TRIB
Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/05/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N.2302 /2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2302 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
p.iva. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ti e difesi, giusta
[...] P.IVA_1
procura in atti, dall'AVV. CHIARITO GIOVANNI, presso il cui studio, VIA
A.AMATO 21 in CAMPIGLIANO (SA), elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
E
Controparte_2
, c.f. , in persona
[...] P.IVA_2
del Direttore p.t., con sede in SALERNO (SA), alla VIA SILVIO BARATTA, 112;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione artt. 22 e ss., L689/198. CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2021 e la società Parte_1 [...]
(di seguito ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 CP_1
proponevano opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. 7846/2021, con la quale gli si intimava di corrispondere, in solido, all'
[...]
Controparte_3
(di seguito ), la somma di € 16.500,00,
[...] CP_2
oltre spese di notifica per € 31,95, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 110, co. IX, lett. f-bis) e VI, lett. a) TULPS, per aver installato nr. 11
apparecchi “AWP”, all'interno dei locali di esercizio all'insegna Sala Giochi VLT
“NIGHT AND DAY”, in CAPACCIO-PAESTUM (SA), VIA E. DE NICOLA, 104,
in assenza della licenza di polizia di cui all'art. 88 TULPS per l'esercizio di attività di raccolta VLT.
In diritto, essi opponenti lamentavano la nullità dell'ordinanzan-ingiunzione per violazione del diritto di difesa derivante dalla omessa audizione dell'ingiunto che ne aveva fatto richiesta, in spregio a quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 689/1981;
l'illegittimità del provvedimento opposto per difetto di motivazione;
l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della violazione contestata;
quindi, concludevano, in via preliminare per la sospensione degli effetti e la declaratoria di illegittimità e/o invalidità della ordinanza contestata;
nel merito, per l'annullamento della stessa;
in via subordinata, per la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Si costituiva in giudizio l'Agenza contestando la pretesa avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 18.04.2024,
svoltasi in modalità telematica mediante il deposito di note scritte, il precedente istruttore rinviava la causa all'odierna udienza dell'08.05.2025, ai sensi dell'art. 281-
sexies cpc. All'esito di tale udienza, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), la causa viene decisa.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
In ordine alla violazione dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, sotto il profilo dell'omessa audizione richiesta dal ricorrente, va osservato che come precisato dall'Agenzia, la richiesta di audizione parrebbe riscontrata con nota del 13.12.2016,
prot. 92445, comunicando orari e giorni di apertura al pubblico dell'ufficio e che,
nonostante ciò, l'audizione stessa non sarebbe stata espletata per un comportamento addebitabile al ricorrente.
Da qui, il rigetto dell'eccezione.
Per quel che concerne l'asserito difetto di motivazione, va precisato che il relativo onere, idoneo ad integrare il requisito della motivazione, è da considerarsi assolto nel momento in cui “nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta
sanzionata ed indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere
le proprie ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato” (Cass. Civ. Sez. I n. 10478 del 08.05.2006; Cass. Sez. Lav. n. 16203 del
28.10.2003).
Tali elementi sono presenti nell'ordinanza - ingiunzione impugnata, la quale contiene un espresso riferimento al verbale di contestazione della sanzione, alla normativa violata e alla sanzione irrogata, precisando altresì le modalità di introduzione del giudizio di opposizione.
Pertanto, l'eccezione è da intendersi respinta.
Nel merito, invece, si osserva.
Come precisato dalla Suprema Corte, dal combinato disposto degli artt. 86 e 88, si rileva che, nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati solo se l'imprenditore sia munito della licenza di polizia di cui all'art. 88 TULPS. Ai fini dell'eventuale installazione o utilizzo di apparecchi di tipo AWP (“Amusement With Prizes”, specifica tipologia di slot
machine) l'autorizzazione di polizia prescritta dal citato art. 88 è comunque obbligatoria sia in locali in cui si esercitano scommesse sia nell'ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all'obbligo della licenza di polizia di cui all'art. 86 (ad esempio corner). La ratio della previsione normativa è
quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento ed intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dell'esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate. (Cfr. Cass.
Civ. ord. 7855.2022). Pertanto, affinché possa configurarsi l'illecito amministrativo contestato ai ricorrenti è
sufficiente che l'attività venga svolta in assenza del titolo abilitativo, essendo irrilevante che, alla data di accertamento, ossia il 20.10.2016, pendesse richiesta per il rilascio della licenza, poi sopraggiunta il successivo 27.10.2016, i cui effetti non possono certamente retroagire alla data di presentazione dell'istanza.
Né tantomeno possono rilevare le argomentazioni relative alla richiesta di voltura,
atteso che le licenze e le autorizzazioni di polizia hanno carattere personale, ai sensi dell'art. 8 T.U.L.P.S. e che “chi subentra in una attività sottoposta a licenza ai sensi
degli artt. 86 e 88 TULP, potrà acquisire l'azienda e/o gli altri titoli abilitativi previsti
per l'esercizio dell'attività di gioco pubblico, ma per esercitare l'attività dovrà
necessariamente presentare una istanza all'autorità amministrativa competente ed
ottenere una nuova licenza a lui intestata” (Cfr. Corte Cost. n. 42/2021).
Pertanto, alla luce delle considerazioni appena svolte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n.
7846/2021;
- condanna , c.f. e la Parte_1 C.F._1 [...]
p.iva. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 al pagamento delle spese che liquida in complessivi € 900.00, di cui € 300,00 per
spese ed il residuo per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese
generali nella misura del 15% come per legge.
