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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 883/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Elvira Machì, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: , P_ C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Marco Allegra, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte del 16 e del 15 gennaio 2025, per l'udienza del
16/1/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle richieste delle parti.
Con ricorso depositato il 20/1/2022, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 3/7/2001 a AL e che da tale unione era P_
1 nata la figlia il 6/8/2004, deduceva: che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa Per_1
della violazione dei doveri coniugali da parte del marito;
che, in particolare, nel mese di agosto 2020, , dopo avere trascorso, insieme alla moglie ed alla figlia, l'estate P_ presso la sua villa di EL, aveva deciso di non rientrare nella casa coniugale, andando a vivere inizialmente presso l'abitazione della madre;
che tale decisione unilaterale aveva posto fine alla convivenza tra i coniugi;
che prima di tale momento il marito si era reso responsabile di condotte gravemente denigratorie ed offensive nei suoi confronti, perpetrate anche in presenza della figlia e di altri familiari;
che, dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, il resistente non aveva assolto ai suoi doveri familiari relativi al mantenimento della figlia che, peraltro, incontrava pochissimo, e che, solo dopo il fallimento delle Per_1
trattative per addivenire ad una separazione consensuale, aveva inviato una somma non superiore ad € 500,00; che, inizialmente, la stessa aveva tentato di ricomporre l'unione familiare, proponendo al resistente di intraprendere una terapia di coppia ed individuale;
che tale proposta non era stata accolta dal resistente e che anche i tentativi per raggiungere un accordo al fine di definire, in maniera consensuale, tutti gli aspetti della separazione, erano stati del tutto infruttuosi.
Ha aggiunto, inoltre, di svolgere l'attività di impiegata con un reddito annuo di €
26.000,00 lordi, pari ad un reddito mensile netto di circa € 1.600,00; di essere proprietaria della casa coniugale e del 50% di un piccolo immobile, donatole dal padre, dove quest'ultimo viveva, in virtù di un contratto di comodato concesso da entrambi i figli;
che, di contro, era un noto avvocato palermitano ed esercitava la professione da P_
molti anni presso il prestigioso studio sito in via Marchese Ugo, ereditato dal di lui padre;
che, inoltre, il resistente era proprietario di numerosi immobili, alcuni dei quali di particolare pregio e valore;
che il valore di tali cespiti immobiliari, in relazione alle quote di cui era proprietario il resistente, poteva essere stimato in una somma non inferiore ad €
1.800.000,00, mentre il reddito ricavabile dalla locazione degli immobili, tenendo in considerazione solo gli immobili di cui lo stesso aveva la piena proprietà, poteva essere compreso tra un minimo di € 34.698,06 ed un massimo di € 60.000,00 annui;
che, tuttavia, dalle dichiarazioni dei redditi del resistente emergeva un dato assolutamente inverosimile e cioè che lo stesso avesse un reddito netto da lavoro di € 1.268,00 annui ed un reddito per fabbricati di soli € 1.800,00 annui;
che il nucleo familiare aveva sempre condotto un elevato tenore di vita. 2 Ha concluso, pertanto, chiedendo: la pronuncia della separazione con addebito al marito;
l'affidamento condiviso della figlia minore, con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita paterno libero, secondo le esigenze della minore;
l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
l'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno P_
di € 1.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 70% Per_1
delle spese straordinarie relative alla stessa.
