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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3259/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1486 dell'anno 2011 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 14 gennaio 2015 vertente
TRA
(P.I. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in Reggio Calabria alla via Montevergine n.13 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Marcello Foti, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria in viale Calabria n.88 ha eletto domicilio.
-opposto-
NONCHE'
(cod. fisc.: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 CodiceFiscale_2
Tersa Micale del foro di Patti (ME), giusta procura in atti, presso il cui studio in Capo
d'Orlando via Vittorio Veneto n.92 ha eletto domicilio pagina 1 di 4 -opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 21 gennaio 2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'11.12.2023, la società Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole
[...]
l'01.12.2023 in forza della sentenza n.126/2023 con la quale il Tribunale di Reggio
Calabria aveva accolto la domanda azionata dagli odierni opposti, accertando e dichiarando la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato fra le parti, e aveva condannato la società odierna opponente a restituire ai suddetti coniugi la somma di € 370.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
A sostegno della spiegata opposizione, la società opponente assumeva di volere opporre in compensazione un proprio credito restitutorio e risarcitorio in conseguenza della detenzione dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita sin dal marzo 2011.
Si costituiva il quale deduceva l'infondatezza della proposta Controparte_1
opposizione, poiché con l'atto di precetto era stato azionato un titolo pienamente valido ed efficace per un credito certo liquido e esigibile, e che l'asserito credito che sarebbe conseguito alla mancata restituzione dell'immobile, non era stato riconosciuto da un titolo e non era né certo, né liquido e tantomeno esigibile.
Si costituiva la quale denunciava il proprio difetto di legittimazione CP_2
passiva, evidenziando di essere separata legalmente dall' dal 2022, di avere CP_1
lasciato la casa coniugale e di non avere richiesto la restituzione delle somme precettate, atteso che la notifica dell'atto di precetto era stata una scelta esclusivamente del marito.
pagina 2 di 4 Rigettate le richieste istruttorie formulate dalla società opponente, all'udienza del 21 gennaio 2025, la causa veniva riservata per la decisione.
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le causali qui di seguito precisate.
Vale la pena rammentare che il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti prima della formazione dello stesso e non può essere rimesso in discussione né nel giudizio di esecuzione né in quello di opposizione per fatti antecendenti alla sua definitività, in forza dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale del giudizio.
Quindi, ove a fondamento di una qualsiasi azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, al giudice dell'opposizione gli è precluso qualsiasi controllo intrinseco sul titolo, volto ad invalidarne l'efficacia sulla scorta di eccezioni o difese che andavano dedotte nel procedimento a definizione del quale è stato emesso il titolo stesso, potendo soltanto accertare la persistente validità di esso ed attribuire rilevanza ai fatti sopravvenuti alla sua formazione.
In altri termini, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale il potere di cognizione del giudice è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo stesso, laddove le eventuali censure di merito relative alla formazione del titolo o comunque successive alla sua formazione possono essere fatte valere solo con l'impugnazione o, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso.
D'altra parte, come è stato già rilevato con l'ordinanza del 21.08.2024, tali principi trovano applicazione anche a proposito dell'eccezione di compensazione avanzata dalla società opponente, poiché essa avrebbe dovuto essere formulata nell'ambito del giudizio di cognizione poi esitato nel titolo esecutivo azionato, poiché la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla pagina 3 di 4 formazione del titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari.
Nessuna rilevanza assume in questo giudizio l'ordinanza del 09.02.2023 emessa dalla
Corte di Appello di Reggio Calabria con la quale è stata confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, poiché tale pronuncia ha soltanto l'effetto di inibire, medio tempore ed in attesa della decisione sull'appello, al creditore di azionare in exsecutivis la decisione di primo grado.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposta dalla società
[...]
in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, nei confronti di e di con atto di citazione Controparte_1 CP_2
notificato l'11.12.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva;
-condanna l al pagamento, in favore Parte_1
di e di , delle spese processuali del presente giudizio che Controparte_1 CP_2
liquida, in favore di ciascuna parte opposta, in complessivi € 1.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 24.02.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1486 dell'anno 2011 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 14 gennaio 2015 vertente
TRA
(P.I. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in Reggio Calabria alla via Montevergine n.13 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Marcello Foti, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria in viale Calabria n.88 ha eletto domicilio.
