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Articolo 28 della Legge 18 marzo 2025, n. 40
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Legge 18 marzo 2025, n. 40
Articolo 28 della Legge 18 marzo 2025, n. 40
Versione
2 aprile 2025
Art. 28. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 2 aprile 2025
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