Il resistente si costituiva in giudizio contestando integralmente il ricorso e deducendo: che il fallimento dell'unione coniugale era da imputare alla esclusivamente moglie;
che, invero, la ricorrente nel 2010 improvvisamente aveva iniziato a rifiutarsi di intrattenere rapporti sessuali e gli aveva chiesto di lasciare la camera da letto;
che la ricorrente non si era interessata della situazione di salute del marito, affetto da Lupus Eritematoso Sistemico;
che la moglie, inoltre, conduceva una gestione economica familiare eccessivamente dispendiosa;
che, nell'estate del 2020, si era allontanato dalla casa coniugale solo perché costretto da una situazione di invivibilità causata dalla ricorrente;
di contestare le accuse di cui al ricorso, fortemente lesive della propria onorabilità; di avere sempre provveduto direttamente ed indirettamente al mantenimento della figlia che, a causa della Per_1 patologia da cui era affetto, non aveva potuto dedicarsi molto agli studi e alla professione;
che, a causa di tale patologia, il di lui padre, Avv. , aveva contribuito con CP_2
donazioni di danaro di circa € 1.000,00 mensili, e, dopo la sua morte nel 2017, queste donazioni erano continuate ad opera della di lui madre, ; che il proprio reddito CP_3
era soltanto quello dichiarato, oltre ad € 1.000,00 mensili per una locazione che sarebbe stata regolarizzata a breve, con le relative sanzioni;
che tutti gli immobili indicati dalla ricorrente erano improduttivi di redditi, o perchè abitati dalla famiglia o perchè non locati o perché non direttamente capaci di produrre reddito.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
l'affidamento condiviso della figlia minore con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita paterno libero;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
l'obbligo a suo carico di corrispondere un assegno di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 31/5/2022, e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. le rimetteva dinanzi al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza 3 dell'1/6/2022:
- autorizzazione a vivere separati;
- affidamento condiviso della figlia minore con domicilio prevalente presso la Per_1 madre e facoltà per il padre di incontrarla e tenerla con sé, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, secondo un regime di libera frequentazione, tenuto conto dell'età dalla stessa raggiunta;
- obbligo a carico di di versare a , entro il giorno 5 di ogni P_ Parte_1
mese, la somma di € 700,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Per_2 somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie relative alla stessa secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
AL, in data 2 luglio 2019.
Il reclamo proposto dal avverso la suddetta ordinanza presidenziale veniva P_
rigettato dalla Corte di Appello di AL con provvedimento dell'1-5/12/2022.
Quindi, la causa – istruita con le produzioni documentali eseguite anche a seguito di ordine di esibizione rivolto al resistente con ordinanza del 19/10/2023 – veniva trattenuta in decisione e rimessa al collegio per la decisione all'udienza indicata in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Pronuncia sullo status.
Nel merito, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale dei coniugi, considerata la comune volontà delle parti, le quali, già da prima della instaurazione del presente giudizio, avevano cessato di convivere.
Tale circostanza, unitamente al fallimento del tentativo di conciliazione ed a quanto emerso nel corso del procedimento, è sintomatica dell'impossibilità di sanare la frattura del consorzio familiare e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Di talché, ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare la separazione personale tra e . Parte_1 P_
3. Sull'addebito della separazione.
Procedendo, dunque, con l'esame delle domande ulteriori e, in particolare, delle domande di addebito della separazione avanzate da entrambe parti, deve evidenziarsi che, com'è noto, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento 4 volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n.
15196/2023, Cass. 32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta la necessità di una accurata valutazione dei fatti, per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, ha chiesto di addebitare la responsabilità della Parte_1
separazione a , ponendo a fondamento della propria domanda l'atteggiamento P_
denigratorio posto in essere dal marito nei suoi confronti durante l'unione coniugale, nonché l'abbandono del tetto coniugale da parte di quest'ultimo nel mese di agosto 2020.
Di contro, ha chiesto di addebitare la responsabilità della separazione a P_
, ponendo a fondamento della propria domanda la sottrazione della moglie Parte_1 ai rapporti coniugali già a partire dall'anno 2010, e deducendo che quest'ultima gli aveva imposto di dormire sul divano per un decennio e gli aveva chiesto in diverse occasioni di lasciare la casa coniugale.
Tuttavia, tutte le predette circostanze, risalenti nel tempo, sono rimaste prive di riscontro probatorio nel corso dell'istruttoria, non solo in relazione all'accertamento dei comportamenti delle parti, ma anche e soprattutto in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra tali comportamenti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Inoltre, dalle opposte ricostruzioni offerte dalle parti in ordine alla fine dell'affectio coniugalis, risulta come l'unione coniugale fosse compromessa da tempo e la convivenza fosse divenuta intollerabile ben prima della separazione di fatto tra le parti. 5 Di conseguenza, l'intollerabilità della convivenza non può considerarsi conseguenza diretta di alcuno specifico comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e ascrivibile ad alcuno dei coniugi.
