Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/05/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4459/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 14 settembre 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4459 dell'anno 2023
T R A
(C.F. , in persona del Sindaco p.t. e con sede in Pulsano (TA), Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Miccolis (C.F. ) ai fini Parte_2 C.F._1
del presente giudizio elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Massafra, in Piazza Vittorio
Emanuele n. 18 come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
(C.F.: , elettivamente domiciliata in PULSANO (TA) alla Via Parte_3 C.F._2
Costantinopoli n. 75, presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE MONTELEONE dal quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
Appellata
Ove all'udienza del 19 gennaio 2024, tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ai
1
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la SI.ra evocava innanzi al Parte_3
Giudice di Pace di Taranto il deducendo: 1) che alle ore 19,30 circa della sera Parte_1
dell'11 febbraio 2021 percorreva la Via Luigi di Savoia in abitato di Pulsano (Ta) allorquando all'altezza dei civici nn. 63-65 si imbatteva in una irregolarità del marciapiede in stato di dissesto resa non visibile e dall'ora serale e dall'assenza di adeguata illuminazione naturale e artificiale e dalla precipitazione piovosa in atto e dall'acqua presente sul piano di calpestìo e così rovinava al suolo;
2) che dal fatto, accaduto in un avallamento del marciapiede costituente insidia non visibile e non segnalata, riportava la distorsione del ginocchio sinistro con lesione del menisco;
3) che il fatto era ascrivibile a colpa a responsabilità esclusiva del ai sensi dell'art. 2051 cc;
Parte_1
concludeva chiedendo la condanna del al pagamento in proprio favore della Parte_1
somma di euro 5000 a titolo di ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre al rimborso delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa di risposta il chiedendo il rigetto della domanda col Controparte_1
ristoro delle spese di lite;
in via subordinata chiedeva l'affermazione della concorrente responsabilità della danneggiata con conseguenziale riduzione dell'importo richiesto a titolo risarcitorio.
Con sentenza n. 883/2023 emessa il 30 marzo 2023 all'esito del giudizio vertito col numero5016/2021 il G.d.P. di Taranto così stabiliva:
“1) dichiara la responsabilità del ,….e per l'effetto lo condanna al pagamento Parte_1
della somma di euro 5000,00 in favore di , oltre interessi come in motivazione;
Parte_3
2) condanna altresì il predetto ente….alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore di che liquida in complessivi E 1.771,78 di cui E 506,78 ( compreso spese CTU), oltre Parte_3
I.V.A. e C.A.P. e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore dell' Avv. Giuseppe
2 Monteleone dichiaratosi anticipatario.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
[accogliere il motivo di appello sub 2 e, per l'effetto, in riforma della citata sentenza di primo grado,
rigettare integralmente la domanda formulata dall'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o non provata;
in ulteriormente subordinata, ove mai per assurdo la domanda attorea si ritenesse fondata e provata, riformare la sentenza di primo grado ed accertare ex art. 1227 c.c. un concorso di colpa dell'attrice nella misura percentuale non inferiore al 80%; conseguentemente, condannare l'attrice ed al suo difensore distrattario, ciascuno per quanto di competenza, a restituire al Pt_1
quanto nelle more dovesse essere costretto a versar loro indebitamente in esecuzione Parte_1
della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, oltre interessi al tasso legale dal versamento al soddisfo - In riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dei motivi di appello condannare l'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.]
Così argomentava l'appellante le proprie richieste:
[1) L'odierno appellante censura le parti del provvedimento impugnato qui di seguito riportate: “La
domanda è fondata e merita accoglimento. L'attore ha fornito la prova del proprio assunto a mezzo della documentazione prodotta in atti, nonché a mezzo dell'escussione del teste ammesso. Il teste,
sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare ha descritto l'evento dannoso come narrato dall'attore e ha precisato di essere stato presente all'evento dannoso e di aver visto cadere l'attrice che metteva il piede in un avvallamento della sede stradale e che il tratto di strada era poco illuminato (…) Alla luce delle considerazioni che precedono va, dunque, affermato il principio che la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c. Pertanto, atteso che la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode, deve concludersi che perché sorga la responsabilità
del "custode" occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale
3 del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni,
e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno. costituisca la causa o la concausa del danno. Il danneggiato, pertanto. deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa,
mentre la P.A. convenuta deve dimostrare la esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il "caso fortuito", in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode. Alcuna prova liberatoria è
CP_ stata offerta dal comune di , L'Ente convenuto, in quanto gestore - proprietario della Pt_1
strada di pubblico transito, era tenuto a segnalare la situazione di pericolo rappresentata dal dissesto in cui si trovava il fondo stradale, onde assicurare agli utenti della strada una sicura
CP_ percorribilità. Si ritiene, pertanto, che l convenuto vada riconosciuto unico responsabile della produzione del sinistro occorso all'attore”. Orbene, preliminarmente, va sottolineato che la controparte non ha provato in alcun modo il nesso di casualità tra la caduta e l'asserito avvallamento. La prova di tale nesso eziologico è preliminare ad ogni ulteriore considerazione relativa al presunto sinistro de quo. Nella fattispecie era necessario dimostrare che la SInora
fosse caduta esattamente a causa dell'avvallamento presente sul piano di calpestio e Parte_3
non perché abbia perso l'equilibrio o per distrazione quand'anche questo fosse avvenuto in prossimità dell'avvallamento. L'unica testimone ascoltata nel corso del giudizio di primo grado,
inattendibile innanzitutto in quanto si dichiara “amica della SI. ”, ha affermato, inoltre, Parte_3
che “eravamo una di fianco all'altra, io ero dalla parte del suo lato destro quando camminando l'ho vista cadere con il suo piede sinistro”. Quindi sostanzialmente la SI.ra , Parte_4
amica dell'odierna controparte, camminava accanto e dal lato opposto del piede messo in fallo e ha visto cadere la sua amica, questo sicuramente non prova che sia stato a causa della presunta insidia presente sul suolo. A ciò si somma la difficoltà nel credere verosimile, a causa della disposizione delle due SInore nella marcia, che quest'ultima abbia potuto con chiarezza vedere il piede della
SI.ra inciampare nell'avvallamento, difatti la stessa teste infatti successivamente Parte_3
afferma “Ho visto il piede della metterlo nell'avvallamento, preciso però che non era Parte_3
visibile in quanto allagato, pioveva ed era buio”. La stessa teste quindi dice che il tutto non era ben
4 visibile a causa della pioggia e del buio, come da tali circostanze si potrebbe dimostrare che il piede sia inciampato nell'insidia e non che la SInora sia rovinata al suolo per mancanza di equilibrio o disattenzione? La questione principale, inoltre, da sottolineare è che la SI.ra Parte_4
successivamente afferma a chiosa della sua testimonianza “Per casualità percorrevamo quella strada”, si noti l'uso della prima persona plurale nell'uso del verbo scelto dalla teste, in quanto le due amiche percorrevano casualmente INSIEME quella strada. Nulla prova che la SI.ra Parte_3
non percorresse abitualmente quella strada e ne conoscesse benissimo la struttura e la conformazione, cosa che chiaramente farebbe venir meno le caratteristiche dell'insidia trabocchetto
“imprevedibilità e inevitabilità” aspetto totalmente omesso dal Giudice di prime cure.
