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Sentenza 10 novembre 2023
Sentenza 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2023, n. 45517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45517 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AK AL, nato in [...] il [...] (CUI 05E2S64) avverso la sentenza del 26/09/2023 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato;
sentito il difensore del consegnando, Avvocata Anna Di Loreto, in sostituzione dell'Avvocato CO MA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 settembre 2023 (motivazione contestuale), ha accolto la domanda di consegna avanzata dalla Autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania (Tribunale di Monaco) nei confronti del AK AL, destinatario di mandato di arresto europeo (MAE) processuale, emesso il 7 agosto 2023 in relazione ai reati di "favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di stranieri, commessi dal 15.8.2020 al 10.3.2022 a Verona, Monaco ed in altri luoghi in Germania". Penale Sent. Sez. 6 Num. 45517 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 08/11/2023 2. Avverso detta sentenza il consegnando, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce, quale unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta inapplicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005 (motivi facoltativi di rifiuto), sia per quanto attiene alla ritenuta insussistenza delle condizioni di cui all'art. 18 della medesima legge, sia in riferimento all'ipotesi di cui al successivo art. 24. In sintesi, si eccepisce che i fatti oggetto del MAE sono gli stessi per i quali AK ha riportato condanna in Italia (sentenza di secondo grado della Corte di appello di Venezia del 3 aprile 2023, avverso la quale pende ricorso per cassazione, con udienza fissata dinanzi alla Settima sezione di questa Corte per il 16 novembre 2023). Sotto altro profilo si eccepisce che la Corte milanese non ha ritenuto applicabile quanto stabilito "dall'art. 19, lett. b, della I.n. 69 trattandosi di cittadino della Guinea". Sul punto, rileva il ricorrente che la documentazione prodotta alla Corte territoriale dimostra che il predetto è integrato nel territorio italiano, dove vive insieme a una compagna e una figlia, e che è in corso nel nostro Paese un procedimento amministrativo per la richiesta del riconoscimento a AK dell'asilo politico. Infine, si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha negato che potesse essere applicabile la disciplina dell'art. 24 legge cit. (rinvio della consegna per consentire che il condannato possa essere sottoposto a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stato condannato per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto); e ciò nonostante sia imminente la irrevocabilità della condanna italiana alla pena di anni due e mesi due di reclusione, per reato rientrante nell'ambito dell'art. 4 bis della I. n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) in relazione al quale si prospetta dunque la esecuzione inframuraria. 3. La Corte di appello di Milano, con ordinanza emessa il 19 settembre 2023, ha rigettato la richiesta del consegnando di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere - applicata nell'ambito del procedimento per l'esecuzione del MAE - con quella dell'obbligo di dimora. Avverso tale ordinanza, AK ha presentato appello cautelare dinanzi al Tribunale del riesame di Milano che, con ordinanza emessa il 29 settembre 2023, ha dichiarato "inammissibile l'istanza di gravame" e disposto "che l'appello proposto ex art. 310 c.p.p. sia convertito ai sensi dell'art. 568, quinto comma, c.p.p. in ricorso per Cassazione", con conseguente trasmissione dei relativi atti a questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso avverso la sentenza che ha ordinato la consegna del AK è parzialmente fondato. 