Va in proposito confermata, in quanto esente da vizi, la valutazione e decisione sulle richieste istruttorie articolate da entrambe le parti, di cui all'ordinanza del Giudice istruttore del 19/10/2023.
Alla luce delle superiori considerazioni, le domande di addebito della responsabilità per la separazione, reciprocamente formulate dalle parti, devono essere rigettate.
4. Affidamento della figlia e assegnazione della casa coniugale. Per_1
Deve al riguardo rilevarsi che la figlia ha raggiunto la maggiore età nelle more del Per_1 giudizio. Nulla, pertanto, deve disporsi in ordine al relativo regime di affidamento.
Quanto alla casa coniugale, di proprietà della ricorrente, deve disporsene l'assegnazione in favore di quest'ultima, per continuare ad abitarla insieme alla figlia, maggiorenne ma – per fatto pacifico tra le parti – non economicamente autosufficiente.
5. Domande di contenuto economico. Mantenimento della prole.
Relativamente alle statuizioni di natura economica e, in particolare, con riferimento, all'assegno dovuto dal resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia delle parti, deve rammentarsi che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 315 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
6 Deve rammentarsi, inoltre, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, deve osservarsi che la ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato: di essere impiegata nell'amministrazione dell'azienda Tasca D'Almerita, con uno stipendio netto di
€ 1.600,00 mensili;
di essere proprietaria esclusiva della casa coniugale, nonché comproprietaria insieme al fratello di una villa abitata dal di lei padre, usufruttuario (cfr. all. 5 al deposito telematico del 7/3/2023).
Inoltre, dalle dichiarazioni dei redditi in atti risulta, per l'anno di imposta 2022, un reddito complessivo di € 32.441,00 annui (cfr. all. 2 al deposito telematico del 26/1/2024).
Di contro, il resistente ha dichiarato: di svolgere la libera professione di avvocato penalista;
di essere nudo proprietario di alcuni immobili, di cui era usufruttuaria la di lui madre, ad eccezione di un immobile sito a EL in viale delle Sirene n. 36, di sua esclusiva proprietà, locato a terzi per un canone di € 800,00 mensili, nonché dei 3/5 di un immobile in via Valdemone locato a terzi per un canone complessivo di € 390,00. Inoltre, in seno alla comparsa di costituzione ha precisato di percepire € 1.000,00 mensili per una locazione non dichiarata e da regolarizzare.
Dalla documentazione in atti risulta che è proprietario per intero o pro quota, P_
ovvero nudo proprietario di diversi immobili di sicuro valore siti a AL (Via dei
Nebrodi n. 55, Via Valdemone n. 31, Via Marchese Ugo n. 74) ed a EL (Viale delle
Sirene nn. 36-42). Lo stesso risulta inoltre proprietario di ulteriori immobili siti a NT
EN (cfr. visure catastali agli atti).
Inoltre, dalla documentazione fiscale in atti il resistente risulta aver dichiarato un reddito complessivo annuo lordo: di € 2.056,00 per l'anno di imposta 2018; di € 2.694,00 per l'anno 7 di imposta 2019; di € 9.404,00 per l'anno di imposta 2020 (cfr. all.ti 2-4 alla comparsa di costituzione); di € 13.880,00 per l'anno di imposta 2021; di € 10.746,00 per l'anno di imposta
2022 (cfr. all.ti al deposito telematico del 9/1/2025). Quanto all'anno di imposta 2023, deve rilevarsi che la relativa dichiarazione depositata in atti è incompleta, non risultando prodotte le pagine dalle quali evincere il reddito dichiarato.
