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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/09/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice monocratico Lucia Sebastiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 1663/2024 R.G.A.C. avente ad oggetto:
[...]
[...]
[...]
(P.I. ) con sede in Arcola (SP) via Montesagro snc, in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo amministratore unico e legale rappresentante Sig.
[...]
CP_1 avv. SOMMOVIGO GABRIELE - PARTE RICORRENTE –
NEI CONFRONTI DI
, SUOI EREDI O AVENTI CAUSA) Controparte_2 CP_3
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Sulle
C O N C L U S I O N I
1 Precisate dalla sola parte ricorrente all'udienza del 25.9.2025:
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società proprietaria per rogiti notarili di compravendita in data Parte_1
28.7.1997 e di riscatto leasing in data 29.5.1998, di un complesso aziendale, identificato al NCT del Comune di Arcola al fg. 4 particella 91 (costituita dalla soppressione di numerosi subalterni), ha chiesto di essere dichiarata proprietaria esclusiva per usucapione ultraventennale di una porzione di terreno identificata catastalmente al fg. 4 mapp. 120, catastalmente intestata a pur Controparte_2
essendo pacificamente recintata e inglobata fin dal 1991 nel compendio soprariferito, ed occupata dal 1993 da porzione di fabbricato di proprietà della società ricorrente.
A tal fine la ha dedotto di aver posseduto in maniera pubblica, pacifica, Parte_1 ininterrotta, esclusiva ed indisturbata l'intero complesso aziendale da oltre 30 anni
(unitamente alla propria dante causa da Controparte_4
considerarsi proprietaria dal 1972, avendo nel corso degli anni cambiato numerose volte nome e ragione sociale - cfr. documenti prodotti dalla ricorrente), senza che l'intestataria catastale o altri soggetti avessero mai avanzato dimostranze o richieste di sorta in merito al terreno individuato al fg. 4 mappale 120.
Il ricorso ex art. 381 decies e segg. c.p.c., previa necessaria autorizzazione presidenziale, è stato notificato per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., in quanto, dalle ricerche effettuate, il nominativo di cui non è noto neppure Controparte_2
il codice fiscale, risulterebbe solo nella documentazione catastale, mentre nessuna proprietaria del mappale oggetto di causa, risulta iscritta nei Controparte_2
registri anagrafici del Comune della Spezia e del Comune di Arcola.
2 Parte convenuta è rimasta infatti contumace.
All'esito dell'istruttoria, consistente nelle produzioni documentali di parte ricorrente e nell'espletamento delle prove testimoniali, all'udienza del 25.9.2025 la sola parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe, sulle quali la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Il possesso rilevante ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione deve:
a) esplicarsi in un potere di fatto, pieno, esclusivo e continuo, corrispondente all'esercizio del relativo diritto: il possessore, deve cioè manifestare - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. per tutte Cass. sez. II sent. n. 8662 del 12.4.2010);
b) essere pacifico e pubblico, ossia non acquistato in modo violento o clandestino, continuo (precisandosi che a tale fine quel che rileva è il comportamento del possessore, non già la volontà contraria del proprietario (cfr. Cass. sez. II sent.
n. 15092 del 9.10.2003) ed ininterrotto nel tempo (ed al riguardo si fa riferimento sia all'interruzione naturale – allorchè il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno, ad es. in conseguenza di uno spoglio del bene – sia all'interruzione civile, conseguente all'azione giudiziale del proprietario volta a contestare la legittimità del possesso ovvero al riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore alla stregua degli artt. 2943 e 2944 c.c. – cfr. tra le altre
Cass. Sez. II sent. n. 16234 del 25.7.2011);
c) essere provato da colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene secondo il criterio del “più probabile che non “, ovvero della “preponderanza dell'evidenza” pur essendo l'assolvimento di tale onere apprezzato con particolare rigore (così da ultimo Cass. sez. II sent. n. 3487 del 6.2.2019).
3 Nel caso di specie, le risultanze testimoniali non lasciano alcun dubbio sulla sussistenza di un possesso pacifico, continuato, ultraventennale del bene immobile oggetto di causa da parte della società ricorrente.
Il teste escusso ha infatti confermato che:
-tutto il compendio aziendale è stato recintato dalla società (cfr. “vi è una CP_4
recinzione con una siepe, che io ho sempre visto da quando ho iniziato a lavorare lì. La recinzione perimetra tutto il compendio al quale si accede mediante due cancelli, uno più o meno a metà tra i due capannoni, guardando la foto doc. 17 sulla destra, e l'altro non si vede nella foto, perché posto davanti al capannone vecchio.);
-viene impedito l'accesso a chi non è autorizzato dalla società, ad esempio in quanto dipendente o trasportatore di materiali (cfr. “Entrambi i cancelli sono sempre stati chiusi, anche perché all'interno del terreno e dei capannoni da sempre vi sono materiali delicati, lavorando per l'Otomelara; i cancelli sono grossi per poterci entrare con i camion. Io ho sempre visto recinzione e cancelli.);
-i cancelli sono stati collocati più di vent'anni fa (cfr. “Preciso che i cancelli di ferro li abbiamo messi noi fin da subito, già nel 1992-1993, prima c'erano dei cancelli in legno che sono stati sostituiti appunto nel 1992-1993 da cancelli in ferro, più grossi di quelli precedenti.”);
-il compendio aziendale è stato utilizzato prima dalla dante causa e poi dalla società ricorrente (cfr. “Tutto il compendio è utilizzato solo dalla e dalle società Parte_1 che l'hanno preceduta”).