2. Sebbene i fatti per i quali il consegnando ha riportato la condanna in Italia (non ancora irrevocabile) e quelli oggetto del MAE presentino dei collegamenti, non può - attesa la diversa 2 collocazione geografica e temporale delle relative condotte oggetto di contestazione - ritenersi che siano gli stessi e che quindi si sia in presenza di una "doppia incriminazione". Questa Corte ha già avuto modo di precisare che «In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato» (Sez. 6, n. del 24/05/2022, Radulovic, Rv. 283600 - 01). La sentenza impugnata (pag. 7) ha sul punto precisato che i fatti oggetto della condanna italiana sono stati consumati, in Italia, in periodo compreso tra il 13 settembre e il 15 novembre 2021, mentre quelli contemplati nel MAE sono stati commessi "prima e dopo il periodo cui si riferisce la sentenza di condanna italiana" e anche in Germania. Il ricorrente ha eccepito che dall'8 febbraio 2022 egli si trova sottoposto a custodia cautelare, di tal che non può aver commesso alcun reato in Germania, ma ciò, comunque, non esclude il rilievo delle condotte a lui contestate dall'A.G. tedesca, relative al periodo successivo al 15 novembre 2021 e precedenti all'esecuzione della misura cautelare custodiale. Sotto altro profilo, questa Corte rileva che, a fronte di detta motivazione - non manifestamente illogica - egli non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la contestazione oggetto del mandato europeo di arresto ricomprenda anche la res iudicanda interna. Pertanto, non possono ritenersi integrati i presupposti per la sussistenza del bis in idem o della litispendenza internazionale. Infine, in riferimento alla deduzione del ricorrente relativa al rigetto dell'invocato differimento della consegna del AK allo scopo di consentirgli, una volta divenuta irrevocabile la condanna, di espiare in Italia la pena inflitta nel nostro Paese, è opportuno precisare quanto segue. La sentenza impugnata (pag. 7) non ha accolto detta richiesta rilevando che "si tratta di una mera facoltà che la Corte non ritiene di esercitare in assenza di una condanna irrevocabile e di misure detentive che consentano di fronteggiare adeguatamente il pericolo di fuga". Al riguardo, va evidenziato che la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna "a soddisfatta giustizia italiana", di cui all'art. 24 della legge n. 69, implica una valutazione di opportunità che non necessita di particolare motivazione (Sez. 6, n. 4776 del 30/01/2020, Morad, Rv. 278115 - 01) e che ove, come nel caso di specie, sia sostenuta da motivazione idonea e pertinente, si sottrae al sindacato di legittimità (ex multis, Sez. 6, n. 10492 del 05/03/2014, B., Rv. 259340 - 01). 3. Va invece accolta la censura relativa alla questione del radicamento del consegnando sul territorio nazionale che, nel caso di specie, rileva agli effetti dell'art. 19, comma 2, della I. n. 69 del 2005. Sul punto, la sentenza impugnata ha rilevato "che non ricorrono i presupposti ... trattandosi di cittadino della Guinea". 3 3.1. Come è noto, la Corte costituzionale con la sentenza n. 178 del 2023 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, in relazione all'art. 4, p. 6), della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché all'art. 27, terzo comma, Cost., l'art. 18-bis, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall'art. 6, comma 5, lett. b), della legge n. 117 del 2019, nella parte in cui non prevede, nella versione applicabile ratione temporis, che la Corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia. In particolare, il Giudice delle leggi ha precisato (§ 5 del Considerato in diritto) che «Alla luce di quanto affermato dalla Corte di giustizia, a tali vulnera deve essere posto rimedio affidando all'autorità giudiziaria dell'esecuzione - e dunque, nell'ordinamento italiano, alla corte d'appello competente in forza dell'art. 5 della legge n. 69 del 2005 - il compito di valutare se la persona ricercata, cittadina di uno Stato terzo, effettivamente (e legittimamente) abbia residenza o dimora nel territorio italiano, e se - in caso affermativo - essa risulti «sufficientemente integrata» (sentenza O. G., paragrafi 61 e 68) nello Stato italiano, sì da imporre che l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza avvenga in Italia, in modo da non pregiudicare la funzione rieducativa di detta pena o misura. La valutazione relativa a tale sufficiente integrazione dovrà, a sua volta, essere effettuata tenendo conto dei criteri indicati dalla stessa Corte di giustizia al paragrafo 68 della sentenza O. G. e reiterati nel dispositivo: e dunque dei «legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici» che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato italiano, nonché della natura, della durata e delle condizioni del suo soggiorno in Italia». 