Nell'esperimento dell'interrogatorio formale la SI.ra conferma di lavorare al Parte_3
supermercato sito nella via Luigi Savoia ed appare quanto mai, per usare un eufemismo,
improbabile che non conoscesse quella strada. La SI.ra specifica di accedere Parte_3
usualmente al supermercato da Via Roma dove è collocato l'ingresso principale dello stesso, per quanto appaia surreale che non conosca la strada dove è collocato l'ingresso secondario del suo luogo di lavoro, che è persino di proprietà della sua famiglia, ammettendo per un momento la veridicità di tale assurdo assunto si sottolinea che quest'ultimo non è in ogni caso provato in quanto espresso nell'interrogatorio formale. Inoltre, da come si evince anche dalle foto dello stato dei luoghi, prodotte nel fascicolo di primo grado, l'avvallamento è ben visibile e perfettamente evitabile seppur la strada sia percorsa occasionalmente. Per quanto concerne la pioggia battente che avrebbe reso invisibile l'insidia si sottolinea che tale circostanza che avrebbe dovuto spingere la
SI.ra , a maggior ragione, ad assicurarsi diligentemente della natura e delle condizioni Parte_3
del marciapiedi che stava percorrendo e, constatando che esso poteva presentare asperità (derivanti dalla condizione atmosferica esistente e non dall'incuria della cosa pubblica) avrebbe ancora di più dovuto prestare attenzione al suo incedere. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione da ultimo, ha statuito che: "Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
5 possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (sul punto, da ultimo, Cfr. Cass. Civ.,
10.03.2021, n.6554). E, ancora, cfr. Cass. civ. 23.12.20, n. 29465: "in tema di responsabilita' civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227 c.c.. comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarieta'
espresso dall'articolo 2 Cost. Ne consegue che, quanto piu' la situazione di possibile danno e'
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita' causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (......)
- il caso fortuito puo' essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione "teatro" della vicenda produttiva di danno, O
assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così
da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quanto più la situazione di possibile pericolo e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
- chi entra in contatto con la cosa ha un dovere di cautela, derivante dal principio di solidarietà (ex
6 articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile." (conformi: Cass. civ., 3.11.20, n. 24416, Cass. civ. 28.9.20, n. 20341, Cass. civ.,
3.4.19, n. 9315, quest'ultima relativa ad una caduta di un pedone a causa di un tombino e di un avallamento).
In senso conforme, un'altra recente pronuncia di legittimità (cfr. Cass. civ., 27.8.20, n. 17873) ha affermato che: “è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della SInoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare;
è, tuttavia, altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 Cost), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza. gli aggravi per i terzi,
in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile;
ne consegue che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela;
quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito." L'on.le Tribunale, pertanto, ravvisati gli estremi nella fattispecie del caso fortuito, sotto forma del fatto dello stesso danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso causale, non potrà che accogliere l'appello e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice in primo grado. Ove mai e nella denegata ipotesi in cui le suddette circostanze non dovessero essere considerate idonee a recidere del tutto il nesso causale, in ogni caso gli stessi non potrebbero non costituire prova, ai sensi dell'art. 1227 cc., di un concorso del danneggiato nella produzione dell'evento, anche questo aspetto totalmente omesso dal Giudice di prime cure. E la
7 responsabilità concorsuale in capo all'attrice non potrà essere inferiore alla percentuale del 80%,
stante i comportamenti posti in essere nella circostanza e le condizioni obiettive in cui l'evento si è
verificato.]
Si costituiva con comparsa di risposta l'appellata rassegnando le seguenti Parte_3
conclusioni:
[1) Dichiarare inammissibile l'appello ex adverso promosso, per i motivi indicati nella narrativa che precede;
2)respingere l'appello con totale reiezione di ogni domanda formulata ,confermando la sentenza di primo grado;
3)Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite in favore del sottoscritto 'Avv. Giuseppe MONTELEONE ,il quale dichiara di essere anticipatario delle spese di giudizio e di non aver riscosso compensi.]