Infine, dall'esame degli estratti conto depositati in parziale ottemperanza all'ordine di esibizione disposto dal G.I. con ordinanza del 19/10/2023, a dispetto di saldi iniziali e finali relativamente modesti, risulta che la di lui madre, , effettua periodicamente in CP_3 suo favore diverse donazioni, per circa € 6.000,00/8.000,00 annui;
inoltre, il resistente è titolare di altri rapporti di conto corrente (v. bonifici effettuati in proprio favore da altri conti del 12/1, 1/2, 13/7, 20/7 del 2021; 14/3/2022; 12/6 e 10/8 del 2023), la cui documentazione
– sebbene oggetto di ordine di esibizione e malgrado le eccezioni sollevate sul punto dalla ricorrente – non risulta essere stata depositata.
Ebbene, sulla base degli elementi documentali fin qui descritti e tenuto conto della incompletezza della documentazione prodotta dal resistente (non sanata nemmeno a fronte delle specifiche doglianze sollevate dalla ricorrente), deve senz'altro confermarsi l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di , entro il giorno 5 di P_ Parte_1
ogni mese, un assegno di € 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, somme annualmente Per_1 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie relative alla stessa secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di AL, in data 2 luglio 2019.
6. Spese di lite.
Relativamente alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della prevalente soccombenza di parte resistente, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione tra le parti nei limiti di 2/3, ponendo la restante quota di 1/3 a carico del resistente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
8 12/1/1970, e , nato a [...] il [...], di cui al matrimonio concordatario P_
contratto a AL il 3/7/2001, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 66, parte II, serie A, anno 2001;
• rigetta le domande di addebito avanzate dalle parti;
• assegna la casa coniugale a;
Parte_1
• conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro P_ Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 700,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, Per_1
oltre al 70% delle spese straordinarie relative alla stessa, secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
AL, in data 2 luglio 2019;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• compensa le spese di giudizio tra le parti nei limiti di 2/3, ponendo a carico di P_
la restante quota di 1/3, quota che si liquida in complessivi € 1.400,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in AL, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 29 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 883/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Elvira Machì, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: , P_ C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Marco Allegra, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte del 16 e del 15 gennaio 2025, per l'udienza del
16/1/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle richieste delle parti.
Con ricorso depositato il 20/1/2022, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 3/7/2001 a AL e che da tale unione era P_
1 nata la figlia il 6/8/2004, deduceva: che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa Per_1
della violazione dei doveri coniugali da parte del marito;
che, in particolare, nel mese di agosto 2020, , dopo avere trascorso, insieme alla moglie ed alla figlia, l'estate P_ presso la sua villa di EL, aveva deciso di non rientrare nella casa coniugale, andando a vivere inizialmente presso l'abitazione della madre;
che tale decisione unilaterale aveva posto fine alla convivenza tra i coniugi;
che prima di tale momento il marito si era reso responsabile di condotte gravemente denigratorie ed offensive nei suoi confronti, perpetrate anche in presenza della figlia e di altri familiari;
che, dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, il resistente non aveva assolto ai suoi doveri familiari relativi al mantenimento della figlia che, peraltro, incontrava pochissimo, e che, solo dopo il fallimento delle Per_1
trattative per addivenire ad una separazione consensuale, aveva inviato una somma non superiore ad € 500,00; che, inizialmente, la stessa aveva tentato di ricomporre l'unione familiare, proponendo al resistente di intraprendere una terapia di coppia ed individuale;
che tale proposta non era stata accolta dal resistente e che anche i tentativi per raggiungere un accordo al fine di definire, in maniera consensuale, tutti gli aspetti della separazione, erano stati del tutto infruttuosi.