3.2. Nel caso in esame si tratta di un m.a.e. "processuale", al riguardo del quale deve trovare applicazione il secondo comma dell'art. 19 cit., così come novellato a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, secondo cui "Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione". Il ricorrente ha dedotto - allegando documentazione - di trovarsi in una situazione che dimostrerebbe l'effettivo e legittimo radicamento sul territorio nazionale. La Corte di appello ha però in radice escluso che la citata disciplina possa trovare applicazione in quanto AK è un "cittadino della Guinea". Sotto tale aspetto l'affermazione deve ritenersi infondata, dal momento che l'operatività del meccanismo di "consegna condizionata" è applicabile, come si è dianzi osservato, anche nei 4 confronti dei cittadini stranieri che siano "residenti" in Italia. La residenza (che deve essere motivatamente accertata o esclusa dal competente giudice di merito) consiste nell'esistenza di «un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, n. 49992 del 30/10/2018, Anton, Rv. 274313 - 01)». L'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, introdotto dal d.lgs. n. 10 del 2021, ha al comma 2-bis, inserito nel testo normativo a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge 10 agosto 2023 cit., espressamente previsto che «Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante». Inoltre, questa Sezione ha recentemente precisato che, proprio alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2023, la disciplina di cui al cit. art. 19 deve trovare applicazione pure nei confronti dello straniero che, ancorchè non possa considerarsi residente, nondimeno «dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio nazionale» (Sez. 6, n. 43253 del 19/10/2023, M.). Ne discende che la sentenza impugnata - pur avendo il ricorrente specificamente invocato l'applicazione della disciplina sopra delineata - ha erroneamente negato che egli, cittadino della Guinea, possa rientrare tra i soggetti in favore dei quali può applicarsi l'art. 19 legge cit., senza quindi operare la necessaria valutazione del merito della questione in tal guisa dedotta, con la conseguente integrazione della causa di nullità speciale prevista dal nuovo comma 2-bis dell'art. 18-bis legge cit. Si impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano affinchè - alla luce anche dei principi individuati dalla Corte cost. nella sentenza n. 178 del 2023 - venga accertato se sussistono nei confronti del AK i presupposti per l'operatività della sopra indicata disciplina. 4. Il ricorso avverso l'ordinanza cautelare della Corte di appello è invece inammissibile. Correttamente il Tribunale del riesame ha evidenziato come, con le modifiche contenute nel d.lgs. n. 10 del 2021, il legislatore «ha consentito ai soggetti legittimati di accedere al giudizio 5 '47 Il Consigliere estensore Il Presidente di legittimità proponendo ricorso per cassazione all'esito dell'incidente cautelare attivato contro il provvedimento genetico e contro tutti gli altri provvedimenti de libertate (siano essi coercitivi o negativi circa la necessità della coercizione) che la corte di appello abbia adottato nel corso della procedura di consegna, ivi compresi quelli aventi ad oggetto le istanze di revoca e sostituzione della misura formulate ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 7862 del 21 febbraio 2023, Khan Iqbal, Rv. 284252 - 01). Pertanto, ritualmente il Tribunale del riesame di Milano ha disposto la conversione dell'appello cautelare nel ricorso per cassazione. Occorre tuttavia considerare che, con l'istanza presentata avverso il rigetto di sostituzione della misura custodiale disposto dalla Corte di appello - che viene oggi all'esame di questa Corte per effetto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - non viene dedotto alcun vizio di legittimità, suscettibile di essere delibato in questa sede, ma solo questioni di puro merito estranee al perimetro dei vizi denunciabili a norma dell'art. 606 cod. proc. pen. Infatti, «In tema di mandato di arresto europeo, l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma settimo, della L. n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen., che può essere proposto per l'inesistenza della motivazione o per la presenza di una motivazione solo apparente, ma non per mero vizio logico della stessa» (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Radosavljevic, Rv. 254418 - 01).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare in atto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso 1'8 novembre 2023