Così argomentava le proprie richieste l'appellata SI.ra : Parte_3
[In primo luogo, si eccepisce l'inammissibilita' dell'appello proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ,
atteso che lo stesso, come si evince da una semplice lettura, non contiene l'indicazione delle parti del provvedimento che si è inteso appellare ne l'indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
inoltre, l'atto di appello non contiene l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ebbene, il nuovo art. 342 c.p.c. contiene innanzitutto l'eliminazione del riferimento alla esposizione sommaria dei fatti, ma è stato mantenuto il rinvio alle prescrizioni dell'art163 c.p.c. che, al num. 4 , prescrive al momento della redazione dell'atto di citazione l'obbligo di esporre i fatti di causa ( e non certo in via soltanto”sommaria”). Ciò vuol dire che , mentre con il pregresso art. 342 c.p.c. , la narrazione dei fatti poteva essere anche sommaria (in legittima deroga a quanto espressamente sanciva l'art. 163 c.p.c. ; più chiaramente, la novella ha eliminato l'eccezionalità della sommarietà, così facendo rientrare l'appello nei binari dell'ordinarietà scolpiti all'art. 163 c.p.c. . Inoltre, visto che lo stesso nuovo art. 32 c.p.c eSIe l'indicazione delle “modifiche che vengono richieste dalla ricostruzione del fatto”, è gioco forza indicare necessariamente al giudice del secondo grado come si sono svolti i fatti di causa;
non sarebbe altrimenti possibile spiegare l'errore compiuto dal primo giudice nella ricostruzione della vicenda ne in quale modo
8 l'appellante intenda che essa debba essere modificata. Nel caso di specie l'appellante ha omesso di indicare non solo, specificatamente, le parti della sentenza che ritiene errate e che intende far modificare , ma soprattutto le modifiche e l'indicazione della propria alternativa ricostruzione fattuale. Conseguentemente, l'odierna difesa insiste nella declaratoria, anche d'ufficio,
dell'impugnazione così come promossa, atteso che nell'atto di appello non sono indicate le statuizioni non condivise e sono omesse le modifiche analiticamente proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza.
Nel merito la sentenza e' immune dai vizi logici e di motivazione . Dall'istruttoria della causa e'
emerso pacificamente che nel mentre la SI.ra passava sul marciapiede comunale Parte_3
della via Luigi di Savoia nei pressi del civ.n63-65 a causa dell'avvallamento ivi esistente creatosi per il dissesto del marciapiedi subiva la distorsione del ginocchio cadendo;
e' evidente che la distorsione subita al ginocchio si e' verificata perche' il ,nella sua qualita' di custode non Parte_1
ha effettuato la necessaria manutenzione eliminando l'avvallamento creatosi dall'usura e dall'intemperie del tempo a cui era esposto ,cosi' rappresentando nel caso di specie una vera e propria insidia per l'utente del marciapiedi . E' chiaro ed evidente che tale evento era prevedibile da parte del non dovuto dal caso fortuito ,in quanto lo stesso si e' verificato per non aver Pt_1
effettuato alcun controllo con il conseguente intervento di manutenzione e ripristino dello stato dei luoghi comunque anche per aver omesso di predisporre l'eventuale segnalazione del pericolo .
Nell'atto di citazione ,introduttivo del giudizio ,l'attrice ha chiesto di dichiarare la responsabilita' del proprio per non aver l'ente custodito e mantenuto la pavimentazione del Parte_1
marciapiedi effettuando la necessaria manutenzione.Quindi e' evidente che nel caso che ci occupa l'avvallamento non puo' imputarsi a caso fortuito inaspettato ,e non prevedibile da parte del
,perche' aveva il preciso obbligo di vigilare ed effettua l'ordinaria manutenzione .Sussiste Pt_1
e risulta regolarmente provato il rapporto di causalita' tra l'evento e le lesioni riportate dalla come documentate ,accertate e validamente motivate nella relazione del CTU Parte_3
espletata nel corso del giudizio di primo grado senza che la relazione del CTU sia stata oggetto di alcuna contestazione nei termini disposti ed assegnati dal Giudice per le eventuali osservazioni .
9 L'avvallamento ivi esistente come raffigurato nella documentazione fotografica prodotta agli atti e'
collegabile alla cattiva manutenzione dello stato dei luoghi e non puo' essere imputato a caso fortuito ed inaspettato ,quindi direttamente collegabile al comportamento omissivo dell'
[...]
appellante ne potendo essere imputato a caso di specie di forza maggiore imprevedibile CP_3
. Il giudizio sull'influenza e sulla pertinenza dei fatti offerti dalle parti e' riservato al Giudice di merito ,la cui valutazione discrezionale e' insindacabile in sede di legittimita'. Il Giudice di merito e'
libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga piu'
attendibili ed idonee alla formazione dello stesso ,essendo sufficiente, ai fini della congruita' della motivazione del relativo apprezzamento ,che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti ,considerati nel loro complesso (CASS.CIV.26-04-1990 n.3476).Ne consegue che nel caso in esame il materiale raccolto nell'istruttoria del presente giudizio e' stato liberamente valutato e la sentenza impugnata non puo' in alcun modo ritenersi affetta dai vizi ex adverso lamentati ,atteso che la stessa contiene la completa esposizione dei motivi in fatto e in diritto .La motivazione della sentenza impugnata si fonda su argomentazioni idonee ad evidenziare la “ratio decidendi”, per la loro idoneità . Nel caso che ci occupa l'appellante non ha lamentato una errata ricostruzione dei fatti contestando la dinamica dell'evento come narrato e come emerso dall'istruttoria ,risultando lo stato dei luoghi raffigurato nella documentazione fotografica prodotta agli atti priva di contestazioni che effettivamente raffigura lo stato dei luoghi alla data dell'evento per cui e' causa l'AVVALLAMENTO e/o CEDIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDI DEL PIANO DI
CALPESTIO E' DIRETTAMENTE COLLEGABILE ALLA MANCATA MANUTENZIONE DEL Pt_1
APPELLANTE ;RAPPRESENTANDO LA STESSA UN EVIDENTE INSIDIA,TRABOCCHETTO E/O VERA E'
PROPRIA TRAPPOLA NON VISIBILE ed IMPREVEVEDIBILE , non certo per caso fortuito. Nel caso che ci occupa gli agenti atmosferici hanno usurato il marciapiedi ed in questo caso l'avvallamento non puo' essere ricondotto al caso fortuito . Anche il materiale fotografico prodotto agli atti del giudizio rendono evidente lo stato dei luoghi risultante privo dell'ordinaria manutenzione della cosa in custodita. Ad ogni buon conto si evidenzia al Giudice che nella fattispecie dedotta in giudizio
,risultano tutte le condizioni elaborate dalla giurisprudenza affinche' possa operare il meccanismo
10 risarcitoria invocato ,in applicazione dell'art. 2051 cc che quelli dell'art. 2043 c.c. ed E' EVIDENTE
NON PUO' CERTO DIRSI CHE L'ENTE COMUNALE APPELLANTE PROPRIETARIO E
[...]
