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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8389 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 54457 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 ritenuta in decisione all'udienza del 08.01.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
con l'Avv. Luigi Parenti Parte_1
Attore
E
(P.IVA/C.F. CP_1 P.IVA_1
Convenuto contumace OGGETTO: concorrenza sleale e inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 08.01.2025 tenutasi “mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva, innanzi a Parte_1
questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
1 “I) In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di franchising stipulato tra la e la in data 19.04.2021 per grave Parte_1 CP_1
inadempimento della CP_1
II) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'illiceità, in termini concorrenziali,
della condotta posta in essere dalla in quanto posta in essere in violazione del CP_1
contratto di servizi, nonché anticoncorrenziale ai sensi dell'art.2598 c.c.;
III) Sempre in via principale e per l'effetto degli accertati inadempimenti di cui ai nn. I e II
delle presenti conclusioni, condannare, per i motivi in narrativa la al pagamento: CP_1
A) della clausola penale di € 20.000,00 prevista contrattualmente dall'art. 15;
B) (i) del risarcimento del danno patrimoniale sofferto dalla Parte_1
distinguibile in € 3.652,65 a titolo di danno emergente per l'anno 2020 comprensiva dell'unica
fattura di aprile 2021;
(ii) il risarcimento del danno patrimoniale sofferto dalla per l'anno Parte_1
2021 e 2022, di cui ci si riserva la quantificazione all'esito dell'istruttoria in accoglimento alla
richiesta di esibizione della documentazione contabile della in particolare le fatture CP_1
fornitori;
(iii) € 8.522,92 come lucro cessante, salva diversa quantificazione rinvenibile dalla
documentazione contabile della che si apprenderà nel corso dell'istruttoria; CP_1
(iv) in caso di mancato ordine di esibizione della documentazione contabile, per quanto
attiene alle somme dovute a titolo di danno emergente per l'anno 2021 e 2022 le stesse non
potranno essere quantificate in misura inferiore a € 8.522,92;
(v) del risarcimento del danno ulteriore, patito dalla sia in termini di Parte_1
immagini sia in termini di posizione commerciale, derivante dalla concorrenza sleale commessa
dalla per una somma pari ad € 30.997,17, salva diversa quantificazione rinvenibile CP_1
dalla documentazione contabile della che si apprenderà nel corso dell'istruttoria; CP_1
Il tutto per una somma complessiva non inferiore ad € 63.172,74 , o comunque la diversa
somma, che risultasse dovuta a titolo di risarcimento del danno secondo i criteri equitativi.”
2 ritualmente citata, restava contumace. CP_1
La causa, all'udienza del 08.01.2025, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la memoria di replica, in aggiunta a quanto dedotto con le note di trattazione scritta,
parte attrice rilevava che la costituiva un'altra società denominata CP_1 Controparte_2
pertanto, chiedeva un'integrazione delle conclusioni con la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della Gestione e Servizi in liquidazione (già ) in solido con la CP_1 Controparte_2
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della CP_1
4. Nel merito, la domanda è infondata.
La società attrice svolge, tra le altre, attività di sharing di mezzi elettrici, mettendo a disposizione diverse tipologie di veicoli con il marchio “Elerent”.
Con contratto di servizi stipulato il 26.05.2020 (cfr. doc. 1) è diventata partner CP_1
commerciale dell'attrice e, a fronte del pagamento dei previsti corrispettivi, intraprendeva un'attività di sharing di veicoli elettrici forniti da unitamente alla piattaforma di Parte_1
sharing denominata “Elerent”, allo spazio hosting, alla piattaforma di controllo denominata
“SEGWAY” collegata al marchio, alla gestione dei dati e al corretto funzionamento dell'integrazione con la piattaforma, oltre che alla licenza d'uso del marchio “Elerent”.