Il testimone, ottimo conoscitore dello stato dei luoghi, avendo lavorato negli stessi dal 1990/91 al 2019, ha fornito dichiarazioni precise ed esaurienti, che possono pertanto considerarsi attendibili.
L'inerzia dell'originaria proprietaria intestataria catastale si desume peraltro dal fatto che questi è rimasto sconosciuta, nonostante diligenti ricerche anagrafiche, e rende
4 ancor più verosimile quanto dedotto da parte ricorrente e confermato dal teste escusso.
Unendo il possesso della società della ricorrente a quelle dei suoi danti causa ex art. 1146 comma 2 c.c., sussistono pertanto tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158
c.c. per far luogo alla declaratoria di usucapione del diritto di proprietà esclusiva sul bene oggetto di causa da parte della società ricorrente, non emergendo dagli atti elementi ostativi all'accoglimento della domanda ovvero che possano far dubitare della veridicità di quanto dichiarato dal testimone escusso.
Nulla per le spese in assenza di opposizione e stante la necessità per la società ricorrente di ottenere un titolo giudiziale dichiarativo della proprietà in capo a sé del bene oggetto di causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1663/2024 così provvede:
DICHIARA che (P.I. ) con sede in Arcola (SP) via Parte_1 P.IVA_1
Montesagro snc, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante
Sig. (C.F. ) è proprietaria in via esclusiva Controparte_1 C.F._1
per intervenuta usucapione ultraventennale del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Arcola al fg. 4, mapp.120, qualità prato, consistenza 235 mq
Manda all'Agenzia del Territorio- Conservatoria dei RR. II. per quanto di competenza.
Nulla per le spese
Così deciso alla Spezia il 30.9.2025
Il Giudice
Lucia Sebastiani
5
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice monocratico Lucia Sebastiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 1663/2024 R.G.A.C. avente ad oggetto:
[...]
[...]
[...]
(P.I. ) con sede in Arcola (SP) via Montesagro snc, in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo amministratore unico e legale rappresentante Sig.
[...]
CP_1 avv. SOMMOVIGO GABRIELE - PARTE RICORRENTE –
NEI CONFRONTI DI
, SUOI EREDI O AVENTI CAUSA) Controparte_2 CP_3
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Sulle
C O N C L U S I O N I
1 Precisate dalla sola parte ricorrente all'udienza del 25.9.2025:
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società proprietaria per rogiti notarili di compravendita in data Parte_1
28.7.1997 e di riscatto leasing in data 29.5.1998, di un complesso aziendale, identificato al NCT del Comune di Arcola al fg. 4 particella 91 (costituita dalla soppressione di numerosi subalterni), ha chiesto di essere dichiarata proprietaria esclusiva per usucapione ultraventennale di una porzione di terreno identificata catastalmente al fg. 4 mapp. 120, catastalmente intestata a pur Controparte_2
essendo pacificamente recintata e inglobata fin dal 1991 nel compendio soprariferito, ed occupata dal 1993 da porzione di fabbricato di proprietà della società ricorrente.
A tal fine la ha dedotto di aver posseduto in maniera pubblica, pacifica, Parte_1 ininterrotta, esclusiva ed indisturbata l'intero complesso aziendale da oltre 30 anni
(unitamente alla propria dante causa da Controparte_4
considerarsi proprietaria dal 1972, avendo nel corso degli anni cambiato numerose volte nome e ragione sociale - cfr. documenti prodotti dalla ricorrente), senza che l'intestataria catastale o altri soggetti avessero mai avanzato dimostranze o richieste di sorta in merito al terreno individuato al fg. 4 mappale 120.
Il ricorso ex art. 381 decies e segg. c.p.c., previa necessaria autorizzazione presidenziale, è stato notificato per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., in quanto, dalle ricerche effettuate, il nominativo di cui non è noto neppure Controparte_2
il codice fiscale, risulterebbe solo nella documentazione catastale, mentre nessuna proprietaria del mappale oggetto di causa, risulta iscritta nei Controparte_2
registri anagrafici del Comune della Spezia e del Comune di Arcola.