LA RICORRENZA DEL CASO .La SI.ra Controparte_4 CP_5 Parte_3
non poteva assolutamente accorgersi dell'avvallamento ivi esistente considerando la scarsa illuminazione e la pioggia battente che la occultava , quindi l'evento non puo' essere ricondotto a sua negligenza e disattenzione E' bene evidenziare che il comportamento dell'attrice e' stato secondo i canoni dell'ordinaria attenzione e prudenza ,non potendo imputarsi la minima corresponsabilità a suo carico per l'evento dannoso che possa interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso. Infatti, l'attrice stava camminando a piedi sul marciapiedi destinato dalla pubblica amministrazione per la sua funzione a rendere sicuro il passaggio dei pedoni. Pertanto ordinariamente il piano di calpestio doveva essere regolare privo di dislivelli , quindi il pedone confidava nell'ordinaria manutenzione del marciapiedi e la sua integrita' ,risultando di tutta evidenza che nel caso di specie,l'attrice non poteva prevedere l'avvallamento e/o cedimento in quel punto risultando una vera e propria trappola per il pedone totalmente impercettibile ..
RESPONSABILITA' :Passando al merito, risulta provato il fatto costitutivo del cedimento e dall'avvallamento creatosi sul marciapiedi con la conseguente caduta al suolo dell'utente pedone,
nonchè il nesso eziologico come accertato dal CTU medico legale ,infatti ,la teste escussa ha confermato le circostanze di fatto indicate nell'atto di citazione ,pertanto la domanda risulta pienamente fondata e va integralmente accolta, per i validi motivi di cui si dirà “infra”, secondo la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia ,prevista dall'art. 2051 cc,la responsablità secondo l'orientamento costante della cassazione (cass.22528-2014,15042-
2008)resta esclusa solo in presenza di caso fortuito ,la cui prova grava sull'ente ,per effetto della presunzione “iuris tantum”. sia tenendo conto dei rapporti giuridici e di fatto che hanno coinvolto l' ente civico interessato e l' utente (cfr. Corte Costituzionale 10/05/99 n. 156). L'evento ricostruito in sede istruttoria, ha accertato che l' attrice effettivamente camminando sul marciapiedi subiva la distorsione del ginocchio cadendo sul marciapiedi a causa dell'avvallamento ivi esistente che non era visibile ed occultato dalla pioggia battente ,la stessa cadeva riportando danni fisici ,
prontamente soccorsa in Ospedale: la documentazione (fotografica e medica)prodotta agli atti ,la
11 prova testi e la CTU costituisco Prova prova valida per il nesso causale tra il danno e l' evento. La
teste escussa ha dichiarato “ percorrevo insieme il tratto sul marciapiedi ed eravamo una al fianco dell'altra ,io ero dalla parte del suo lato destro quando camminando l'ho vista cadere con il suo piede sinistro ,preciso che il marciapiedi era poco illuminato e pioveva di sera alle ore 19,30
circa, quindi non abbiamo visto prima l'avvallamento..…riconosco nella documentazione fotografica allegata al fascicolo dell'attrice il luogo del sinistro sul marciapiedi ,nonche'
l'avvallamento ivi esistente ….ho visto il piede della metterlo nell'avvallamento preciso Parte_3
pero' che non era visibile” Con l'espletamento della prova testi e CTU risultano pienamente provate le circostanze di fatto dedotte nell'atto di citazione;
la deposizione testimoniale risulta pienamente dimostrativa del fatto storico e del nesso di casualità materiale della caduta per la condizione anomala del mattone disconnesso del piano calpestabile per causa strutturale che ha provocato in concreto la caduta al suolo ove si è verificato l'evento. Dalla documentazione fotografica e'
evincibile l'avvallamento/disconnesso, non visibile in quel momento per la pioggia battente che la copriva come appariva come ha esattamente confermato la teste escussa. La testimonianza resa risulta in linea con quanto dedotto in citazione, pienamente valida e dimostrativa degli elementi costitutivi di cui all'ART. 2051 cc.. Pertanto la domanda risulta pienamente fondata e va integralmente accolta, per i motivi di cui si dirà “infra”, secondo la presunzione di responsabilita'
per danni da cose in custodia ,prevista dall'art. 2051 cc,la responsablita' secondo l'orientamento costante della cassazione (cass.22528-2014,15042-2008)resta esclusa solo in presenza di caso fortuito ,la cui prova grava sull'ente ,per effetto della presunzione “iuris tantum”. sia tenendo conto dei rapporti giuridici e di fatto che hanno coinvolto l' ente civico interessato e l' utente (cfr. Corte
Costituzionale 10/05/99 n. 156). Da tutto quanto, ne discende, la responsabilità esclusiva del convenuto nella produzione dell' evento (cfr. Giudice di Pace di Napoli del Parte_1
08.03.10 – Giudice di Pace di Taranto del 18.11.09 e del 11.06.12 – nonché Cass. 19.02.13 n. 4039).