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato;
sentito il difensore del consegnando, Avvocata Anna Di Loreto, in sostituzione dell'Avvocato CO MA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 settembre 2023 (motivazione contestuale), ha accolto la domanda di consegna avanzata dalla Autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania (Tribunale di Monaco) nei confronti del AK AL, destinatario di mandato di arresto europeo (MAE) processuale, emesso il 7 agosto 2023 in relazione ai reati di "favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di stranieri, commessi dal 15.8.2020 al 10.3.2022 a Verona, Monaco ed in altri luoghi in Germania". Penale Sent. Sez. 6 Num. 45517 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 08/11/2023 2. Avverso detta sentenza il consegnando, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce, quale unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta inapplicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005 (motivi facoltativi di rifiuto), sia per quanto attiene alla ritenuta insussistenza delle condizioni di cui all'art. 18 della medesima legge, sia in riferimento all'ipotesi di cui al successivo art. 24. In sintesi, si eccepisce che i fatti oggetto del MAE sono gli stessi per i quali AK ha riportato condanna in Italia (sentenza di secondo grado della Corte di appello di Venezia del 3 aprile 2023, avverso la quale pende ricorso per cassazione, con udienza fissata dinanzi alla Settima sezione di questa Corte per il 16 novembre 2023). Sotto altro profilo si eccepisce che la Corte milanese non ha ritenuto applicabile quanto stabilito "dall'art. 19, lett. b, della I.n. 69 trattandosi di cittadino della Guinea". Sul punto, rileva il ricorrente che la documentazione prodotta alla Corte territoriale dimostra che il predetto è integrato nel territorio italiano, dove vive insieme a una compagna e una figlia, e che è in corso nel nostro Paese un procedimento amministrativo per la richiesta del riconoscimento a AK dell'asilo politico. Infine, si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha negato che potesse essere applicabile la disciplina dell'art. 24 legge cit. (rinvio della consegna per consentire che il condannato possa essere sottoposto a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stato condannato per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto); e ciò nonostante sia imminente la irrevocabilità della condanna italiana alla pena di anni due e mesi due di reclusione, per reato rientrante nell'ambito dell'art. 4 bis della I. n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) in relazione al quale si prospetta dunque la esecuzione inframuraria. 3. La Corte di appello di Milano, con ordinanza emessa il 19 settembre 2023, ha rigettato la richiesta del consegnando di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere - applicata nell'ambito del procedimento per l'esecuzione del MAE - con quella dell'obbligo di dimora. Avverso tale ordinanza, AK ha presentato appello cautelare dinanzi al Tribunale del riesame di Milano che, con ordinanza emessa il 29 settembre 2023, ha dichiarato "inammissibile l'istanza di gravame" e disposto "che l'appello proposto ex art. 310 c.p.p. sia convertito ai sensi dell'art. 568, quinto comma, c.p.p. in ricorso per Cassazione", con conseguente trasmissione dei relativi atti a questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso avverso la sentenza che ha ordinato la consegna del AK è parzialmente fondato. 2. Sebbene i fatti per i quali il consegnando ha riportato la condanna in Italia (non ancora irrevocabile) e quelli oggetto del MAE presentino dei collegamenti, non può - attesa la diversa 2 collocazione geografica e temporale delle relative condotte oggetto di contestazione - ritenersi che siano gli stessi e che quindi si sia in presenza di una "doppia incriminazione". Questa Corte ha già avuto modo di precisare che «In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato» (Sez. 6, n. del 24/05/2022, Radulovic, Rv. 283600 - 01). La sentenza impugnata (pag. 7) ha sul punto precisato che i fatti oggetto della condanna italiana sono stati consumati, in Italia, in periodo compreso