Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
DIRI DIRITTI 032 7 5 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 8290/1999 00678599 Cron. 6825 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. 1061 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Ud. 23.10.2000 Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente - 66 Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere - 66 Donato PLENTEDA 66 MA ADAMO -> CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 66 SE SALME' rel. Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti L.3000 SENTENZA il sul ricorso proposto IL CANCELLIERE da SOFFITTA 83 s.coop. a r.l., in persona del commissario governativo, avv. Francesco Caforio, elettivamente domiciliata in Roma, viale Marconi 57, presso lo studio dello stesso avv. Francesco Caforio, che la rappresenta e difende, ricorrente
contro
TO RO, BI NT, ET IO, elettivamente domiciliato a Roma, viale Mazzini 140, presso gli avvocati Walter Salvadori e Bruno Tucci per procura speciale a margine del controricorso, controricorrenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza della corte d'appello di Roma del 18 dicembre 1998. Sezione Civile eria CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ag TAR. 2001 a Depositato in Prim Richiesta copia studio dal Sig. La Fon IL CANCELLIERE 3.000 per diritti cons. SE SA 1922 в IL CANCELLIERE 2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copial esecutiva dal Sig. SALVA per diritti L. 24.000+4ẞs Sentita la relazione della causa svolta dal cons. SE SA alla pubblici 1.6 MAG 2001 IL CANCELLIERE udienza del 23 ottobre 2000; sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. TO Martone che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'inammissibilità del secondo e del LIRE 2000 CANCELLERIA terzo. Svolgimento del processo Con atti di citazione del febbraio 1993 ER LI e TO BI hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Velletri la cooperativa Soffitta 83 e BE134796 la Edilcostruzioni 2000 s.r.l., chiedendo che fosse accertata la responsabilità delle convenute per le infiltrazioni d'acqua che si erano verificate negli appartamenti BE134797 LIRE 10000] assegnati dalla predetta cooperativa e costruiti dalla Edilcostruzioni, con la conseguente condanna delle convenute stesse alla rimozione della cause di dette infiltrazioni e al risarcimento dei danni. Analoga domanda di risarcimento dei danni è stata proposta da un altro socio della cooperativa, MA SC. AS028940 Accogliendo l'eccezione sollevata dalla cooperativa, il tribunale ha dichiarato la LIRE 10000 propria incompetenza per essere la controversia devoluta alla cognizione CANCELLERIA arbitrale, in virtù di clausola compromissoria contenuta nello statuto. I soci LI e BI, essendo stati esclusi dalla cooperativa con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 25 maggio 1993, con atto del 18 giugno AS028931 1993 hanno dato inizio a un procedimento arbitrale nel quale intendevano proporre opposizione alla esclusione. Pur avendo la cooperativa proceduto alla nomina del proprio arbitro, il procedimento per la nomina del terzo arbitro da parte del presidente del tribunale di Roma non ha avuto esito ed è stato archiviato per inattività delle parti con provvedimento del 13 gennaio 1995. Pertanto, con atto di citazione del 2 marzo 1995 il LI e il BI hanno riproposto la Ca recons. SE SA domanda diretta a ottenere la dichiarazione di nullità della delibera di esclusione davanti al tribunale di Roma, ma, in questa sede, la cooperativa ha eccepito l'incompetenza del tribunale per essere la controversia devoluta agli arbitri. Tuttavia, successivamente, davanti al collegio arbitrale costituito su iniziativa dei predetti soci, la cooperativa ne ha eccepito l'incompetenza, sostenendo sia che le controversie relative alla esclusione del socio di cooperativa non sarebbero deferibili ad arbitri, sia che, con il comportamento inerte tenuto nella procedura per la nomina del terzo arbitro, archiviata nel 1995, i soci avrebbero implicitamente rinunciato alla facoltà di avvalersi della clausola compromissoria. Gli arbitri, con lodo sottoscritto il 6 novembre 1997, hanno dichiarato la nullità della deliberazione di esclusione del LI e del BI, hanno condannato la cooperativa alla rimozione delle cause delle infiltrazioni verificatesi negli appartamenti dei predetti soci e del socio MA SC e hanno condannato la cooperativa al risarcimento dei danni nella misura di £. 