Pertanto, alla luce dei fatti accertati, si ritiene sussistere la colpa, in re ipsa, a carico del civico ente,
nella produzione dell'evento, con conseguente operatività dell' art.2051, giacché con il suo comportamento, omissivo, non è stato in grado di evitare l' evento dannoso (cfr. CC sez. III
20.11.1998 n. 11748). Risulta provato che la caduta al suolo è avvenuta con le modalità esposte
12 nell'atto di citazione e quindi imputabile alla responsabilità unica ed esclusiva dell'ente convenuto,
. Anche le foto prodotte agli atti raffigurano il punto preciso Parte_1
dell'avvallamento , lo stato di manutenzione in quel tratto del marciapiedi ,cosi' come riconosciute dal teste . Le lesioni subite al ginocchio accertate dai sanitari del P.S. sono dimostrative del dinamismo con cui si sono svolti i fatti e cioe' che la l'attrice finendo con il piede detro il dislivello ha perso l'equilibrio cadendo e subendo la distorsione del ginocchio in modo improvviso . Il
C.T.U.infatti ha descritto il fatto storico ,provvedendo alla valutazione del quantum ,ed in ordine al nesso eziologico dichiarando: “L'evento ricostruito in sede istruttoria ed accertato in sede di CTU
ha evidenziato che l' attrice effettivamente ha subito la distorsione del ginocchio sinistro in seguito alla disconnessione/avvallamento del pavimento del marciapiedi con il conseguente trauma distorsivo del ginocchio sinistro che subi' un innaturale movimento distorsivo”. Si chiede al Giudice di tenere conto di tali gravi inadempienze poste a carico della Pubblica Amministrazione,
proprietaria e custode del marciapiedi .Si segnala in ultimo che secondo la S.C. sez.II n.456 del 2021
secondo cui “il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno
,spettando al custode la prova cd. Liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito cioe' del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilita' ed eccezionalita' “cfr,,altresi Cass Civ, sez.VI ord. N.3041 del 1-2-2022
secondo cui chi agisce ai sensi dell'art. 2051 c.c. non e' tenuto a fornire la prova dell'imprevedibilita' e non evitabilita' dell'insidia o del trabocchetto ,bensi' e' tenuto a fornire la prova del solo nesso causale tra la res e l'evento ,mentre al custode spetta di provare di aver espletato tutte le attivita' di controllo ,vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative E' bene precisare che nell'ordinanza n.3041-2022 ,sopra citata ,si legge che nella piu' recente giurisprudenza della S. Corte sempre con riferimento ai danni ex art.2051
c.c. originati da cadute dovute alla presenza di buche e disconnessioni sulla sede stradale ,e' stato affermato che non risulta predicato la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima ,la quale potra' assumere rilievo solo ai fini della riduzione ai sensi dell'art. 1227 c.c. commi 1 o 2 .Si segnala inoltre Cassazione civile del 23.05-2023 n.14189
la quale stabilisce che nella responsabilita' dell'ente gestore della strada non assume rilievo la
13 circostanza che il soggetto coinvolto nel sinistro conoscesse il tratto di strada percorso Nel caso in esame risultano prodotte in atti la documentazione medica e la documentazione fotografica ritraente lo stato dei luoghi e la teste escussa ha confermato la caduta dell'attrice a causa della disconnessione /avvallamento esistente sul marciapiede creatosi per il cattivo stato di manutenzione addebitabile al custode del bene demaniale.]
Motivi della decisione
1.-- Il principio di cd autoresponsabilità è codificato nell'art. 1227 del codice civile che, sotto la rubrica “concorso del fatto colposo del creditore”, così disponeva il 21 aprile 1942 e così dispone tutt'oggi: “1.- Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 2.- Il
risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”
L'autoresponsabilità nell'uso dei beni demaniali aperti alla fruizione della generalità dei consociati trova un limite nella ipotesi di insidia e/o trabocchetto elaborata dalla giurisprudenza:
“La giurisprudenza, sia dei giudici di merito sia della Corte di cassazione, in effetti é da tempo consolidata nel senso che colui il quale intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, deve - una volta esclusa, nei limiti sopra chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051 - dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto), cioé ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada aperta al pubblico.
Ma il giudice a quo non ha colto le ragioni e la portata di codesto indirizzo giurisprudenziale, consolidatosi dopo una complessa e sempre più raffinata elaborazione, che ebbe inizio sin dalla entrata in vigore della legge 20 marzo 1865 all.E, abolitrice del contenzioso amministrativo, passando poi attraverso varie fasi. Ragioni e portata, che sono tali da far considerare prive di consistenza le censure mosse nell'ordinanza di rimessione, secondo quanto appresso chiarito.
Anzitutto é da rammentare che l'art. 2043 cod. civ. contiene una clausola generale. Il legislatore, infatti, ha utilizzato una formula aperta, che consente al giudice l'adattamento di tale norma alle circostanze del caso attraverso la valutazione dei limiti di meritevolezza degli interessi pretesamente lesi, anche in relazione ad altri interessi antagonisti, secondo l'evolversi della coscienza sociale e del
14 sistema giuridico generale nonchè degli strumenti normalmente a disposizione dei soggetti titolari di tali interessi. Sicchè, nelle fattispecie come quella in esame, é compito del giudice ordinario accertare secondo le circostanze di tempo e di luogo se la pubblica amministrazione sia in concreto responsabile per i danni, tenuto conto anche del particolare rapporto di fatto che, da una parte, il proprietario e, dall'altra, il terzo danneggiato hanno con la cosa in relazione alla quale l'evento si verifica.
