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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/09/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di cui al n.1285/2024 promossa da:
(cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. Guido Parte_1 C.F._1
Marone– ricorrente – contro
, (C.F. , che subentra, Controparte_1 P.IVA_1 ai sensi dell' art. 4 comma 11 del D.L n.1 del 09.01.2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 12 del 05.03.2020, nei rapporti processuali ai sensi dell'art.111 del c.p.c., al
, in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore e per quanto occorrer possa, i suoi organi interni, Controparte_3
(CF ),
[...] P.IVA_2 Controparte_4
, rappresentato dai Funzionari dott.ssa
[...] CP_5
e dott. Mario Calò
[...]
– resistente –
OGGETTO: riconoscimento e valutazione ai fini giuridici dell'anno scolastico 2013 con progressione stipendiale e riconoscimento delle differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27/12/2024 chiede all'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito di “(…) a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare una nuova Controparte_1 ricostruzione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 9/14 a decorrere dall'a.s. 2020/2021;
d) conseguentemente, condannare del al pagamento di Controparte_1 tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera.
Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone.; (…)”.
Lamenta la ricorrente, dipendente di ruolo del Il Controparte_1 ricorrente è un docente di ruolo del assunta con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dal
01.09.2015 (doc. 1) il mancato riconoscimento, ai fini giuridici e della carriera, del servizio svolto nell'anno 2013 il quale, ai sensi del D.P.R. 122/2013, non è considerato valido ai fini della progressione economica stipendiale, per cui viene ritardato di un anno ogni scatto stipendiale con conseguente perdita del vantaggio del relativo incremento economico.
Pag. 2 di 7 Agisce pertanto in via giudiziale sia per il riconoscimento, ai fini giuridici e della carriera, del servizio svolto nell'anno 2013 e non computato, sia per la corresponsione delle relative differenze retributive spettanti, secondo i criteri indicati in ricorso. Cont Si è regolarmente costituito in giudizio il contestando in fatto e diritto le allegazioni attoree, ed insistendo nel merito per la reiezione del ricorso e la condanna dell' istante alle spese del grado.
Non necessitando di attività istruttoria la causa è stata decisa previo deposito di note scritte autorizzate ed all'esito dell'udienza tenutasi ai sensi dell'art.127 ter cpc.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, poi convertito in legge, con ulteriori modificazioni dalla L.122 del 30.07.2010, all'art. 9, comma 1 introduceva vincoli alla dinamica retributiva individuale per cui “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, (…), non può superare, in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva...”; al comma 21 ha previsto che “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 30 marzo
2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012
e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”; - al comma 23: “Per il personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini
Pag. 3 di 7 della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.”
Successivamente il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), con l'art. 16 intitolato - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - ha previsto “Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, . . . b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni...”.
Pertanto, se il D.L. 78/2010 aveva sostanzialmente disposto il blocco delle procedure contrattuali e negoziali per gli anni 2010-2011-2012, nonché il congelamento dei trattamenti retributivi per il triennio 2011-2013, il D.L. 98/2011, nel prorogare fino al 31 dicembre 2014 le già menzionate disposizioni, aveva di fatto assicurato il consolidamento delle misure di razionalizzazione e consolidamento della spesa in materia di pubblico impiego. In sintesi, si sanciva che dette annualità non potessero essere riconosciute come valide ed utili ai fini della progressione economica.
Nel corso degli anni sono poi intervenuti accordi tra le organizzazioni sindacali di categoria e l' che hanno fatto sì che alcune annualità fossero recuperate ai fini della CP_7 progressione economica del personale docente e ATA.
Si è poi giunti al D.P.R. n.122/2013 - “Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo
16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111” - che ha disposto (con l'art.1, comma 1, lettere a) e b) che: " a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014..... b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”.
La norma è stata poi in parte superata dal D.L. 23.01.2014 n. 3 che all'art. 1 comma 4 stabilisce che: “Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della
Pag. 4 di 7 maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo
9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo
9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo
1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013,
n. 122”.
In definitiva, per l'anno 2014 non trovava applicazione il blocco previsto dalla manovra correttiva del D.L. n.78/2010. Restava, tuttavia, inalterato il blocco dell'anno 2013 non interessato al momento da alcuna disposizione normativa vigente. Questo significa che al momento resta escluso ai fini della progressione economica solo ed esclusivamente l'annualità 2013.