Salerno, 7 maggio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2302 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
p.iva. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ti e difesi, giusta
[...] P.IVA_1
procura in atti, dall'AVV. CHIARITO GIOVANNI, presso il cui studio, VIA
A.AMATO 21 in CAMPIGLIANO (SA), elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
E
Controparte_2
, c.f. , in persona
[...] P.IVA_2
del Direttore p.t., con sede in SALERNO (SA), alla VIA SILVIO BARATTA, 112;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione artt. 22 e ss., L689/198. CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2021 e la società Parte_1 [...]
(di seguito ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 CP_1
proponevano opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. 7846/2021, con la quale gli si intimava di corrispondere, in solido, all'
[...]
Controparte_3
(di seguito ), la somma di € 16.500,00,
[...] CP_2
oltre spese di notifica per € 31,95, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 110, co. IX, lett. f-bis) e VI, lett. a) TULPS, per aver installato nr. 11
apparecchi “AWP”, all'interno dei locali di esercizio all'insegna Sala Giochi VLT
“NIGHT AND DAY”, in CAPACCIO-PAESTUM (SA), VIA E. DE NICOLA, 104,
in assenza della licenza di polizia di cui all'art. 88 TULPS per l'esercizio di attività di raccolta VLT.
In diritto, essi opponenti lamentavano la nullità dell'ordinanzan-ingiunzione per violazione del diritto di difesa derivante dalla omessa audizione dell'ingiunto che ne aveva fatto richiesta, in spregio a quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 689/1981;
l'illegittimità del provvedimento opposto per difetto di motivazione;
l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della violazione contestata;
quindi, concludevano, in via preliminare per la sospensione degli effetti e la declaratoria di illegittimità e/o invalidità della ordinanza contestata;
nel merito, per l'annullamento della stessa;
in via subordinata, per la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Si costituiva in giudizio l'Agenza contestando la pretesa avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 18.04.2024,
svoltasi in modalità telematica mediante il deposito di note scritte, il precedente istruttore rinviava la causa all'odierna udienza dell'08.05.2025, ai sensi dell'art. 281-
sexies cpc. All'esito di tale udienza, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), la causa viene decisa.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
In ordine alla violazione dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, sotto il profilo dell'omessa audizione richiesta dal ricorrente, va osservato che come precisato dall'Agenzia, la richiesta di audizione parrebbe riscontrata con nota del 13.12.2016,
prot. 92445, comunicando orari e giorni di apertura al pubblico dell'ufficio e che,
nonostante ciò, l'audizione stessa non sarebbe stata espletata per un comportamento addebitabile al ricorrente.
Da qui, il rigetto dell'eccezione.
Per quel che concerne l'asserito difetto di motivazione, va precisato che il relativo onere, idoneo ad integrare il requisito della motivazione, è da considerarsi assolto nel momento in cui “nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta
sanzionata ed indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere
le proprie ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato” (Cass. Civ. Sez. I n. 10478 del 08.05.2006; Cass. Sez. Lav. n. 16203 del
28.10.2003).
Tali elementi sono presenti nell'ordinanza - ingiunzione impugnata, la quale contiene un espresso riferimento al verbale di contestazione della sanzione, alla normativa violata e alla sanzione irrogata, precisando altresì le modalità di introduzione del giudizio di opposizione.
Pertanto, l'eccezione è da intendersi respinta.
Nel merito, invece, si osserva.
Come precisato dalla Suprema Corte, dal combinato disposto degli artt. 86 e 88, si rileva che, nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati solo se l'imprenditore sia munito della licenza di polizia di cui all'art. 88 TULPS. Ai fini dell'eventuale installazione o utilizzo di apparecchi di tipo AWP (“Amusement With Prizes”, specifica tipologia di slot
machine) l'autorizzazione di polizia prescritta dal citato art. 88 è comunque obbligatoria sia in locali in cui si esercitano scommesse sia nell'ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all'obbligo della licenza di polizia di cui all'art. 86 (ad esempio corner). La ratio della previsione normativa è
quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento ed intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dell'esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate. (Cfr. Cass.
Civ. ord. 7855.2022). Pertanto, affinché possa configurarsi l'illecito amministrativo contestato ai ricorrenti è
sufficiente che l'attività venga svolta in assenza del titolo abilitativo, essendo irrilevante che, alla data di accertamento, ossia il 20.10.2016, pendesse richiesta per il rilascio della licenza, poi sopraggiunta il successivo 27.10.2016, i cui effetti non possono certamente retroagire alla data di presentazione dell'istanza.
Né tantomeno possono rilevare le argomentazioni relative alla richiesta di voltura,
atteso che le licenze e le autorizzazioni di polizia hanno carattere personale, ai sensi dell'art. 8 T.U.L.P.S. e che “chi subentra in una attività sottoposta a licenza ai sensi
degli artt. 86 e 88 TULP, potrà acquisire l'azienda e/o gli altri titoli abilitativi previsti
per l'esercizio dell'attività di gioco pubblico, ma per esercitare l'attività dovrà
necessariamente presentare una istanza all'autorità amministrativa competente ed
ottenere una nuova licenza a lui intestata” (Cfr. Corte Cost. n. 42/2021).
Pertanto, alla luce delle considerazioni appena svolte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n.
7846/2021;
- condanna , c.f. e la Parte_1 C.F._1 [...]
p.iva. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 al pagamento delle spese che liquida in complessivi € 900.00, di cui € 300,00 per
spese ed il residuo per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese
generali nella misura del 15% come per legge.
Salerno, 7 maggio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.