Parte attrice ha lamentato, a sostegno delle proprie pretese, che la convenuta:
- tentava di affiliare imprese che potevano potenzialmente entrare nella rete commerciale di
Parte_1
- contattava taluni soggetti interessati a collaborare con la (avendo Parte_1
peraltro essi già avviato trattative a tal fine) per proporre invece di aderire al proprio servizio di sharing;
- comunicava a terzi (e potenziali futuri partners di informazioni Parte_1
tecniche commerciali e caratteristiche dei software di proprietà di quest'ultima;
3 - usufruiva, nell'utilizzare i veicoli fornitile da ai fini della propria e Parte_1
autonoma attività di sharing, i segni distintivi di proprietà della al di fuori Parte_1
dell'attività di cui al contratto;
- divulgava ed utilizzava il know-how di e per fini estranei al contratto;
Pt_1 Parte_1
- si rendeva inadempiente, tra le altre cose, con riguardo alla cd. “esclusiva commerciale”,
prevista dal contratto, in cui esercitare la propria attività.
- procedeva allo scollegamento dei mezzi oggetto del contratto dalla piattaforma “Segway”
attraverso la registrazione in una nuova e diversa piattaforma intestata alla convenuta.
Ritenendo sussistente sia l'inadempimento del contratto sia il compimento di atti di concorrenza sleale l'attrice rassegnava le conclusioni sopra indicate.
Osserva il Collegio che parte attrice non ha correttamente assolto al proprio onere probatorio.
Quanto all'inadempimento contrattuale lamentato, come noto, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte,
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. La Suprema Corte ha in proposito affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca
per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi
applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento
del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i
4 ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento,
ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento
dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera
allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di
informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità
quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della
Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle
obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del
creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)
(Cass. civ., Sezioni Unite, n. 13533/01).
Nel caso di specie tutte le contestazioni sono state svolte in modo del tutto apodittico essendosi limitata l'attrice ad una generica asserzione circa l'inadempimento della convenuta e depositando documenti del tutto inidonei finanche a soddisfare l'onere di allegazione gravante sulla stessa, onere che, evidentemente, richiede una prospettazione specifica e dettagliata degli inadempimenti occorsi.
In particolare:
• la generica locandina pubblicitaria della depositata sub doc. 5 è priva di CP_1
data nonché di qualsivoglia elemento specifico dal quale si possa trarre l'indicazione circa lo svolgimento della medesima attività nel periodo di efficacia del contratto;
• il presunto “scollegamento” dei veicoli oggetto del contratto dalla piattaforma
“Segway” attraverso la registrazione in una nuova e diversa piattaforma intestata alla convenuta non ha trovato alcun riscontro neanche documentale: il doc. 2 a cui fa riferimento parte attrice si riferisce a n. 14 scooter che sono di proprietà della
(e non dell'attrice) e che comunque non sono oggetto del Contratto CP_1
sottoscritto dalle parti il quale, all'art.1, prevede espressamente che “con il presente
accordo il Venditore vende al Compratore numero 10 monopattini”;
5 • la presunta violazione della zona di esclusiva non ha trovato alcun riscontro anche attesa la mancata produzione dell'allegato al contratto che individuava proprio la zona di esclusiva (cfr. allegato A al contratto, non prodotto dall'attrice).
Parimenti del tutto sfornite di prova appaiono le contestazioni relative ai presunti sviamenti di soggetti terzi da per collaborare con l'attrice o a presunte comunicazioni Parte_1
a terzi di informazioni tecniche commerciali e di caratteristiche dei software di proprietà
dell'attrice: tali circostanze, oltre ad essere dedotte in maniera fumosa e assertiva non sono state neanche oggetto di alcuna richiesta istruttoria con la conseguenza che esse appaiono del tutto sfornite di prova.
Ne consegue che, non avendo trovato le doglianze di parte attrice alcun riscontro, la domanda va rigettata.
Da ultimo, deve dichiararsi tardiva, oltreché infondata, la richiesta effettuata solo nella memoria di replica di condanna in solido della società non evocata in giudizio e Controparte_2
totalmente estranea al rapporto contrattuale in esame.
