrente trova giustificazione nel fatto che costoro rivestivano il ruolo di operatrici mentre il ricorrente svolgeva compiti di team leader/working manager.
Il quadro probatorio così sunteggiato consente quindi di evidenziare l'esatta rispondenza tra il formale inquadramento conferito al ricorrente e le mansioni da costui in concreto disimpegnate.
Con conseguente rigetto della domanda per mancato assolvimento in capo all'attore degli oneri probatori su di sé incombenti.”.
Nulla vi è da aggiungere in quanto il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi valevoli in tema di accertamento di mansioni superiori10, giungendo correttamente a rilevare come non risulti essere stato provato l'inserimento di nel superiore II Livello del CP_1
CCNL P.E. Fipe, in particolare per la mancata dimostrazione del quid pluris del livello superiore 10 Cfr. ex multis, Cass. Civile sez. lav., 30 marzo 2016 n. 6174: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda;
non si può prescindere da tale procedimento” (vd. anche Cass. Civ. L. 28 aprile 2015 n. 8589; Cass. Civ. L. 26 marzo 2014 n. 7123); sulla necessità di seguire l'accertamento tri-fasico, si veda, più di recente: Cass. Civ. L., Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019. 19 preteso – ossia l'autonomia operativa, con funzioni di coordinamento e controllo - che si pone come fatto costitutivo della pretesa ex art. 2103 c.c..
Alla luce di tutto quanto sopra, si perviene pertanto all'integrale rigetto dell'appello proposto (in via incidentale) dal lavoratore.
Fondato, invece, si ritiene invece l'appello (principale) svolto dalla società Parte_1 volto ad ottenere la riforma (parziale) della sentenza laddove il giudice di prime cure è
[...] pervenuto ad accogliere la domanda di accertamento e conseguente condanna della società al pagamento in favore del lavoratore dell'indennità di maneggio di denaro in applicazione dell'art. 404 CCNL.
Ebbene tale statuizione11 deve essere riformata per le ragioni appresso indicate. 11 Sentenza gravata, pagg. 19-21: “Parte ricorrente agisce poi per la condanna di parte resistente alla corresponsione della somma capitale di € 7.061,49 (oltre accessori) o a titolo di indennità di maneggio denaro ex art. 404 CCNL Turismo Pubblici Esercizi oppure a titolo risarcitorio Si ritiene fondata la domanda, nei limiti che seguono. A prescindere dall'esatta individuazione del CCNL e del titolo di CCNL applicabile al rapporto di lavoro, va evidenziato come la S.C. – in esegesi del disposto di cui all'art. 2104 c.c. – abbia riconosciuto il diritto del prestatore di lavoro a percepire l'indennità di cassa: «in ogni ipotesi in cui il materiale contatto e maneggio di denaro e l'attività di riscossione e pagamenti svolti con carattere di normalità e non eccezionalmente ed occasionalmente, comportano la presunzione di responsabilità per eventuali errori e l'esposizione del lavoratore ad una possibile responsabilità di carattere finanziario, non rivestendo rilievo la mancata specifica previsione di responsabilità contabile del dipendente, da ritenersi al contrario sussistere ex recepto in relazione allo svolgimento di tale attività (cfr., da ultimo, Cass. n. 7353/2004)» (così, proprio sulla medesima questione oggi controversa, v. in motivazione Cass., 14.12.2016, n 25742). Ancora, pare pertinente quanto espresso in motivazione da Cass., 5.9.2019, n. 22949: «3. quanto al primo motivo, è vero che l'art. 148 c.c.n.l. applicato contempla tra i requisiti necessari per il riconoscimento della indennità de qua la normale adibizione ad operazioni di cassa con carattere di continuità e la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, e che tale ultimo obbligo è idoneo a caratterizzare la funzione della specifica indennità, evidentemente prevista ed erogata in relazione al rischio di una tale possibilità (che la perdita riscontrata gravi finanziariamente sull'addetto alla cassa), che è connaturato a tale attività;
3.1. pure essendo l'indennità di cassa e di maneggio di denaro un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, per il quale le condizioni per l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale, ciò che rileva è che l'attività svolta a contatto col denaro abbia carattere se non di esclusività quanto meno di continuatività e non occasionalità, e che comporti l'esposizione del lavoratore ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario (cfr. in tali termini Cass. 7353/2004, riferita al trasporto di valori e contanti in un tempo circoscritto ed a mansioni di natura meramente esecutiva);
3.2. il principio espresso nella pronunzia da ultimo richiamata è stato, tuttavia, meglio specificato da Cass. 25742 del 14.12.2016 e Cass. n. 2212 4.2.2016 n. 2212, decisioni che hanno rilevato come, ai fini del diritto all'indennità di maneggio denaro, la responsabilità per errore, anche finanziaria, è implicita nelle attività di cui l'incasso costituisce la prestazione normale o prevalente, derivando la stessa dall'art. 2104 c.c. che obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la suddetta indennità, a prescindere da ogni ulteriore accertamento, a dipendenti che svolgevano in via ordinaria mansioni di cassiere);
3.3. in sostanza, l'orientamento espresso valorizza le mansioni specifiche del cassiere rispetto alle quali il maneggio del denaro, quale aspetto prevalente dell'attività svolta, di cui l'incasso costituisce il profilo principale, induce a ritenere immanente alla attività stessa una responsabilità che deriva direttamente dalle norme codicistiche che obbligano il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta (art. 2104 c.c.), aspetto neppure specificamente contestato nel motivo di ricorso;