tra il 13 settembre e il 15 novembre 2021, mentre quelli contemplati nel MAE sono stati commessi "prima e dopo il periodo cui si riferisce la sentenza di condanna italiana" e anche in Germania. Il ricorrente ha eccepito che dall'8 febbraio 2022 egli si trova sottoposto a custodia cautelare, di tal che non può aver commesso alcun reato in Germania, ma ciò, comunque, non esclude il rilievo delle condotte a lui contestate dall'A.G. tedesca, relative al periodo successivo al 15 novembre 2021 e precedenti all'esecuzione della misura cautelare custodiale. Sotto altro profilo, questa Corte rileva che, a fronte di detta motivazione - non manifestamente illogica - egli non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la contestazione oggetto del mandato europeo di arresto ricomprenda anche la res iudicanda interna. Pertanto, non possono ritenersi integrati i presupposti per la sussistenza del bis in idem o della litispendenza internazionale. Infine, in riferimento alla deduzione del ricorrente relativa al rigetto dell'invocato differimento della consegna del AK allo scopo di consentirgli, una volta divenuta irrevocabile la condanna, di espiare in Italia la pena inflitta nel nostro Paese, è opportuno precisare quanto segue. La sentenza impugnata (pag. 7) non ha accolto detta richiesta rilevando che "si tratta di una mera facoltà che la Corte non ritiene di esercitare in assenza di una condanna irrevocabile e di misure detentive che consentano di fronteggiare adeguatamente il pericolo di fuga". Al riguardo, va evidenziato che la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna "a soddisfatta giustizia italiana", di cui all'art. 24 della legge n. 69, implica una valutazione di opportunità che non necessita di particolare motivazione (Sez. 6, n. 4776 del 30/01/2020, Morad, Rv. 278115 - 01) e che ove, come nel caso di specie, sia sostenuta da motivazione idonea e pertinente, si sottrae al sindacato di legittimità (ex multis, Sez. 6, n. 10492 del 05/03/2014, B., Rv. 259340 - 01). 3. Va invece accolta la censura relativa alla questione del radicamento del consegnando sul territorio nazionale che, nel caso di specie, rileva agli effetti dell'art. 19, comma 2, della I. n. 69 del 2005. Sul punto, la sentenza impugnata ha rilevato "che non ricorrono i presupposti ... trattandosi di cittadino della Guinea". 3 3.1. Come è noto, la Corte costituzionale con la sentenza n. 178 del 2023 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, in relazione all'art. 4, p. 6), della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché all'art. 27, terzo comma, Cost., l'art. 18-bis, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall'art. 6, comma 5, lett. b), della legge n. 117 del 2019, nella parte in cui non prevede, nella versione applicabile ratione temporis, che la Corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia. In particolare, il Giudice delle leggi ha precisato (§ 5 del Considerato in diritto) che «Alla luce di quanto affermato dalla Corte di giustizia, a tali vulnera deve essere posto rimedio affidando all'autorità giudiziaria dell'esecuzione - e dunque, nell'ordinamento italiano, alla corte d'appello competente in forza dell'art. 5 della legge n. 69 del 2005 - il compito di valutare se la persona ricercata, cittadina di uno Stato terzo, effettivamente (e legittimamente) abbia residenza o dimora nel territorio italiano, e se - in caso affermativo - essa risulti «sufficientemente integrata» (sentenza O. G., paragrafi 61 e 68) nello Stato italiano, sì da imporre che l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza avvenga in Italia, in modo da non pregiudicare la funzione rieducativa di detta pena o misura. La valutazione relativa a tale sufficiente integrazione dovrà, a sua volta, essere effettuata tenendo conto dei criteri indicati dalla stessa Corte di giustizia al paragrafo 68 della sentenza O. G. e reiterati nel dispositivo: e dunque dei «legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici» che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato italiano, nonché della natura, della durata e delle condizioni del suo soggiorno in Italia». 