Art. 23.
Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private accertate dagli organi del Ministero dell'industria, e del commercio debbono essere comunicate, per i provvedimenti da adottarsi a norma della presente legge, ai competenti uffici finanziari.
Questi ultimi uffici sono a loro volta, tenuti a comunicare al Ministero del l'industria e del commercio le infrazioni alle disposizioni da essi accertate nell'esercizio delle loro funzioni, per i provvedimenti da adottare a norma del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1950, n. 449 .
Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private accertate dagli organi del Ministero dell'industria, e del commercio debbono essere comunicate, per i provvedimenti da adottarsi a norma della presente legge, ai competenti uffici finanziari.
Questi ultimi uffici sono a loro volta, tenuti a comunicare al Ministero del l'industria e del commercio le infrazioni alle disposizioni da essi accertate nell'esercizio delle loro funzioni, per i provvedimenti da adottare a norma del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1950, n. 449 .