Decreto cautelare 20 gennaio 2026
Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 02/03/2026, n. 3813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3813 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03813/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00737/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 737 del 2026, proposto da
RG ND, rappresentata e difesa dall’Avvocato Fedele Scotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Agropoli (SA), viale Europa n. 3;
contro
Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, RM Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari ex artt. 56 e 55 c.p.a.,
- del provvedimento “Punteggio Totale: 24 Esito Prova: SUPERATA Punteggio Minimo: 21 Corrette: 34 Errate: 6 Non Date: 0” , a seguito dell'esito della prova scritta della ricorrente, pubblicato in data 28.10.2025 nella sua pagina personale sul sito https://formez.concorsismart.it/ui/public-area/login inerente il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - CODICE 02”, ( Area Assistenti: Codice 02: n. 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria), pubblicato in data 25.07.202, Domanda (Codice WRAHCZMENA), nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello asseritamente legittimamente spettante;
– del punteggio numerico pari a 24/30 (in luogo di quello corretto di 25/30), assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato dalla presenza di n. 1 quesito erroneo e/o fuorviante;
– del questionario somministrato in occasione dell’unica prova scritta, a risposta multipla, sostenuta da parte ricorrente, con particolare riferimento al quesito n. 20;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
- della decurtazione di -0.25 e mancata attribuzione di 0,75 al punteggio finale, inerente al quesito n. 20;
- di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione dei quesiti volti ad accertare la capacità logico-deduttiva, allo stato non conosciuti;
- dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. eventuale graduatoria definitiva pubblicata nelle more del presente giudizio; b. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; c. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento dell'odierna parte ricorrente nella emananda graduatoria dei vincitori del richiamato concorso, con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, il tutto, con domanda in via incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, e previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo, volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna ricorrente nell'emananda graduatoria, e/o l'adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, idonei a consentire alla ricorrente di essere inclusa, anche con riserva, nella emananda graduatoria dei vincitori del concorso con il punteggio legittimamente spettante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di RM Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il Presidente RI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata idonea, avendo conseguito il punteggio di 24/30, rivendicando un maggiore punteggio in relazione al quesito n. 20 [così formulato: “Individuare, tra i seguenti, un sinonimo di “propedeutico”” : con le seguenti opzioni: Scolastico; Introduttivo (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione); Preliminare (risposta indicata dalla ricorrente)], pur richiamando, in quanto contestato nell’istanza in autotutela proposta priva di specifico riscontro, anche il quesito n. 17 [così formulato: “Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Titanic: X = Italia: Y” ; X = IN ON, Y = EL (risposta data dalla ricorrente); X = nave, Y = dirigibile (risposta indicata come corretta dall’Amministrazione); X = film, Y = commedia], senza tuttavia censurarlo, entrambi alla stessa somministrati a Napoli in data 21 ottobre 2025;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, rilevando l’intervento in autotutela rispetto al quesito n. 20, con attribuzione di 1 punto, giusta verbale del 23 dicembre 2025, versato in atti, e comunque concludendo per l’infondatezza del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 3 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale in relazione al Ministero della Giustizia sia da disattendere, atteso che esso è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati, mentre sia fondata con riferimento al dedotto difetto di legittimazione processuale passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione pubblica, in quanto è soggetto estraneo alla procedura, avendo RM Pa e la Commissione Ripam propria autonomia;
Ritenuto nel merito che:
- l’esame debba essere circoscritto alle doglianze mosse in relazione al quesito n. 20, atteso che, con riguardo al quesito n. 17, vi è un solo richiamo all’istanza in autotutela con cui esso è stato contestato, ma né nell’epigrafe e nelle conclusioni si rinviene un qualche riferimento né sono state dedotte specifiche censure in merito;
- precisato quanto sopra, debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto la Commissione esaminatrice è già intervenuta in autotutela, attribuendo 1 punto anche in relazione alla risposta data dalla ricorrente, la cui pretesa fatta valere in ricorso risulta in tal modo del tutto soddisfatta;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto del tempestivo intervento in autotutela di portata generale da parte dell’Amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica;
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio; contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
RI RI, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI RI |
IL SEGRETARIO