Ha aggiunto, inoltre, di svolgere l'attività di impiegata con un reddito annuo di €
26.000,00 lordi, pari ad un reddito mensile netto di circa € 1.600,00; di essere proprietaria della casa coniugale e del 50% di un piccolo immobile, donatole dal padre, dove quest'ultimo viveva, in virtù di un contratto di comodato concesso da entrambi i figli;
che, di contro, era un noto avvocato palermitano ed esercitava la professione da P_
molti anni presso il prestigioso studio sito in via Marchese Ugo, ereditato dal di lui padre;
che, inoltre, il resistente era proprietario di numerosi immobili, alcuni dei quali di particolare pregio e valore;
che il valore di tali cespiti immobiliari, in relazione alle quote di cui era proprietario il resistente, poteva essere stimato in una somma non inferiore ad €
1.800.000,00, mentre il reddito ricavabile dalla locazione degli immobili, tenendo in considerazione solo gli immobili di cui lo stesso aveva la piena proprietà, poteva essere compreso tra un minimo di € 34.698,06 ed un massimo di € 60.000,00 annui;
che, tuttavia, dalle dichiarazioni dei redditi del resistente emergeva un dato assolutamente inverosimile e cioè che lo stesso avesse un reddito netto da lavoro di € 1.268,00 annui ed un reddito per fabbricati di soli € 1.800,00 annui;
che il nucleo familiare aveva sempre condotto un elevato tenore di vita. 2 Ha concluso, pertanto, chiedendo: la pronuncia della separazione con addebito al marito;
l'affidamento condiviso della figlia minore, con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita paterno libero, secondo le esigenze della minore;
l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
l'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno P_
di € 1.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 70% Per_1
delle spese straordinarie relative alla stessa.
Il resistente si costituiva in giudizio contestando integralmente il ricorso e deducendo: che il fallimento dell'unione coniugale era da imputare alla esclusivamente moglie;
che, invero, la ricorrente nel 2010 improvvisamente aveva iniziato a rifiutarsi di intrattenere rapporti sessuali e gli aveva chiesto di lasciare la camera da letto;
che la ricorrente non si era interessata della situazione di salute del marito, affetto da Lupus Eritematoso Sistemico;
che la moglie, inoltre, conduceva una gestione economica familiare eccessivamente dispendiosa;
che, nell'estate del 2020, si era allontanato dalla casa coniugale solo perché costretto da una situazione di invivibilità causata dalla ricorrente;
di contestare le accuse di cui al ricorso, fortemente lesive della propria onorabilità; di avere sempre provveduto direttamente ed indirettamente al mantenimento della figlia che, a causa della Per_1 patologia da cui era affetto, non aveva potuto dedicarsi molto agli studi e alla professione;
che, a causa di tale patologia, il di lui padre, Avv. , aveva contribuito con CP_2
donazioni di danaro di circa € 1.000,00 mensili, e, dopo la sua morte nel 2017, queste donazioni erano continuate ad opera della di lui madre, ; che il proprio reddito CP_3
era soltanto quello dichiarato, oltre ad € 1.000,00 mensili per una locazione che sarebbe stata regolarizzata a breve, con le relative sanzioni;
che tutti gli immobili indicati dalla ricorrente erano improduttivi di redditi, o perchè abitati dalla famiglia o perchè non locati o perché non direttamente capaci di produrre reddito.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
l'affidamento condiviso della figlia minore con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita paterno libero;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
l'obbligo a suo carico di corrispondere un assegno di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 31/5/2022, e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. le rimetteva dinanzi al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza 3 dell'1/6/2022:
- autorizzazione a vivere separati;
- affidamento condiviso della figlia minore con domicilio prevalente presso la Per_1 madre e facoltà per il padre di incontrarla e tenerla con sé, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, secondo un regime di libera frequentazione, tenuto conto dell'età dalla stessa raggiunta;
- obbligo a carico di di versare a , entro il giorno 5 di ogni P_ Parte_1
mese, la somma di € 700,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Per_2 somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie relative alla stessa secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
AL, in data 2 luglio 2019.
Il reclamo proposto dal avverso la suddetta ordinanza presidenziale veniva P_
rigettato dalla Corte di Appello di AL con provvedimento dell'1-5/12/2022.