Nulla sulle spese attesa la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- nulla sulle spese;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 54457 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 ritenuta in decisione all'udienza del 08.01.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
con l'Avv. Luigi Parenti Parte_1
Attore
E
(P.IVA/C.F. CP_1 P.IVA_1
Convenuto contumace OGGETTO: concorrenza sleale e inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 08.01.2025 tenutasi “mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva, innanzi a Parte_1
questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
1 “I) In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di franchising stipulato tra la e la in data 19.04.2021 per grave Parte_1 CP_1
inadempimento della CP_1
II) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'illiceità, in termini concorrenziali,
della condotta posta in essere dalla in quanto posta in essere in violazione del CP_1
contratto di servizi, nonché anticoncorrenziale ai sensi dell'art.2598 c.c.;
III) Sempre in via principale e per l'effetto degli accertati inadempimenti di cui ai nn. I e II
delle presenti conclusioni, condannare, per i motivi in narrativa la al pagamento: CP_1
A) della clausola penale di € 20.000,00 prevista contrattualmente dall'art. 15;
B) (i) del risarcimento del danno patrimoniale sofferto dalla Parte_1
distinguibile in € 3.652,65 a titolo di danno emergente per l'anno 2020 comprensiva dell'unica
fattura di aprile 2021;
(ii) il risarcimento del danno patrimoniale sofferto dalla per l'anno Parte_1
2021 e 2022, di cui ci si riserva la quantificazione all'esito dell'istruttoria in accoglimento alla
richiesta di esibizione della documentazione contabile della in particolare le fatture CP_1
fornitori;
(iii) € 8.522,92 come lucro cessante, salva diversa quantificazione rinvenibile dalla
documentazione contabile della che si apprenderà nel corso dell'istruttoria; CP_1
(iv) in caso di mancato ordine di esibizione della documentazione contabile, per quanto
attiene alle somme dovute a titolo di danno emergente per l'anno 2021 e 2022 le stesse non
potranno essere quantificate in misura inferiore a € 8.522,92;
(v) del risarcimento del danno ulteriore, patito dalla sia in termini di Parte_1
immagini sia in termini di posizione commerciale, derivante dalla concorrenza sleale commessa
dalla per una somma pari ad € 30.997,17, salva diversa quantificazione rinvenibile CP_1
dalla documentazione contabile della che si apprenderà nel corso dell'istruttoria; CP_1
Il tutto per una somma complessiva non inferiore ad € 63.172,74 , o comunque la diversa
somma, che risultasse dovuta a titolo di risarcimento del danno secondo i criteri equitativi.”
2 ritualmente citata, restava contumace. CP_1
La causa, all'udienza del 08.01.2025, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la memoria di replica, in aggiunta a quanto dedotto con le note di trattazione scritta,
parte attrice rilevava che la costituiva un'altra società denominata CP_1 Controparte_2
pertanto, chiedeva un'integrazione delle conclusioni con la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della Gestione e Servizi in liquidazione (già ) in solido con la CP_1 Controparte_2
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della CP_1
4. Nel merito, la domanda è infondata.
La società attrice svolge, tra le altre, attività di sharing di mezzi elettrici, mettendo a disposizione diverse tipologie di veicoli con il marchio “Elerent”.
Con contratto di servizi stipulato il 26.05.2020 (cfr. doc. 1) è diventata partner CP_1
commerciale dell'attrice e, a fronte del pagamento dei previsti corrispettivi, intraprendeva un'attività di sharing di veicoli elettrici forniti da unitamente alla piattaforma di Parte_1
sharing denominata “Elerent”, allo spazio hosting, alla piattaforma di controllo denominata
“SEGWAY” collegata al marchio, alla gestione dei dati e al corretto funzionamento dell'integrazione con la piattaforma, oltre che alla licenza d'uso del marchio “Elerent”.
