Articolo 23 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Articolo 25Articolo 24
Versione
17 dicembre 1961
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Versione
1 gennaio 2019
Art. 23.

Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private accertate dagli organi del Ministero dell'industria, e del commercio debbono essere comunicate, per i provvedimenti da adottarsi a norma della presente legge, ai competenti uffici finanziari.
Questi ultimi uffici sono a loro volta, tenuti a comunicare al Ministero del l'industria e del commercio le infrazioni alle disposizioni da essi accertate nell'esercizio delle loro funzioni, per i provvedimenti da adottare a norma del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1950, n. 449 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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