quest'ultimo, al di là del generico richiamo ad un obbligo di ripianare le perdite verificatesi, non considera che, seppure eventuale, un tale obbligo è nella sostanza congruente con impegno assunto, il quale sottintende l'accettazione di ogni conseguenza economica di un comportamento non conforme allo stesso». Spostando tali considerazioni al caso di specie, tenuto conto del sicuro disimpegno da parte del ricorrente delle mansioni di cassiera con maneggio e incasso denaro (circostanza del tutto compatibile con l'inquadramento del ricorrente, sia esso quello formalmente pattuito o quello rivendicato, v. infra, e verificatasi in tutte le giornate in cui sono stati riscontrati gli illeciti posti a fondamento del licenziamento), tenuto conto del fatto che il ricorrente è stato 20 In primo luogo, si ritiene che il giudice erri laddove afferma di poter prescindere dall'esatta individuazione del CCNL applicato (sul punto specifico, nella parte inziale del proprio iter argomentativo, afferma: “ A prescindere dall'esatta individuazione del CCNL e del titolo di CCNL applicabile al rapporto di lavoro, va evidenziato…”) giacché, proprio i precedenti della giurisprudenza di legittimità richiamati dallo stesso giudice a fondamento dell'accoglimento delle domande in trattazione – ossia Cass. 7353/2004 e Cass. n.22949/2019 – pongono in evidenza come l'indennità di cassa sia istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, non potendosi pertanto prescindere dall'accertamento del dato contrattuale di riferimento.
Tanto premesso, si osserva come nel titolo XII – Pubblici esercizi – del CCNL Fipe prodotto in giudizio - da applicarsi incontrovertibilmente al contratto individuale per cui è causa - non sia prevista alcuna indennità di cassa per il settore di riferimento;
e già tale rilievo potrebbe ritenersi dirimente per riformare in parte qua la sentenza gravata.
Comunque, si ritiene che alla stessa conclusione si debba pervenire anche laddove si volesse dare applicazione all'unica norma presente nel CCNL FIPE che prevede l'indennità di – ossia Pt_5
l'art. 404 CCNL - anche se previsto per il comparto “Turismo”.
Si precisa che tale norma prevede, al comma 1, quanto segue (con enfasi nelle parti di maggior rilievo): “1) Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al seguente personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità: cassiere, addetto al cambio valute - quando detto personale abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze - compete una "indennità di cassa o di maneggio denaro" nella misura del cinque per cento della paga base tabellare conglobata prevista perle rispettive qualifiche”.
Emerge pertanto dal dettato della disposizione contrattuale che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cassa, debbano sussistere due presupposti: che il lavoratore sia normalmente adibito, con continuità, alle operazioni di cassa la prestazione di incasso e che vi sia anche una
“piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con obbligo di accollarsi le eventuali differenze”.
Ebbene, a ben vedere, nel caso di specie manca già il primo dei presupposti in trattazione in quanto, dall'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio, non è emerso il carattere "continuo" dell'attività di cassiere svolta dall' piuttosto si trae come questi la svolgesse in via saltuaria, eventuale, CP_1 comunque non in modo continuativo, in ragione della natura polifunzionale del suo ruolo.
sottoposto a procedimento disciplinare – sfociato nell'irrogazione del legittimo licenziamento per giusta causa – proprio per fatti inerenti il maneggio di denaro e di incasso dello stesso, si accerta il diritto di parte ricorrente a percepire tale emolumento retributivo, a decorrere dalla data di assunzione.” 21 Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice (che sul punto specifico il giudice di prime cure si limita alla seguente frase “tenuto conto del sicuro disimpegno da parte ricorrente delle mansioni di cassiere con maneggio e incasso di denaro … tenuto conto del fatto che è stato sottoposto a procedimento disciplinare .. proprio per fatti inerenti il maneggio di denaro), si perviene a ritenere come l' on ha abbia svolto "con continuità" - ma solo CP_1 talvolta, in coerenza con il connotato polifunzionale delle sue mansioni quale "Working Manager" - le attività di incasso.
A tale valutazione - con assorbimento di ogni altra considerazione rispetto al secondo dei requisiti richiesti dalla norma in quanto ultronea – segue, pertanto, la riforma in parte qua della sentenza, con conseguente rigetto delle domande svolte dal lavoratore con riguardo a tale aspetto specifico;
questi è quindi tenuto alla restituzione, in favore di della somma – al netto delle Parte_1 imposte12 - corrispostagli a titolo di indennità di cassa in esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi legali dal dì della corresponsione sino al saldo effettivo, al netto
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, quanto ad entrambi i gradi di giudizio, si ritiene di poterne disporre la parziale compensazione ex art. 92 c.p.c., come innovato dell'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n.77/2018, nella misura del 50%, in ragione della peculiarità ed in parte anche della controvertibilità, in termini valutativi, delle fattispecie fattuali trattate in questa sede, dovendosi porre il residuo a carico del lavoratore, come da determinazioni indicate in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche.