-opposto-
NONCHE'
(cod. fisc.: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 CodiceFiscale_2
Tersa Micale del foro di Patti (ME), giusta procura in atti, presso il cui studio in Capo
d'Orlando via Vittorio Veneto n.92 ha eletto domicilio pagina 1 di 4 -opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 21 gennaio 2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'11.12.2023, la società Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole
[...]
l'01.12.2023 in forza della sentenza n.126/2023 con la quale il Tribunale di Reggio
Calabria aveva accolto la domanda azionata dagli odierni opposti, accertando e dichiarando la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato fra le parti, e aveva condannato la società odierna opponente a restituire ai suddetti coniugi la somma di € 370.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
A sostegno della spiegata opposizione, la società opponente assumeva di volere opporre in compensazione un proprio credito restitutorio e risarcitorio in conseguenza della detenzione dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita sin dal marzo 2011.
Si costituiva il quale deduceva l'infondatezza della proposta Controparte_1
opposizione, poiché con l'atto di precetto era stato azionato un titolo pienamente valido ed efficace per un credito certo liquido e esigibile, e che l'asserito credito che sarebbe conseguito alla mancata restituzione dell'immobile, non era stato riconosciuto da un titolo e non era né certo, né liquido e tantomeno esigibile.
Si costituiva la quale denunciava il proprio difetto di legittimazione CP_2
passiva, evidenziando di essere separata legalmente dall' dal 2022, di avere CP_1
lasciato la casa coniugale e di non avere richiesto la restituzione delle somme precettate, atteso che la notifica dell'atto di precetto era stata una scelta esclusivamente del marito.
pagina 2 di 4 Rigettate le richieste istruttorie formulate dalla società opponente, all'udienza del 21 gennaio 2025, la causa veniva riservata per la decisione.
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le causali qui di seguito precisate.
Vale la pena rammentare che il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti prima della formazione dello stesso e non può essere rimesso in discussione né nel giudizio di esecuzione né in quello di opposizione per fatti antecendenti alla sua definitività, in forza dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale del giudizio.
Quindi, ove a fondamento di una qualsiasi azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, al giudice dell'opposizione gli è precluso qualsiasi controllo intrinseco sul titolo, volto ad invalidarne l'efficacia sulla scorta di eccezioni o difese che andavano dedotte nel procedimento a definizione del quale è stato emesso il titolo stesso, potendo soltanto accertare la persistente validità di esso ed attribuire rilevanza ai fatti sopravvenuti alla sua formazione.
In altri termini, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale il potere di cognizione del giudice è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo stesso, laddove le eventuali censure di merito relative alla formazione del titolo o comunque successive alla sua formazione possono essere fatte valere solo con l'impugnazione o, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso.
D'altra parte, come è stato già rilevato con l'ordinanza del 21.08.2024, tali principi trovano applicazione anche a proposito dell'eccezione di compensazione avanzata dalla società opponente, poiché essa avrebbe dovuto essere formulata nell'ambito del giudizio di cognizione poi esitato nel titolo esecutivo azionato, poiché la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla pagina 3 di 4 formazione del titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari.
Nessuna rilevanza assume in questo giudizio l'ordinanza del 09.02.2023 emessa dalla
Corte di Appello di Reggio Calabria con la quale è stata confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, poiché tale pronuncia ha soltanto l'effetto di inibire, medio tempore ed in attesa della decisione sull'appello, al creditore di azionare in exsecutivis la decisione di primo grado.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposta dalla società
[...]
in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, nei confronti di e di con atto di citazione Controparte_1 CP_2
notificato l'11.12.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva;
-condanna l al pagamento, in favore Parte_1
di e di , delle spese processuali del presente giudizio che Controparte_1 CP_2
liquida, in favore di ciascuna parte opposta, in complessivi € 1.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 24.02.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4