Parte attrice ha lamentato, a sostegno delle proprie pretese, che la convenuta:
- tentava di affiliare imprese che potevano potenzialmente entrare nella rete commerciale di
Parte_1
- contattava taluni soggetti interessati a collaborare con la (avendo Parte_1
peraltro essi già avviato trattative a tal fine) per proporre invece di aderire al proprio servizio di sharing;
- comunicava a terzi (e potenziali futuri partners di informazioni Parte_1
tecniche commerciali e caratteristiche dei software di proprietà di quest'ultima;
3 - usufruiva, nell'utilizzare i veicoli fornitile da ai fini della propria e Parte_1
autonoma attività di sharing, i segni distintivi di proprietà della al di fuori Parte_1
dell'attività di cui al contratto;
- divulgava ed utilizzava il know-how di e per fini estranei al contratto;
Pt_1 Parte_1
- si rendeva inadempiente, tra le altre cose, con riguardo alla cd. “esclusiva commerciale”,
prevista dal contratto, in cui esercitare la propria attività.
- procedeva allo scollegamento dei mezzi oggetto del contratto dalla piattaforma “Segway”
attraverso la registrazione in una nuova e diversa piattaforma intestata alla convenuta.
Ritenendo sussistente sia l'inadempimento del contratto sia il compimento di atti di concorrenza sleale l'attrice rassegnava le conclusioni sopra indicate.
Osserva il Collegio che parte attrice non ha correttamente assolto al proprio onere probatorio.
Quanto all'inadempimento contrattuale lamentato, come noto, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte,
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. La Suprema Corte ha in proposito affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca
per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi
applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento
del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i
4 ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento,
ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento
dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera
allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di
informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità
quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della
Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle
obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del
creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)
(Cass. civ., Sezioni Unite, n. 13533/01).
Nel caso di specie tutte le contestazioni sono state svolte in modo del tutto apodittico essendosi limitata l'attrice ad una generica asserzione circa l'inadempimento della convenuta e depositando documenti del tutto inidonei finanche a soddisfare l'onere di allegazione gravante sulla stessa, onere che, evidentemente, richiede una prospettazione specifica e dettagliata degli inadempimenti occorsi.
In particolare:
• la generica locandina pubblicitaria della depositata sub doc. 5 è priva di CP_1
data nonché di qualsivoglia elemento specifico dal quale si possa trarre l'indicazione circa lo svolgimento della medesima attività nel periodo di efficacia del contratto;
• il presunto “scollegamento” dei veicoli oggetto del contratto dalla piattaforma
“Segway” attraverso la registrazione in una nuova e diversa piattaforma intestata alla convenuta non ha trovato alcun riscontro neanche documentale: il doc. 2 a cui fa riferimento parte attrice si riferisce a n. 14 scooter che sono di proprietà della
(e non dell'attrice) e che comunque non sono oggetto del Contratto CP_1
sottoscritto dalle parti il quale, all'art.1, prevede espressamente che “con il presente
accordo il Venditore vende al Compratore numero 10 monopattini”;
5 • la presunta violazione della zona di esclusiva non ha trovato alcun riscontro anche attesa la mancata produzione dell'allegato al contratto che individuava proprio la zona di esclusiva (cfr. allegato A al contratto, non prodotto dall'attrice).
Parimenti del tutto sfornite di prova appaiono le contestazioni relative ai presunti sviamenti di soggetti terzi da per collaborare con l'attrice o a presunte comunicazioni Parte_1
a terzi di informazioni tecniche commerciali e di caratteristiche dei software di proprietà
dell'attrice: tali circostanze, oltre ad essere dedotte in maniera fumosa e assertiva non sono state neanche oggetto di alcuna richiesta istruttoria con la conseguenza che esse appaiono del tutto sfornite di prova.
Ne consegue che, non avendo trovato le doglianze di parte attrice alcun riscontro, la domanda va rigettata.
Da ultimo, deve dichiararsi tardiva, oltreché infondata, la richiesta effettuata solo nella memoria di replica di condanna in solido della società non evocata in giudizio e Controparte_2
totalmente estranea al rapporto contrattuale in esame.
Nulla sulle spese attesa la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- nulla sulle spese;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
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