Quanto all'applicabilità del disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, si dispone come in parte dispositiva. 12 Cfr. sul tema Cassazione, Ordinanza n. 23531 del 27 agosto 2021, la quale ha deciso un ricorso affermando che, nel caso di riforma di una precedente sentenza con cui il datore di lavoro era stato condannato al pagamento di somme in favore del lavoratore e conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione, anche parziale, di quanto ricevuto, il datore non può pretendere la restituzione di importi al lordo, mai entrati nella sfera patrimoniale del dipendente. Ciò in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità prevalente secondo cui, in caso di riforma, totale o parziale della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito;
non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Deve trovare infatti applicazione il disposto dell'art. 38, co. 1, del D.P.R. n. 602/1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. Si osserva che, infatti, il versamento eseguito dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta, in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva, non è frutto di errore, ma è anzi atto dovuto;
tale versamento, tuttavia, diviene erroneo in conseguenza e a causa della riforma o della Cassazione di quella sentenza, venendo meno ex tunc e definitivamente il titolo in base al quale il pagamento era stato effettuato. Ne consegue che quel versamento risulta ex tunc privo di titolo, quindi eseguito a fronte di un obbligo inesistente. Nemmeno la modifica del DPR n. 917 del 1986, articolo 10, ad opera del DL n. 34/2020, articolo 150, giustifica una diversa interpretazione;
infatti, a prescindere dall'inapplicabilità di tale modifica alla fattispecie oggetto di causa (in quanto, in base al citato articolo 150, comma 3, "le disposizioni di cui al comma 1, si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020"), la previsione dell'obbligo di restituzione al netto delle somme ricevute dal lavoratore conferma l'indirizzo giurisprudenziale prevalente precedentemente esposto. 22
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 686/2024 del Tribunale di Modena resa e pubblicata il giorno 21/07/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. accoglie l'appello principale e in riforma parziale della sentenza appellata:
- dichiara non dovuta, in favore di , l'indennità di maneggio denaro riconosciuta al CP_1 punto 1 della sentenza appellata e, per l'effetto,
- condanna alla restituzione, in favore di , della somma allo stesso CP_1 Parte_1 corrisposta al titolo in esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi legali dal dì della corresponsione sino al saldo effettivo;
- condanna altresì alla restituzione di quanto allo stesso corrisposto a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal dì della corresponsione al saldo effettivo;
2. respinge l'appello incidentale proposto da , confermando le statuizioni di primo CP_1 grado in ordine all'impugnazione del licenziamento e alle rivendicate e non riconosciute differenze retributive per mansioni superiori;
3. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%, ponendo il residuo
50% a carico di , da determinarsi sull'intero pari ad € 4800,00, oltre iva, cpa e spese CP_1 generali come per legge, quanto al I grado di giudizio, e pari ad € 5000,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, quanto grado d'appello;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione, se dovuto.
Bologna, 26/06/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 La (cfr. verbale di udienza dell'11 gennaio 2024), infatti, riferiva: “Ho lavorato poco con il ricorrente perché Tes_1 io lavoravo presso altro punto vendita sempre all'aeroporto di Fiumicino ma in altro punto. Andavo nel Parte_1 punto vendita dove lavorava il ricorrente solo se mancava personale”; parimenti la (cfr. verbale di udienza del 4 CP_5 marzo 2024): “Non so rispondere nello specifico perché, come detto sopra, ho lavorato con solo per pochi CP_1 mesi al Chiosco”. 7 Si tratta, in particolare, dei testimoni indotti da ossia , Parte_1 Testimone_2 [...]
, , , Tes_3 Tes_4 Testimone_5 Controparte_4 Testimone_6 Testimone_7
, , le cui convergenti dichiarazioni hanno consentito di confermare i fatti contestati nella
[...] Testimone_8 lettera di contestazione e di riferirli certamente all'odierno appellante incidentale, giacché riconosciuto personalmente in udienza istruttoria, circostanza che ha correttamente portato il giudice di prime cure a ritenere del tutto irrilevante la circostanza di fatto dedotta dall' circa il possibile avvicendamento di altri colleghi nella cassa gestita con il CP_1 codice in uso all'appellante. 12 8 Si riportano, per completezza motivazionale, gli esiti:
- 17 novembre 2022: eccedenza di € 0,13 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 7,00;;
- 18 novembre 2022: eccedenza di € 2,17 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 4,00;
- 19 novembre 2022: eccedenza di € 6,43 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 10,50;
- 20 novembre 2022: ammanco, con differenza negativa di cassa, di € -28,21;
- 30 novembre 2022: eccedenza di € 2,98 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 4,10;
- 1° dicembre 2022: eccedenza di € 1,11 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 4,10;
- 2 dicembre 2022: eccedenza di € 4,03 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 8,15. 14