Occorre poi considerare che la manutenzione delle strade costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale non correlato a un diritto soggettivo dei privati, i quali possono far valere soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale dell'ente medesimo. Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente allorchè la pubblica amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del principio fondamentale del neminem laedere: venendo così a superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 cod. civ.
Ma, nell'accertamento in concreto di questa, non si può ignorare il particolare rapporto che - come sopra si é già accennato - hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità.
Ebbene, in questo quadro, la nozione d'insidia stradale viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di "semplificazione analitica" della fattispecie generatrice della responsabilità in esame. Se e in quanto il danneggiato provi l'insidia, può e deve essere affermata la responsabilità della pubblica amministrazione, salvo che questa, a sua volta, provi di non aver potuto rimuovere - adottando le misure idonee - codesta situazione di pericolo, i cui elementi costitutivi il giudice ha comunque il compito di individuare in modo specifico (fra l'altro precisando gli standards di diligenza connessi alla visibilità e prevedibilità nonchè all'evitabilità del pericolo stesso, in relazione all'uso della strada), onde accertare in definitiva se ricorrano, a stregua delle peculiarità del caso, le condizioni richieste dall'art. 2043 cod. civ.
15 Che poi, una volta acclarata in tal modo la responsabilità della pubblica amministrazione, di regola risulti inapplicabile l'art. 1227, primo comma, cod. civ., dipende da evidenti ragioni di incompatibilità logica fra un possibile concorso di colpa del danneggiato e la stessa nozione d'insidia, essendo questa contraddistinta appunto dai caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità del pericolo.”(Corte Costituzionale, sentenza n. 156/1999).
Occorre pertanto procedere all'accertamento in fatto per verificare se l'irregolarità della sede stradale avesse o meno le caratteristiche della insidia o trabocchetto.
L'evento si sarebbe verificato alle ore 19,30 circa dell'11 febbraio 2021 lungo la Via Luigi di Savoia
in abitato di Pulsano (Ta) all'altezza dei civici nn. 63-65.
Si apprende che era in corso una precipitazione piovosa che riduceva ulteriormente la visibilità già
attenuata dall'ora serale successiva al tramonto.
Il , che ne avrebbe avuto interesse, non sembra aver mai prodotto fotografie del Parte_1
tratto di strada interessato con in evidenza eventuali presidi di pubblica illuminazione idonei ad assicurare ai pedoni il controllo visivo del piano di calpestìo.
Dalle fotografie prodotte dalla appellata si evince che il tratto di strada neppure traeva beneficio da fonti di illuminazione privata quali, ad esempio, le insegne di esercizi commerciali.
Le medesime fotografie prodotte nel fascicolo dell'appellata effigiano un tratto del marciapiede delimitato dalla corsia stradale mediante blocchi di pietra calcarea di sezione rettangolare, ed una pavimentazione realizzata in blocchetti cementizi di colore grigio di forma quadrangolare che presenta tuttavia una zona cementata alla bell'è meglio, verosimilmente per sostituire un tratto ove i mattoni erano divelti o spezzati, in sui si apre una buca prodotta dalla lesione del predetto strato cementizio, di grandezza idonea a contenere un piede in fase di appoggio ed a provocare la caduta del pedone.
Tutta la zona pavimentata si presenta inoltre di colore grigiastro uniforme sia per la malta cementizia sia per i mattoni in cemento pressato di forma quadrangolare, rendendo visivamente non distinguibile
16 l'irregolarità della pavimentazione e favorendo così l'inciampo e la possibile caduta.
Non vi era così un contrasto cromatico che potesse mettere sull'avviso il pedone sopraggiungente ed indurlo a trattenere lo sguardo per qualche provvidenziale istante oltre il tempo normalmente dedicato alla disamina del percorso da seguire.
Il contrasto cromatico rappresenta infatti una delle regole di comune prudenza più efficaci per rendere visibile e quindi evitabile una situazione di potenziale pericolo e, per converso, la omogeneità
cromatica e strutturale è infatti uno degli elementi maggiormente indiziati di trasformare la superficie calpestabile in insidia e/o trabocchetto:
“Le caratteristiche intrinseche della buca, come rilevabili dalle fotografie prodotte nel fascicolo attoreo, consentono di attribuirle le caratteristiche della insidia. E' infatti situata su di un tratto di strada con manto di asfalto palesemente usurato e di colore grigio-chiaro, onde il colorito proprio della brecciolina e del fango che affiora dal fondo della buca si confonde con il resto della carreggiata, rendendo la buca non distinguibile.” (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il 02 novembre 2004 nel procedimento n.350/2001 r.g.Tribunale di
Brindisi Sezione Distaccata di Fasano).
“Anche le caratteristiche intrinseche della buca, come rilevabili dalle fotografie prodotte nel fascicolo attoreo, consentono di attribuirle le caratteristiche della insidia. E' infatti situata su di un tratto di strada con manto di asfalto palesemente usurato e di colore grigio-chiaro, onde il colorito proprio della brecciolina e del fango che affiora dal fondo della buca si confonde con il resto della carreggiata, rendendo la buca non distinguibile.” (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il 22 gennaio 2005 nel procedimento n. 249/2001 r.g. Tribunale di
Brindisi Sezione Distaccata di Fasano).