3.2. Nel caso in esame si tratta di un m.a.e. "processuale", al riguardo del quale deve trovare applicazione il secondo comma dell'art. 19 cit., così come novellato a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, secondo cui "Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione". Il ricorrente ha dedotto - allegando documentazione - di trovarsi in una situazione che dimostrerebbe l'effettivo e legittimo radicamento sul territorio nazionale. La Corte di appello ha però in radice escluso che la citata disciplina possa trovare applicazione in quanto AK è un "cittadino della Guinea". Sotto tale aspetto l'affermazione deve ritenersi infondata, dal momento che l'operatività del meccanismo di "consegna condizionata" è applicabile, come si è dianzi osservato, anche nei 4 confronti dei cittadini stranieri che siano "residenti" in Italia. La residenza (che deve essere motivatamente accertata o esclusa dal competente giudice di merito) consiste nell'esistenza di «un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, n. 49992 del 30/10/2018, Anton, Rv. 274313 - 01)». L'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, introdotto dal d.lgs. n. 10 del 2021, ha al comma 2-bis, inserito nel testo normativo a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge 10 agosto 2023 cit., espressamente previsto che «Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante». Inoltre, questa Sezione ha recentemente precisato che, proprio alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2023, la disciplina di cui al cit. art. 19 deve trovare applicazione pure nei confronti dello straniero che, ancorchè non possa considerarsi residente, nondimeno «dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio nazionale» (Sez. 6, n. 43253 del 19/10/2023, M.). Ne discende che la sentenza impugnata - pur avendo il ricorrente specificamente invocato l'applicazione della disciplina sopra delineata - ha erroneamente negato che egli, cittadino della Guinea, possa rientrare tra i soggetti in favore dei quali può applicarsi l'art. 19 legge cit., senza quindi operare la necessaria valutazione del merito della questione in tal guisa dedotta, con la conseguente integrazione della causa di nullità speciale prevista dal nuovo comma 2-bis dell'art. 18-bis legge cit. Si impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano affinchè - alla luce anche dei principi individuati dalla Corte cost. nella sentenza n. 178 del 2023 - venga accertato se sussistono nei confronti del AK i presupposti per l'operatività della sopra indicata disciplina. 4. Il ricorso avverso l'ordinanza cautelare della Corte di appello è invece inammissibile. Correttamente il Tribunale del riesame ha evidenziato come, con le modifiche contenute nel d.lgs. n. 10 del 2021, il legislatore «ha consentito ai soggetti legittimati di accedere al giudizio 5 '47 Il Consigliere estensore Il Presidente di legittimità proponendo ricorso per cassazione all'esito dell'incidente cautelare attivato contro il provvedimento genetico e contro tutti gli altri provvedimenti de libertate (siano essi coercitivi o negativi circa la necessità della coercizione) che la corte di appello abbia adottato nel corso della procedura di consegna, ivi compresi quelli aventi ad oggetto le istanze di revoca e sostituzione della misura formulate ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 7862 del 21 febbraio 2023, Khan Iqbal, Rv. 284252 - 01). Pertanto, ritualmente il Tribunale del riesame di Milano ha disposto la conversione dell'appello cautelare nel ricorso per cassazione. Occorre tuttavia considerare che, con l'istanza presentata avverso il rigetto di sostituzione della misura custodiale disposto dalla Corte di appello - che viene oggi all'esame di questa Corte per effetto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - non viene dedotto alcun vizio di legittimità, suscettibile di essere delibato in questa sede, ma solo questioni di puro merito estranee al perimetro dei vizi denunciabili a norma dell'art. 606 cod. proc. pen. Infatti, «In tema di mandato di arresto europeo, l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma settimo, della L. n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen., che può essere proposto per l'inesistenza della motivazione o per la presenza di una motivazione solo apparente, ma non per mero vizio logico della stessa» (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Radosavljevic, Rv. 254418 - 01).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare in atto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso 1'8 novembre 2023