Quindi, la causa – istruita con le produzioni documentali eseguite anche a seguito di ordine di esibizione rivolto al resistente con ordinanza del 19/10/2023 – veniva trattenuta in decisione e rimessa al collegio per la decisione all'udienza indicata in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Pronuncia sullo status.
Nel merito, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale dei coniugi, considerata la comune volontà delle parti, le quali, già da prima della instaurazione del presente giudizio, avevano cessato di convivere.
Tale circostanza, unitamente al fallimento del tentativo di conciliazione ed a quanto emerso nel corso del procedimento, è sintomatica dell'impossibilità di sanare la frattura del consorzio familiare e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Di talché, ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare la separazione personale tra e . Parte_1 P_
3. Sull'addebito della separazione.
Procedendo, dunque, con l'esame delle domande ulteriori e, in particolare, delle domande di addebito della separazione avanzate da entrambe parti, deve evidenziarsi che, com'è noto, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento 4 volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n.
15196/2023, Cass. 32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta la necessità di una accurata valutazione dei fatti, per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, ha chiesto di addebitare la responsabilità della Parte_1
separazione a , ponendo a fondamento della propria domanda l'atteggiamento P_
denigratorio posto in essere dal marito nei suoi confronti durante l'unione coniugale, nonché l'abbandono del tetto coniugale da parte di quest'ultimo nel mese di agosto 2020.
Di contro, ha chiesto di addebitare la responsabilità della separazione a P_
, ponendo a fondamento della propria domanda la sottrazione della moglie Parte_1 ai rapporti coniugali già a partire dall'anno 2010, e deducendo che quest'ultima gli aveva imposto di dormire sul divano per un decennio e gli aveva chiesto in diverse occasioni di lasciare la casa coniugale.
Tuttavia, tutte le predette circostanze, risalenti nel tempo, sono rimaste prive di riscontro probatorio nel corso dell'istruttoria, non solo in relazione all'accertamento dei comportamenti delle parti, ma anche e soprattutto in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra tali comportamenti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Inoltre, dalle opposte ricostruzioni offerte dalle parti in ordine alla fine dell'affectio coniugalis, risulta come l'unione coniugale fosse compromessa da tempo e la convivenza fosse divenuta intollerabile ben prima della separazione di fatto tra le parti. 5 Di conseguenza, l'intollerabilità della convivenza non può considerarsi conseguenza diretta di alcuno specifico comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e ascrivibile ad alcuno dei coniugi.
Va in proposito confermata, in quanto esente da vizi, la valutazione e decisione sulle richieste istruttorie articolate da entrambe le parti, di cui all'ordinanza del Giudice istruttore del 19/10/2023.
Alla luce delle superiori considerazioni, le domande di addebito della responsabilità per la separazione, reciprocamente formulate dalle parti, devono essere rigettate.
4. Affidamento della figlia e assegnazione della casa coniugale. Per_1
Deve al riguardo rilevarsi che la figlia ha raggiunto la maggiore età nelle more del Per_1 giudizio. Nulla, pertanto, deve disporsi in ordine al relativo regime di affidamento.
Quanto alla casa coniugale, di proprietà della ricorrente, deve disporsene l'assegnazione in favore di quest'ultima, per continuare ad abitarla insieme alla figlia, maggiorenne ma – per fatto pacifico tra le parti – non economicamente autosufficiente.
5. Domande di contenuto economico. Mantenimento della prole.
Relativamente alle statuizioni di natura economica e, in particolare, con riferimento, all'assegno dovuto dal resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia delle parti, deve rammentarsi che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 315 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
6 Deve rammentarsi, inoltre, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, deve osservarsi che la ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato: di essere impiegata nell'amministrazione dell'azienda Tasca D'Almerita, con uno stipendio netto di
€ 1.600,00 mensili;
di essere proprietaria esclusiva della casa coniugale, nonché comproprietaria insieme al fratello di una villa abitata dal di lei padre, usufruttuario (cfr. all. 5 al deposito telematico del 7/3/2023).