“Lo scivolo a causa del quale sarebbe caduta la SI.ra………..è effigiata nella fotografia prodotta nel fascicolo attoreo, ed all'utente che avesse percorso la via pubblica…………….., in normali condizioni di luminosità e visibilità (luce diurna o efficiente illuminazione artificiale notturna),
sarebbe apparso nitido ed evidente così come appare nitido ed evidente a chiunque osservi le
17 fotografie prodotte agli atti di causa, anche perché è stato opportunamente realizzato con mattoni di colore rosso e, quindi, costituenti un netto contrasto cromatico con il colore grigiastro della restante parte del marciapiede, lastricata con mattoni in cemento pressato.” .” (così il giudice unico dott.
Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il 09 febbraio 2009 nel procedimento n. 02/2003
vertito nel Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Fasano).
Il Comune di Pulsano (Ta) non sembra inoltre aver allegato l'esistenza di un contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di ricognizione e periodica manutenzione delle opere incluse nel demanio stradale:
“La circostanza che lo stato di dissesto di una parte del bene demaniale fosse noto all'ente proprietario, comporterà semplicemente la insorgenza di una specifica responsabilità omissiva da parte dei singoli uffici tecnici ed amministrativi sui quali, nell'organigramma dell'ente, incombe l'obbligo di provvedere alla manutenzione periodica del bene, attivando tempestivamente i relativi procedimenti amministrativi e contabili.
E la circostanza che l'ente convenuto abbia stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto la sorveglianza costante della rete stradale, lungi dal costituire fondamento di responsabilità,
rappresenta più semplicemente la prova della sollecitudine e della solerzia con cui l'ente proprietario assolve ai propri oneri di manutenere i beni demaniali, attivando un apposito servizio destinato ad eliminare con la massima tempestività le situazioni di dissesto che vengono normalmente prodotte dal logorìo cui è sottoposto il bene aperto alla fruizione della collettività, e cercando, se possibile, di prevenire tutto ciò che è umanamente prevenibile: le severe clausole contrattuali non sembrano abbisognevoli di particolare commento.
Ditalchè così facendo l'ente proprietario dimostra di profondere nella cura della cosa non già la diligenza media del buon padre di famiglia, ma la magna diligentia del diligentissimus vir,
suscettibile di elidere anche la culpa levis sulla quale si fonda la responsabilità aquiliana.
Al di là della magna diligentia si pone il casus, l'imprevedibile ed inevitabile, la vis maior cui resisti non potest, o il fatto del terzo, che delineano la frontiera estrema sulla quale si arresta la
18 responsabilità civile.
E non è inutile rilevare come l'art.2053 cod.civ., che dell'art.2051 cod.civ. rappresenta una ipotesi speciale1, consenta al proprietario di andare esente da responsabilità proprio provando che il fatto dannoso non è dovuto a difetto di manutenzione o a difetto di costruzione.
Se, pertanto, il proprietario dell'edificio o della costruzione può andare esente da responsabilità
provando di aver manutenuto regolarmente il bene, come potrà mai la stipula del contratto di manutenzione periodica della rete stradale costituire fonte di responsabilità per l'ente proprietario
.” (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il 22 gennaio 2005
nel procedimento n. 249/2001 r.g.Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Fasano).
L'esistenza di un contratto di manutenzione costituisce così mediante l'equazione casus = non culpa la prova positiva del caso fortuito, ovverosia della verificazione del fatto al di fuori di ogni possibile impegno diligente dell'obbligato.
La disposizione di cui all' art. 2051 cc (“ Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” ) “…….pur essendo formulata in termini tali da indurre parte della dottrina e della giurisprudenza a ricondurla nell'alveo delle ipotesi di responsabilità oggettiva, connotate da rapporto di specialità con il paradigma generale della responsabilità civile costituito dall'art.2043 cod.civ. che, tra i propri elementi costitutivi, eSIe la esistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, si limita ad introdurre una mera inversione dell'onere della prova liberatoria, che il custode può efficacemente fornire non solo in modo diretto, attraverso la indicazione del fortuito accidentale verificatosi, ma anche in modo indiretto secondo la nota equazione casus=non culpa.
E proprio grazie a questa seconda e corretta lettura della ipotesi speciale di responsabilità si comprende agevolmente la ratio della esclusione in parola: la vasta estensione dei beni in parola rende impossibile e, quindi, ineSIibile la osservanza di quei poteri-doveri di controllo e vigilanza sul determinismo della res che il custode può e deve porre in essere al fine di scongiurare la propagazione di serie causali produttive di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi. 1 Cass.Civ.Sez.III n.8876 dell'08-09-1998). 19 Con il risultato di rendere impossibile a priori l'assolvimento dell'onere probatorio - già gravato dalla inversione - a carico del custode, e con l'ulteriore effetto di vedere la introduzione surrettizia di una ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva.” (Così il giudice unico dott. Alberto Munno
nella sentenza monocratica emessa il 22 novembre 2004 nel procedimento n.16/2002 r.g. Tribunale
di Brindisi Sez. Dist. , interamente pubblicata in ). CP_6 CP_7
Non consta l'esistenza di provvedimenti argomentati ed articolati in diritto che sulla problematica de qua siano stati emessi dal Tribunale dii Taranto in epoca anteriore o successiva alla sentenza resa dallo scrivente il 22 novembre 2004.
In conclusione anche l'ipotesi di insidia e/o trabocchetto trova un limite nella possibilità che l' Ente
proprietario della cosa provi l'assenza di colpa dimostrando di aver profuso la magna diligentia del diligentissimus vir nell'impedire il fatto, ad esempio curando meticolosamente la manutenzione della rete viaria mediante la stipula di appositi contratti di controllo ed intervento con apposite imprese specializzate.
Siffatta prova non sembra essere stata fornita dal (Ta) e, pertanto, deve ritenersi Parte_1
realizzata l'ipotesi di responsabilità per insidia stradale.