Il contenzioso generato da tali disposizioni ha avuto recente e definitiva soluzione nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, emessa in data 21.05.2025 n. 13618 (e la contestuale 13619/2025 del 21/05/2025, secondo cui per il 2013 “occorre mantenere distinta
l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”) la quale ha stabilito che l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio del personale scolastico, restando escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
In base al principio enunciato dalla S.C. con la recentissima sentenza sopra richiamata, ferma restando la valutabilità dell'anno 2013 ai fini giuridici per diversi istituti contrattuali quali la mobilità, la partecipazione ai concorsi, l'individuazione dei docenti soprannumerari
Pag. 5 di 7 nelle graduatorie interne di istituto, il servizio non di ruolo prestato nell'anno 2013 non può avere alcuna refluenza dal punto di vista retributivo e, quindi, economico e quindi del passaggio da una fascia stipendiale all'altra; non solo, ma in base a quanto puntualizzato dalla S.C., in mancanza di un intervento della contrattazione collettiva per il reperimento delle risorse necessarie, allo stato attuale non è possibile alcun riconoscimento retributivo dell'anno 2013.
Ne consegue il rigetto delle domande attrici, volte ad ottenere -mediante riconoscimento dell'AS 2013- incrementi economici e stipendiali.
Con riguardo alle note depositate da parte ricorrente ai sensi dell'art.127 ter cpc (in disparte la circostanza che dette note contengono, inammissibilmente, valutazioni e osservazioni giuridiche;
ove invece dovrebbero essere circoscritte alle “… sole istanze e conclusioni”), si rileva che l'intero ricorso [ivi compreso l'oggetto dello stesso (“OGGETTO:
Riconoscimento e valutazione a fini giuridici dell'anno 2013 con progressione stipendiale e riconoscimento delle differenze retributive maturate”) e comunque tutte le argomentazioni ivi contenute] appare all'evidenza finalizzato ad ottenere i benefici economici derivanti dalla valutazione a fini giuridici dell'anno 2013.
Pertanto, appare surrettizia e defatigatoria la modifica delle conclusioni volta ad ottenere, alla luce delle sentenze di Cassazione sopra citate, i soli effetti giuridici, con rinuncia delle domande finalizzate agli effetti economici.
A parte che non è specificato a quali altri e differenti utilità giuridiche la parte ricorrente ha interesse concreto ad accedere (non è allegata una richiesta di mobilità, di graduatorie, di Cont pensionamento ecc..), si precisa che la ricostruzione di carriera operata dal (cfr. doc.1 ric) e della quale si duole la parte istante è effettuata a soli fini espressamente e dichiaratamente economici, com'è evincibile dal testo stesso del provvedimento, che contiene infatti la quantificazione delle provvidenze alla stessa spettanti.
Ricordato che l'interesse ad agire, ai sensi dell'art.100 cpc, deve essere quello al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice, e deve essere concreto (cioè effettivo) ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione, non è dato comprendere quale esso nel concreto sia.
Non solo infatti (né nel ricorso introduttivo, né nelle note ex art.127 ter cpc) nulla è nel concreto specificato con riguardo a tale interesse (che pertanto rimane un'enunciazione
Pag. 6 di 7 astratta di riconoscimento giuridico, ma senza alcun effetto pratico e/o ricaduta reale sulla carriera del ricorrente); ma nemmeno nulla si allega (e tanto meno si prova) in ordine ad un Cont concreto diniego e/o ingiustificata privazione da parte del .
Ne consegue che le conclusioni così modificate appaiono affette da carenza di interesse ad agire e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Con riguardo alle spese di giudizio, sebbene in stretta applicazione del principio di soccombenza sia il rigetto delle domande iniziali che la declaratoria di inammissibilità di quelle modificate nelle conclusioni di cui alle note ex art.127 ter cpc comporterebbe la condanna di parte attrice, tuttavia (seppure censurando la pervicacia con cui parte ricorrente ista, anche in sede di note, per la liquidazione addirittura a proprio favore delle spese del grado) pare equo compensare le stesse tra le parti, a fronte esclusivamente della sopravvenienza assai recente (e comunque successiva al deposito del ricorso) delle sentenze di Cassazione di cui s'è parlato.
PQM
Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza
1. Dichiara inammissibili le domande come riformulate nelle note di parte ricorrente del
21/7/2025;
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Reggio Emilia, li 22/09/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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