Inoltre, dalle dichiarazioni dei redditi in atti risulta, per l'anno di imposta 2022, un reddito complessivo di € 32.441,00 annui (cfr. all. 2 al deposito telematico del 26/1/2024).
Di contro, il resistente ha dichiarato: di svolgere la libera professione di avvocato penalista;
di essere nudo proprietario di alcuni immobili, di cui era usufruttuaria la di lui madre, ad eccezione di un immobile sito a EL in viale delle Sirene n. 36, di sua esclusiva proprietà, locato a terzi per un canone di € 800,00 mensili, nonché dei 3/5 di un immobile in via Valdemone locato a terzi per un canone complessivo di € 390,00. Inoltre, in seno alla comparsa di costituzione ha precisato di percepire € 1.000,00 mensili per una locazione non dichiarata e da regolarizzare.
Dalla documentazione in atti risulta che è proprietario per intero o pro quota, P_
ovvero nudo proprietario di diversi immobili di sicuro valore siti a AL (Via dei
Nebrodi n. 55, Via Valdemone n. 31, Via Marchese Ugo n. 74) ed a EL (Viale delle
Sirene nn. 36-42). Lo stesso risulta inoltre proprietario di ulteriori immobili siti a NT
EN (cfr. visure catastali agli atti).
Inoltre, dalla documentazione fiscale in atti il resistente risulta aver dichiarato un reddito complessivo annuo lordo: di € 2.056,00 per l'anno di imposta 2018; di € 2.694,00 per l'anno 7 di imposta 2019; di € 9.404,00 per l'anno di imposta 2020 (cfr. all.ti 2-4 alla comparsa di costituzione); di € 13.880,00 per l'anno di imposta 2021; di € 10.746,00 per l'anno di imposta
2022 (cfr. all.ti al deposito telematico del 9/1/2025). Quanto all'anno di imposta 2023, deve rilevarsi che la relativa dichiarazione depositata in atti è incompleta, non risultando prodotte le pagine dalle quali evincere il reddito dichiarato.
Infine, dall'esame degli estratti conto depositati in parziale ottemperanza all'ordine di esibizione disposto dal G.I. con ordinanza del 19/10/2023, a dispetto di saldi iniziali e finali relativamente modesti, risulta che la di lui madre, , effettua periodicamente in CP_3 suo favore diverse donazioni, per circa € 6.000,00/8.000,00 annui;
inoltre, il resistente è titolare di altri rapporti di conto corrente (v. bonifici effettuati in proprio favore da altri conti del 12/1, 1/2, 13/7, 20/7 del 2021; 14/3/2022; 12/6 e 10/8 del 2023), la cui documentazione
– sebbene oggetto di ordine di esibizione e malgrado le eccezioni sollevate sul punto dalla ricorrente – non risulta essere stata depositata.
Ebbene, sulla base degli elementi documentali fin qui descritti e tenuto conto della incompletezza della documentazione prodotta dal resistente (non sanata nemmeno a fronte delle specifiche doglianze sollevate dalla ricorrente), deve senz'altro confermarsi l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di , entro il giorno 5 di P_ Parte_1
ogni mese, un assegno di € 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, somme annualmente Per_1 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie relative alla stessa secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di AL, in data 2 luglio 2019.
6. Spese di lite.
Relativamente alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della prevalente soccombenza di parte resistente, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione tra le parti nei limiti di 2/3, ponendo la restante quota di 1/3 a carico del resistente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
8 12/1/1970, e , nato a [...] il [...], di cui al matrimonio concordatario P_
contratto a AL il 3/7/2001, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 66, parte II, serie A, anno 2001;
• rigetta le domande di addebito avanzate dalle parti;
• assegna la casa coniugale a;
Parte_1
• conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro P_ Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 700,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, Per_1
oltre al 70% delle spese straordinarie relative alla stessa, secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
AL, in data 2 luglio 2019;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• compensa le spese di giudizio tra le parti nei limiti di 2/3, ponendo a carico di P_
la restante quota di 1/3, quota che si liquida in complessivi € 1.400,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in AL, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 29 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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