Il tratto di marciapiede formato da malta cementizia spalmata su mattoni verosimilmente divelti o rotti, essendo tendenzialmente liscia per la sua composizione, unitamente alla buca creatasi ed evidenziata nelle fotografie prodotte, costituiva indubbiamente una insidia in quanto si mimetizzava col colore grigiastro uniforme della pavimentazione e della malta cementizia.
Trattasi di irregolarità che in condizioni di normale luminosità possono essere visibili e quindi evitabili con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ma se ricoperte da un velo d'acqua creato da pozzanghere e/o allagamenti divengono vere e proprie insidie stradali in quanto caratterizzate dalla invisibilità oggettiva e dalla imprevedibilità.
“La buca in cui è andata a sprofondare la ruota anteriore del veicolo condotto dal SI…………,
20 infatti, costituiva oggettivamente una insidia stradale. Dalle deposizioni testimoniali si apprende, infatti, che era colma d'acqua piovana e non distinguibile dal restante manto stradale, anche a causa della inesistenza di pubblica illuminazione. In una serata di pioggia, infatti, il conducente di un veicolo non può rendersi conto se, sotto il sottile strato di acqua meteorica che vela l'asfalto si celino semplici pozzanghere causate da fisiologici avvallamenti nello strato bitumoso o, piuttosto,
pericolose fenditure e soluzioni di continuità della massicciata. Donde la responsabilità solidale dei convenuti ai sensi dell'art. 2043 cod.civ.”(Così il giudice unico dott. Alberto Munno, con il dr.
Alberto Munno relatore ed estensore a completare la formazione, nella sentenza monocratica emessa il 06 giugno 2005 all'esito del giudizio vertito col numero 30/2002 r.g. Tribunale di Brindisi –
Sezione Distaccata di Fasano).
Dalle fotografie allegate si evince la condizione di cattivo stato di conservazione del marciapiede ove è accaduto il fatto:
“In tal senso il ha omesso di depositare gli atti amministrativi interni dai quali evincersi Pt_1
l'effettuazione di una regolare manutenzione del tratto stradale in oggetto, mediante l'esecuzione periodica dei lavori di rifacimento dal manto bitumoso e di colmatura delle buche formatesi a causa del logorìo connesso all'uso. Di conseguenza non può ritenersi provato che il di …………abbia Pt_1
adempiuto agli oneri ed obblighi di manutenzione del tratto stradale e, anzi , dalle fotografie
Cont prodotte dall' resistente si evince il colore grigio chiaro del manto bitumoso , così diverso e distante dal colorito scuro proprio dei tratti stradali recentemente rimaneggiati e riattati con gli ordinari interventi di manutenzione conservativa. Sempre le fotografie prodotte dall' CP_9
sembrano evidenziare un difetto strutturale del tratto stradale, che denunzia una irregolare conformazione delle pendenze, presentando avvallamenti nella zona centrale della carreggiata che favoriscono il ristagno delle acque meteoriche e le infiltrazioni nella sottostante massicciata, con conseguenziali micro-smottamenti del sedime e del brecciato sul quale viene cosparso il bitume. In particolare dalle fotografie prodotte la sezione orizzontale della strada appare descrivere una concavità rivolta verso l'alto, e non una convessità con pendiì laterali verso i margini della carreggiata al fine di favorire il deflusso delle acque. E' così più che probabile che il tratto stradale in
21 oggetto sia caratterizzato da ristagni di acque meteoriche per difettosa realizzazione della massicciata o per normale logorìo non contrastato da idonei interventi di manutenzione. Torna così ad evidenziarsi l'assenza di prove documentali relative a delibere del ConSIlio, della Giunta, o della
Dirigenza Amministrativa, che dispongano interventi di manutenzione sul tratto stradale de quo.
Siffatta carenza probatoria e, ancor prima, assertiva, riverbera effetti negativi sulla parte processuale che ne era onerata ai sensi dell'art. 2697 cc: il Comune di…………..”(Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella ordinanza monocratica emessa il 23 giugno 2017 all'esito del giudizio vertito col numero 4235/2017 r.g. Tribunale di Taranto).
Evidente così la responsabilità del fondata sia sulla esistenza della insidia sia sull'omissione Pt_1
dei lavori di periodica manutenzione imposti dalle regole della buona tecnica edile-stradale e dalla diligenza del buon padre di famiglia con cui il Civico Ente ha l'obbligo di conservare i beni demaniali eseguendo con regolare cadenza temporale i lavori di cui siano bisognevoli.
II.- La verificazione del fatto può ritenersi provata dalla deposizione testimoniale assunta nel processo di primo grado.
Chi incede per la via in compagnia di un'altra persona, non si munisce preventivamente di fotocamera effigiante i singoli passi posti nella marcia, ed ugualmente è a dirsi per l'accompagnatore.
La natura insidiosa del tratto di marciapiede mal messo ed accidentato era poi naturalmente occultato dalla scarsa visibilità e dal velo d'acqua piovana prodotto dalla precipitazione in corso.
L'ampiezza della buca apertasi è del tutto compatibile con il cedimento della malta cementizia estesa per coprire la superficie del marciapiede probabilmente caratterizzata da mattoni divelti o sconnessi o spezzati al fine di creare una superfice uniforme.
La narrazione attorea appare così del tutto verosimile.
III.- L'appello proposto dal deve essere rigettato con condanna Parte_5
dell'appellante a rifondere all'appellata spese e competenze di lite secondo la regola di cui all'art. 91 cpc.
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P.Q.M.
a) rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 883/2023 emessa Parte_5
dal GdP di Taranto il 30 marzo 2023 all'esito del giudizio vertito col numero5016/2021;
b) condanna l'appellante a rifondere all'appellata spese e competenze di lite del giudizio di appello,
liquidandole in euro 1200,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge , oltre spese di registrazione della sentenza, con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 06 aprile 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
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