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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/11/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n.
1795 del R.G. 2020, avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni, promossa
[...]
(P.I. Parte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Marco Naccarato, dal P.IVA_1
quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione.
–ATTRICE–
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Odette Carignola, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo. –CONVENUTA–
Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 10.11.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52
1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Su istanza di il Tribunale di Castrovillari, con decreto Controparte_1
provvisoriamente esecutivo n. 452 del 30.06.2020, ha ingiunto alla
[...]
l'immediato pagamento, in favore della Parte_1
ricorrente, della somma di € 4.617,67, oltre interessi e spese, quale credito, a titolo di canoni di locazione arretrati e spese di registrazione, riveniente dal contratto di locazione del 25.10.2010.
2. La con atto di citazione Parte_1
notificato alla controparte in data 21.08.2020, ha proposto tempestiva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificatole in data
17.07.2020, deducendo: a) di aver corrisposto tutti i canoni di locazione dal momento della stipula del contratto sino al mese di marzo 2019; b) che, a causa della crisi finanziaria e di problemi legati all'assetto societario, a partire dal mese di aprile 2019, non era tuttavia stata più in grado di pagare i canoni di locazione;
c) di aver presentato alla locatrice, in data 11.11.2019, un piano di rientro che prevedeva la “riduzione del canone di affitto mensile da € 570,00 ad
€ 400,00 con l'aggiunta mensile di € 150,00 sino al soddisfo delle mensilità non pagate sino ad oggi per € 570,00 mensili per un totale di € 3.420,00”; d) che la locatrice non si pronunciava in merito al predetto piano di rientro;
e) di aver quindi inviato alla locatrice, in data 27.11.2019, disdetta del contratto di locazione, riconsegnando il locale in data 05.02.2020; f) di aver ricevuto dalla locatrice, in data 18.02.2020, richiesta di pagamento dell'importo di € 6.270,00,
a titolo di canoni di locazione relativi al periodo aprile 2019 - gennaio 2020; g) di aver inviato alla locatrice, in data 25.02.2020, lettera in cui precisava che il credito da quest'ultima vantato a titolo di canoni scaduti ammontava in realtà a €
3.990,00, ivi manifestando peraltro la volontà di estinguere tale debito quando ne avesse avuta la possibilità; h) di aver ricevuto dalla locatrice, in data
09.03.2020, richiesta di pagamento dell'importo di € 320,00, pari al 50%
2 dell'imposta di registro dovuta per il periodo 2016 - 2019 e per la risoluzione del contratto;
i) che la locatrice, nonostante la condotta collaborativa mostrata da essa conduttrice, aveva agito in sede monitoria, senza tra l'altro tenere conto della grave crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19; l) che, inoltre, il locale locato, nel luglio 2019, era stato oggetto di infiltrazioni di acqua piovana, che avevano determinato il deterioramento di parte della merce ivi presente e costretto essa conduttrice ad affidare all'impresa individuale
“Giuseppe Naccarato” i lavori di ripristino, sostenendo così una spesa di €
2.000,80; m) che la locatrice non aveva inteso compensare il proprio credito con il controcredito vantato da essa opponente per i danni subiti e le spese sostenute;
n) di aver corrisposto in contanti alla locatrice le somme necessarie per il pagamento dell'imposta di registro.
La opponente ha quindi concluso, chiedendo, testualmente, quanto segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Sospendere preliminarmente l'efficacia del decreto di ingiuntivo n.
452/20 del 29/06/20, R.G.: 1357/20 anche inaudita altera parte, stante quanto già dedotto in fatto ed in diritto e stante il gravissimo ed irreparabile danno che potrebbe apportare all'odierna opponente se lo stesso fosse messo in esecuzione;
nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 452/20 per i motivi di cui sopra e, per l'effetto, revocare lo stesso;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.12.2020, ha sostenuto l'infondatezza delle avverse argomentazioni, Controparte_1
concludendo testualmente come segue: “Voglia il Tribunale adito, previo rigetto dell'stanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo, rigettare
l'opposizione proposta, giacchè inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con
3 vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
4. Tanto premesso in fatto, passando ora alla trattazione del merito, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento” (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 20597 del 27.06.2022).
Si osserva, altresì, che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed
4 eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)” (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n.
13533 del 30.10.2001).
Orbene, in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali innanzi richiamati, deve certamente ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria vantata dalla opposta nei confronti della opponente.
L'opposta ha infatti prodotto il contratto di locazione e le ricevute di versamento dell'imposta di registro dovuta per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 e per la risoluzione del rapporto, allegando il mancato pagamento dei canoni relativi al periodo aprile 2019 – gennaio 2020 e il mancato rimborso della metà della predetta imposta, gravante per il 50% sulla conduttrice, giusto quanto previsto dall'art. 14 del contratto.
5 A fronte di tale allegazione, la opponente ha omesso di fornire la prova del pagamento dei canoni di locazione, confermando, anzi, l'esistenza, a tale titolo, di un credito pari a € 3.990,00.
Quanto, invece, alla somma dovuta per la quota parte dell'imposta di registro, la opponente si è limitata a sostenere di aver versato in contanti la predetta somma, senza tuttavia fornire alcuna prova di tale affermazione.
Non rileva, in senso contrario rispetto alla conclusione che precede, il fatto che l'opposta si sia trovata in condizioni di difficoltà economica e abbia tentato inutilmente di definire bonariamente la controversia proponendo alla opponente apposito piano di rientro, trattandosi di circostanza che, in astratto, avrebbe potuto condurre, al più, alla sospensione per gravi motivi dell'esecuzione provvisoria concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c., non già, invece, alla revoca del decreto ingiuntivo.
Inoltre, non appare significativa neppure la circostanza che l'opposta abbia subito danni e affrontato spese a seguito delle infiltrazioni di acqua piovana verificatesi nel luglio 2019, tenuto conto che, in relazione a tali crediti, non risulta proposta domanda riconvenzionale, né, peraltro, risulta eccepita la compensazione.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.
5. Le spese di lite, liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra €
1.101,00 e € 5.200,00, sono poste a carico dell'attrice opponente, la quale dovrà procedere al pagamento in favore dello Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella
6 persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di
[...]
Castrovillari n. 452 del 30.06.2020, già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.;
2) condanna la al pagamento, Parte_1
in favore dello Stato, delle spese di lite, che liquida in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre r.s.g. 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Castrovillari, l'11.11.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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