2 Parte convenuta è rimasta infatti contumace.
All'esito dell'istruttoria, consistente nelle produzioni documentali di parte ricorrente e nell'espletamento delle prove testimoniali, all'udienza del 25.9.2025 la sola parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe, sulle quali la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Il possesso rilevante ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione deve:
a) esplicarsi in un potere di fatto, pieno, esclusivo e continuo, corrispondente all'esercizio del relativo diritto: il possessore, deve cioè manifestare - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. per tutte Cass. sez. II sent. n. 8662 del 12.4.2010);
b) essere pacifico e pubblico, ossia non acquistato in modo violento o clandestino, continuo (precisandosi che a tale fine quel che rileva è il comportamento del possessore, non già la volontà contraria del proprietario (cfr. Cass. sez. II sent.
n. 15092 del 9.10.2003) ed ininterrotto nel tempo (ed al riguardo si fa riferimento sia all'interruzione naturale – allorchè il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno, ad es. in conseguenza di uno spoglio del bene – sia all'interruzione civile, conseguente all'azione giudiziale del proprietario volta a contestare la legittimità del possesso ovvero al riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore alla stregua degli artt. 2943 e 2944 c.c. – cfr. tra le altre
Cass. Sez. II sent. n. 16234 del 25.7.2011);
c) essere provato da colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene secondo il criterio del “più probabile che non “, ovvero della “preponderanza dell'evidenza” pur essendo l'assolvimento di tale onere apprezzato con particolare rigore (così da ultimo Cass. sez. II sent. n. 3487 del 6.2.2019).
3 Nel caso di specie, le risultanze testimoniali non lasciano alcun dubbio sulla sussistenza di un possesso pacifico, continuato, ultraventennale del bene immobile oggetto di causa da parte della società ricorrente.
Il teste escusso ha infatti confermato che:
-tutto il compendio aziendale è stato recintato dalla società (cfr. “vi è una CP_4
recinzione con una siepe, che io ho sempre visto da quando ho iniziato a lavorare lì. La recinzione perimetra tutto il compendio al quale si accede mediante due cancelli, uno più o meno a metà tra i due capannoni, guardando la foto doc. 17 sulla destra, e l'altro non si vede nella foto, perché posto davanti al capannone vecchio.);
-viene impedito l'accesso a chi non è autorizzato dalla società, ad esempio in quanto dipendente o trasportatore di materiali (cfr. “Entrambi i cancelli sono sempre stati chiusi, anche perché all'interno del terreno e dei capannoni da sempre vi sono materiali delicati, lavorando per l'Otomelara; i cancelli sono grossi per poterci entrare con i camion. Io ho sempre visto recinzione e cancelli.);
-i cancelli sono stati collocati più di vent'anni fa (cfr. “Preciso che i cancelli di ferro li abbiamo messi noi fin da subito, già nel 1992-1993, prima c'erano dei cancelli in legno che sono stati sostituiti appunto nel 1992-1993 da cancelli in ferro, più grossi di quelli precedenti.”);
-il compendio aziendale è stato utilizzato prima dalla dante causa e poi dalla società ricorrente (cfr. “Tutto il compendio è utilizzato solo dalla e dalle società Parte_1 che l'hanno preceduta”).
Il testimone, ottimo conoscitore dello stato dei luoghi, avendo lavorato negli stessi dal 1990/91 al 2019, ha fornito dichiarazioni precise ed esaurienti, che possono pertanto considerarsi attendibili.
L'inerzia dell'originaria proprietaria intestataria catastale si desume peraltro dal fatto che questi è rimasto sconosciuta, nonostante diligenti ricerche anagrafiche, e rende
4 ancor più verosimile quanto dedotto da parte ricorrente e confermato dal teste escusso.
Unendo il possesso della società della ricorrente a quelle dei suoi danti causa ex art. 1146 comma 2 c.c., sussistono pertanto tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158
c.c. per far luogo alla declaratoria di usucapione del diritto di proprietà esclusiva sul bene oggetto di causa da parte della società ricorrente, non emergendo dagli atti elementi ostativi all'accoglimento della domanda ovvero che possano far dubitare della veridicità di quanto dichiarato dal testimone escusso.
Nulla per le spese in assenza di opposizione e stante la necessità per la società ricorrente di ottenere un titolo giudiziale dichiarativo della proprietà in capo a sé del bene oggetto di causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1663/2024 così provvede:
DICHIARA che (P.I. ) con sede in Arcola (SP) via Parte_1 P.IVA_1
Montesagro snc, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante
Sig. (C.F. ) è proprietaria in via esclusiva Controparte_1 C.F._1
per intervenuta usucapione ultraventennale del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Arcola al fg. 4, mapp.120, qualità prato, consistenza 235 mq
Manda all'Agenzia del Territorio- Conservatoria dei RR. II. per quanto di competenza.
Nulla per le spese
Così deciso alla Spezia il 30.9.2025
Il Giudice
Lucia Sebastiani
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