210.000.000. L'impugnazione del lodo, proposta ai sensi dell'art. 829 c.p.c. dalla cooperativa davanti alla corte d'appello di Roma è stata rigettata. Per quanto ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha affermato, innanzi tutto che gli arbitri avevano potestas iudicandi perché: a) era irrilevante l'archiviazione della procedura per la nomina del terzo arbitro del 1995, b) il ricorso al giudice ordinario da parte dei soci esclusi non poteva avere effetto di precludere il ricorso agli arbitri, perché la cooperativa, davanti al tribunale di Roma, aveva eccepito l'incompetenza del giudice ordinario, c) la controversia relativa all'esclusione del socio di cooperativa rientra nell'oggetto della clausola compromissoria prevista dallo statuto della cooperativa;
d) la competenza arbitrale sulla controversia avente ad oggetto la domanda di rimozione delle cons. PE AL 3 cause di infiltrazioni e il risarcimento del danno trovava il suo fondamento nel passaggio in giudicato della sentenza di incompetenza pronunciata dal tribunale di Velletri, adito con identica domanda. La corte territoriale ha, inoltre, rilevato che l'impugnazione di nullità del lodo era inammissibile, in quanto la clausola compromissoria prevedeva l'inappellabilità del lodo, e che, comunque, nel merito era infondata, perché: a) non sussistevamo le dedotte irritualità nella nomina degli arbitri e nella sottoscrizione del lodo b) la domanda del SC era rituale;
c) non susisteva il dedotto vizio di motivazione e il vizio di ultrapetizione, avendo gli arbitri giudicato nell'ambito delle domande proposte, anche se sulla base di argomentazioni diverse da quelle proposte dalle parti. Avverso la sentenza della corte d'appello di Roma la cooperativa Soffitta 83 ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso il LI, il BI e il SC. Motivi della decisione 1. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dai controricorrenti, i quali hanno affermato che l'assemblea della società cooperativa ha deliberato di ricorrere per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello di Roma, nominando difensore l'avv. Riccardo Lavitola. L'avv. Caforio, commissario governativo della cooperativa, pertanto, sarebbe privo di jus postulando, perché l'assemblea espressamente avrebbe conferito poteri rappresentativi ad altro difensore e non sussisterebbe alcun provvedimento governativo idoneo ad attribuirgli lo jus postulandi f cons. SE SA 4 L'eccezione è fondata. Dal verbale dell'assemblea della società cooperativa Soffitta 83 in data 6 marzo 1999, alla quale era presente anche il commissario governativo avv. Francesco Caforio, risulta che, ratificando le deliberazioni del commissario stesso e del collegio sindacale, l'assemblea ha deliberato di "procedere all'impugnazione dinanzi alla corte di cassazione della sentenza della corte d'appello di Roma, relativa al giudizio promosso dai soci BI TO, LI ER e FA MA conferendo incarico all'avv. Francesco Lavitola, con studio in Roma, viale Giulio Cesare 71. .“. Ne deriva non solo che non è stato perfezionato alcun contratto di patrocinio tra la cooperativa e l'avv. Caforio, ma anche che l'esercizio dello jus postulandi da parte dello stesso professionista, che rivestiva anche fino al 9 giugno 1999 (v. decreto del Ministro del Lavoro del 1° marzo 1999) la carica di commissario governativo, è avvenuto in contrasto con la deliberazione dell'assemblea. Il ricorso, pertanto, è inammissibile. Tale inammissibilità preclude l'esame dei motivi di ricorso con i quali la cooperativa ha dedotto l'incompetenza degli arbitri, l'ultrapetizione, il difetto di legittimazione passiva e il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle 131700- spese che si liquidano in £ (oltre a £.
5.000.000 di onorari. fu cons. SE SA 5 Cos' deciso in Roma, il 23 ottobre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile. ว L'estensore다 Il presidente IL CANCELLIERE Depositatu - 7 MAR. 2001 Nuzzo Vonie D IL CANCELLIERE ✓ FRE MariaMaria Di Nuzzo Do 40000 290000 2 MA RO APR. 200brio 4. ENTRATE DELLE Registrato, in 213 UFFICIO aln 19.194 vorsato 290.000 DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigento Arex Servizi 6. FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudizlart D (D.ssa Maria Gra (Dr. M. RACZICHIN (lire cons. SE SA 6